Minaccia di licenziamento ingiusto al lavoratore: estorsione o sfruttamento del lavoro?

Le attività di sfruttamento del lavoro poste in essere in danno di lavoratore costretto, attraverso la minaccia del licenziamento, ad accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute, orari superiori agli ordinari e condizioni di lavoro particolarmente gravose integrano — se ed in quanto tali da determinare l’ingiusto conseguimento di un profitto, con correlativo danno per l’offeso — il delitto di estorsione e non la fattispecie di sfruttamento del lavoro prevista dall’articolo 603- bis c.p.

All’esito della doppia decisione conforme resa dai giudici di merito, gli imputati — coinvolti a vario titolo, con ruoli di vertice, nell’amministrazione e nella gestione della società datrice di lavoro — erano stati ritenuti responsabili del delitto di estorsione , per aver costretto, sotto la minaccia del licenziamento, alcuni lavoratori stranieri ad accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute ed a sopportare condizioni di lavoro illegittime. Tutte le difese avevano censurato, tra i motivi di ricorso, la qualificazione giuridica del fatto contestato, adducendo la configurabilità della diversa fattispecie di sfruttamento del lavoro prevista dall’articolo 603- bis c.p., che — nella versione introdotta dal decreto-legge n. 138/2011 e poi modificata dalla legge n. 199/2016 — punisce le attività di utilizzazione di lavoratori in condizioni tali da imporre loro violazioni della normativa in tema di orario di lavoro, di retribuzione minima e, in genere, di garanzie dei prestatori di lavoro . La Corte di Cassazione, investita della questione sollevata dalle difese, ha confermato, sul punto, la statuizione impugnata, all’esito di una attenta disamina della struttura oggettiva e della ratio incriminatrice delle due figure di reato poste a raffronto. Al riguardo, si è evidenziato come le condotte di “ caporalato ” o di sfruttamento del lavoro subordinato contemplate nell’articolo 603- bis c.p. — in quanto tese ad approfittare dello stato di bisogno della vittima, indotta a subire condizioni umilianti e gravose — siano polarizzate esclusivamente intorno alla protezione della dignità personale del lavoratore : l’individuazione del bene giuridico tutelato è certificata, con plastica evidenza, dall’inserimento della fattispecie nel titolo XII del codice penale, dedicato ai delitti contro la persona. La diversa sedes materiae del delitto di estorsione — collocato nell’ articolo 629 c.p. , tra i reati contro il patrimonio — ne denota, invece, la preponderante attitudine a salvaguardare interessi di natura economica , sicché la condotta incriminata, violenta o minacciosa, risulta intimamente caratterizzata dal conseguimento di un profitto contra ius e, correlativamente, dal verificarsi di un danno, altrettanto ingiusto, patito dal soggetto passivo. La marcata vocazione patrimonialistica del delitto di estorsione non deve, peraltro, farne obliterare la natura plurioffensiva , attestata da plurime pronunce della giurisprudenza di legittimità, in casi in cui il pregiudizio economico risulti associato a compromissioni della libertà e della integrità fisica della vittima (cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. II, 13 settembre 2018, n. 46504 , in Riv. pen. , 2018, p. 1091; Id., sez. II, 4 marzo 2008, n. 12456, in Cass. pen. , 2009, p. 1977). In tale contesto, rilievo dirimente assume — ai fini dell’inquadramento giuridico dei fatti come estorsione anziché come sfruttamento illecito del lavoro — la connotazione delle attività intimidatorie , tali da determinare, quale doppio risultato ingiusto, il profitto in capo al datore e il danno per il lavoratore. Il concorso apparente tra le due fattispecie viene risolto, peraltro, nell’ incipit dell’articolo 603- bis c.p., in cui è lo stesso legislatore a prefigurare un criterio interpretativo univoco per i casi di potenziale sovrapposizione con altre norme incriminatrici , precludendo, attraverso una clausola di sussidiarietà espressa, l’applicabilità dello sfruttamento di lavoro subordinato qualora «il fatto costituisca più grave reato». Sulla scorta di tali