Nuova “annotazione” nel registro delle notizie di reato in caso di evidenti cause di giustificazione: modifiche “di forma” o “di sostanza”?

Tra le novità introdotte con d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 – intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” – appaiono particolarmente significative quelle contenute agli articolo 12 e 13, che prevedono un’inedita disciplina relativamente all’iscrizione della notizia di reato e all’attività d’indagine per quei fatti in cui appaia “evidente” la ricorrenza di una causa di giustificazione.

Per effetto dell’intervento – che si è concretizzato nell’inserimento del comma 1- bis. 1 nell’ articolo 335 c.p.p. e del nuovo articolo 335- quinquies c.p.p. – chiunque abbia agito in presenza di una causa di giustificazione, che ricorra con evidenza, non assumerà più la qualifica di “ persona sottoposta alle indagini ”, dato che il proprio nominativo – salvo particolari eccezioni su cui torneremo in seguito – non verrà più iscritto nel registro delle notizie di reato, rispettivamente nei modelli 21 (se si tratta di persona nota), 21- bis (se si tratta di procedimento di competenza del giudice pace) o 52 (se si tratta di procedimento minorile). Al posto dell’iscrizione in tali modelli, la novella prevede l’“annotazione” del nominativo del soggetto – che non potrà più definirsi indagato – in un inedito e “separato modello” per la cui introduzione è conferita apposita delega al Governo. Presupposto indefettibile affinché la notizia di reato possa seguire questo “doppio binario” è che ricorrano, con evidenza, tutti gli elementi di una causa di giustificazione, qualunque essa sia e indipendentemente dalla qualifica rivestita dal soggetto che ha agito. Inizialmente pensato per gli appartenenti alle forze dell’ordine, e ribattezzato dalla stampa come “scudo penale”, l’intervento in esame, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento, è volto a evitare che – rispetto a situazioni caratterizzate dalla presenza di una causa di giustificazione supportata dall’“evidenza” – si realizzi «l’effetto stigmatizzante che oggi è riconnesso all’iscrizione nel registro degli indagati, ma anche di escludere ogni residuo effetto giuridico negativo che è ancora riconnesso a quella iscrizione, malgrado il disposto dell’articolo 335- bis c.p.p.» (v. Relazione al disegno di legge n. 1818, comunicato alla presidenza il 24 febbraio 2026, p. 16, in www.senato.it ). Il contesto sociale in cui è maturato l’intervento La comprensione delle disposizioni sopra richiamate presuppone un breve inquadramento del contesto sociale che ha spinto il Governo ad intervenire sulla materia con lo strumento del decreto-legge. Sebbene il potenziamento della sicurezza pubblica rientrasse tra le linee programmatiche dell’attuale esecutivo, probabilmente sono state le recenti cronache a rafforzare tale proposito e a giustificare il ricorso alla decretazione d’urgenza. Com’è noto, negli ultimi tempi, si è verificata tutta una serie di rapine e altre forme di violenza nelle quali appariva “evidente” la ricorrenza di una causa di giustificazione in capo alle vittime dell’aggressione, tale da escludere l’antigiuridicità della condotta e, conseguentemente, la punibilità delle stesse. Situazioni che, in ogni caso, nel previgente assetto normativo, comportavano l’iscrizione nel c.d. registro degli indagati, quale “atto dovuto” quantomeno per poter espletare gli accertamenti tecnici non ripetibili, in primis l’autopsia sul corpo del soggetto eventualmente deceduto. Tuttavia, è risaputo che, dal punto di vista mediatico, l’iscrizione nel registro degli indagati – di per sé atto neutro e coperto da segreto investigativo – possa presentare un effetto stigmatizzante . Ed infatti, pur essendo noto che la Costituzione, da un lato, così come altre fonti sovranazionali, dall’altro lato, vietano di considerare o di presentare pubblicamente come colpevoli individui la cui colpevolezza non sia stata legalmente provata in giudizio a seguito di condanna divenuta irrevocabile (cfr. articolo 27, comma 2, Cost e 48 CDFUE), è altrettanto noto che nei casi in cui giungano agli organi di stampa notizie relative alla fase investigativa (banalmente anche quella dell’avvenuta iscrizione nel registro degli indagati, per non parlare poi di un arresto, di una perquisizione, o dell’esecuzione di una misura cautelare),  queste spesso occupano visivamente molto più spazio nelle pagine dei quotidiani rispetto a quanto non ne