«Costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi dell’articolo 156 c.c. rispetto ad accordi di separazione (prevedenti l’obbligo, da parte della moglie, del rilascio della casa coniugale, di proprietà del marito entro 8 mesi, dietro un aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli), il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell’habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo (oltre 7 anni)».
Nel 2022 una donna conveniva in giudizio il coniuge, dinanzi al Tribunale di Palermo, chiedendo, a modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata dallo stesso Tribunale, l’assegnazione in suo favore della casa coniugale, l’aumento dell’assegno di mantenimento corrisposto dall’uomo nell’interesse dei figli e la condanna dello stesso a restituire gli assegni familiari percepiti a partire dal giugno 2017. Si costituiva in giudizio il marito, opponendosi all’accoglimento delle domande della ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, la riduzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui fosse stata disposta l’assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Il Tribunale rigettava la richiesta di revisione. Avverso la pronuncia la signora proponeva reclamo chiedendo, in integrale riforma della stessa, l’accoglimento delle domande originariamente formulate. Si costituiva in giudizio l’uomo, opponendosi all’accoglimento del reclamo ed esperendo domanda riconvenzionale. La Corte di Appello di Palermo, nel 2024, disponeva l’assegnazione della casa coniugale in favore della reclamante e riduceva la misura dell’assegno dovuto dal resistente quale contributo per il mantenimento dei figli. In particolare, la Corte territoriale osservava che le parti avevano determinato consensualmente le condizioni della loro separazione personale (omologata dal Tribunale), prevedendo che la casa coniugale , di proprietà del marito, fosse assegnata a quest’ultimo e che la coniuge rilasciasse l’immobile entro 8 mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione. L’uomo, dal canto suo, si obbligava a corrispondere un assegno di mantenimento della prole di 500 euro mensili, a far data dal rilascio dell’immobile da parte della coniuge. La Corte riteneva che il permanere della signora nella casa coniugale per oltre 7 anni dall’avvenuta omologazione della separazione, in assenza di concrete iniziative giudiziarie poste in essere dall’uomo, costituisse un elemento sopravvenuto idoneo a giustificare una pronuncia di revisione delle condizioni della separazione. Inoltre, alla luce di una serie di considerazioni, la CdA riteneva equo determinare la misura dell’assegno dovuto dal padre, quale contributo al mantenimento dei figli nell’importo di 400 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie. Avverso la sentenza della CdA l’uomo proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. La moglie resisteva in giudizio con controricorso. In particolare, con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il fatto che la Corte d’Appello ha individuato come fatto nuovo, idoneo a giustificare la revisione degli accordi di separazione, il mero ritardo - da parte sua - nell’esercizio del diritto al rilascio dell’abitazione coniugale. Afferma che la moglie non ha mai allegato l’esistenza di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto all’epoca della separazione, ma soltanto la circostanza di aver continuato a vivere con i figli nella casa coniugale, nonostante l’accordo tra le parti prevedesse che la donna avrebbe rilasciato l’immobile non oltre 8 mesi dalla sottoscrizione del ricorso. Il ricorrente sostiene che il fatto di aver tollerato la permanenza della moglie nella casa coniugale non può rappresentare un fatto nuovo e sopravvenuto, idoneo a giustificare la modifica delle pattuizioni convenute dalle parti ed omologate dal Tribunale. Viene contestato alla Corte territoriale di aver effettuato, nel procedere ad una nuova valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno stabiliti in sede di separazione, una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, senza effettuare un accertamento “ di relazione ” che deve verificare in concreto il decremento o l’incremento patrimoniale tenendo conto di tutti gli elementi forniti dalle parti. Infine, di non aver considerato il decremento reddituale subito dal ricorrente e la mancata percezione, da parte dello stesso, dell’assegno unico rispetto alla separazione, l’incremento reddituale avuto nelle more dalla moglie, nonché l’utilità derivante dall’assegnazione della casa coniugale. La Suprema Corte ritiene il motivo infondato. Giova innanzitutto ricordare che la previsione contenuta nell’ articolo 156, comma 7 c.c. – secondo la quale qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione - discende dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi sono soggette alla clausola rebus sic stantibus , e sono, pertanto, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia. Ma cosa deve intendersi per giustificati motivi ? Essi consistono in fatti nuovi sopravvenuti, dunque non preesistenti e