Consulta: pene legittime per favoreggiamento della prostituzione e reddito di cittadinanza

Due pronunce depositate oggi dalla Corte Costituzionale intervengono, con argomentazioni in parte convergenti, sul tema del trattamento sanzionatorio in materia penale, ribadendo l’ampio margine di discrezionalità del legislatore nella conformazione delle pene e la centralità di una valutazione “in concreto” della proporzionalità.

Con la sentenza n. 34, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Bologna in relazione al delitto di favoreggiamento della prostituzione , punito dall’articolo 3, primo comma, n. 8), l. n. 75/1958 con la reclusione da due a sei anni. Il giudice rimettente aveva censurato l’equiparazione sanzionatoria tra favoreggiamento e sfruttamento, ritenendo eccessiva la cornice edittale soprattutto in ipotesi di condotte marginali, come l’accompagnamento di persone che si prostituiscono, talvolta con finalità protettive. La Corte, tuttavia, ha valorizzato la lettura consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche tali condotte presentano una concreta attitudine lesiva dei beni giuridici tutelati, inserendosi nel più ampio obiettivo di protezione della dignità e dei diritti fondamentali delle persone in condizioni di vulnerabilità. In questa prospettiva, la scelta legislativa di prevedere una medesima forbice edittale per fattispecie contigue rientra nella discrezionalità del legislatore , non risultando manifestamente irragionevole né sproporzionata. Particolarmente significativa, in chiave operativa, è la sottolineatura della Corte circa gli strumenti già disponibili per calibrare la pena nel caso concreto : dalla modulazione interna alla cornice edittale fino al ricorso alle circostanze attenuanti generiche ex articolo 62-bis c.p. , senza escludere, nei casi limite, una valutazione di offensività in concreto tale da escludere la rilevanza penale della condotta. Viene così respinta anche la richiesta di introdurre un’attenuante ad hoc per i fatti di lieve entità, ritenuta non necessaria alla luce dell’assetto già vigente. Analoga linea argomentativa si rinviene nella sentenza n. 35, con cui la Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 , relativo al reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza , anch’esso punito con la reclusione da due a sei anni. Le censure riguardavano, da un lato, la presunta sproporzione intrinseca della pena e, dall’altro, la sua irragionevolezza in rapporto ad altre fattispecie limitrofe, quali l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ( articolo 316- ter c.p. ) e alcune ipotesi di truffa aggravata. La Consulta ha respinto entrambe le doglianze, osservando che, pur trattandosi di una sanzione severa, il minimo edittale non appare manifestamente sproporzionato in relazione alla specificità della fattispecie incriminatrice, caratterizzata da condotte fraudolente finalizzate all’accesso a un beneficio di ampia diffusione e facile accessibilità. Quanto al giudizio comparativo , la Corte ha escluso la pertinenza del raffronto con le ipotesi di truffa, mentre ha riconosciuto una maggiore affinità con l’ articolo 316- ter c.p. , ritenendo tuttavia giustificato il diverso trattamento sanzionatorio in ragione della peculiare funzione dissuasiva richiesta nel contesto del reddito di cittadinanza. In altri termini, la maggiore severità della pena risponde all’esigenza di prevenire abusi in un sistema di welfare caratterizzato da larga platea di beneficiari e da procedure di accesso semplificate. Anche in questa decisione emerge con chiarezza il filo conduttore della giurisprudenza costituzionale recente: la verifica di proporzionalità non si traduce in una sostituzione delle scelte legislative, ma si arresta alla soglia della manifesta irragionevolezza, lasciando al legislatore il compito di graduare le risposte sanzionatorie, purché non eccedano i limiti della razionalità e della finalità rieducativa della pena.

Corte Cost., sentenza 20 marzo 2026, n. 34 Corte Cost., sentenza 20 marzo 2026, n. 35