venga riservato ad una sentenza di assoluzione pronunciata dopo anni di indagini e di processi. In tale contesto, non è, quindi, infrequente che privati cittadini, commercianti o appartenenti alle forze dell’ordine che abbiano agito in presenza di una causa di giustificazione – in particolare la legittima difesa ex articolo 52 c.p. – si ritrovino al centro di una bufera mediatica , che trova terreno particolarmente fertile nella stampa e nei salotti televisivi, con evidenti ripercussioni negative sulla vita privata e/o professionale, ma persino sulla serenità di giudizio dell’organo giudicante (cfr. R. Casiraghi, Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice , in Arch. pen. Web. , n. 3/2021; V. Manes, L’imparzialità del giudice nel turbine della “giustizia mediatica” , Bari, 2025, p. 46 s. e, più in generale (con riguardo ai vari profili e ai vari soggetti processuali), il volume collettaneo Aa. Vv., Informazione e giustizia penale; Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico” , a cura di N. Triggiani, Bari, 2022). Il decreto-legge in esame si pone l’obiettivo di arginare tale fenomeno , anche se nutriamo alcuni dubbi circa la sua concreta efficacia nell’eliminare il segnalato effetto stigmatizzante, dato che, pur variando le “etichette”, la sostanza rimane pressoché immutata. Nulla, infatti, impedisce ai giornalisti di informare l’opinione pubblica dell’avvenuta iscrizione del nominativo del soggetto che ha agito in presenza di una causa di giustificazione nel nuovo “separato modello” anziché nel tradizionale registro degli indagati. Semmai, come da qualcuno osservato, l’annotazione in un separato modello, «almeno nei casi di legittima difesa con effetto letale, […] presenta un effetto di rassicurazione per il soggetto coinvolto», che «già vittima di un’azione violenta si vede indagato per la propria reazione» (così P. Bernardoni, Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali , in Sist. pen. , 3 marzo 2026). Anche sotto questo profilo, l’intervento normativo potrebbe, comunque, rivelarsi scarsamente efficace, posto che, nella maggior parte dei casi, «il Pubblico Ministero può ritenere che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione solo all’esito di un’attività di indagine, seppur minima» (L. Della Ragione, Le novità del D.L. Sicurezza 23/2026 , in Quot. giur. , 3 marzo 2026). Ad ogni buon conto, siamo dell’avviso che la disciplina introdotta non riguardi i soli casi di legittima difesa ( articolo 52 c.p. ) – come, invece, inizialmente si era detto – ma tutte le situazioni in cui appaia evidente la sussistenza di una causa di giustificazione , quindi anche il consenso dell’avente diritto ( articolo 50 c.p. ), l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere ( articolo 51 c.p. ), l’uso legittimo delle armi ( articolo 53 c.p. ) e lo stato di necessità ( articolo 54 c.p. ). Com’è noto, si tratta di tutta una serie di situazioni al ricorrere delle quali viene esclusa l’antigiuridicità del fatto, posto che quest’ultimo, pur essendo conforme alla fattispecie penale astratta, risulta non punibile in concreto, essendo autorizzato o imposto da altre norme dell’ordinamento. Benché il testo normativo faccia esplicito riferimento alle sole “cause di giustificazione”, resta da comprendere se – attraverso il ricorso all’analogia in bonam partem – sia possibile estendere la presente disciplina anche alle scusanti , che, invece, escludono la colpevolezza dell’autore, o alle cause di non punibilità in senso stretto, che sono espressione della scelta di politica criminale di rinunciare, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, alla punizione del colpevole per ragioni di opportunità (per una recente classificazione delle diverse tipologie di cause di non punibilità, si veda Cass., Sez. V, 26 febbraio 2026, n. 7711). Indipendentemente da tale problematica (che verosimilmente interesserà la giurisprudenza e che potrebbe richiedere persino l’intervento della Corte costituzionale, onde evitare pericolose violazioni del principio di ragionevolezza), anche con riguardo alle sole cause di giustificazione possono sorgere alcuni dubbi in merito alla compatibilità della disciplina che ci apprestiamo ad analizzare con l’eccesso colposo di legittima difesa o con la scriminante c.d. “putativa”, ex articolo 59, comma 4, c.p. In particolare, si tratta di comprendere se il concetto di “evidenza” stabilito dalla novella possa comportare l’annotazione del nominativo dell’agente