rilievi, la pronuncia in commento approda al principio di diritto compendiato nella massima riportata in epigrafe: quando, nel corso del rapporto di lavoro, il dipendente sia costretto ad accettare — attraverso la minaccia, anche larvata, di perdere l’occupazione — condizioni deteriori, la carica offensiva della condotta non può esaurirsi nell’illecito descritto nell’articolo 603- bis c.p., ma va sussunta nella più grave fattispecie plurioffensiva di cui all’ articolo 629 c.p. , attesa la compromissione — oltre che della dignità personale — della sfera patrimoniale del lavoratore, ingiustamente depauperato delle migliori condizioni di impiego e di retribuzione a cui avrebbe avuto pieno diritto. La decisione in commento si inserisce nell’alveo di un orientamento giurisprudenziale consolidato , secondo cui il delitto si estorsione è integrato dalla condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la ingiusta prospettazione del licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alla prestazioni effettuate (v. Cass. pen., sez. II, 13 luglio 2023, n. 34775 ; Id., sez. II, 29 ottobre 2021, n. 3724; Id., sez. II, 4 ottobre 2018, n. 21789. In senso analogo, cfr., altresì, Cass. pen., sez. VI, 7 novembre 2024, n. 18326 ; Id., sez. II, 18 gennaio 2024, n. 11123). Va, peraltro, fatta menzione di altro indirizzo della giurisprudenza di legittimità, volto ad escludere il reato di estorsione quando — nella fase genetica del rapporto — il datore di lavoro ponga aspiranti dipendenti disoccupati dinanzi all’ alternativa tra la rinunzia preventiva a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità lavorativa , in quanto, pur concretizzandosi un ingiusto profitto per il primo, che si avvale di prestazioni d’opera sottopagate, l’ottenimento dell’impiego a condizioni deteriori non reca necessariamente un danno ai secondi, in virtù del loro pregresso stato di disoccupazione (v. Cass. pen., sez. II, 11 giugno 2025, n. 25359 ; Id., sez. II, 16 gennaio 2024, n. 6591; Id., sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 6620). L’assunto — che meriterebbe un’ampia digressione sulla ingiustizia del danno richiesto per la configurabilità della fattispecie estorsiva — dischiude la evenienza che, in determinate circostanze, l’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore, seppur patrimonialmente apprezzabile, sia riconducibile al paradigma dello sfruttamento ex articolo 603- bis c.p., una volta venuto meno l’elemento specializzante del danno contemplato dall’ articolo 629 c.p.

Presidente De Santis – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Lecce, con sentenza del 6 febbraio 2025, in parziale riforma della pronuncia del 4-4-2023 della Corte di assise di Lecce rideterminava la pena inflitta a G. N. L. M. e M. B. J. F. in anni 9 di reclusione ed € 2000 di multa ciascuno ed a G. C. D., L. B., G. M. L. ed H. C. A. F. in anni 7 di reclusione ed € 1500,00 di multa ciascuno, tutti ritenuti colpevoli del delitto di concorso in estorsione contestato al capo c) della rubrica. Gli imputati, nelle rispettive qualità di amministratori e soci della (OMISSIS) s.r.l. ovvero di capi squadra e segretari della suddetta impresa, erano accusati di avere costretto numerosi lavoratori stranieri a sopportare accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute e condizioni di lavoro illegittime sotto la minaccia del licenziamento degli stessi, in vari cantieri operanti in Puglia per l’installazione di sistemi fotovoltaici. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l’avv.to Pantaleo Cannoletta per G. C., M. B. e G. N. deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 603-bis e  629 del codice penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di concorso in estorsione. Le conclusioni cui era giunta la Corte di appello dovevano ritenersi contraddittorie posto che nella ricostruzione dei fatti che aveva portato alla assoluzione per insussistenza del delitto di cui al capo b) della rubrica era stato sottolineato come i lavoratori avessero accettato liberamente l'impiego e si fossero spontaneamente proposti alla società. Inoltre, gli stessi, erano liberi di lasciare il lavoro in qualunque