Restituzione della cauzione nei procedimenti di prevenzione: nuove indicazioni operative per gli uffici giudiziari

Con circolare del 26 febbraio 2026, il Ministero della Giustizia ha chiarito le modalità operative che devono seguire gli uffici giudiziari quando, in un procedimento di prevenzione, un provvedimento giurisdizionale dispone la restituzione della cauzione versata dall’interessato e, in particolare, se la restituzione debba essere subordinata alla verifica di eventuali debiti del beneficiario verso l’erario.

Indagine sugli uffici giudiziari La Direzione generale ha svolto preventivamente un’indagine presso Tribunali e Corti d’Appello per conoscere le prassi in caso di decreto di restituzione ex articolo 31, comma 4, d.lgs. 159/2011. Nello specifico, è emerso che: la competenza alla restituzione è dei Tribunali capoluogo di distretto ; i provvedimenti di restituzione sono numericamente pochi ; alcuni uffici inviano il decreto irrevocabile alla Cassa delle Ammende senza effettuare verifiche sui debiti del beneficiario, ritenendo che tali controlli spettino alla Cassa stessa.   Chiarimenti dalla Cassa delle Ammende Interpellata dalla Direzione generale, la Cassa delle Ammende ha precisato che: restituisce le somme versate a titolo di cauzione sulla base dei decreti dell’autorità giudiziaria; effettua il controllo degli inadempimenti ex articolo 48- bis d.P.R. n. 602/1973 per somme superiori a 5.000 euro tramite il servizio di verifica inadempimenti sulla piattaforma AcquistinretePA; in caso di debiti risultanti dal sistema, paga il concessionario della riscossione che procede al pignoramento ; quando le pratiche arrivano già corredate da certificazioni di debito o richieste di verifica agli Uffici Recupero Crediti , la Cassa non può ignorarle: versa le somme all’erario (o le incamera, se il credito è proprio) e informa gli uffici per il discarico delle cartelle; chiede informazioni agli Uffici Recupero Crediti solo se nelle pratiche sono già presenti richieste in tal senso e le risposte non sono ancora pervenute.   Indicazioni operative della Direzione generale La Direzione generale, alla luce delle informazioni raccolte, ritiene opportuno che: prima di inviare alla Cassa delle Ammende il decreto irrevocabile di restituzione della cauzione, gli uffici giudiziari verifichino presso gli Uffici Recupero Crediti l’esistenza di debiti dell’avente diritto per i quali sia stata aperta una partita di credito a favore dell’erario; l’esito di tali verifiche sia comunicato alla Cassa delle Ammende.   Questa scelta è motivata dal fatto che tra la formazione della partita di credito e l’iscrizione a ruolo con emissione della cartella esattoriale può trascorrere molto tempo; di conseguenza, potrebbero esistere crediti già iscritti a favore dell’erario, ma non ancora tradotti in cartella , situazione in cui il blocco dei pagamenti ex articolo 48- bis non opererebbe ancora. Per evitare che vengano restituite somme che invece dovrebbero essere incamerate dall’erario, gli uffici devono quindi trasmettere alla Cassa tutte le informazioni sulla situazione debitoria del beneficiario , fermo restando il successivo controllo della Cassa tramite la piattaforma AcquistinretePA.