nell’inedito “separato modello” ovvero l’iscrizione nel registro degli indagati. Considerando, però, che l’ultima disposizione richiamata non esclude la punibilità quando l’errore è determinato da colpa e il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo, riteniamo che in questi casi sia doveroso procedere alla tradizionale iscrizione del nominativo dell’indagato nel modello 21 (procedimento a carico di persone note) o 21- bis (procedimento di competenza del giudice di pace), essendo altrimenti impossibile attribuire la responsabilità del reato, qualora la fattispecie incriminatrice lo preveda, a titolo di colpa. Rispetto agli originari intenti palesati dal Governo, il testo approvato è stato rimaneggiato, oltre che dal punto di vista oggettivo, anche sotto il profilo soggettivo. Come anticipato in premessa, la nuova disciplina non riguarda più soltanto gli appartenenti alle forze dell’ordine ma tutti i cittadini ed anche gli stranieri presenti sul territorio dello Stato che abbiano commesso un fatto, penalmente rilevante, scriminato dall’evidenza di una causa di giustificazione. L’“annotazione” in un “separato modello” dei fatti commessi in presenza di una causa di giustificazione L’intervento normativo si snoda lungo una duplice linea direttrice. Per un verso, viene inserito, nell’ articolo 335 c.p.p. , il nuovo comma 1- bis .1, dal quale si ricava che, se appare evidente che la commissione del fatto sia avvenuta in presenza di una causa di giustificazione, la notizia deve essere “annotata” in un apposito separato modello, che dovrà essere introdotto, con decreto ministeriale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del d.l. n. 23/2026 . Proprio col chiaro fine di disciplinare l’attività investigativa in relazione a tali ipotesi, fa il suo esordio l’inedito articolo 335- quinquies c.p.p. La novella introduce, quindi, una figura apparentemente nuova – quella del “soggetto preliminarmente annotato” – al quale vengono, però, riconosciuti gli stessi diritti e le stesse garanzie spettanti all’indagato; peraltro, un’attività di indagine viene comunque garantita tant’è che tale soggetto, pur non potendosi più considerare indagato da un punto di vista “formale”, continua ad esserlo sotto un profilo “sostanziale”. A ben vedere, la dicitura “annotazione preliminare” non è, infatti, del tutto sconosciuta al nostro sistema processuale, sebbene, in passato, venisse utilizzata in una accezione differente rispetto a quella che oggi le riconosce la novella in commento. Essa indicava – e tuttora indica – un numero progressivo (simile a un protocollo) che viene attribuito a seguito della trasmissione della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero. La stessa trova giustificazione nell’ articolo 108- bis disp. att. c.p.p. e, mentre in passato tale trasmissione avveniva in forma cartacea, a seguito della pandemia del 2020 si attua telematicamente tramite “Portale NdR” (Portale Notizie di Reato) (cfr. L. Giordano, Il processo a distanza ai tempi del coronavirus , in Dir. pen. e processo , 2020, p. 920). In pratica, in quest’ultima accezione, l’annotazione preliminare configura un passaggio preliminare e transitorio che precede il momento in cui il procuratore della Repubblica iscrive il procedimento penale e lo assegna ad uno dei suoi sostituti; momento, quest’ultimo, di fondamentale importanza, che segna l’avvio della fase investigativa e che ne determina il dies a quo (sull’argomento, si veda A. Marandola , I registri del pubblico ministero; tra notizia di reato ed effetti procedimentali , Padova, 2001, p. 127 s.). I nuovi articolo 335, comma 1- bis .1. e 335- quinquies c.p.p. – relativamente ai casi in cui si sia manifestata con evidenza una causa di giustificazione – fanno, invece, riferimento all’“annotazione preliminare” in una accezione completamente distinta rispetto a quella finora vista, tant’è che, per evitare fraintendimenti, sarebbe stato preferibile adottare una denominazione differente e più appropriata alla caratura dell’istituto. Ed infatti, l’aggettivo “preliminare” appare inadeguato, trattandosi, di una annotazione potenzialmente “stabile”, dato che il nominativo del soggetto è destinato a permanervi sino al termine delle indagini, salvo che – come diremo a seguire – non sia necessario procedere con le forme dell’incidente probatorio oppure non ci si renda conto che la causa di giustificazione non fosse “evidente”. In questo senso, e a dispetto del nome, l’annotazione perde la