momento non essendo emerso che alcuno si fosse trattenuto a seguito di violenza o minaccia od altre forme di coartazione della volontà; nelle pagine 17 e 18 della motivazione era stato sottolineato come non fosse ravvisabile uno stato di soggezione continuativa e ciò perché le condizioni di lavoro erano note a tutti anche prima dell'inizio della prestazione svolta da parte di ciascuno, mentre, la retribuzione, seppur in misura ridotta rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo di categoria, era versata con assegno e risultava corrispondente a quella indicata in busta paga. La sentenza impugnata era pertanto contraddittoria poiché tale ricostruzione escludeva l'ipotesi estorsiva e poteva, al più, far ricondurre le condotte alla fattispecie di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ampliata e ristrutturata con la legge 199 del 2016, che non poteva però essere applicata alle ipotesi in esame dal momento che i lavoratori di (OMISSIS) erano ben consapevoli delle condizioni ed avuto riguardo al momento della consumazione dei fatti, avvenuta nel corso del 2011, prima dell’introduzione della fattispecie. Mancava nel caso di specie la prospettazione di qualsiasi minaccia idonea a limitare od annullare la libertà di autodeterminazione della vittima e la sentenza impugnata non aveva descritto specifiche condotte in tal senso. 2.1 L’avv.to Antonio Ruggiero per L. G. M. deduceva difetto di motivazione quanto agli argomenti con cui si contestava in punto di fatto che la stessa fosse responsabile delle minacce ai lavoratori o dell'imposizione delle condizioni di lavoro, trattandosi di soggetto avente compiti solamente amministrativi e per la quale vi era anche un'errata identificazione. L'appello aveva contestato che la condotta di minaccia di licenziamento potesse essere riconducibile all'imputata, la quale non poteva essere stata riconosciuta in fotografia in quanto la sua immagine non era presente nel fascicolo mostrato ai numerosissimi testi e persone offese escussi nel corso del dibattimento; il soggetto di nome L. cui si era fatto riferimento era pertanto altro individuo e la Corte di assise di appello non aveva spiegato per quale ragione confutare tale doglianza. Vi era, pertanto, un possibile errore di persona e l'attribuzione della qualifica di segretaria non permetteva l’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Il secondo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 629 e 603-bis del codice penale poiché le condotte poste in essere avrebbero, al più, potuto configurare la forma aggravata di tale secondo delitto anche ove poste in essere con minaccia di licenziamento, norma tuttavia non ancora vigente all'epoca dei fatti con conseguente obbligo di assoluzione dell'imputata. 2.2 L’avv.to Ivan Feola, nell’interesse di L. B., lamentava con il primo motivo, inosservanza od erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto; l'imputato era accusato di avere sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di averli obbligati ad accettare di essere sottopagati con la minaccia del licenziamento e, tuttavia, posto che la prospettazione delle condizioni contrattuali era chiara fin dall'inizio, che lo stipendio era regolarmente versato pur in misura ridotta, i fatti dovevano essere ricondotti alla fattispecie di cui all'articolo 603-bis del codice penale e non a quella dell'estorsione. La norma di cui all'articolo 603-bis, infatti, introdotta con la legge mirata al contrasto dei fenomeni di sfruttamento del lavoro, si applicava a dette fattispecie e ciò perché nel caso di specie non poteva configurarsi una minaccia riconducibile all'elemento costitutivo dell'estorsione avuto anche riguardo alla circostanza della consapevolezza al momento dell'assunzione delle condizioni di lavoro, dell'orario e delle modalità di pagamento. Mancava, pertanto, qualsiasi minaccia diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, e, inoltre, dal capo di imputazione non era possibile ricavare il contributo concreto e specifico che ciascun soggetto nella sua qualità di capo squadra o imprenditore avrebbe arrecato al fatto. L'assoluta genericità dell'imputazione e delle condotte