Negli esami di abilitazione alla professione forense, il voto numerico attribuito dalla commissione costituisce di per sé una motivazione sufficiente del giudizio sugli elaborati scritti. Non è quindi necessario indicare i punteggi dei singoli commissari né accompagnare la valutazione con annotazioni o spiegazioni testuali. Il giudice amministrativo può intervenire solo in presenza di evidenti irragionevolezze o errori, non potendo sostituirsi alla discrezionalità tecnica dell’organo esaminatore.
È quanto stabilito dal TAR Lazio con la sentenza n. 3563/2026. Abilitazione forense e valore del voto numerico Nelle procedure valutative che coinvolgono un numero elevato di candidati e si basano su criteri di giudizio previamente definiti, la sintesi numerica rappresenta uno strumento adeguato per esprimere la valutazione tecnica della commissione. Il punteggio non è una semplice operazione aritmetica, ma la traduzione sintetica di un giudizio complessivo , che esprime il grado di idoneità o di insufficienza dell’elaborato. Secondo il TAR, il sistema di valutazione dell’esame di abilitazione forense continua a essere regolato dal regime previgente, grazie al prolungamento della fase transitoria previsto dal legislatore. Di conseguenza, non trovano applicazione le disposizioni più recenti che impongono forme di motivazione più articolate. In questo quadro normativo resta dunque valido l’orientamento secondo cui la motivazione può essere espressa mediante il solo punteggio numerico , purché inserito in una scala di valori predeterminata e coerente con i criteri di correzione stabiliti in via preventiva . Il voto numerico, evidenzia il giudice amministrativo, è in grado di comunicare in modo immediato l’esito della valutazione e il livello qualitativo attribuito all’elaborato. La graduazione del punteggio consente infatti di capire se la prova sia stata considerata sufficiente o insufficiente e in quale misura, offrendo una rappresentazione sintetica ma comprensibile dell’apprezzamento espresso dalla commissione . Proprio la standardizzazione del sistema numerico garantisce uniformità di trattamento tra i candidati e maggiore chiarezza nell’esito della correzione. La sentenza esclude inoltre che l’assenza di indicazioni sui voti espressi dai singoli commissari possa integrare un vizio della procedura. La normativa richiede soltanto l’ attribuzione di un punteggio complessivo alla prova, senza imporre la verbalizzazione delle singole valutazioni individuali . Pretendere una doppia scansione procedimentale – prima con l’espressione dei voti individuali e poi con la loro somma – significherebbe introdurre un adempimento non previsto dall’ordinamento . Limiti del sindacato del giudice amministrativo Il TAR Lazio richiama anche i limiti del proprio sindacato sulle valutazioni tecniche delle commissioni d’esame. Il giudizio sugli elaborati è espressione di discrezionalità qualificata e può essere censurato solo quando emergano errori evidenti, travisamenti dei fatti o manifeste illogicità . Non è invece consentito rimettere in discussione nel merito l’apprezzamento tecnico compiuto dall’organo valutatore. In questa prospettiva, il TAR sottolinea che eventuali differenze di valutazione rispetto ad altri elaborati non bastano, da sole, a dimostrare una disparità di trattamento . Il giudizio della commissione non si fonda soltanto sulla soluzione giuridica proposta, ma tiene conto dell’intero percorso argomentativo, della chiarezza espositiva e della capacità di affrontare il problema giuridico posto. Solo un confronto integrale tra elaborati perfettamente sovrapponibili potrebbe far emergere una reale incoerenza valutativa, ipotesi che, nella prassi, risulta difficilmente configurabile. La decisione chiarisce poi che neppure i tempi di correzione degli elaborati possono essere sindacati sulla base di calcoli meramente presuntivi . La durata delle operazioni valutative varia inevitabilmente in funzione della complessità delle prove e delle modalità organizzative della commissione, sicché non è possibile stabilire con precisione quanto tempo sia stato dedicato a ciascun compito. Equilibrio tra trasparenza e discrezionalità tecnica La pronuncia ribadisce inoltre che, nelle prove scritte dell’esame di abilitazione forense, il punteggio numerico resta uno strumento motivazionale sufficiente e coerente con i principi di imparzialità e buon andamento , mentre il controllo del giudice amministrativo rimane circoscritto ai soli casi di evidente irragionevolezza o violazione delle regole procedimentali. La decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a preservare l’ autonomia valutativa delle commissioni esaminatrici , riconoscendo alla sintesi numerica una funzione non meramente formale, ma sostanziale. Il punteggio rappresenta infatti l’esito finale di un processo valutativo unitario, nel quale confluiscono competenze tecniche, criteri predeterminati e apprezzamenti professionali. Proprio per questo motivo il sindacato del giudice amministrativo non può trasformarsi in una revisione nel merito della prova, ma resta limitato alla verifica della correttezza procedurale e dell’assenza di manifeste irragionevolezze . In tale prospettiva, la pronuncia contribuisce a definire l’equilibrio tra le esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e la tutela della discrezionalità tecnica che caratterizza le procedure selettive pubbliche.
