Dal 15 giugno 2026 le Pubbliche Amministrazioni dovranno verificare la regolarità fiscale di tutti i compensi dovuti ai professionisti, anche sotto i 5.000 euro e per il patrocinio a spese dello Stato.
L’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cd. Legge di Bilancio) ha introdotto, con decorrenza dal 15 giugno 2026, il comma 1- ter all’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, innovando la disciplina sulla verifica della regolarità fiscale e contributiva dei professionisti destinatari di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni . Il comma 725 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025 stabilisce che, all’articolo 48- bis del d.P.R. n. 602/1973, dopo il comma 1- bis è inserito il comma 1- ter : quest’ultimo prevede che, con riferimento alle somme di cui all’articolo 54 del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ossia i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, dovute ai professionisti per l’attività svolta – comprese le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato – le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 48- bis si applichino, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche ai pagamenti di importo fino a 5.000 euro . In tali casi, i soggetti tenuti alla verifica ai sensi del comma 1 devono accertare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento , a prescindere dal relativo ammontare. In caso di esito positivo della verifica, essi sono tenuti a disporre il pagamento: in favore dell’Agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante; in favore del beneficiario, per l’eventuale parte eccedente rispetto all’ammontare del debito. Ne consegue che gli Uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell’ambito delle spese di giustizia devono effettuare la verifica preventiva di eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento per tutti i compensi dovuti a soggetti esercenti arti e professioni , indipendentemente dall’importo, e dunque anche se inferiore a 5.000 euro. L’ obbligo di verifica preventiva riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli avvocati (anche in regime di patrocinio a spese dello Stato, sia in sede processuale sia nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita), gli ausiliari del giudice, i periti di parte, nonché i professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, oltre a ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell’articolo 54 TUIR. In presenza di una inadempienza accertata , l’Ufficio contabile competente (Ufficio Spese di Giustizia o altro ufficio incaricato della liquidazione e del pagamento) provvede direttamente a versare all’Agente della riscossione l’importo corrispondente al debito risultante dalla verifica, fino a concorrenza dello stesso. L’eventuale somma residua è liquidata al professionista beneficiario. Rispetto alla disciplina previgente, non è più prevista la sospensione del pagamento in favore del beneficiario, ma opera un meccanismo di scomputo immediato del compenso : la quota corrispondente all’inadempienza viene trattenuta e versata contestualmente all’Agente della riscossione, mentre al professionista è corrisposta soltanto l’ eventuale parte residua . Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti , di qualsiasi importo, effettuati a decorrere dal 15 giugno 2026 , a prescindere dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dal periodo in cui sono state rese le prestazioni professionali. Ne deriva che anche i compensi relativi ad attività svolte in epoca precedente , se liquidati dopo tale data, sono assoggettati alla nuova disciplina .