descritte aveva determinato una sovrapposizione di riferimenti e non aveva permesso di tenere adeguatamente conto che le persone offese si erano dimostrate disponibili a prestare le attività lavorative anche per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno; vago era poi il riferimento all'approfittamento di uno stato di bisogno e le ipotesi emerse dovevano ritenersi riconducibili a quelli indici significativi elencati nella invocata fattispecie di cui all'articolo 603-bis del codice penale, il cui oggetto di tutela è da individuare nella dignità del lavoratore assunto in condizioni di sfruttamento. I singoli inadempimenti della normativa lavoristica realizzati episodicamente nei confronti di una molteplicità di soggetti non potevano essere significativi della fattispecie delittuosa (articolo 629 cod. pen) ritenuta nelle pronunce di condanna e ciò perché, secondo l'interpretazione di legittimità, nella fase della assunzione del lavoratore, la prospettazione da parte del datore di lavoro della alternativa tra rinuncia anche parziale alla retribuzione o ad altre prestazioni e la perdita delle opportunità lavorativa, non integra una condotta estorsiva non sussistendo, prima della conclusione dell'accordo, un diritto dell'aspirante lavoratore ad essere assunto a determinate condizioni. Pertanto, nel caso di specie, non poteva configurarsi la fattispecie estorsiva, non essendo intervenute minacce dopo la fase dell'assunzione che si era svolta liberamente tra le parti e ciò perché il discrimine che segna il confine tra ipotesi opportunistiche di ricerca di forza lavoro ed estorsione è sempre l'esistenza di un rapporto di lavoro già in atto rispetto al quale integra il delitto la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali attraverso una modifica in senso peggiorativo dell'accordo iniziale concluso tra le parti; in conclusione il corretto inquadramento delle condotte doveva portarne ad escludere la punibilità, trattandosi di attività poste in essere nell'aprile del 2011 riconducibili all’ articolo 603-bis cod. pen. non ancora in vigore all’epoca di consumazione dei fatti. Il secondo motivo lamentava difetto di motivazione e travisamento del fatto in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione della specifica condizione del ricorrente, soggetto a sua volta sfruttato e privo di qualsiasi capacità decisionale. 2.3 Con un primo ricorso dell’avv.to Memmo, l’imputato H. C., deduceva difetto di motivazione e travisamento del fatto in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in estorsione, non essendo stati indicati specificamente i soggetti vittime della condotta da parte dell'imputato nonché i momenti consumativi del fatto; nessuno dei soggetti indicati dai giudici di merito aveva affermato che il ricorrente li avesse minacciati di licenziamento ed a fronte di tale constatazione doveva rilevarsi come l'imputato era a sua volta un dipendente di (OMISSIS) privo del potere di minacciare gli altri lavoratori e che subiva le stesse condizioni di lavoro, vivendo con i colleghi ed essendo anch'egli rimasto non pagato nell'ultimo periodo temporale. La responsabilità penale del soggetto che viveva le medesime condizioni e difficoltà dei denuncianti non era stata adeguatamente dimostrata dalle pronunce di primo e secondo grado ed era frutto di un travisamento del fatto, non essendo mai stato indicato l’H. quale autore di condotte intimidatorie. Il secondo motivo deduceva difetto di motivazione e travisamento del fatto in ordine alla circostanza attenuante di cui all' articolo 114 del codice penale , essendosi evidenziato che il ricorrente non aveva una posizione tale da ritenere il suo apporto alla consumazione dei fatti indispensabile e non invece di minima importanza posto che le condotte per cui è processo erano state poste in essere e ai danni di centinaia di soggetti in cinque cantieri distinti così che l'apporto del ricorrente doveva ritenersi del tutto secondario, essendo stati indicati soltanto 12 denuncianti le cui dichiarazioni potevano al più essere valorizzate nei suoi confronti. Il terzo motivo lamentava difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche per le quali