La sottrazione dello smartphone per bloccare il video integra il delitto di furto con strappo

Il fine di profitto, necessario perché si configuri il delitto di furto con strappo, include qualsiasi vantaggio, anche quello non patrimoniale, per cui la sottrazione del telefono per impedire riprese video o chiamate ai soccorsi integra l’ animus lucrandi e consuma il reato nel momento in cui il bene esce dalla sfera di vigilanza della vittima.

La quinta sezione penale della Corte di cassazione ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di un indagato per lesioni personali aggravate dalla relazione affettiva con la vittima e per furto con strappo del telefono cellulare e di altri beni. I militari rinvenivano la persona offesa nuda in strada, in stato di forte agitazione e con evidenti segni di percosse; la donna denunciava di essere stata aggredita in spiaggia, costretta a denudarsi e privata del telefono, di una carta Postepay, di uno zainetto e delle chiavi di casa. Con riferimento al furto con strappo, la difesa ha negato la configurazione del fatto, tanto con riferimento all’impossessamento quanto al fine di profitto, prospettando una condotta meramente aggressiva volta a impedire la realizzazione di un video o a colpire la vittima. La Corte, richiamando anche precedenti pronunce delle Sezioni Unite, ha ribadito, invece, che il dolo specifico del furto è integrato da qualsiasi vantaggio , anche non patrimoniale per cui anche sottrarre il telefono per impedire riprese o chiamate ai soccorsi costituisce profitto rilevante ai fini dell’ articolo 624- bis c.p. Il reato si consuma con lo strappo e l’ acquisizione della disponibilità autonoma del bene; il successivo mancato rinvenimento del cellulare è logicamente spiegabile come dismissione ( post factum non punibile) o occultamento, irrilevante ai fini della tipicità. La Cassazione rigetta dunque il ricorso.

Presidente Miccoli - Relatore Cavallone Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato a O. A. la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di lesioni personali, aggravate dall’esser state poste in essere in danno di persona legata da relazione affettiva, e furto con strappo; venivano altresì contestati, sebbene non costituenti titolo cautelare, i delitti di violenza privata e minaccia aggravata. 2. Con ordinanza del 22 ottobre 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame dell'indagato. Nel sintetizzare il compendio indiziario, il Tribunale ha dato atto che il procedimento trae origine da una segnalazione del 19 settembre 2025, a seguito della quale i militari intervenuti in località (OMISSIS) rinvenivano la persona offesa, T. K., nuda in strada, in forte stato di agitazione e con evidenti segni di percosse. La vittima riferiva che il compagno, l’odierno ricorrente, l’aveva aggredita poco prima in spiaggia, afferrandola al collo, trascinandola in acqua e minacciandola di morte; in tale contesto, l’uomo l’aveva costretta a denudarsi e le aveva strappato il telefono dalle mani, impossessandosene, sottraendole inoltre una carta (OMISSIS), uno zainetto e le chiavi dell’appartamento ove abitava. I successivi riscontri investigativi portavano al rintraccio dell'A. e al rinvenimento, sulla sua persona, di parte della refurtiva (zainetto, portafoglio, chiavi), ma non del telefono cellulare. La persona offesa, refertata con prognosi di giorni 15 per traumi multipli, confermava poi le accuse in sede di denuncia-querela. Nel merito delle censure difensive, il Tribunale: - quanto al reato di lesioni dolose, ha ritenuto sussistente l'aggravante del rapporto affettivo, evidenziando che, sebbene la relazione fosse formalmente cessata il mese precedente, i due risultavano legati da un rapporto latu sensu affettivo, tale da integrare la circostanza de qua; - quanto al furto con strappo, ha disatteso la tesi difensiva sull’assunta carenza della volontà di impossessamento del cellulare, per esservi stata solo quella di colpire la donna. Il Collegio ha valorizzato le dichiarazioni della vittima, ritenendo irrilevante il mancato rinvenimento dell'apparecchio al momento dell'arresto, ben avendo potuto l'indagato essersene disfatto medio tempore. È stato, altresì, escluso ogni travisamento delle dichiarazioni del testimone M., ritenute coerenti con la dinamica riferita dalla parte offesa. Circa le esigenze cautelari, il Tribunale collegiale ha condiviso la prognosi di recidiva formulata dal Giudice per le indagini preliminari, basata sulla progressione criminosa delle condotte e sui precedenti penali dell'indagato, giudicando la misura degli arresti domiciliari infungibile e necessaria alla salvaguardia dell'incolumità della vittima. 3. Avverso l’ordinanza del riesame propone ricorso per Cassazione l'indagato, articolando due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'articolo 577 cod. pen. La difesa sostiene che l'aggravante in parola richieda la persistenza di un rapporto familiare formalizzato o una stabile convivenza, requisiti assenti nel caso di specie in cui la relazione era cessata nell'agosto 2025. Si argomenta che una relazione definita meramente latu sensu affettiva non possa fondare l'aggravamento di pena, citando a supporto giurisprudenza di legittimità e lamentando la violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali (di cui all’articolo 25 Cost.). 3.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'articolo 624-bis cod. pen. (furto con strappo). Si contesta l’insussistenza del reato mancando il requisito dell’impossessamento. Sostiene il ricorrente che la sottrazione del telefono fosse funzionale ad “avere maggiore attenzione dalla persona offesa ed eventualmente per picchiarla”, secondo quanto affermato dalla stessa (che aveva dedotto, nelle sommarie informazioni testimoniali, che stava “facendo un video”, allorché le era stato “strappato il telefono dalle mani”), e non ad appropriarsi del bene. A riprova dell'assenza di animus rem sibi habendi, la difesa valorizza il mancato rinvenimento del cellulare addosso all'indagato, a differenza degli altri oggetti sottratti alla vittima. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, relativo all'aggravante di cui all'articolo 577 cod. pen., è infondato. La tesi difensiva, secondo cui l'aggravante richiederebbe necessariamente una stabile convivenza o un rapporto familiare in essere, è smentita dal dato normativo e dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi a seguito della legge 69/2019 (cosiddetto Codice Rosso ). L'articolo 577 cod. pen., richiamato dall'articolo 585 cod. pen. per il reato di lesioni, estende l'aumento di pena anche al fatto commesso in danno di persona legata al colpevole da una relazione affettiva, a prescindere dalla convivenza e anche qualora la relazione sia cessata (si veda il comma 2 dell’articolo 577 cod. pen. ed i casi ivi previsti di cessazione del legame tra la vittima e l’autore del fatto). Il Tribunale, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, ha motivato puntualmente sulla sussistenza di un legame affettivo significativo tra l'indagato e la vittima (definendola relazione latu sensu affettiva ), cessato appena un mese prima dei fatti. Il richiamo difensivo al requisito della stabile convivenza trascura di considerare che l’articolo 577, comma 1, n.1, cod. pen. prevede la tutela non solo del coniuge (pur se legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile e della persona stabilmente convivente con il colpevole, ma anche di quella ad esso legata da mera «relazione affettiva». Mentre, come detto, il comma 2 di tale articolo prevede la tutela a favore della «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva», pure «ove cessate». Ed è evidente, dunque, che l'ipotesi della «relazione affettiva», anche cessata, ha perimetro applicativo più ampio e prescinde dalla coabitazione insita nella stabile convivenza. Tanto basta per l'integrazione della circostanza aggravante, la cui ratio è proprio quella di tutelare le vittime da condotte violente maturate nel contesto di legami personali, anche se instabili, non caratterizzati necessariamente da convivenza ed eventualmente conclusi. Peraltro, la stessa ordinanza impugnata evidenzia (pagina 2) che l'imputato, secondo il narrato della vittima, fosse ancora il suo “compagno”. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo, relativo all’insussistenza del fine di profitto del furto con strappo del telefono della vittima e, prima ancora, di reale impossessamento. La difesa sostiene che la condotta di strappare il telefono di mano alla vittima mentre questa “faceva un video su (OMISSIS)” non integri l'impossessamento tipico del furto, difettando il fine di profitto e risolvendosi in un atto aggressivo. Tale ricostruzione è smentita sia dalla logica motivazione dei giudici di merito che dai principi di diritto. 3.1. Sotto il profilo fattuale, il Tribunale ha correttamente evidenziato che l'indagato, per quanto dichiarato dalla persona offesa, aveva strappato il telefono alla stessa, impossessandosene : desumendo da tale circostanza che il bene era uscito dalla sfera di vigilanza della legittima detentrice per entrare nella disponibilità esclusiva dell'agente. La circostanza che il telefono non sia stato poi rinvenuto (a differenza di altri beni) non prova l'assenza di volontà appropriativa, ma è stata logicamente interpretata come indice di una successiva dismissione del bene (post factum non punibile) o di un occultamento efficace. 3.2. Sotto il profilo di diritto, la tesi difensiva trascura che, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Rv. 285145-01, in un caso non molto dissimile, di sottrazione dedotta come reazione all'iniziativa della persona offesa di telefonare ai Carabinieri; confronta, negli stessi termini: Sez. 4, n. 4144 del 06/10/2021, dep. 2022, Caltabiano, Rv. 282605-01; analogamente, in tema di rapina, Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190-01). Ne consegue che, anche volendo aderire alla versione dei fatti narrata dalla difesa, l'impossessamento del telefono finalizzato a impedire la ripresa video o la chiamata dei soccorsi integra quei vantaggi per l’autore del fatto previsti dalla norma incriminatrice, seppur di natura non patrimoniale. Il reato si è dunque consumato istantaneamente con lo strappo violento e l'acquisizione della disponibilità autonoma del bene. 4. La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono le condizioni di salute delle persone e i rapporti personali di tipo familiare, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex articolo 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.