Non è necessario essere iscritti a un albo professionale per presentare, per conto di un cliente, una domanda di finanziamento bancario. L’attività per cui è richiesta l’iscrizione in un apposito elenco è, infatti, l’intermediazione creditizia, che consiste in un’attività più complessa e organizzata.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, accogliendo (con rinvio) il ricorso di un professionista al quale era stato negato il compenso perché non iscritto all’albo dei commercialisti, diversamente da quanto da lui dichiarato. La Corte d’Appello aveva ritenuto tardiva l’iscrizione del professionista nel Registro dei revisori contabili, in quanto successiva alla conclusione dell’incarico, e aveva giudicato inammissibile , perché nuova, la domanda volta a ottenere il compenso in base al principio di libertà del lavoro autonomo , dopo che l’interessato aveva inizialmente speso il titolo di commercialista. La Seconda Sezione civile chiarisce anzitutto che non si è in presenza di una domanda nuova, in quanto restano invariati sia il fatto costitutivo – l’assistenza prestata alla s.r.l. in due pratiche di finanziamento – sia il petitum , ossia la richiesta di pagamento del compenso. Quanto alla qualificazione professionale, la Cassazione osserva che il d.P.R. n. 1067/1953, nel definire le competenze dei commercialisti (consulenze, perizie, revisione contabile, ecc.), non prevede alcun albo specifico per chi segue pratiche di finanziamento presso banche e, dunque, non disciplina la mediazione creditizia, che è invece regolata dal d.lgs. n. 141/2010 e dal TUB. Chi svolge effettiva attività di mediazione deve essere iscritto nell’Elenco dei mediatori creditizi tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Tuttavia, chi si limita a seguire pratiche per conto del cliente, senza svolgere attività di mediazione in senso proprio, non rientra nella disciplina dei mediatori creditizi. Di conseguenza, la semplice presentazione di una domanda di finanziamento non costituisce di per sé attività di intermediazione finanziaria , la quale richiede invece un’attività più articolata e qualificata: promozione, assunzione o concessione di finanziamenti in modo professionale e continuativo da parte di soggetti autorizzati e iscritti in appositi albi o elenchi. La presentazione della domanda può rientrare in un procedimento più ampio gestito da intermediari autorizzati , ma il singolo atto formale di deposito dell’istanza non integra automaticamente un’attività riservata. In altri termini, la domanda di finanziamento è un semplice atto amministrativo, mentre l’intermediazione finanziaria riguarda la gestione e la conduzione continuativa delle operazioni di finanziamento, attività che richiede specifiche autorizzazioni e iscrizione in albi regolamentati. Al di fuori delle attività espressamente riservate a determinate categorie professionali, ribadisce infine la Corte, vige il principio generale di libertà del lavoro autonomo . Ne consegue che la tardiva iscrizione nel Registro dei revisori contabili è irrilevante , così come irrilevanti sono la mancata iscrizione all’albo dei commercialisti e la tardività dell’attestazione di iscrizione al ruolo dei periti ed esperti.
Presidente Cirillo – Relatore Penta Fatti di causa 1. A seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15787 del 10.7.2014, con la quale, nel decidere sul regolamento necessario di competenza proposto da P. D., veniva individuato, come giudice competente, il Tribunale di Pescara, riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo, quell’Ufficio rigettava la domanda di pagamento per l’attività professionale espletata proposta dal P. nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., per mancanza dell’iscrizione all’albo dei commercialisti. 2. Sull’impugnazione del P., la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame, affermando che l’unico documento tempestivamente depositato dall’appellante per attestare la sua iscrizione in albi abilitanti era quello relativo alla iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, la quale tuttavia era successiva alla conclusione dell’asserito incarico; che difettava, invece, l’iscrizione all’albo dei commercialisti, laddove la documentazione attestante l’iscrizione al ruolo dei periti ed esperti era stata tardivamente prodotta; che, avendo l’appellante inizialmente speso la qualità di commercialista, era nuova, e quindi inammissibile in appello, la domanda volta ad ottenere il compenso in applicazione del principio di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa e di servizi per non essere le prestazioni rese ‘riservate’. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. D. sulla base di sette motivi. La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articolo 345e 437 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’aver con l’atto di appello affermato che l’attività di instaurazione e conduzione di due pratiche di finanziamento bancario non rientrava tra quelle per le quali, ai sensi dell’articolo 1 del d.P.R. n. 1067/1953, è richiesta una previa iscrizione all’albo, dopo aver in primo grado chiesto il pagamento del compenso sulla base di un’attività prestata in qualità di commercialista, integrasse gli estremi di una mutatio libelli, come tale inammissibile. 1.1. Il motivo è fondato. Si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018). Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025) hanno chiarito che, a norma dell' articolo 345 c.p.c. , si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. Questa statuizione si pone in linea con Cass., Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, a mente della quale la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. In quest’ottica, l’avere, con l’atto d’appello, dopo aver speso in primo grado la qualità di commercialista, precisato che l’attività svolta in concreto (di assistenza nella instaurazione/conduzione di due pratiche di finanziamento a fondo perduto ed a tasso agevolato) non rientrava in quella di consulenza tecnica prevista dall’articolo 1 del d.P.R. n. 1067/1953 non integra, all’evidenza, una domanda nuova vietata dall’ articolo 345 c.p.c. , a tacer del fatto che la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti (con la individuazione della relativa disciplina applicabile) è, come noto, riservata al giudice. Invero, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell' articolo 345 c.p.c. , la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15470 del 03/06/2024). Nella specie, sono rimasti inalterati il fatto costitutivo (rappresentato dall’assistenza prestata alla (OMISSIS) s.r.l. nella instaurazione di due pratiche di finanziamento, e non già dalla qualifica di commercialista inizialmente spesa) ed il petitum, sia diretto (la condanna al pagamento del compenso ancora dovuto) che indiretto, inteso come bene della vita perseguito. 1.2. Residua da scrutinare se, per lo svolgimento dell’attività realizzata dal P., fosse necessaria l’iscrizione in un apposito albo, in particolare quello dei commercialisti. Il d.P.R. n. 1067/1953 disciplina l’ordinamento della professione di dottore commercialista, non l’attività di intermediazione finanziaria. L’articolo 1 definisce le competenze dei commercialisti (consulenze, perizie, revisione contabile, ecc.), ma non prevede alcun albo per chi segue pratiche di finanziamento presso banche. Quindi questo decreto non si applica alla mediazione creditizia. L’attività di mediazione creditizia (cioè mettere in contatto banche e clienti per ottenere finanziamenti) è regolata dal d.lgs. n. 141/2010 e dal Testo Unico Bancario (articolo 128-sexies e 128-septies). Chi svolge questa attività deve essere, semmai, iscritto nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Tuttavia, se un soggetto si limita a seguire pratiche per conto di un cliente senza svolgere attività di mediazione (cioè senza mettere in contatto cliente e banca in modo professionale e indipendente), non rientra nella disciplina dei mediatori creditizi, essendo obbligatoria l’iscrizione all’albo OAM solo se si svolge attività di mediazione creditizia in senso tecnico. Pertanto, il semplice presentare una domanda per ottenere un finanziamento non costituisce di per sé attività di intermediazione finanziaria. L'attività di intermediazione finanziaria implica un'attività più complessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessione di finanziamenti in maniera professionale e continuativa, da parte di soggetti autorizzati iscritti in appositi albi o elenchi. La presentazione di una domanda di finanziamento può essere parte di un procedimento più ampio gestito da intermediari finanziari autorizzati, ma il singolo atto formale di presentare una domanda non configura automaticamente un'attività riservata. Solo se la presentazione della domanda è effettuata nell'ambito di un'attività organizzata e professionale finalizzata alla concessione o mediazione di finanziamenti, allora rientra nell'attività regolamentata di intermediazione finanziaria. In definitiva, la domanda di finanziamento in sé è un semplice atto amministrativo, mentre l'attività di intermediazione finanziaria riguarda la gestione e la conduzione continuativa di operazioni di finanziamento, che richiedono autorizzazioni specifiche e l'iscrizione agli albi regolamentati. Né è stato sostenuto che il P. svolgesse l’attività per la quale ha rivendicato il compenso con continuità ed organizzazione, sia pure rudimentale (per la distinzione tra un mandato una c.d. mediazione atipica unilaterale - riguardante una soltanto delle parti interessate - o a una mediazione creditizia, si segnala Cass., Sez. 2, Sentenza n. 482 del 10/01/2019). Al di fuori delle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14085 del 11/06/2010; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018). Ne deriva che, al di là del richiamo inconferente operato all’ articolo 437 c.p.c. , la tardività con la quale l’odierno ricorrente si è iscritto nel registro dei Revisori Contabili è irrilevante, al pari della mancata sua iscrizione nell’albo dei commercialisti e della tardività con la quale ha attestato la sua iscrizione al ruolo dei periti ed esperti (cfr., in senso contrario, pag. 4 della sentenza qui impugnata). 2. Gli ulteriori motivi, dal secondo al settimo, restano assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo. 9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale esaminerà, tra l’altro, in applicazione dell’ articolo 1709 c.c. , la fondatezza nel merito del diritto al compenso in concreto fatto valere dal professionista. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in differente composizione personale.