propria connotazione “preliminare”, quindi il carattere transitorio, non rappresentando più il viatico che la notitia criminis deve percorrere prima di trovare la propria meta definitiva in uno dei modelli del registro di cui all’ articolo 335 c.p.p. sopra indicati. Andando ad analizzare il contenuto delle singole disposizioni di nuovo conio, l’articolo 12 del decreto-legge in esame comporta, anzitutto, l’aggiunta del comma 1- bis .1. dell’articolo 335 c.p.p., il quale recita testualmente «Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo». A conferma dell’avversativo “tuttavia” con cui si apre il precetto, viene ribadito, forse in modo pleonastico, che «in tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1- bis. ». La disposizione va, quindi, letta congiuntamente al precedente comma 1- bis , introdotto dalla riforma Cartabia, che pone in capo al pubblico ministero l’obbligo di iscrivere nel registro il nome dell’indagato non appena risultino, contestualmente all’iscrizione stessa o successivamente, indizi a suo carico . In questo modo, viene stabilita la “misura” del peso probatorio che sorregge la notizia di reato, «escludendo la sola presenza di meri sospetti», richiedendo, nel contempo, «un quadro indiziario di gravità» (così D. Curtotti, L’iscrizione della notizia di reato e il controllo del giudice , in La riforma Cartabia; Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa , a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, p. 203); peraltro, sul punto è recentemente intervenuta la Corte di cassazione, stabilendo che l’iscrizione della notizia di reato deve contenere la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice (cfr. Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2026, n. 5994).  Il sistema che scaturisce dall’ultimo intervento normativo attribuisce, quindi, una portata dirimente al concetto di “evidenza” della causa di giustificazione . Come più volte osservato, solo nei casi in cui si riesca a raggiungere tale standard verrà applicata la nuova disciplina di cui al comma 1- bis. 1, con conseguente “annotazione” nell’inedito separato modello del registro delle notizie di reato; nelle situazioni in cui una tale evidenza non si abbia, continua, invece, ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1- bis dell’ articolo 335 c.p.p. , con conseguente iscrizione nei modelli 21, 21- bis o 52 del registro delle notizie di reato. Riteniamo, però, che a livello operativo non sempre risulti possibile scorgere con evidenza tutti gli elementi della causa di giustificazione di volta in volta considerata sin dal momento dell’acquisizione della notititia criminis , al punto tale da non far residuare alcun dubbio circa l’assenza di antigiuridicità del fatto. Il manifestarsi di una tale evidenza appare prevedibile, con maggior frequenza, in relazione all’uso legittimo delle armi – che è anche la scriminante che originariamente ha indotto il Governo ad introdurre la disciplina de qua – risultando, invece, problematica da riscontrare in relazione alla legittima difesa, al consenso dell’avente diritto e alle altre cause di giustificazione. Ad ogni modo, volendo lambire un altro tema scottante, riteniamo che la nuova previsione non sia applicabile alle ipotesi di eutanasia, essendo comunque vigente, allo stato, la fattispecie incriminatrice di cui all’ articolo 579 c.p. , che punendo l’omicidio del consenziente, rende inoperativa la scriminante di cui all’ articolo 50 c.p. La disciplina relativa all’attività di indagine in presenza di evidenti cause di giustificazione La disciplina riguardante l’attività di indagine in presenza di cause di giustificazione si ricava dal nuovo articolo 335- quinquies c.p.p. Anzitutto tale disposizione afferma che alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione – che sia destinataria di annotazione nel separato modello di cui all’ articolo 335 c.p.p. – si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa, considerando altresì che una attività investigativa può svolgersi, seppur in termini più stringenti rispetto all’ordinario. A tal proposito, la disposizione in esame attua una distinzione tra le ipotesi in cui non risulti necessario svolgere ulteriori accertamenti da quelle in cui, invece, lo sia. Nel primo caso, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione “senza ritardo” o, comunque, entro trenta giorni dall’annotazione preliminare. Purtroppo, anche in questa occasione, si è fatto uso di formule indefinite nei contorni