deducibili nel corso del giudizio di separazione, tali da modificare la situazione esistente al tempo della decisione ( Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093 ). Nel caso de quo , in base agli accordi di separazione omologati dal Tribunale, la moglie avrebbe dovuto lasciare l’immobile entro 8 mesi dalla sottoscrizione del ricorso, ma ha continuato a vivere e risiedere con i figli nella casa familiare per un arco temporale significativo (circa 7 anni). Circostanza, questa, accertata dalla Corte territoriale e non messa in discussione dalle parti. Come rilevato dal giudice del reclamo, essa costituisce un fatto nuovo, idoneo ad incidere sulla situazione preesistente e a modificare i presupposti in base ai quali la separazione era stata omologata , giustificando anche una revisione della misura del contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli. La Corte territoriale, da un lato ha preso in considerazione il fatto che la posizione reddituale dei coniugi era rimasta sostanzialmente immutata e, dall’altro, che l’assegnazione della casa coniugale, disposta in sede di reclamo, rappresentava un'utilità suscettibile di apprezzamento economico di cui tenere conto (pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare) e che il ricorrente non percepiva più l’assegno unico, riscosso per intero dalla moglie. Pertanto, alla luce di ciò, la CdA di Palermo ha rivisto l’importo dell’assegno mensile dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, riducendolo alla somma che mensilmente l’uomo versava fino al momento della domanda di revisione. La Suprema Corte giunge a ritenere che le critiche mosse alla sentenza della Corte palermitana si rivelino inidonee a scalfire il decisum e, con l’ordinanza n. 6176/2026, rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità a favore della controparte.
Presidente Giusti - Relatore Caprioli Fatti di causa Ritenuto che: Con ricorso del 27/06/2022, Ma.Fi. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Lo.Si. chiedendo, a modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata dal medesimo Tribunale in data 08/06/2017, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, l'aumento dell'assegno di mantenimento corrisposto dal resistente nell'interesse dei figli ad Euro 600,00 mensili e la condanna dello stesso alla restituzione degli assegni familiari percepiti a far data dal mese di Giugno 2017. Con comparsa del 19/02/2022, si costituiva in giudizio Lo.Si. opponendosi all'accoglimento delle domande formulate dalla Ma.Fi. e chiedendo, in via riconvenzionale, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di Euro 300,00 mensili o, in subordine, ad Euro 200,00 mensili, qualora il Tribunale avesse disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Con ordinanza n. 3982/2023 il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, rigettava la richiesta di revisione. Avverso tale pronuncia Ma.Fi. proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente formulate. Si costituiva Lo.Si. opponendosi all'accoglimento del reclamo e chiedendo, in via riconvenzionale, ferma restando l'assegnazione della casa coniugale al reclamato, che venisse posto a carico di quest'ultimo l'obbligo al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli di complessivi Euro 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Con sentenza nr 32/2024 la Corte di appello disponeva l'assegnazione in favore della reclamante della casa coniugale sita in Palermo, via Mater Dolorosa n. 23/A; riduceva ad Euro 400,00 mensili la misura dell'assegno dovuto dal resistente quale contributo per il mantenimento dei figli Lo.Gi. e Lo.Le. Relativamente alla casa coniugale osservava che le parti avevano determinato consensualmente le condizioni della loro separazione personale, che era stata omologata dal Tribunale di Palermo in data 08/06/2017, prevedendo che la casa coniugale, di proprietà del Lo.Si., sarebbe stata assegnata a quest'ultimo e che la coniuge avrebbe rilasciato l'immobile entro otto mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione. Con i medesimi accordi il Lo.Si. risultava essersi obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della prole pari ad Euro 500,00 mensili, a far data dal rilascio dell'immobile da parte della coniuge. Relativamente all'incremento dell'assegno invocato dalla reclamante osservava che non era stata allegata agli atti di causa alcuna documentazione volta a comprovare la contrazione del proprio reddito attuale rispetto a quello dalla stessa percepito all'epoca della separazione, non consentendo, quindi, una utile comparazione degli elementi sottesi alla domanda di revisione dell'assegno dalla stessa avanzata. Di contro la situazione reddituale del Lo.Si. appariva essersi mantenuta sostanzialmente immutata, con una lieve flessione rispetto all'epoca della separazione. Alla luce di tali circostanze, la Corte riteneva che il permanere della Ma.Fi. nella casa coniugale per oltre 7 anni dalla data di omologazione della separazione consensuale, in assenza di concrete iniziative giudiziarie, poste in essere dal resistente, costituiva