avrebbe dovuto tenersi conto della condizione di lavoratore subordinato anche del ricorrente. Con un secondo ricorso dello stesso difensore si deduceva inosservanza od erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e si riproducevano le considerazioni svolte nei ricorsi dei coimputati; la fattispecie accertata doveva ricondursi all'ipotesi dell'articolo 603-bis del codice penale posto che il lavoratore non era mai stato minacciato nel corso del rapporto di lavoro e le condizioni di svolgimento delle prestazioni erano già chiare e rappresentate al momento della conclusione dell'accordo. Era mancata, quindi, una seria analisi degli elementi costitutivi della fattispecie e le specifiche circostanze indicate all'articolo 603-bis cod. pen., sostanzialmente riconducibili alle condotte emerse, costituivano elementi sintomatici dello sfruttamento dell'attività lavorativa che integrava un'ipotesi di approfittamento di una situazione di inferiorità, senza però che potesse anche configurarsi la più grave fattispecie di cui all'articolo 629 cod. pen., avuto riguardo al discrimine tra il reato di estorsione e la semplice ricerca opportunistica di forza lavoro tra soggetti in attesa di occupazione. Pertanto, ove la prospettazione della possibile perdita dell'attività lavorativa a meno di accettare le gravose condizioni sia stata già rappresentata al momento dell'assunzione non può ritenersi sussistente il requisito dell'altrui danno, in ragione della preesistente condizione di disoccupazione dei lavoratori con conseguente non configurabilità del più grave delitto di cui all'articolo 629 codice penale per la sussistenza del quale si richiede la minaccia dell'interruzione del rapporto di lavoro nel corso di esecuzione dello stesso; il corretto inquadramento delle condotte ne determinava la loro non punibilità poiché poste in essere nel 2011, prima dell'introduzione della fattispecie di cui all'articolo 603-bis del codice penale. Considerato in diritto 1. Tutti i ricorsi avanzati nell’interesse dei diversi imputati hanno sostenuto l’impossibilità di configurare la fattispecie di estorsione ritenendo, sotto diversi profili, che le condotte accertate e poste in essere ai danni dei dipendenti della (OMISSIS) nei cantieri attivati nelle province di Lecce e Brindisi, fossero invece riconducibili alla diversa ipotesi criminosa di cui all’ articolo 603-bis cod. pen. di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che, nella sua configurazione successiva alle modifiche introdotte dalla legge n.199 del 2016, punisce le attività di utilizzazione di lavoratori in condizioni tali da imporre loro violazioni della normativa in tema di orario di lavoro, di retribuzione minima, di generali condizioni di lavoro. E si osserva negli stessi ricorsi, quale corollario della predetta ricostruzione, che, essendo stato introdotto l’articolo 603-bis cod.pen. dapprima ad agosto 2011 e poi modificato nell’ottobre del 2016 con l’ampliamento delle condotte punibili e l’indicazione di un’elencazione specifica di casi tipici di attività illecite, la disposizione non potrebbe essere applicata al caso in esame poiché i fatti di cui al capo c) sono contestati sino ad aprile del 2011 e cioè precedentemente la prima previsione incriminatrice. Orbene, ritiene il Collegio, di dover evidenziare come la differenza tra le diverse fattispecie di cui agli articolo 603-bise 629 cod. pen. deve innanzi tutto essere individuata nella diversa oggettività giuridica; l’uno, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è reato contro la persona, inserito nel titolo XII del codice penale, e punisce tutte le condotte di c.d. “caporalato” o sfruttamento delle attività lavorative subordinate che, poste in essere ai danni di lavoratori, appaiono idonee a realizzare l’approfittamento dello stato di bisogno della vittima imponendogli condizioni umilianti e gravose sotto i diversi profili dell’orario di lavoro, delle condizioni o della retribuzione. Il delitto di cui all’articolo 629 cod. pen., invece, è ipotesi di reato contro il patrimonio in cui la violenza o minaccia di un fatto ingiusto sono strettamente finalizzate e correlate alla realizzazione di