La Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con informazione provvisoria n. 6/2026, ha chiarito se sia consentito al PM di modificare l’imputazione in udienza, rendendo il reato procedibile d’ufficio.
I giudici di legittimità hanno affermato che, se è decorso il termine previsto dall’ articolo 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 senza che sia stata proposta querela, il giudice deve rilevare immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell’ articolo 129 c.p.p. , dichiarando l’improcedibilità. Non è quindi consentito al pubblico ministero “recuperare” la procedibilità modificando l’imputazione in udienza e contestando l’aggravante di cui all’ articolo 625, primo comma, n. 7 c.p. per rendere il furto procedibile d’ufficio sulla base dell’attuale formulazione dell’ articolo 624, terzo comma, c.p.
Informazione provvisoria del 26 marzo 2026, n. 6