temporali , posto che la locuzione “senza ritardo” si presta a forzature, che comunque devono essere contenute entro il termine massimo di trenta giorni dall’annotazione preliminare per presentare richiesta di archiviazione. Un lasso temporale che, a ben vedere, appare coerente con la situazione di “evidenza” che è richiesta dalla stessa disposizione. Ad ogni buon conto, nei casi di mancato rispetto di tale termine e/o di inerzia del pubblico ministero, dovrebbero operare i rimedi già previsti dal codice. Nel secondo caso, invece, – quando, cioè, occorre svolgere accertamenti, compresi quelli tecnici irripetibili di cui all’ articolo 360 c.p.p. – il pubblico ministero vi provvede senza ritardo o, comunque, entro 120 giorni a partire dall’annotazione. Da questo momento in poi si prospettano due scenari distinti. Se gli accertamenti espletati sono stati risolutivi per confermare la sussistenza della causa di giustificazione, il pubblico ministero è tenuto ad assumere le proprie richieste in ordine alla richiesta di archiviazione entro i successivi trenta giorni. Qualora, invece, si renda necessario procedere ad incidente probatorio , come può accadere nell’ambito di un accertamento tecnico irripetibile a seguito della riserva formulata dall’indagato ex articolo 360, comma 4, c.p.p. o, ancora, al ricorrere di taluno dei casi indicati nell’ articolo 392 c.p.p. , il pubblico ministero è tenuto ad iscrivere il nome del soggetto nel registro degli indagati, ex articolo 335, coma 1- bis , c.p.p. A tal proposito, è stato osservato che la natura dell’incidente probatorio, quale anticipazione del dibattimento, nel corso del quale operano le medesime norme relative a tale fase, è funzionale a garantire l’operatività del disposto di cui all’ articolo 61 c.p.p. , che estende nei confronti dell’indagato i diritti e le garanzie riconosciuti all’imputato (cfr. Relazione al disegno di legge n. 1818, comunicato alla presidenza il 24 febbraio 2026, p. 16). Alla base di tale affermazione vi è, quindi, il seguente ragionamento. La posizione del soggetto sottoposto ad annotazione preliminare, quanto a diritti e garanzie, è equiparata a quella dell’indagato, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’articolo 335- quinquies , comma 1, c.p.p., ma solo quest’ultimo – e non il primo – è equiparato all’imputato per effetto dell’ articolo 61 c.p.p. In ogni caso, regole di fondamentale importanza, come quelle relative alla salvaguardia della libertà di autodeterminazione del soggetto e alla tutela della libertà morale ( articolo 188 c.p.p. ) – data la loro portata trasversale (cfr. A. Chelo, La tutela della libertà morale nella formazione della prova penale , Milano, 2025) – risultano pacificamente applicabili anche nei confronti della persona sottoposta ad annotazione preliminare. Comunque, forse sarebbe stato opportuno un intervento sull’ articolo 61 c.p.p. al fine di precisare che i diritti e le garanzie riconosciuti all’imputato si applichino anche alla persona sottoposta ad annotazione preliminare ex articolo 335, comma 1- bis .1, c.p.p., oltre che alla persona sottoposta alle indagini.  Ad ogni buon conto, per effetto dell’ articolo 335, comma 1- bis. 1, c.p.p. , alla persona sottoposta ad annotazione preliminare è riconosciuto il diritto di accesso agli atti , ma anche quello di interloquire con la polizia giudiziaria e col pubblico ministero rilasciando dichiarazioni spontanee ai sensi dell’ articolo 374 c.p.p. Infine, l’ultimo comma dell’articolo 335- quinquies c.p.p. stabilisce che nei casi in cui il pubblico ministero – per l’esperimento di un incidente probatorio o in ragione della mancata ricorrenza della causa di giustificazione – abbia iscritto il nominativo del soggetto nel registro degli indagati, il termine di durata delle indagini preliminari di cui all’ articolo 407 c.p.p. retroagisce a partire dal momento dell’annotazione. Tale soluzione appare condivisibile ed è volta a evitare che l’annotazione diventi uno stratagemma per allungare surrettiziamente i termini di durata della fase investigativa. La delega per l’istituzione di un (o più?) “separato modello” L’ articolo 13 del d.l. n. 23/2026 si occupa dei profili più operativi della materia, in quanto conferisce delega al Governo , da attuare con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di introdurre l’apposito “separato modello” delle notizie di reato in cui iscrivere quei fatti in relazione ai quali appaia evidente la ricorrenza di una causa di