Si intensifica il dibattito sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che introduce il nuovo comma 1- ter nell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, destinato a entrare in vigore dal 15 giugno 2026.
La disposizione modifica in modo significativo il meccanismo di verifica della regolarità fiscale nei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni , prevedendo – limitatamente agli esercenti arti e professioni – che, in caso di irregolarità, le somme dovute siano direttamente destinate all’agente della riscossione, anziché semplicemente sospese come avviene per gli altri creditori. Sul punto è intervenuto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che, con delibera del 19 marzo 2026, ha approvato la trasmissione di un articolato parere al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, sollecitando una valutazione della norma anche ai sensi dell’ articolo 363 c.p.c. Il nodo centrale riguarda la differenziazione di trattamento tra professionisti e imprenditori . A fronte di situazioni sostanzialmente analoghe – entrambe caratterizzate da rapporti economici con la PA e da esposizione al rischio di irregolarità fiscale – il legislatore ha introdotto un regime più gravoso per i lavoratori autonomi, prevedendo un effetto satisfattivo immediato del credito erariale. Tale scelta solleva dubbi di compatibilità con l’ articolo 3 Cost. , sotto il profilo della ragionevolezza e della parità di trattamento. Ulteriori criticità emergono sul piano della tutela del lavoro . Il meccanismo della “destinazione diretta” comporta infatti la perdita integrale del corrispettivo per prestazioni già eseguite, senza soglie minime, compensazioni o quote impignorabili, incidendo potenzialmente sulla continuità dell’attività professionale e sulla stessa sostenibilità economica del lavoratore autonomo. Non meno rilevanti i profili connessi al diritto di difesa . La norma, operando in via automatica, rischia di determinare un’esecuzione di fatto anche in presenza di contenzioso pendente o di provvedimenti sospensivi, con possibile elusione delle garanzie cautelari e del giusto processo. Il parere evidenzia, inoltre, possibili contrasti con il principio di capacità contributiva e con lo Statuto del contribuente , nella misura in cui il meccanismo non distingue tra debiti definitivi e situazioni ancora sub iudice o oggetto di rateizzazione. Alla luce di tali rilievi, viene prospettata la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, con l’indicazione di possibili correttivi interpretativi o legislativi. In assenza di tali interventi, la nuova disciplina appare destinata a generare un contenzioso diffuso, destinato a investire tanto il giudice ordinario quanto la Corte costituzionale.
Delibera del COA Roma