un profitto contra ius; così che ogni qual volta le attività intimidatorie siano poste in essere ai danni di lavoratori dipendenti e permettano di realizzare un profitto ingiusto con rispettivo danno, la fattispecie integrata è sempre e certamente l’estorsione in luogo dello sfruttamento del lavoro. Del resto lo stesso legislatore dell’ articolo 603-bis cod. pen. ha avuto ben presente la possibile sovrapposizione delle normative specificando quale clausola di apertura della norma che la stessa è configurabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato” e cioè integri, appunto, la generale ipotesi di estorsione. Fatta tale doverosa premessa, ne consegue che ove le attività di sfruttamento del lavoro siano poste in essere ai danni di lavoratori costretti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute, orari di lavoro superiori agli ordinari e condizioni di lavoro particolarmente gravose, se alle condotte consegue la realizzazione di un ingiusto profitto rimane configurabile sempre l’ipotesi estorsiva. 1.1 La giurisprudenza di legittimità, anche dopo l’introduzione della fattispecie penale di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoratore, ha continuato a ricondurre all’ipotesi di estorsione quelle condotte che, pur venute ad essere consumate nell’ambito del rapporto di lavoro si caratterizzano per la realizzazione di un ingiusto profitto con correlativo altrui danno; in questo senso si è stabilito che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alla prestazioni effettuate (Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Rv. 282521 - 01). Così configurata la fattispecie resta pertanto accertato che, quando nel corso del rapporto di lavoro sia prospettata al dipendente la perdita dell’occupazione ove non accetti le condizioni deteriori prospettate e ciò permetta la realizzazione di un ingiusto profitto, non può la condotta qualificarsi ex articolo 603-bis cod. pen. ma la stessa deve ricondursi all’ipotesi dell’art.629 cod. pen. in ragione della plurioffensività del reato e ciò perché il reato è effettivamente pluri-offensivo, avendo arrecato danno sia al lavoratore quale persona fisica che al patrimonio dello stesso, depauperato dalle migliori retribuzioni e condizioni cui avrebbe avuto diritto. 1.2 L’applicazione dei suddetti principi al caso in esame comporta proprio ritenere non fondati i motivi di gravame posto che i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno verificato che le centinaia di lavoratori assunti presso (OMISSIS) nei cinque cantieri pugliesi dovevano sottostare a condizioni retributive ed orari di lavoro deteriori a fronte di ripetute e costanti minacce di licenziamento, minacce attuate anche nei confronti di numerosi altri dipendenti che erano stati allontanati dai cantieri stessi, con ulteriori danni costituiti dalla perdita della retribuzione per l’attività già prestata (vedi pagina 20 motivazione di appello). Tali condotte appaiono certamente indicative della sussistenza della fattispecie penale contestata al capo c) della rubrica poiché l’azienda, attraverso il sistematico sfruttamento del lavoro, ha realizzato un profitto ingiusto costituito proprio dalle minori retribuzioni versate e dagli orari di lavoro superiori all’ordinario imposti oltre che dal mancato versamento delle retribuzioni arretrate nel caso di licenziamento o dimissioni. Tali conclusioni risultano avvalorate dal precedente giurisprudenziale di legittimità già assunto nella fase cautelare del presente procedimento in cui nel respingere il ricorso di G.N. si è affermato che il delitto di estorsione è configurabile nella minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di accettare condizioni di lavoro inadeguatamente retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi (Cass. sez. 2, 26 ottobre 2011 n. 251  dep.  2012).  Ne  consegue  che  tutti  i  ricorsi  nelle  parti  in  cui invocano l’applicazione dell’ articolo 603-bis cod. pen. sono non fondati. 