Il diritto della crisi d’impresa tra passato, presente e futuro

Ogni tanto la storia ha delle improvvise accelerazioni. Accade per la storia in generale ma anche, in particolare, per la storia del diritto, che ovviamente si muove al passo con l’evoluzione dei costumi e col mutare della sensibilità socio-politica dei reggitori degli Stati e di chi oggi governa le organizzazioni sovranazionali cui gli Stati aderiscono e dalle quali dipende ormai larga parte della loro legislazione interna.

Nel volgere di appena un quarto di secolo – un arco di tempo minimo sulla scala della storia – l’ordinamento giuridico italiano è stato interessato da una tale quantità di cambiamenti, in una molteplicità di campi, da renderlo quasi irriconoscibile rispetto a come esso si presentava agli occhi di coloro che, come me, hanno iniziato ad occuparsene negli anni sessanta dello scorso secolo.  Emblematica è stata, a tal riguardo, l’evoluzione di quello che ancora sino ad ieri chiamavamo il diritto fallimentare e che ora abbiamo preso a denominare diritto della crisi d’impresa. Un’evoluzione che, non casualmente, parte già dal nome stesso col quale ci riferiamo a questo particolare settore del diritto, giacché l’avere eliminato una parola così densa, anche storicamente, di implicazioni negative mette bene in luce l’intento di abbandonare la vecchia concezione che accostava il debito inevaso alla colpa e l’insolvenza all’illecito con chiari risvolti sanzionatori a carico del fallito.   Né meno significativo è il diverso nome che si è inteso dare allo strumento normativo destinato a regolare la materia: non più legge (fallimentare), bensì codice (della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sottolineando così il carattere, almeno tendenzialmente, organico e sistematico che dovrebbe esser proprio di questa normativa. Uno dei molteplici codici di settore con cui si è cercato di uscire da quella che Natalino Irti, in un celebre saggio pubblicato negli anni sessanta del novecento, ebbe a definire la “età della decodificazione”. In quel saggio si discorreva della perdita di centralità dei codici, ed in specie del codice civile, che in passato costituiva il perno intorno al quale ruotava l’intero ordinamento ed al quale un numero limitato di leggi speciali (ivi compresa la legge fallimentare) faceva da corona, ma che aveva poi visto progressivamente erodere la sua centralità a fronte dell’inarrestabile proliferare di normative speciali, con la conseguenza di vedere grandemente ridotta l’organicità e la sistematicità dell’ordinamento nel suo insieme. Oggi si direbbe che i codici sono tornati di moda, ma per lo più si tratta di codici di settore, la cui ambizione è sì quella di disegnare una normativa organica e sistematica, ma limitatamente ad ambiti ben delimitati dell’ordinamento giuridico, con il corredo di definizioni e di principi generali destinati perciò a valere solo in uno specifico ambito.  E’ questo anche il caso del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (ormai comunemente designato con l’acronimo c.c.i.i. ed al quale, per brevità, mi riferirò solo come codice della crisi), benché la sua iniziale ambizione di abbracciare la totalità delle procedure concorsuali sia andata in parte frustrata a causa della mancata riforma delle diverse procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, cui tuttavia pur sempre si applicano i principi generali ed alcune disposizioni del codice ma che, per il resto, continuano ad essere disciplinate da leggi speciali, non diversamente dalla liquidazione coatta delle imprese creditizie, degli intermediari finanziari e delle assicurazioni. Ad una diversa normativa, con carattere di specialità, resta poi affidata anche la regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società a partecipazione pubblica.  Il codice della crisi, che indubbiamente rappresenta una delle maggiori novità legislative di questi ultimi anni, si colloca dunque in un contesto storico radicalmente diverso da quello nel quale vide la luce, oltre ottant’anni fa, la legge fallimentare; ed è per certi versi persino sorprendente che ci sia voluto tanto tempo per riformare ab imis un così delicato settore dell’ordinamento. Il diritto concorsuale è rimasto a lungo immutato, pur dopo l’avvento della Costituzione repubblicana. Proposte di riforma non erano mancate, ma per circa cinquant’anni le sole modifiche apportate alla legge fallimentare del 1942 erano state quelle derivanti da interventi della Corte costituzionale, per loro stessa natura sporadici e di portata limitata. L’unica novità legislativa di rilievo in questo settore fu la c.d. legge Prodi del 1979 sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese.   All’alba del nuovo secolo si è registrata, però, una di quelle accelerazioni della storia di cui dicevo prima, ed il legislatore ha preso a modificare la legge fallimentare in un modo che oserei definire frenetico, ma pur sempre ancora parziale; ed è poi sopraggiunta, nel 2010, l’inedita figura del sovraindebitamento, complementare alla disciplina del fallimento ma non del tutto ben coordinata con essa. Era dunque divenuta davvero impellente la necessità di mettere mano all’intera materia, e ci si è finalmente riusciti con il varo del codice della crisi, ma il percorso per giungere a questo risultato non è stato né semplice né lineare.         Il codice della crisi, che è stato inizialmente emanato con d. lgs 12 gennaio 2019, n. 14, ma ha poi conosciuto svariate non marginali modifiche a seguito di ripetuti decreti correttivi, l’ultimo dei quali intervenuto nel 2024 (d. lgs. 13 settembre 2024, n. 136), ha la singolare caratteristica di essere frutto non di una, bensì di due successive leggi di delega, dalla fisionomia peraltro alquanto dissimile l’una dall’altra. Tanto, infatti, la legge n. 155 del 2017 è dettagliata e (forse sin troppo) minuziosa nell’enunciazione dei numerosissimi criteri ai quali il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi, quanto, viceversa, il d. lgs n. 83 del 2022, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency), è generica e vaga, limitandosi ad affidare al Governo il compito di dare attuazione alla direttiva senza alcuna ulteriore specificazione. Il che ha consentito al legislatore delegato di riscrivere una parte non trascurabile delle disposizioni contenute nell’originaria versione del codice, anche talora discostandosi dalle linee guida assai precise dettate dalla precedente legge di delega del 2017.   Come che sia, disponiamo ora di una regolazione ad ampio spettro, che si apre con una serie di definizioni e di principi generali, i quali forse neppure potrebbero correttamente definirsi tali ma hanno comunque (almeno alcuni di essi) il pregio di far bene intuire l’intento principale del legislatore: favorire soluzioni della crisi d’impresa che consentano il mantenimento o il recupero della continuità aziendale e fare della liquidazione dei beni dell’insolvente un rimedio residuale. Donde la previsione di un possibile percorso di composizione negoziale della crisi e la predisposizione di una molteplicità di procedure non liquidatorie tra le quali l’imprenditore in crisi è chiamato a scegliere quella meglio rispondente al suo caso, curando diligentemente l’adeguatezza organizzativa della propria azienda così da mettersi in condizione di percepire tempestivamente eventuali sintomi di crisi per potervi reagire con la necessaria tempestività. Analoghi strumenti, con gli opportuni adeguamenti, sono predisposti per fronteggiare la crisi ed il sovraindebitamento degli imprenditori minori e di quelli agricoli, dei professionisti e dei consumatori. Ed il quadro si completa, oltre che con disposizioni destinate a fungere da raccordo col diritto del lavoro, con il diritto tributario e con le misure cautelari e di prevenzione penale, con norme specificamente dedicate alla crisi ed all’insolvenza delle società e dei gruppi di imprese.      Non è ovviamente possibile esaminare nel breve spazio di un articolo come questo, neppure solo per accenni, una normativa così articolata e complessa (forse – sia consentito dirlo – in alcune sue parti sin troppo complessa e perciò di non facilissima attuazione). La giurisprudenza, del resto, solo da poco ha cominciato a confrontarsi con i molteplici interrogativi che tale normativa pone ed, evidentemente, occorrerà ancora del tempo perché i suoi orientamenti possano consolidarsi. Un tempo tanto più necessario ove si abbia riguardo alla presenza di spiccati profili negoziali nei diversi percorsi disegnati dal legislatore per la risoluzione delle crisi d’impresa ed alla conseguente rilevanza che assumono clausole generali, come quella della correttezza e buona fede richiesta a tutti i soggetti coinvolti; le quali clausole, per loro stessa natura, sono destinate ad assumere un più nitido profilo soltanto grazie al formarsi di una significativa casistica.   Inutile dire che fondamentale in questa opera di decifrazione dei nuovi profili normativi e di individuazione dei più plausibili approcci ermeneutici è, e sarà ancora in futuro, l’apporto della dottrina. Negli oltre sette anni già trascorsi da quando la prima versione del codice della crisi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale gli articoli di commento apparsi sulle riviste giuridiche non si contano, e molti corposi volumi sono stati editi. Le ripetute modifiche del testo del codice che, come già accennato, sono intervenute da allora in avanti hanno non poco contribuito a stimolare questa produzione scientifica, sciogliendo alcuni dei nodi dapprima in discussione ma generando anche continuamente nuovi interrogativi. Molto terreno resta ancora da dissodare ed è naturale che continuino a vedere la luce nuove opere di dottrina, tra le quali merita di essere segnalato da ultimo – ma non certo per importanza – Il diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, diretto da A. Didone, F. De Santis e I. Pagni per le edizioni di Lefebrve Giuffré, appena apparso nelle librerie e che costituisce il più recente contributo alla conoscenza di questo settore dell’ordinamento.   Frattanto, però, la ruota della storia continua a girare ed il quadro normativo che abbiamo di fronte è destinato a subire in un futuro, forse anche prossimo, nuove modifiche. Certo, sarebbe auspicabile che la frenetica attività del legislatore conoscesse ora un momento di sosta per consentire agli orientamenti giurisprudenziali di assestarsi, ai professionisti ed agli operatori del settore di prendere confidenza con istituti e figure giuridiche ancora non ben conosciute ed alla dottrina di non dover sempre affannosamente inseguire le novità per potere, invece, sviluppare riflessioni di più ampio respiro. Ma temo non ci sia da farsi troppe illusioni in proposito.   E’ infatti innegabile che il disegno riformatore da cui è scaturito il codice della crisi presenta ancora delle significative lacune, non solo a causa della mancata riforma dell’istituto dell’amministrazione straordinaria, cui ho già prima fatto cenno, ma pure per l’evidente necessità di adeguare ai nuovi principi ispiratori del codice il settore del diritto penale della crisi e dell’insolvenza, rimasto finora pressocché immutato rispetto all’impostazione che gli aveva dato la legge fallimentare.   Si prospetta, poi, l’emanazione di una nuova direttiva europea in tema di insolvenza, per il momento ancora allo stadio di semplice proposta (Proposta di Direttiva COM 702/2022), che dovrebbe riguardare, tra l’altro, le azioni revocatorie, l’accesso dei curatori a banche dati e registri pubblici, le c.d. liquidazioni pre-packaged, la responsabilità civile degli amministratori per intempestiva presentazione di domande di apertura di procedure d’insolvenza, la liquidazione semplificata delle microimprese, il comitato dei creditori e la trasparenza dei regimi giuridici nazionali in materia d’insolvenza. Il futuro recepimento di questa nuova direttiva, se sarà varata, potrebbe quindi richiedere che, in ambito nazionale, si metta mano a svariati aspetti della procedura di liquidazione giudiziale, la quale, per il momento, è forse quella che meno si è discostata dai binari tracciati in precedenza dalla legge fallimentare.       Mi aspetto, perciò, che continueranno a fiorire in abbondanza convegni, seminari e corsi di aggiornamento e che anche l’editoria giuridica continuerà ad avere il suo bel da fare.                                                                  Se desideri approfondire il tema, scopri di più con il tuo   referente di zona   oppure sul nostro Shop