un elemento sopravvenuto idoneo a giustificare una pronuncia di revisione delle condizioni della separazione. A tali considerazioni aggiungeva che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è uno strumento di protezione della prole, che impone al giudice una valutazione del persistente interesse dei figli a risiedere nella casa familiare al fine di assicurare loro la permanenza nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ed ove s'incentrano interessi e consuetudini della famiglia, interesse che, nel caso di specie, si è ulteriormente consolidato negli anni determinando un profondo radicamento nel contesto abitativo nel quale hanno da sempre vissuto. In questa cornice fattuale riteneva insussistenti i motivi sopravvenuti idonei a determinare un mutamento degli equilibri patrimoniali, già posti dalle parti alla base degli accordi della separazione consensuale. Rilevava tuttavia che la misura dell'assegno di mantenimento era stata anche oggetto di motivo di reclamo incidentale da parte del Lo.Si. che ne aveva chiesto la riduzione ad Euro 300,00 mensili in ragione della mancata percezione dell'assegno unico, oggi riscosso per intero dalla Ma.Fi., o in subordine la riduzione ad Euro 200,00 mensili qualora venisse disposta l'assegnazione della casa familiare in favore della reclamante. Sul punto osservava che il Lo.Si., a far data dalla omologa della separazione consensuale e fino al mese di aprile 2022, aveva corrisposto alla ricorrente l'importo di Euro 400,00 mensili quale contributo per il mantenimento della prole, dimostrando, in tal modo, di avere la capacità economica di sostenere tale esborso. Era stato, altresì, comprovato, in assenza di contestazioni sul punto da parte della reclamante, che dal mese di aprile 2022, egli non percepiva più l'assegno unico che viene riscosso per intero dalla Ma.Fi. e che per effetto dell'intervenuta modifica degli accordi di separazione pronunciata dalla Corte, la disposta assegnazione della casa familiare alla resistente comportava un beneficio a carico di quest'ultima. Ed invero, benché l'assegnazione della casa familiare risponda al prevalente interesse della prole, tuttavia di tale assegnazione doveva tenersi conto ai fini della regolamentazione sia dei rapporti patrimoniali fra i coniugi che delle statuizioni economiche pronunciate nell'interesse dei figli. In questo quadro appariva equo determinare la misura dell'assegno dovuto dal padre quale contributo al mantenimento dei figli nell'importo di Euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese di natura straordinaria effettuate nell'interesse di questi ultimi. Avverso tale sentenza Lo.Si. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui Ma.Fi. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa in vista dell'adunanza camerale. Ragioni della decisione Considerato che: Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, in riferimento all'articolo 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c., degli articolo 24 , 42 e 111 Cost , dell'articolo 473-bis.29 c.p.c., nonché degli articolo 113 , 115 , 116 , 188, c.p.c. ; 2697 e 2729 c.c. per avere la Corte di appello individuato quale fatto nuovo idoneo a giustificare la revisione degli accordi di separazione il mero ritardo nell' esercizio del diritto al rilascio dell'abitazione coniugale da parte del sig. Lo.Si. inidoneo ad alterare i fatti o a costituirne elemento modificativo. Si sostiene che la sig.ra Ma.Fi. non aveva mai allegato l'esistenza di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto all'epoca della separazione ma solo la circostanza che la stessa aveva continuato a vivere con i figli nella casa coniugale nonostante fosse stato pattuito tra le parti il rilascio dell'immobile da parte della stessa non oltre otto mesi dalla sottoscrizione del ricorso. La permanenza della moglie nella casa coniugale (meramente tollerata dal ricorrente) non può rappresentare, si sostiene, un fatto nuovo e sopravvenuto idoneo a giustificare la modifica delle pattuizioni convenute dalle parti ed omologate dal Tribunale. Si è poi contestato che la Corte di appello in sede di modifica di separazione potesse esprimere una qualche valutazione del persistente interesse dei figli a risiedere nella casa familiare al fine di assicurare loro la permanenza nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ed ove s'incentrano interessi e consuetudini della famiglia. Si afferma che il giudice del gravame non avrebbe potuto effettuare un'autonoma e nuova valutazione delle circostanze, essendo sempre vincolata all'accordo raggiunto in sede di separazione che costituisce il punto di inizio per verificare la fondatezza della domanda. Si rimprovera alla Corte distrettuale di aver effettuato, nel procedere ad una nuova valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno stabiliti in sede di separazione, una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti senza effettuare un accertamento di relazione che deve verificare in concreto il decremento o l'incremento patrimoniale tenendo conto di tutti gli elementi forniti dalle parti. Si