Presidente Tropiano - Relatore Ugo Fatto e diritto 1. - Il ricorrente ha partecipato all'esame di abilitazione per l'accesso alla professione forense - sessione 2024, sostenendo presso la Corte di Appello di Roma la prova scritta, poi demandata alla correzione della Corte di Appello di Milano. 2. - In questo giudizio, parte ricorrente ha impugnato gli atti relativi al giudizio di insufficienza attribuito alla sua prova scritta di diritto civile e alla conseguente non ammissione alle prove orali del predetto esame, così come formulato dalla Sottocommissione valutatrice presso la Corte di Appello di Milano. 2.1. - A sostegno del ricorso sono stati formulati due motivi di censura. I) Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3, Legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione articolo 41, comma 2 l. C CEDU. Carenza assoluta di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione articolo 46, co. 5 e 49 della legge n. 247/2012; Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 10, co. 1, D.M. 24.7.2024. Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di correzione della prova scritta. Eccesso di potere: illogicità e irragionevolezza. Violazione articolo 17 bis, articolo 23, comma 5, articolo 30 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Violazione articolo 97, co. 2, Cost. In primo luogo, il ricorrente lamenta che la Sottocommissione abbia attribuito al suo elaborato il voto complessivo di 15/30, senza specificare il voto individuale espresso dai singoli commissari. Tale omissione costituirebbe grave vulnus del fondamentale principio della concorsualità, declinato come rispetto dell'obbligo di esaustiva motivazione e di trasparenza della procedura. Non si riuscirebbe, tra l'altro, a comprendere ed accertare se il voto finale sia la sommatoria dei singoli voti ovvero se la sommatoria sia corretta o viziata da errori di calcolo. La correzione degli elaborati di un concorso non potrebbe prescindere dalla descritta procedimentalizzazione, prevista specificamente anche dagli articolo 17 bis, articolo 23, comma 5, articolo 30 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la valutazione negativa in contestazione non sia stata corroborata da evidenti e/o chiari segni di correzione, né tantomeno da una griglia 'preimpostatà in cui i commissari abbiano indicato le ragioni di tale insufficienza. Il procedimento valutativo seguito dalla Commissione, fondato sulla mera attribuzione del voto numerico e privo di qualsiasi rilievo o annotazione descrittiva degli eventuali errori rilevati, non consentirebbe di comprendere le ragioni che hanno condotto i commissari d'esame all'attribuzione della insufficiente valutazione ed alla conseguente non ammissione del ricorrente alla prova orale, in palese violazione dei princì pi e dei criteri di valutazione della prova scritta di cui al presente motivo e, più in particolare, del generale principio di cui all'articolo 41, comma 2 l. C CEDU e all' articolo 3, della L. 241/90 . Il ricorrente, inoltre, pur riconoscendo l'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente il voto numerico quale motivazione per i giudizi in seno all'esame di abilitazione forense, afferma che la sessione de qua sia caratterizzata da una sensibile diversità rispetto a quelle riferite agli anni precedenti, essendo variato sia il numero delle prove di esame e le modalità di svolgimento e correzione delle stesse, sia il numero complessivo dei candidati. Sulla scorta di ciò, richiama i recenti approdi del T.a.r. Lombardia che hanno ritenuto necessaria una motivazione ulteriore rispetto a quella meramente numerica (sentenze nn. 1400/2025; 1170/2025; 1305/2025, 1304/2025, 1215/2025; 1170/2025). Da ultimo, il ricorrente afferma che l'interpretazione tradizionalmente accolta delle previsioni normative che regolano l'esame in questione porrebbe un problema di legittimità costituzionale, sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza, della disciplina legislativa che, di anno in anno, ha spostato in avanti l'applicazione della novella che ha introdotto il dovere di motivazione rafforzata. II) Manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà ; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria. Eccesso di potere: evidente disparità di trattamento; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza; ingiustizia manifesta. Violazione articolo 3 e 97, co. 2, Cost. Ad avviso del ricorrente, il giudizio negativo espresso sul suo elaborato dalla Commissione sarebbe viziato da manifesta illogicità e arbitrarietà, nonché da travisamento dei fatti, oltre che ad una palmare disparità di trattamento in relazione alla valutazione conseguita da altri candidati in esito alla prova scritta. Il ricorrente lamenta, inoltre, l'eccessiva brevità del tempo impiegato dalla Commissione per la correzione degli elaborati. 3. - Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia per chiedere il rigetto del ricorso. 4. - A seguito della camera di consiglio del 25 giugno 2025, il Tribunale ha rigettato l'istanza di tutela cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS-/2025, non impugnata in appello. 5. - La causa è stata discussa nel merito e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 14 gennaio 2026. 6. - Il ricorso è infondato. 7. - Non è suscettibile di favorevole apprezzamento il primo profilo di censura, concernente la mancata esplicitazione, nel verbale delle operazioni di correzione, del voto attribuito da ciascun membro della Commissione all'elaborato del ricorrente. La pretesa del ricorrente di una formale doppia scansione procedurale per la correzione dell'elaborato - articolata in una prima fase, in cui ciascun commissario esprime il proprio voto e lo verbalizza, e in una seconda fase costituita dalla valutazione unitaria della commissione che procede alla somma dei singoli voti e li sintetizza - non trova appiglio testuale nell' articolo 17 bis del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 , citato dal ricorrente, atteso che tale norma si limita a prevedere che Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove . Da tale norma non si ricava la necessità che sia verbalizzata l'espressione del voto da parte di ciascun componente della Commissione esaminatrice, essendo sufficiente l'espressione del voto complessivo. 8. - Con riferimento al secondo profilo di censura, concernente l'adeguatezza del mero voto numerico ad esternare la motivazione degli elaborati dell'esame di abilitazione forense, deve essere anzitutto chiarito che la legge n. 247 del 2012 (recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ), al titolo IV, disciplina le modalità di accesso alla professione forense. In particolare, agli articoli da 46 a 49 detta le disposizioni in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. L'articolo 49 della predetta legge n. 247/2012 tuttavia - che è stato a più riprese oggetto di proroga sotto il profilo della estensione temporale del regime transitorio (in ultimo a opera dell' articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con mod., dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 ) - dispone che per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti . Alla luce del chiaro tenore letterale della suindicata disposizione transitoria, deve ritenersi che anche per la sessione oggetto del presente contendere, le modalità di effettuazione dell'esame e la fase di correzione degli elaborati, siano disciplinate dalle disposizioni previgenti di cui al Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e al Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 . Di conseguenza, la disciplina di cui all' articolo 46 della legge n. 247/2012 - invocata dal ricorrente - non trova applicazione in questa sede. 8.1. - A fronte di ciò, questo Collegio non può che richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi appunto sulla disciplina normativa vigente, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua degli elaborati dell'esame di abilitazione forense. Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce rese dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e dalla Corte Costituzionale n. 175 del 2011 . 8.2. - La persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principi espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734, la quale, proprio in riforma delle sentenze del T.a.r. Lombardia citate dal ricorrente in atti, ha osservato che: - da una piana lettura delle decisioni dell'Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l'assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all'esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all' articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità ), dopo aver previamente riaffermato l'adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l'obbligo di motivazione oggi imposto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità : Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato (Corte cost., n. 175/2011, cit.) ; - i voti numerici - come anche affermato in dottrina - possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l'altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l'utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici ; - non può in alcun modo trovare condivisione l'impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento in via di fatto dei principi affermati dall'Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d'esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un'eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale . 8.3. - Il medesimo orientamento interpretativo è stato avallato, sempre con riferimento alla sessione del 2024, anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 856, con la quale è stato ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è stato avallato dall'Adunanza Plenaria, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell'indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto . 8.4. - Le motivazioni articolate nelle due sentenze citate svelano l'infondatezza delle argomentazioni del ricorrente volte a sostenere che il richiamato indirizzo giurisprudenziale debba intendersi superato alla luce del presunto, mutato quadro fattuale e giuridico. 8.5. - Per analoghe ragioni, anche la prospettata questione di illegittimità costituzionale si rivela manifestamente infondata: - non solo, in quanto la Corte costituzionale si è già pronunciata sulle medesime questioni di legittimità costituzionale ( sentenza n. 175/2011 ), e i principi da essa enunciati conservano attualità e validità e non sono sufficienti asserite ragioni empiriche per sollecitarne una rimeditazione ; - ma anche perché il continuo prolungamento del regime transitorio previsto dall' articolo 49 della legge n. 247 del 2012 per l'entrata in vigore della nuova disciplina (da ultimo arrivato a 13 anni per effetto del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 ), per quanto non lineare, rientra evidentemente nell'ambito della discrezionalità del legislatore, e non è di per sé motivo di possibile illegittimità costituzionale ( Cons. Stato, n. 9734/2025 cit.). 9. - Non è fondato nemmeno il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale si afferma l'irragionevolezza del voto insufficiente attribuito dalla Commissione all'elaborato di diritto civile redatto dal ricorrente, nonché la disparità di trattamento rispetto a taluni degli elaborati redatti da altri candidati. 9.1. - Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il merito della valutazione operata dalla commissione di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di palese erroneità o irragionevolezza. 9.2. - Nel caso di specie, nel giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione non si rinvengono i citati vizi di eccesso di potere, considerato che l'elaborato redatto dal candidato, inter alia, (i) non approfondisce in modo adeguato la natura della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, (ii) non argomenta diffusamente in punto di danno subito, (iii) è redatto in modo non sempre chiaro e lineare. Il che, ad avviso del Collegio, depone per la non manifesta irragionevolezza del giudizio di insufficienza, atteso che tra i criteri di correzione, vi sono, per quanto riguarda gli aspetti deficitari sopra indicati: - 2) Chiarezza... nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche ; - 3) Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; [...] ; - 4) Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere . 9.3. - Per inciso, si precisa che quanto appena osservato in merito alle carenze riscontrabili nell'elaborato del ricorrente non comporta un'indebita sostituzione del Collegio all'opinamento riservato dell'Amministrazione, ma rappresenta solamente l'indizio di un uso non scorretto del potere tecnico-discrezionale da parte dell'Amministrazione, nei limiti di un sindacato (non sostitutivo ma) forte del giudice amministrativo. 10. - Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri specifici elaborati occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui in questi casi non può invocarsi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l'intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto. Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutto il contenuto dei singoli elaborati, poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati. E, nel caso di specie, non è dato rinvenire una perfetta sovrapponibilità tra l'elaborato redatto dal ricorrente e gli altri indicati in atti quale parametro di raffronto. A titolo di esempio si veda l'elaborato prodotto in giudizio sub All. 11, il quale affronta specificatamente il tema del danno subito, a differenza di quanto fatto dal ricorrente nel proprio compito. Ad ogni modo, non può non osservarsi che, alla luce della non manifesta irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione rispetto al compito del ricorrente, il giudizio favorevole reso sulle prove degli altri due candidati non potrebbe comunque costituire una circostanza idonea di per sé a sanare gli errori o le carenze in cui è incorso il ricorrente (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 14389). 11. - Da ultimo si evidenzia l'infondatezza della censura inerente ai tempi di correzione degli elaborati da parte della Commissione. Non sono, infatti, sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici alla valutazione dei candidati, a maggior ragione se tali tempi siano stati calcolati in base a un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero di concorrenti o degli elaborati esaminati, in quanto non è generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11160 ). 12. - In conclusione, i motivi di ricorso sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. 13. - Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.