giustificazione. A ben vedere riteniamo che il registro di nuova introduzione non possa essere uno solo, dovendosi necessariamente considerare anche i procedimenti di competenza del giudice di pace e del tribunale per i minorenni, presso i quali sono già operativi modelli autonomi che seguono una numerazione differente. Proprio per questa ragione, i “separati modelli” rispetto a quelli riservati all’iscrizione del nominativo della persona sottoposta alle indagini dovrebbero essere tre: il primo, quello principale, riguardante le notizie di reato per i fatti di competenza del tribunale (in composizione monocratica o collegiale) e della corte d’assise, cha fa da pendant al modello 21; il secondo per i procedimenti di competenza del giudice di pace, simmetrico al modello 21- bis ; il terzo per le iscrizioni a carico dei soggetti minori di età, che vada ad affiancare l’attuale modello 52. Conclusioni Nel complesso le disposizioni esaminate vanno ad introdurre una figura apparentemente nuova, quella del soggetto sottoposto ad annotazione preliminare, che, a ben vedere, si differenzia dalla persona sottoposta alle indagini per l’inedita “etichetta”, ma non nella sostanza. Abbiamo visto, infatti, che a seguito della nuova annotazione in taluno dei separati modelli sopra indicati, il soggetto che abbia agito in presenza di una evidente causa di giustificazione non assumerà più la qualifica di persona sottoposta alle indagini, pur potendo, comunque, beneficiare dell’ estensione dei diritti e delle garanzie spettanti a quest’ultima, in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 335- quinquies c.p.p. Si tratta, quindi, di persone non indagate dal punto di vista formale,  ma che, di fatto, lo sono – o possono esserlo – sotto un profilo sostanziale. La scelta di non considerarle più formalmente indagate appare, comunque, condivisibile, dal momento che la presenza di una causa di giustificazione esclude l’antigiuridicità e, dunque, la punibilità dell’agente. Considerando che, a seguito della riforma Cartabia, la valutazione che il pubblico ministero è chiamato a compiere all’esito delle indagini si sostanzia in una prognosi circa la ragionevole previsione di condanna, appare corretto non iscrivere, ab origine , nel registro degli indagati il nominativo di un soggetto che – proprio in ragione dell’evidenza della causa di giustificazione – non potrà subire una condanna Indipendentemente da tali rilievi inerenti alla categorizzazione dei soggetti, il contenuto del presente decreto-legge suscita perplessità sia in merito alla tecnica normativa adottata che relativamente all’ efficacia dello stesso . Quanto al primo aspetto, risulta difficile comprendere quali straordinarie ragioni di necessità ed urgenza sorreggano le modifiche in una materia che, per quanto rileva in parte qua , non è quella della sicurezza pubblica, ma dell’iscrizione della notizia di reato. Quanto al secondo aspetto, temiamo che la misura adottata non sia idonea ad evitare l’effetto stigmatizzante cui si è fatto cenno in premessa e che ha spinto il Governo ad intervenire. Se, da un lato, l’intervento normativo evita che il nome dell’“annotato” compaia nei certificati di cui all’ articolo 335 c.p.p. , dall’altro lato, nulla esclude che la stampa possa continuare a dare notizia dell’evento, informando l’opinione pubblica – soprattutto nei casi in cui il fatto possa suscitare interesse mediatico – dell’avvenuta annotazione preliminare, anziché dell’iscrizione nel registro degli indagati. Ma vi è anche un altro problema di fondo, che è dato dalle difficoltà di riuscire a far emergere, in modo evidente, la sussistenza di una causa di giustificazione sin dal momento dell’acquisizione della notitia criminis . In fin dei conti, non resta che attendere i risvolti operativi, anche se appare prevedibile che in molti casi – soprattutto per la mancata evidenza della scriminante o per la necessità di procedere con le forme dell’incidente probatorio – il soggetto tornerà ad assumere le tradizionali vesti della persona sottoposta alle indagini. Per concludere, ciò che è certo è la disciplina esaminata non andrà ad istituire – come da qualcuno temuto – un pericoloso “scudo” di impunità nella disponibilità del pubblico ministero; ed infatti, sull’eventuale richiesta di archiviazione da questi formulata – in ragione dell’evidenza di una causa di giustificazione – opera pur sempre la garanzia del controllo giurisdizionale affidato al giudice per le indagini preliminari.