2. Infondato è anche il motivo con il quale nell’interesse di H. C. si è lamentata l’assenza di motivazione circa l’individuazione dei soggetti passivi delle condotte; il giudice di appello non ha omesso la motivazione sul punto avendo specificato alle pagine 21-22 sia le condotte poste in essere dal ricorrente, individuato con doppia valutazione conforme quale il caposquadra di nome A. (nome di battesimo dello stesso), sia i nominativi e le specifiche dichiarazioni rese dai singoli lavoratori, tutti nominativamente riportati, così che il ricorso sul punto risulta anche aspecifico, non contestando tali specifiche risultanze. E, in tutti i casi presi in considerazione, la Corte di appello ha evidenziato come a fronte della non accettazione delle deteriori condizioni lavorative veniva ripetuta la minaccia di licenziamento così da integrare proprio la contestata fattispecie. Le ulteriori doglianze avanzate nell’interesse del predetto ricorrente appaiono meramente reiterative posto che, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 26-27 della motivazione, il giudice di appello ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di doversi escludere l’attenuante di cui all’articolo 114 cod. pen. in ragione del ruolo fondamentale di collaborazione svolto dall’imputato con i vertici societari in quanto era proprio l’attività dei capocantieri che permetteva in concreto lo sfruttamento costante dei lavoratori. 3. Quanto ai motivi comuni, la negazione delle attenuanti generiche (ricorsi L. B. ed H.) è motivata dalla corte di merito con le osservazioni svolte a pagina 27 che in quanto ancorate a plurimi aspetti del fatto valutati in assenza di qualsiasi illogicità non è contestabile nella presente sede di legittimità. 3.1 Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’ articolo 616 cod. proc. pen. , la condanna dei ricorrenti G. N. L. M., M. B. J. F., G. C. D., L. B. ed H. C. A. F. al pagamento delle spese processuali. 4. Fondato è invece il motivo di ricorso avanzato nell’interesse dell’imputata L. G. M. con il quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della stessa quale concorrente nei fatti di reato; ed invero, benché l’atto di appello avesse lamentato che l’imputata era stata erroneamente riconosciuta in fotografia, non essendo alcuna sua immagine presente nel fascicolo fotografico acquisito al dibattimento, alcuna risposta sul punto si individua nella motivazione di appello. Al proposito va, infatti, precisato che il motivo di impugnazione proposto avverso la sentenza di primo grado involgendo la questione dell’identificazione dell’imputata doveva ritenersi riferito non soltanto al reato di cui all’ articolo 416 cod. pen. ma anche al reato di estorsione e di fronte a tale specifica doglianza, invece, alcuna risposta si individua nella impugnata sentenza; sarà, pertanto, obbligo del giudice di rinvio procedere alla completa analisi del sopradetto motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di G. M. L. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta i ricorsi di G. C. D., G. N. L. M., M. B. J. F., L. B., H. C. A. F. che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, G. C. D., G. N. L. M., M. B. J. F., L. B., H. C. A. F. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dai difensori delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato: avv. Germana Greco, avv. Salvatore Centonze, avv. Letizia Garrisi, avv. Monica Colella, avv. Americo Barba, avv. Alessandro Stomeo, avv. Francesco Spagnolo, avv. Marco Pezzuto, avv. Maria Argia Russo, avv. Edvige Sforza, avv. Maurizio Scardia, avv. Vincenzo Cito, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 d.p.r. 115/2002 , disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inoltre, G. C. D., G. N. L. M., M. B. J. F., L. B., H. C. A. F. alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Provincia di Lecce che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge e dai difensori delle parti civili: avv. Salvatore Centonze (difensore di A. C. + altri) che liquida in euro 8.000,00 oltre accessori di legge; avv. Americo Barba (difensore di D. M.) che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge; avv. Alessandro Stomeo (difensore di C. Z.) che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge; avv. Vincenzo Cito (difensore di N. A.) che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge.