L’articolo 129- bis c.p.p. non limita i programmi di giustizia riparativa ai soli reati procedibili a querela rimettibile, ma li consente anche per i reati procedibili d’ufficio, per i quali il giudice dovrà valutare anche l'utilità del percorso per la risoluzione del conflitto e l'assenza di pericoli per persone e accertamento dei fatti.
La Corte di cassazione è intervenuta su un caso di atti persecutori e lesioni aggravate ai danni dell’ex compagna dell’imputato, confermandone la responsabilità penale, ma censurando la motivazione con cui la Corte d’appello di Catania aveva negato l’ accesso alla giustizia riparativa , dichiarando l’inammissibilità dell’istanza ex articolo 129- bis c.p.p. , presentata alla vigilia dell’udienza decisoria, sul duplice presupposto che l’istituto sarebbe riservato ai soli reati procedibili a querela rimettibile e che, comunque, la reiterazione e gravità delle condotte, unitamente all’ assenza di ravvedimento , rendessero “distonico” l’avvio del percorso. La Cassazione smentisce entrambe le impostazioni. In primo luogo, afferma che l’ articolo 129- bis c.p.p. non preclude l’accesso ai programmi di giustizia riparativa per i reati procedibili d’ufficio, richiamando le Sezioni Unite del 2025, secondo cui il rigetto della richiesta è impugnabile unitamente alla sentenza, a prescindere dal regime di procedibilità e che l’eventuale buon esito può incidere almeno sul trattamento sanzionatorio. In secondo luogo, la Corte delimita il perimetro del potere discrezionale del giudice: il vaglio di ammissibilità deve attenersi ai criteri legali – tra cui utilità del programma per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e assenza di pericoli concreti per le persone coinvolte e l’accertamento dei fatti – senza sconfinare in valutazioni sostitutive del giudizio di fattibilità rimesso al mediatore ex d.lgs. n. 150/2022 . La motivazione della Corte territoriale è ritenuta pertanto manifestamente carente, perché non spiega in che modo gravità, reiterazione e mancata resipiscenza renderebbero inutilmente conflittuale o pericoloso il percorso riparativo. Ne consegue l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sull’istanza di giustizia riparativa e ai soli fini del trattamento sanzionatorio.
Presidente Miccoli - Relatore Cavallone Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 20 marzo 2025, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa del 22 aprile 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L. C. in ordine al reato di percosse (capo 3) ai danni di P. S. per difetto di querela e ha rideterminato la pena irrogata al C. in anni due e mesi due di reclusione, confermando nel resto la condanna per i reati commessi ai danni dell’ex compagna, C. B., precisamente per atti persecutori, aggravati dall'aver commesso il fatto in danno di persona legata sentimentalmente e nonostante l'ammonimento del Questore (capo 1), e lesioni personali aggravate ( escoriazioni ed ecchimosi ), guaribili in 7 giorni. Sulla base del compendio probatorio acquisito in primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto integrata la condotta tipica del delitto di atti persecutori in ragione dei reiterati contatti minatori e molesti, caratterizzati da numerose telefonate, pedinamenti e presenze non gradite presso l’abitazione della persona offesa. A riscontro di tali elementi, la sentenza impugnata ha valorizzato i files audio minatori inviati dall’imputato alla persona offesa e la persistenza delle condotte nonostante l'ammonimento del Questore. L'evento tipico del reato è stato individuato nel grave stato d’ansia e nella costrizione della vittima a modificare le proprie abitudini, desunta in particolare dalla necessità di farsi accompagnare da terzi al rientro in casa. Quanto al reato di lesioni personali, la Corte ha ritenuto provato che, nel corso dell’aggressione fisica da parte dell'imputato nei riguardi di P. S., il primo avesse colpito anche C. B.. Sebbene la furia dell'imputato si fosse diretta principalmente verso il rivale, la B. aveva chiarito che, nel frangente, aveva ricevuto calci negli stinchi, mentre tentava di trattenere il C.: ciò che ha fatto ritenere sussistente quanto meno il dolo eventuale. La sentenza impugnata dà, altresì, atto della reiezione dell'istanza di accesso alla giustizia riparativa, depositata dall'imputato il giorno precedente l'udienza di decisione (celebrata con rito cartolare). La Corte d’appello ha dichiarato l'istanza inammissibile basandosi su due ordini di ragioni: in primo luogo, ha ritenuto che il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo 129-bis cod. proc. pen. presupponga un reato procedibile a querela soggetta a remissione; in secondo luogo, ha argomentato che, data la reiterazione e gravità delle condotte e l'assenza di segnali di ravvedimento, l'avvio del programma sarebbe risultato distonico rispetto alle finalità dell'istituto e, comunque, non avrebbe potuto determinare la sospensione del procedimento. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articolo 42-67 del d.lgs. 150/2022 e 129-bis cod. proc. pen., correlata al rigetto dell'istanza di accesso alla giustizia riparativa. La difesa contesta l'assunto della Corte di appello secondo cui l'istituto sarebbe riservato ai soli reati procedibili a querela rimettibile, non prevedendo la normativa siffatta preclusione ed anche considerato che l'esito del percorso riparativo può incidere sia direttamente sul trattamento sanzionatorio, sia sul riconoscimento dell’attenuante ex articolo 62, n. 6, cod. pen., anche laddove non produca l'estinzione del reato. Viene altresì contestata la valutazione di merito operata dalla Corte circa la distonia della richiesta rispetto alla gravità dei fatti e all'assenza di segni di ravvedimento da parte dell'imputato, “quest’ultimo elemento smentito proprio dalla richiesta di accesso alla giustizia riparativa”. La difesa sostiene che tali parametri (gravità, reiterazione, mancata resipiscenza) sono estranei al vaglio di ammissibilità demandato al giudice, il quale avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'assenza di pericolo concreto per le persone e per l’accertamento dei fatti, nonché l’utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, non potendo invadere la sfera di competenza del mediatore cui spetta il giudizio di fattibilità ex articolo 54 d.lgs. 150/2022. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione nuovamente con riferimento al giudizio di distonia espresso dalla Corte rispetto alle finalità dell’istituto relativo alla giustizia riparativa, in virtù della reiterazione e della gravità delle condotte dell'imputato e dell’assenza di segnali di ravvedimento. La motivazione sarebbe sul punto apodittica e meramente apparente, non avendo svolto alcun accertamento concreto circa la reale volontà dell'imputato di comporre la vicenda con la vittima e la disponibilità delle strutture. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli articolo 3, 24, 27 Cost., 6 e 8 della CEDU e della Direttiva 2012/29/UE, nonché dell’articolo 129-bis cod. proc. pen., per essere la decisione stata presa senza ascoltare le parti e senza limitarsi a considerare i soli motivi di ammissibilità dell’istanza (pericolo per gli interessati, pericolo per l'accertamento dei fatti, utilità), trasformando il vaglio giudiziale in una decisione arbitraria. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’articolo 612-bis cod. pen., non sussistendo gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori. La condotta sarebbe consistita in episodi sporadici, privi di violenza e circoscritti in un brevissimo arco temporale, inidonei a configurare quella escalation, quella costanza e quella imponenza richieste al fine di determinare un grave e perdurante stato di ansia o il fondato timore per l'incolumità. La difesa assume che la sentenza si fonderebbe, peraltro, sulle sole dichiarazioni di una teste de relato (C. D. P.). 2.5. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione degli articolo 582, 585 e 576 n. 5.1 cod. pen., sostenendosi l’assenza del dolo nel reato di lesioni personali. La difesa fa leva sulla ricostruzione fattuale recepita dalla stessa sentenza impugnata, laddove si dà atto che la furia dell'imputato era diretta esclusivamente verso il rivale, P. S., e che la B. era stata colpita in modo accidentale, sol perché si era frapposta tra i due per trattenere l'imputato. Si argomenta che tale dinamica, confermata dagli stessi S. e B., escludeva la volontà (anche eventuale) di ledere l'ex compagna, degradando il fatto a evento accidentale o colposo, incompatibile con la condanna per lesioni dolose aggravate. Si richiama il contenuto del verbale della Polizia nel quale la stessa B. aveva parlato solo di “spintoni ed insulti”, inidonei a provocare lesioni. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi di motivazione sempre in relazione al dolo delle lesioni, in ragione dell'insanabile contrasto logico tra la condanna per lesioni volontarie e le risultanze istruttorie anzidette richiamate in sentenza, circa l’accidentalità dell’accaduto. 