Auto danneggiata: il cittadino può accedere ai filmati della sorveglianza ma nel rispetto della riservatezza dei terzi

Il cittadino che trova il proprio veicolo danneggiato in prossimità di un impianto di videosorveglianza comunale potrà rivolgersi tempestivamente alla polizia locale per salvare i filmati prima della loro naturale sovrascrittura. E richiedere l’accesso documentale nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali.

È questo il principio che emerge dalla sentenza del TAR Lombardia, sez. III, n. 1206 del 12 marzo 2026 , che, pur non entrando nel merito della vicenda, richiama i Comuni ad una gestione non meramente tecnica ma giuridicamente strutturata delle immagini raccolte dai sistemi pubblici di videosorveglianza. Nel caso esaminato, una cittadina aveva chiesto al comune di Milano l’accesso alle immagini relative a un tratto di pubblica via in cui il proprio veicolo era risultato danneggiato. L’istanza era finalizzata a comprendere la dinamica del fatto e, soprattutto, a individuare eventuali responsabilità di terzi. Il nodo del contendere nasce dal mancato riscontro dell’amministrazione che ha determinato il ricorso per silenzio ai sensi dell’ articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 . La decisione amministrativa conferma un principio spesso sottovalutato nella pratica operativa . Le riprese provenienti da sistemi comunali di videosorveglianza, quando ancora disponibili, costituiscono veri e propri documenti amministrativi ai sensi dell’ articolo 22 l. n. 241/1990 , e come tali possono essere oggetto di accesso da parte del soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale. Tuttavia, il diritto di accesso non è mai automatico né integrale. L’amministrazione deve infatti procedere a un bilanciamento accurato tra la posizione dell’istante e la tutela dei dati personali dei terzi eventualmente presenti nelle immagini. Proprio qui emerge la centralità della funzione istruttoria della polizia locale . Prima di qualsiasi rilascio, il comando è chiamato a verificare se il filmato sia ancora conservato, se il richiedente dimostri un interesse qualificato e se vi siano controinteressati da informare. In questi casi non è corretto limitarsi a un semplice download del file video. Occorre invece un’ attività selettiva . Vanno estrapolate solo le porzioni temporalmente pertinenti, oscurando targhe, volti o altri elementi identificativi riferiti a soggetti estranei ai fatti. Questa impostazione trova piena coerenza anche nei modelli organizzativi più evoluti adottati da diversi comandi di polizia locale , dove il regolamento comunale sulla videosorveglianza viene affiancato da un disciplinare operativo interno specificamente dedicato all’accesso ai filmati. In tali modelli si chiarisce che il rilascio deve essere preceduto da una istruttoria formale, dalla verifica del legittimo interesse, dalla eventuale comunicazione ai controinteressati e dalla consegna dei soli segmenti strettamente necessari, accompagnati da verbale di estrapolazione, tracciabilità tecnica dell’operazione e indicazione dei codici hash del file consegnato, così da garantirne integrità e verificabilità. Un buon regolamento comunale, quindi, non basta da solo. Serve anche un disciplinare interno che traduca in procedura concreta i principi generali, indicando chi può accedere al sistema, come si congelano i dati, come si esegue l’oscuramento e quali uffici sono competenti a gestire le richieste. È proprio in questo livello organizzativo che si misura oggi la reale maturità amministrativa dell’ente. Infine, il giudice lombardo, pur non entrando nel merito, mette in evidenza, nella parte preliminare del provvedimento, l’importanza del corretto utilizzo del diritto di limitazione del trattamento previsto dall’articolo 18 del Regolamento UE 2016/679. Il cittadino che tema la cancellazione imminente delle immagini può infatti chiedere tempestivamente che esse siano conservate per il tempo necessario alla tutela del proprio diritto.