La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione torna nuovamente sui presupposti e sui limiti del potere del magistrato di sorveglianza nella gestione delle prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, con particolare riguardo alle autorizzazioni ad assentarsi dal domicilio per far fronte alle indispensabili esigenze di vita.
In origine, il magistrato di sorveglianza di Messina aveva rigettato l’istanza di un condannato settantenne, invalido civile, ammesso alla detenzione domiciliare , che chiedeva di potersi allontanare dal proprio domicilio in fasce orarie predeterminate per recarsi presso un supermercato e provvedere personalmente all’approvvigionamento di generi alimentari e farmaci. Il rigetto era stato motivato facendo leva sul carattere derogatorio ed eccezionale dell’autorizzazione all’uscita rispetto al regime ordinario della misura , ritenendo l’istanza generica e non supportata dall’accertamento dell’assoluta impossibilità di soddisfare altrimenti le esigenze rappresentate. Di qui, il ricorso in Cassazione del detenuto, con il quale deduce la violazione dell’ articolo 284 c.p.p. e dell’articolo 47- ter ord. pen., in quanto il provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare non conteneva alcuna prescrizione specifica in ordine alle modalità di approvvigionamento dei beni di prima necessità e che, in tre precedenti occasioni, lo stesso Ufficio di sorveglianza aveva già autorizzato uscite analoghe per le medesime esigenze. A fronte di tali rilievi, il Procuratore generale aveva concluso per il rigetto, invocando il necessario rigore nella verifica delle indispensabili esigenze di vita, ma la Corte ha ritenuto fondato il ricorso , valorizzando proprio il nodo della motivazione “apparente” del diniego e il difetto di disciplina del modo ordinario di acquisizione delle risorse sanitarie e alimentari. Sul piano sistematico, la Cassazione colloca la vicenda nel quadro normativo delineato dall’articolo 47- ter , comma 4, ord. pen., che consente al magistrato di sorveglianza di modificare le prescrizioni nel corso della detenzione domiciliare , e dall’articolo 69, comma 7, ord. pen., che impone l’ adozione di un decreto motivato per tali modifiche, in ossequio all’ articolo 111 Cost. e alla tutela della libertà personale. In continuità con la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che il provvedimento con cui il magistrato modifica le prescrizioni della detenzione domiciliare è ricorribile per cassazione per violazione di legge, anche quando la contestazione riguardi soltanto la legittimità delle prescrizioni, trattandosi di atto idoneo a incidere sulla libertà personale. Nel merito, il Collegio sottolinea che il ricorrente ha dimostrato un interesse concreto e attuale a impugnare il diniego , avendo puntualmente allegato la mancanza, nel provvedimento ammissivo, di una prescrizione relativa all’ordinario approvvigionamento dei generi di prima necessità, l’assenza di soggetti terzi su cui fare affidamento e l’impossibilità di ricorrere stabilmente a ordini con consegna a domicilio. La Corte, inoltre, precisa che l’istanza di autorizzazione ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all’approvvigionamento – peraltro già accolta in precedenza – avrebbe dovuto costituire occasione per regolare stabilmente il modo di acquisizione dei beni necessari , anche esplorando soluzioni che escludessero l’uscita o, in subordine, definendo modalità di uscita compatibili con le esigenze special preventive e con un adeguato sistema di controlli. Muovendo dal rinvio operato dall’articolo 47- ter ord. pen. all’ articolo 284 c.p.p. , la Cassazione ribadisce il principio secondo cui la valutazione sulle “indispensabili esigenze di vita” – tanto in tema di arresti domiciliari quanto di detenzione domiciliare – deve essere improntata a criteri di particolare rigore , potendo l’autorizzazione all’allontanamento dal domicilio essere concessa solo in presenza di sit uazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di far fronte in altro modo all’esigenza rappresentata . In questo quadro, l’eccezionalità della previsione non può tuttavia essere invocata per negare ogni autorizzazione, quando manchi una disciplina ordinaria delle modalità di soddisfacimento dei bisogni primari: in tal caso, il diniego che si limiti a richiamare, in modo generico, ipotetici sistemi alternativi di approvvigionamento, senza verificarne la praticabilità e senza regolarli, si traduce in una motivazione inesistente o apparente , integrando violazione di legge. La Corte, pertanto, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina.
Presidente Casa – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, reso il 15 settembre 2025, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di A. M., condannato in espiazione di pena detentiva ammesso alla detenzione domiciliare, istanza avente ad oggetto l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domestica nei giorni 16 e 19 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per recarsi presso un determinato supermercato ubicato in (OMISSIS) per poter provvedere al proprio approvvigionamento alimentare, nonché ad assentarsi ogni martedì e venerdì dal suddetto domicilio, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per la stessa ragione. A ragione del provvedimento è stata posta la valutazione di sostanziale genericità dell'istanza, in quanto l'autorizzazione all'uscita dal domicilio, avente carattere derogatorio ed eccezionale rispetto all'ordinaria restrizione connessa alla detenzione domiciliare, avrebbe potuto rilasciarsi solo allorquando fossero state accertate precise condizioni, ritenute non dimostrate nel caso in esame. 2. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M. chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell' articolo 284 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione. Premesso che M. è persona celibe, senza figli, settantenne, invalido civile, si evidenzia da parte della difesa che il condannato era stato già autorizzato in tre occasioni precedenti ad assentarsi dal domicilio per provvedere alla spesa dei generi necessari al suo sostentamento alimentare e dei farmaci pure occorrenti presso un determinato esercizio ubicato nella frazione (OMISSIS), luogo in cui è allocata anche la sua dimora: di conseguenza, nel rispetto degli articolo 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 , e succ. modd. (Ord. pen.) e 284 cod. proc. pen., la determinazione di non consentirgli di fruire dell'autorizzazione necessaria per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita costituisce un esito privo di effettiva motivazione e tale da violare la disciplina suindicata. La difesa ha contestato anche l'argomento svolto dal Tribunale di sorveglianza in merito alla sua collocazione in detenzione domiciliare in quanto non in condizioni di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, puntualizzando che M., dopo aver fruito dell'affidamento in prova e, trascorsi poi otto giorni di penosa detenzione inframuraria, era stato destinatario della misura alternativa della detenzione domestica per espiare il residuo di pena di mesi dieci, giorni dieci della pena anni tre, mesi quattro di reclusione irrogatagli per il delitto di naufragio, residuo risultato non eseguito. Il diniego di autorizzazione oggetto di impugnazione, per la difesa, finisce per impedire al detenuto domiciliare di approvvigionarsi di beni necessari per soddisfare le sue indispensabili esigenze di vita, dal momento che, per un verso, in (OMISSIS) non esiste la possibilità di ottenere i beni stessi ordinandoli on line con la consegna a domicilio e, per altro verso, nessuna spiegazione, al di là di una formula di stile, è stata fornita circa il pericolo insito nel fatto che il detenuto domiciliare non potrebbe essere controllato, laddove il Magistrato di sorveglianza ben avrebbe potuto e dovuto predisporre tali controlli, peraltro in un ambiente, quello dell'isola di (OMISSIS), non inquinato da particolari contesti criminali. 3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il, pur ammissibile, ricorso, in quanto il provvedimento Impugnato è il motivato esito della valutazione compiuta dal Magistrato di sorveglianza in merito alla rigorosa verifica delle indispensabili esigenze di vita a cui le autorizzazioni ad assentarsi dal luogo di detenzione domestica vanno condizionate, potendo M. provvedere altrimenti al conseguimento dei beni necessari al suo mantenimento. 4. La difesa di M. ha rassegnato memoria di replica con cui, riportandosi al ricorso, segnala che, di recente, il 18 novembre 2025, la Corte di cassazione, nel procedimento contraddistinto dal n. 28310/2025 R.G., ha accolto una precedente impugnazione proposta da M. annullando un'ordinanza simile emessa sempre dal Magistrato di sorveglianza di Messina. Considerato in diritto 1. L'impugnazione è fondata e va accolta nei sensi che seguono. 2. Il Magistrato di sorveglianza ha motivato il diniego di autorizzazione evidenziando la carenza delle necessarie condizioni, in particolare l'accertamento dell'assoluta impossibilità del condannato di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita, l'accertamento di una situazione non preordinata all'elusione delle prescrizioni connotanti la misura alternativa, la compatibilità dell'autorizzazione con la tutela delle esigenze specialpreventive, per scongiurare il rischio della reiterazione di attività criminose, e la possibilità di controllo continuativo della condotta del detenuto domiciliare, in relazione al suo contesto ambientale, così da escludere contatti del condannato con l'ambiente criminale. Queste condizioni, secondo il Magistrato di sorveglianza, non ricorrono nel caso in esame, dal momento che la serie di autorizzazioni richieste si profila incompatibile con lo svolgimento della misura a cui è stato ammesso, mentre le esigenze di acquisto dei prodotti necessari per i suoi bisogni essenziali avrebbero potuto essere soddisfatte con la consegna a domicilio di quanto necessario. 3. Posti questi dati, si deve considerare che lo statuto normativo disciplinante il provvedimento in esame si reperisce primariamente nel disposto dell'articolo 47-ter, comma 4, Ord. pen., a mente del quale nel corso della detenzione domiciliare le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato sorveglianza, e nel disposto dell'articolo 69, comma 7, Ord. pen., secondo cui il magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche relative alla detenzione domiciliare (come all'affidamento in prova al servizio sociale) con decreto motivato. 3.1. L'impugnazione avverso il provvedimento di modifica delle prescrizioni della detenzione domiciliare, come dell'affidamento in prova, viene individuata nel ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto provvedimento idoneo a incidere sull'assetto della libertà personale. La previsione di questa forma di impugnazione, che rinviene il fondamento giuridico primario nel disposto dell' articolo 111 Cost. , determina l'esigenza di verificare, fra le altre, la condizione di validità costituita dall'articolazione nel decreto di una motivazione effettiva, e non apparente. In premessa, si conferma il principio di diritto, già espresso in tema di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento terapeutico, secondo cui, in tema di misure alternative alla detenzione, non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di un ricorso avverso il provvedimento applicativo di una delle indicate misure con il quale si contesti soltanto la legittimità delle prescrizioni imposte (Sez. 1, n. 34727 del 31/05/2024, Dissegna, Rv. 286718 - 01; Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008; Sechi, Rv. 239544 - 01). Con specifico riguardo allo snodo procedimentale qui rilevante, si afferma che il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza modifica le prescrizioni impartite al detenuto con l'ammissione alla detenzione domiciliare, siccome attiene alla materia della libertà personale, è ricorribile per cassazione, tanto dall'interessato quanto dal pubblico ministero, in ragione del principio della parità delle parti (Sez. 1, Sentenza n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01; Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 - 01; nella stessa direzione, quanto all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 - 01; in tal senso, anche in ordine a provvedimento reso dal magistrato di sorveglianza in materia militare, Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238919 - 01). 3.2. Nel quadro così delineato, il Collegio ritiene che, in primo luogo, Il ricorrente abbia dimostrato il suo interesse concreto e attuale a impugnare II diniego di modifica delle prescrizioni: egli ha evidenziato la mancanza, nel provvedimento che lo ha ammesso alla detenzione domiciliare, di una specifica prescrizione per quanto concerne il suo approvvigionamento dei generi di prima necessità, di natura sanitaria e alimentare, segnalando l'impossibilità di fare ricorso ad altri soggetti, siccome dimora da solo nell'immobile adibito a luogo di detenzione domestica, o di ricorrere al sistematico ordine a distanza dei beni, con consegna a domicilio, non essendovene sperimentata possibilità in loco. 3.3. Assodato ciò, la giustificazione addotta a sostegno del decreto impugnato - tenuto conto anche dei precedenti provvedimenti autorizzativi emessi dallo stesso Ufficio di sorveglianza, che avevano autorizzato specifiche uscite dal luogo di detenzione domestica per assolvere alle suddette esigenze di approvvigionamento di generi primari - si è risolta in una formula del tutto assertiva, tale da relegarne il contenuto nella vera e propria apparenza di motivazione. È effettivo il rilievo che l'istanza rigettata con il provvedimento impugnato non si era limitata a chiedere l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domestica in giorni e momenti determinati, ossia nei giorni 16 e 19 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, ma si era estesa a domandare l'autorizzazione ad assentarsi ogni martedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per la stessa ragione. Tuttavia, prima di ritenere generica la complessiva domanda, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto rilevare che, alla sua scaturigine, sussisteva - e, in mancanza di diverse indicazioni, persiste - una rilevante carenza nel provvedimento genetico, ossia la mancata esplicitazione della prescrizione relativa all'ordinario conseguimento, da parte del detenuto domiciliare, dei generi di prima necessità sanitaria e alimentare. In tale prospettiva, diviene conseguente osservare che le obiezioni mosse nel provvedimento reiettivo - relative al mancato accertamento dell'assoluta impossibilità del condannato di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita e della situazione non preordinata all'elusione delle prescrizioni connotanti la misura alternativa, nonché della compatibilità dell'autorizzazione con la tutela delle esigenze specialpreventive, con le connesse possibilità di controllo - costituiscono una base giustificativa che ha dato per presupposto ciò che non risulta affatto assodato e su cui il Magistrato di sorveglianza nulla ha asseverato, ossia l'autosufficienza prescrittiva del provvedimento genetico, tale da poterlo ritenere già idoneo a garantire al detenuto domiciliare, sia pure in forme essenziali e severe, la possibilità di provvedere ai bisogni primari, che poi le istanze di autorizzazione hanno chiesto di perseguire con le modalità reputate nel provvedimento non consentibili. Viceversa, in carenza dell'avvenuta disciplina da parte del provvedimento ammissivo della misura alternativa del modo di acquisizione da parte del detenuto domiciliare delle risorse sanitarie e alimentari necessarie per il suo sostentamento, l'istanza di autorizzazione ad assentarsi in via puntuativa per addivenire alla corrispondente acquisizione - istanza significativamente già accolta più volte nell'immediata antecedenza del provvedimento reiettivo oggetto di impugnazione - avrebbe potuto e dovuto dare al Magistrato di sorveglianza l'occasione per disciplinare stabilmente il punto. Naturalmente, nel corrispondente dispiegamento della discrezionalità demandata alla relativa sfera di competenza, il Magistrato di sorveglianza ben avrebbe potuto (e dovuto) compiere le verifiche necessarie per stabilire se e con quali modalità fosse stato possibile contemplare modalità di rifornimento delle risorse necessarie al detenuto anche escludenti la sua uscita provvisoria dal domicilio o, in mancanza, se e quali forme di acquisizione di quelle risorse fossero state adeguate alla piena tutela delle esigenze specialpreventive. Però - in mancanza dell'ordinaria disciplina prescrittiva di questo punto - l'avere provveduto nel senso di negare al detenuto istante ogni autorizzazione, senza dare conto del modo in cui egli avrebbe potuto e potrebbe ovviare alla totale mancanza di previsione del suo accesso alle risorse essenziali di cui abbisogna, integra una carenza di motivazione su un punto decisivo della stessa che ne determina la corrispondente apparenza, con relativa attrazione del vizio nella violazione di legge. 3.4. Resta, dunque, fermo il principio di diritto - condiviso dal Collegio - che evidenzia l'eccezionalità della previsione inerente all'individuazione delle indispensabili esigenze di vita nella situazione, in sede cautelare, di cui all' articolo 284 cod. proc. pen. , cui si conforma quella regolata, per la detenzione domiciliare, dall'articolo 47-ter Ord. pen. Si ribadisce, in riferimento alla richiamata situazione, che, in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle indispensabili esigenze di vita deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'alt. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G., Rv. 279532 - 01). In corrispondenza, considerato il rinvio operato dall'articolo 47-ter Ord. pen. all' articolo 284 cod. proc. pen. , deve ritenersi che anche in caso di detenzione domiciliare, come in quello di arresti domiciliari, sia possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario al fine, fra quelli previsti, di attendere alle sue indispensabili esigenze di vita (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226136 - 01; nello stesso senso, ora, Sez. 1, n. 400 del 18/11/2025, dep. 2026, M., Rv. 289067 - 01). 3.5. L'eccezionalità, tuttavia, non può non essere parametrata alla disciplina prescrittiva fissata con il provvedimento ammissivo alla detenzione domiciliare: se e fino a quando la prescrizioni ivi contemplate non abbiano previsto - certo, in modo rigoroso e tenendo conto del necessario sistema di controlli - il modo ordinario di conseguimento per il detenuto domestico delle risorse sanitarie e alimentari per lui necessarie, la completa reiezione dell'istanza di autorizzazione ad assentarsi per il tempo strettamente necessario a provvedere alla loro acquisizione si profila gravata da motivazione totalmente carente su un punto decisivo, se si esaurisce - come si è esaurita - nel riferimento a sistemi alternativi di approvvigionamento, di cui sia mancata la verifica di praticabilità e la corrispondente regolamentazione. Non avendo dato conto della sussistenza di una qualche operante disciplina volta a garantire al detenuto domiciliare il, pur basico, assolvimento delle indispensabili esigenze di vita poste a fondamento della sua istanza, la motivazione del provvedimento impugnato - risultata priva del corrispondente snodo logico sul presupposto essenziale del suo oggetto - è da reputarsi meramente apparente. Tale conclusione è imposta dal rilievo che il provvedimento ha del tutto omesso di confrontarsi con un elemento decisivo, nel senso che esso, se fosse stato considerato, avrebbe potuto determinare l'opposto esito decisorio, con conseguente rilievo della lamentata violazione di legge (sulla nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, riferita a quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01; Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539 - 01). 4. Le considerazioni svolte impongono di annullare il provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo affinché proceda a nuovo giudizio, dispiegando la sua libertà valutativa, ma fornendo una motivazione effettiva, nel rispetto delle norme che regolano la fattispecie, da interpretarsi alla stregua del principio di diritto testé precisato. 5. Si deve disporre, infine, per i riferimenti alle condizioni personali del ricorrente, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 195, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.