La Corte di giustizia UE, nella causa C‑371/24, stabilisce che la raccolta di dati biometrici da parte della polizia (impronte digitali, foto) non può essere sistematica, ma va motivata caso per caso e giustificata da stretta necessità, pena l’illegittimità della misura e della sanzione per il rifiuto.
La CGUE, con sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C‑371/24, interviene sui limiti alla raccolta di dati biometrici da parte delle autorità di polizia nell’ambito delle indagini penali. Il caso origina dal fermo di H.W., avvenuto a Parigi nel maggio 2020, per l’organizzazione di una manifestazione senza preavviso e per ribellione. Durante il fermo, la polizia ha disposto il rilievo segnaletico dattiloscopico e fotografico ; H.W. si è rifiutato di sottoporvisi, venendo poi prosciolto dal reato presupposto ma condannato a una sanzione pecuniaria di 300 euro per il solo rifiuto di fornire i dati biometrici . Dinanzi alla Corte d’Appello di Parigi, l’interessato ha contestato la compatibilità della normativa francese con la direttiva (UE) 2016/680 in materia di trattamento dei dati personali a fini di prevenzione e repressione dei reati . Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla CGUE se il diritto dell’Unione consenta rilievi dattiloscopici e fotografici sistematici per qualsiasi sospettato, senza motivazione individuale, e se sia legittima la sanzione penale per il rifiuto anche quando l’indagato non venga poi perseguito per il reato originario. La Corte ricorda che i dati biometrici rientrano tra i dati personali “sensibili” , soggetti a un regime rafforzato: il loro trattamento è ammesso solo se strettamente necessario e accompagnato da adeguate garanzie per i diritti e le libertà dell’interessato, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2016/680. La mera esistenza di ragioni plausibili per sospettare un reato non basta, di per sé, a giustificare il rilievo segnaletico. Ogni decisione di raccogliere impronte digitali o fotografie deve essere sorretta da una motivazione chiara , anche succinta, che consenta alla persona interessata di comprendere le ragioni della misura e di esercitare un ricorso effettivo. La CGUE esclude, quindi, la possibilità di una raccolta sistematica, indifferenziata e generalizzata di dati biometrici: una normativa che imponga automaticamente i rilievi per ogni sospettato, senza margine di valutazione individuale per l’autorità di polizia, è contraria al diritto dell’Unione. Il diritto nazionale deve inoltre precisare le finalità concrete della raccolta. Quanto alla sanzione per il rifiuto di sottoporsi ai rilievi, la sua legittimità dipende dalla conformità, in concreto, della raccolta al requisito di stretta necessità. Se tale requisito è soddisfatto, la sanzione non è di per sé incompatibile con il diritto UE, purché rispetti il principio di proporzionalità sancito dalla Carta dei diritti fondamentali. Fonte: IUS/Internazionale