2.7. Con il settimo motivo, infine, parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell'aggravante ex articolo 576 n. 5.1 cod. pen.: avendo agito senza la consapevolezza di danneggiare la B., sempre in ragione dell'accidentalità del colpo inferto alla vittima, sicché doveva escludersi trattarsi di fatto commesso «dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa». Considerato in diritto 1. I primi due motivi – incentrati sul diniego dell’ammissione al percorso di giustizia riparativa – sono fondati nei termini oltre precisati, il terzo è assorbito, mentre, per il resto, il ricorso è da rigettare. 2. È giuridicamente corretto il rilievo difensivo (di cui al primo motivo) secondo cui l'articolo 129-bis cod. proc. pen. non preclude l'accesso ai programmi di giustizia riparativa per i reati procedibili d'ufficio. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda la recente Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026 e, prima ancora, Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024, dep. 2025, Rv. 287434- 01), «il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato». Per quanto evidenziato dalle dette Sezioni Unite, in relazione all’esito del giudizio, nel caso in cui gli eventuali altri motivi di censura siano stati rigettati, «al riguardo, occorre distinguere a seconda che l'eventuale buon esito del percorso riparativo possa condurre a una valida remissione di querela o meno: nel primo caso, la sentenza di appello dovrà essere annullata in toto, rientrando l'esito estintivo tra le possibilità aperte dal provvedimento ammissivo, mentre nel secondo dovrà essere annullato solo sul punto relativo al trattamento sanzionatorio, l'unico suscettibile di essere condizionato dalla positiva definizione del percorso riparatorio». Dunque, ha errato la Corte d'appello nel ritenere che, trattandosi di reato procedibile d’ufficio – ex articolo 8, comma 4, d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009 – il ricorrente non potesse beneficiare dell’istituto de quo. La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che, data la reiterazione e gravità delle condotte e l’assenza di segnali di ravvedimento, l'istanza fosse distonica rispetto alle finalità dell'istituto. La motivazione, come eccepito da parte ricorrente, è tuttavia manifestamente carente. Invero, l'articolo 129-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice un potere discrezionale («può disporre») di valutare se il programma sia «utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti». Una tale valutazione è sostanzialmente mancata, nel caso in esame, non avendo il giudice d’appello spiegato la ragione per la quale la reiterazione e la gravità delle condotte, e pure l’assenza di segnali di ravvedimento, fossero certamente ostativi alla composizione della vicenda nei termini richiesti dalla norma ovvero comportassero una prognosi negativa sull'utilità concreta del percorso ai fini della risoluzione del conflitto tra imputato e persona offesa. Sul punto, pertanto, la sentenza va annullata perché il giudizio venga rinnovato, alla luce di quanto detto. 3. Tanto determina l’assorbimento della detta eccezione procedurale di cui al terzo motivo (sull’omesso ascolto delle parti sulla questione). 4. Le doglianze relative alla sussistenza dello stalking (di cui al quarto motivo) sono inammissibili in quanto versate totalmente in fatto. La Corte d'appello ha fornito una motivazione puntuale sulla sussistenza della reiterazione, evidenziando una pluralità di condotte (telefonate, messaggi, appostamenti, minacce verbali) che, seppur concentrate in un arco temporale circoscritto, hanno assunto caratteri di ossessività, idonei a integrare l'abitualità del reato. Parimenti, l'evento di danno (stato d'ansia e timore) è stato desunto in modo logico dalle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da elementi esteriori quali la sua esigenza di farsi accompagnare da terzi e il blocco delle utenze telefoniche. La tesi difensiva della brevità del lasso temporale in cui si sarebbe svolta la condotta e della mancanza di prove oggettive circa gli elementi costitutivi del reato costituisce, a ben vedere, una mera rilettura alternativa del compendio probatorio, preclusa in questa sede. 5. Anche i motivi concernenti il reato di lesioni dolose sono infondati. 5.1. La ricostruzione difensiva, che invoca l'accidentalità dell'evento lesivo sulla base del fatto che la furia dell'imputato fosse diretta verso il nuovo compagno della donna, non esclude il dolo. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi in materia di dolo eventuale: l'imputato, impegnato in una colluttazione fisica e consapevole che l'ex compagna si era frapposta o, comunque, stava cercando di trattenerlo da tergo, sferrando calci all’indietro e divincolandosi violentemente ha accettato il rischio concreto, e del tutto prevedibile nel suo accadere, di colpirla e ferirla. Al riguardo va ribadito che integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima (Sez. 4, n. 28891 del 11/06/2019, Cascio, Rv. 276373-01). Non si tratta, dunque, di un evento fortuito o meramente colposo, bensì di una condotta volontaria tenuta – secondo la ricostruzione dei giudici di merito – nella piena consapevolezza della forte probabilità di colpire una persona diversa dal bersaglio primario, accettando tale rischio pur di continuare nell’azione contro il detto bersaglio primario. Insomma, l'accettazione del rischio di ferire chi si interpone nella lite tra altre persone, da parte di chi, ciononostante, prosegua nella sua condotta aggressiva, è sufficiente a integrare l'elemento psicologico richiesto dall'articolo 582 cod. pen. 5.2. È priva di pregio la censura motivazionale fondata sul richiamo al verbale di polizia (in cui si parlerebbe di meri spintoni ). Il giudice di merito è libero nel suo convincimento di privilegiare alcuni dati probatori, anziché altri, salvi i noti limiti delineati dai vizi motivazionali suscettibili di censura presso la Suprema Corte. Orbene, nella specie le risultanze mediche (certificato di prognosi di 7 giorni per escoriazioni ed ecchimosi ) e la dinamica ricostruita in dibattimento sono state correttamente ritenute preferibili rispetto a quanto desumibile dalle prime sommarie dichiarazioni rese agli inquirenti dalla persona offesa. La motivazione che riconduce le lesioni refertate all'azione violenta dell'imputato non è manifestamente illogica o altrimenti viziata e neppure “scardinata” da un travisamento per omessa valutazione di un dato decisivo in senso opposto: sicché resiste al vaglio di legittimità, essendosi, di fatto, anche in questo caso, parte ricorrente limitata a chiedere una difforme valutazione del materiale istruttorio, richiesta, come detto, inammissibile in questa sede. 5.3. Ne deriva, infine, la correttezza anche dell'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 576 n. 5.1 cod. pen. (fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa), atteso che, per quanto detto e ricostruito, in modo esente da vizi, dai giudici di merito, la condotta lesiva si è inserita nel contesto unitario delle condotte persecutorie ai danni della persona offesa. 6. Quanto detto comporta l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla detta statuizione sull’istanza ex articolo 129-bis cod. proc. pen., affinché il giudice di merito, ripetuto l'esame in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'invio del richiedente al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, provveda a emendare il vizio motivazionale rilevato. Tanto evidentemente comporta – alla luce di quanto statuito da Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, cit., condivisa anche su tale aspetto – che l’annullamento sia disposto, trattandosi di reato procedibile d’ufficio, sul punto relativo al trattamento sanzionatorio, «l'unico suscettibile di essere condizionato dalla positiva definizione del percorso riparatorio», laddove dovesse determinarsi. Nulla viene liquidato alla parte civile, in mancanza di una sua utile attività difensiva volta a contrastare l'avversa pretesa, a tutela di un suo concreto interesse. Laddove, invero, la parte civile si limiti a chiedere il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza argomentare alcunché di utile, la stessa, in applicazione del principio di soccombenza, non ha diritto al rimborso delle spese del grado (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, in motivazione). La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono le condizioni di salute delle persone e i rapporti personali di tipo familiare, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex articolo 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla decisione sulla domanda di accesso alla giustizia riparativa, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso. Nulla per le spese di parte civile.