rimprovera altresì alla medesima Corte di non aver tenuto conto del decremento reddituale subito, dal ricorrente e della mancata percezione dell'assegno Unico rispetto alla separazione, dell'incremento reddituale avuto nelle more dalla Ma.Fi. nonché dell'utilità derivante dall'assegnazione della casa coniugale. Si afferma che il Lo.Si. aveva dichiarato non già di aver corrisposto la somma di Euro 400,00 mensili ma solo di aver versato mensilmente delle somme variabili senza precisare il relativo importo. Si critica l'impianto motivazionale che avrebbe utilizzato in modo improprio la prova presuntiva facendo diventare una prova completa ma sganciata dagli elementi probatori forniti dal ricorrente. Il motivo è infondato. Occorre premettere che l'articolo 156 c.c., comma 7, ammette la modificazione delle condizioni di separazione allorquando sopravvengono giustificati motivi . Quanto al significato da attribuire ai giustificati motivi la giurisprudenza ha evidenziato la necessità di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, avendo cioè riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche. È pertanto unicamente l'accertamento della esistenza dei giustificati motivi che a norma dell' articolo 156 c.c. , u.c., autorizza la modificazione delle condizioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Ciò posto, nel caso in esame gli accordi di separazioni omologati dal Tribunale di Palermo prevedevano che l'assegnazione della casa coniugale di proprietà di Lo.Si. venisse assegnata a quest'ultimo con l'impegno da parte della moglie al rilascio della stessa entro 8 mesi dalla sottoscrizione degli accordi ed il contestuale incremento in favore della prole ad Euro 500,00. Ora come accertato dalla Corte di appello e non messo in discussione dalle parti neppure in questa sede l'immobile costituente la casa coniugale non è stato rilasciato e la moglie unitamente ai figli ha continuato a risiedervi per circa sette anni ed è dunque su questa situazione fattuale protrattasi per un arco temporale significativo che si è fondata la richiesta di revisione. Si è trattato, come correttamente rilevato dal giudice del reclamo, di un fatto nuovo ritenuto idoneo ad incidere sulla situazione preesistente, e a modificare i presupposti in base ai quali la separazione era stata omologata, giustificando anche una revisione per quanto attiene la misura del contributo per il mantenimento dei figli da porre a carico del padre. Il rilascio della casa coniugale negli accordi separativi era inscindibilmente legato all'obbligo di incrementare il contributo per il mantenimento della prole nell'ottica di compensare per questi ultimi la perdita di un'utilità economica. Ne consegue che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il mancato rilascio della suddetta abitazione ha costituito un fatto sopravvenuto che ha modificato l'assetto patrimoniale quale definito nell'accordo separativo, giustificandone la revisione per la quale il giudice non deve procedere ex novo alla comparazione dei redditi e delle condizioni patrimoniali delle parti ma soltanto accertare se vi sono fatti nuovi rilevanti tali da incidere sull'equilibrio economico risultante dalle condizioni di separazione (Cass. n. 7666 del 09/03/2022; Cass. n. 354 del 10/01/2023). La decisione della Corte d'Appello si è mossa nel solco dei principi sopra richiamati, rilevando, da un lato, che la posizione reddituale di entrambi i coniugi era rimasta sostanzialmente immutata e, dall'altro, che occorreva tenere conto dell'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di reclamo che rappresentava un'utilità suscettibile di apprezzamento economico di cui occorreva tenere conto, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, nonché della mancata percezione dell'assegno unico da parte del padre. In questo quadro il Giudice distrettuale ha rivisto la misura del mantenimento da parte del genitore non collocatario riducendolo ad Euro 400,00 che costituiva la somma versata dal reclamato sino al momento della domanda revisione. La decisione si sottrae pertanto alle critiche mosse che si rivelano inidonee a scalfire il decisum. Alla luce di quanto sin qui esposto va enunciato il seguente principio di diritto: Costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi dell' art 156 c.c. rispetto ad accordi di separazione (prevedenti l'obbligo, da parte della moglie assegnataria, del rilascio della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore di quest'ultimo entro otto mesi, dietro un aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli), il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell'habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo (oltre sette anni) . Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in favore della controricorrente in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e al 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell' articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell' articolo 52 D.Lgs. 196/2003 . Così deciso in Roma il 12 marzo 2026. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2026.