La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla natura e sulle conseguenze processuali della violazione del termine dilatorio di quarantotto ore previsto dall’articolo 6, commi 2, 2‑ bis e 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza.
In origine, il G.i.p. di Novara aveva convalidato il decreto del Questore che imponeva a Caroli Guglielmo il divieto di accesso a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale . Il difensore aveva eccepito, tra gli altri motivi, la violazione dell’articolo 6, comma 3, l. n. 401/1989 e dell’ articolo 178, lett. c), c.p.p. , deducendo la nullità dell’ordinanza di convalida per mancato rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore riconosciuto all’interessato per esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni scritte. La Corte ricostruisce in modo sistematico il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di DASPO. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale n. 512/2002 , che ha qualificato l’obbligo di presentazione come restrizione, seppure minima, della libertà personale soggetta alle garanzie dell’ articolo 13 Cost. , il legislatore è intervenuto sul testo dell’ articolo 6 l. n. 401/1989 , introducendo il terzo comma (d.l. 20 agosto 2001, n. 336, conv. in l. 19 ottobre 2001, n. 377 ) e il comma 2‑bis. Tali disposizioni prevedono che la prescrizione di presentarsi all’autorità di polizia sia immediatamente comunicata al pubblico ministero, il quale, se ritiene sussistenti i presupposti, richiede la convalida al G.i.p. entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, e che la notifica contenga l’avviso sulla facoltà dell’interessato di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida. Su questo assetto normativo si sono sviluppati, negli anni, due distinti orientamenti giurisprudenziali . Un indirizzo “storico” , largamente maggioritario sino al 2024, ha qualificato come affetta da nullità di ordine generale ex articolo 178, lett. c), c.p.p. l’ordinanza di convalida emessa in violazione del termine dilatorio di quarantotto ore, in quanto tale violazione comporta la lesione del diritto dell’interessato all’intervento e all’assistenza difensiva nel procedimento di convalida, con conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Accanto a tale orientamento, a partire dal 2024 si è affermata una diversa lettura, che, pur riconoscendo la natura di nullità generale a regime intermedio della violazione del termine, ha subordinato la deducibilità del vizio all’allegazione , da parte dell’interessato, di un concreto e specifico pregiudizio derivante dall’inosservanza del termine dilatorio . In questa prospettiva, valorizzando i principi elaborati dalle Sezioni Unite Niecko in tema di interesse a dedurre nullità processuali, si è ritenuto che la mera violazione del termine non fosse sufficiente a inficiare la legittimità della convalida, ove l’ordinanza fosse stata successivamente notificata all’interessato e questi non avesse dimostrato un interesse attuale, concreto e verificabile all’osservanza della disposizione violata. La Corte sceglie consapevolmente di dare continuità al più risalente indirizzo, affermando che l’ordinanza del G.i.p. che convalida il provvedimento questorile prima dello spirare del termine dilatorio è affetta da nullità generale ex articolo 178, lett. c), c.p.p., in quanto lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio cartolare, senza che sia necessario allegare un ulteriore e diverso interesse concreto, ulteriore rispetto all’osservanza del termine stesso. La Corte, inoltre, valorizza il parallelismo, già tracciato dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 512/2002 e n. 144/1997), tra il procedimento di convalida del DASPO con obbligo di presentazione e quello di convalida dell’arresto, entrambi governati da scansioni temporali vincolate e finalizzati ad assicurare un controllo giurisdizionale tempestivo su misure che incidono sulla libertà personale. In materia di convalida dell’arresto, la giurisprudenza non richiede alcuna allegazione ulteriore di interesse per dedurre la violazione dei termini di cui agli articolo 386 e 391 c.p.p. ; analogamente, nel procedimento di convalida del DASPO, l’interesse a ricorrere coincide con l’interesse all’osservanza del termine dilatori o, quale condizione imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa. Ne deriva che: la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione non può intervenire prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica del DASPO , riconosciuto al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie; l’inosservanza di tale termine integra una nullità generale ex articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p., a regime intermedio , che non richiede l’allegazione di un interesse concreto ulteriore rispetto alla lesione del contraddittorio; qualora, tuttavia, l’interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera violazione formale del termine non è di per sé idonea a travolgere la legittimità dell’ordinanza di convalida . Nel caso concreto, la Corte rileva che l’ordinanza di convalida era stata emessa prima della scadenza del termine di quarantotto ore calcolato dalla notifica del DASPO , con conseguente nullità dell’ordinanza stessa; pertanto, dispone l’annullamento con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Novara, affinché un diverso giudice provveda nuovamente sulla richiesta di convalida.
Presidente Di Nicola – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Il Giudice delle indagini preliminari di Novara, con ordinanza del 09/07/2025, ore 15,41, ha convalidato il decreto del Questore di Novara, emesso in data 23/06/2025 e notificato in data 07/07/2025 ore 18,30, con il quale si vietava a C. G. di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale e si prescriveva al predetto di presentarsi presso la Questura di Trento con previsione di un duplice obbligo di presentazione in occasione degli incontri sportivi della A.C. Trento. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. Giovanni Adami, difensore di C. G., e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989 n. 401 , articolo 6, comma 3 e successive modificazioni e dell'alt. 178 lett. c) c.p.p., sotto un duplice profilo, l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, stante l'avvenuta convalida prima della scadenza del termine di quarantotto ore. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 6 comma 2 legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni e difetto di motivazione in ordine al duplice obbligo di presentazione. Con il terzo motivo deduce la violazione dell' articolo 6 comma 2 e 3 legge 13 dicembre 1989 n. 401 in relazione alla richiesta di convalida del P.M. intervenuta in data 25/06/2025, precedentemente alla notifica del provvedimento di daspo all'interessato avvenuta in data 07/07/2025, con conseguente inefficacia della misura. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, rilevando, quanto al primo motivo, che la difesa ricorrente si è limitata a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza peraltro evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, non avendo inoltrato al giudice a quo una memoria difensiva che non è stata vagliata, non essendo sufficiente, al riguardo, la generica deduzione della compressione del termine minimo posto a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa e che le ulteriori censure sono state adeguatamente apprezzate e sorrette da congrua e logica motivazione. 4. La difesa di C. G. ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso segnalando, quanto al primo motivo, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità a sostegno delle argomentazioni difensive esposte, e con riguardo agli altri due motivi, l'assenza di motivazione, quanto al secondo, e, quanto al terzo motivo, la perdita di efficacia in quanto la richiesta di convalida è intervenuta prima della notificazione del daspo all'interessato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la nullità del provvedimento per mancato rispetto del termine dilatorio di quarantottore dalla notificazione del provvedimento di daspo all'interessato, che ha rilievo pregiudiziale, è fondato nei termini di cui in motivazione. 2. La questione di diritto sollevata dal ricorrente, e ribadita nella memoria difensiva nella quale ha segnalato l'esistenza in seno alla giurisprudenza dì legittimità di indirizzo interpretativo non uniforme, che attiene alla natura della nullità, ex articolo 178 coma 1 lett. c) cod.proc.pen., a presidio del contraddittorio e, dunque, del diritto di difesa, deve prendere le mosse dal riepilogo degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni. 2.1. Un orientamento di legittimità, largamente maggioritario nella giurisprudenza precedente il 2024, a partire dalla pronuncia Sez. 3, n. 27727 del 2008, riteneva affetta da nullità di ordine generale ex articolo 178, lett. c), cod. proc. pen. , l'ordinanza del G.i.p. di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. in caso di mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile in quanto ciò comporta una lesione del diritto dell'interessato all'intervento ed all'assistenza difensiva e dunque per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008, Mazzei) Rv. 240816 - 01). Tale orientamento ha trovato condivisione nella successiva giurisprudenza e segnatamente da Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372-01; Sez. 3, n. 32824 dell'11.6.2013, Cesare, Rv. 256379, Sez. F, n.41668 del 27/08/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350-01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D’Urso, Rv. 266632-01; Sez. 3, n. 06640 del 27/01/2016, cit.; Sez. 3, n. 08678 del 04/02/2016, La Marca, Rv. 266769-01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632-01; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01; Sez. F, n. 41688 del 27/08/2023, Di Giuseppe, Rv. 257350-01; Sez. 3, n. 9809 del 14/10/2024, dep. 2025, Marano, non mass.; e nelle più recenti Sez. 3, n. 37755 del 21/10/2025, Vasselli, Rv. 288836 - 01; Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707-01; Sez. 3, n. 3738 del 10/10/2024, Cerciello, non mass.; conf., in tema di DASPO urbano, Sez. 3, n. 28526 del 17/05/2024, De Cofano, Rv. 287368-01. 2.2. Sulla materia è anche intervenuto la Corte costituzionale (sentenza n. 512/2002) che ha precisato che l'obbligo di presentazione, configura una restrizione, seppur minima, della libertà personale è soggetta alle garanzie previste dall' articolo 13 Cost .. Tali garanzie, com'è noto, impongono che le restrizioni alla libertà personale siano ammesse solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi e modi previsti dalla legge (comma 2); ovvero, in casi eccezionali di necessità e urgenza, possano essere adottate in via provvisoria dall'autorità di pubblica sicurezza, che però deve comunicarle entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, la quale deve convalidarle entro le quarantotto ore successive sotto pena di decadenza delle stesse misure restrittive (comma 3). In ossequio a siffatti vincoli costituzionali, come è noto è intervenuto il legislatore che ha introdotto il terzo comma dell'articolo 6 (come sostituito dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336, articolo 1 comma 1, lett. c), convertito con modificazioni nella L. 19 ottobre 2001, n. 377 ) che prevede che la prescrizione di presentarsi all'autorità di polizia sia immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale, se ritiene che ne sussistano i presupposti, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile e il comma 2 bis secondo cui la notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. Si è, così, venuto a delineare un iter procedimentale, ai sensi dell'articolo 6 commi 2, 2 bis e 3 legge n. 401 del 1989, per cui il provvedimento restrittivo della libertà perde efficacia se il pubblico ministero non avanza richiesta di convalida nel termine previsto o se il giudice non dispone la convalida entro le quarantotto ore successive o se il giudice dispone la convalida prima del decorso del termine di quarantottore, come individuato nella giurisprudenza, dalla notificazione del provvedimento al destinatario della misura questorile. Da cui, conformemente al dettato costituzionale dell'articolo 13, il provvedimento amministrativo perde efficacia se la convalida giurisdizionale non interviene entro il termine complessivo al massimo di novantasei ore dalla notifica al destinatario del provvedimento medesimo (Sez. 3, n. 2472 dell'11.12.2007, Vallini, Rv. 238538; Cass. Sez. 3, n. 35515 del 6.7.2007, Liani, rv. 237396; Cass. Sez. 3, n. 5326 del 20.12.2006, Piccardo, rv. 235872). Con la conseguenza che, se non provvede nel termine complessivo della novantasei ore, la misura di prevenzione perde efficacia; ma se provvede prima della scadenza del termine di quarantotto ore, pregiudica l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'interessato, così incorrendo nella nullità generale prevista nell'articolo 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 2.3. Più recentemente un orientamento della giurisprudenza di legittimità ha argomentato che «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall' articolo 182 cod. proc. pen. , non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato» (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01; Sez. 3, n. 28489 dell'08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 - 01; Sez. 3, n. 25171 dell'11/06/2025, Tornasi, n.m.; Sez. 3, n. 24326 del 17/04/2025, Lago, n.m.; Sez. 3, n. 24325 del 17/04/2025, Vernoccoli, n.m.; Sez. 3, n. 15737 del 31/01/2025, Rodríguez, n.m.). Nella condivisione che l'inosservanza del termine dilatorio è causa di nullità dell'ordinanza di convalida, poiché viene leso il diritto dell'interessato all'intervento nel procedimento che lo riguarda (articolo 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) e che si tratta di una nullità di ordine generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall' articolo 182 cod. proc. pen. , questo indirizzo interpretativo ritiene che, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, l'interessato «ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko) con la conseguenza che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all'osservanza della disposizione violata. 3. Così sintetizzati i diversi approdi della giurisprudenza di legittimità, ritiene, il Collegio, di condividere e dare continuità al più risalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui è affetta da nullità di ordine generale ex articolo 178, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza del G.i.p. di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. in caso di mancato rispetto sia del termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile, in quanto ciò comporta una lesione del diritto dell'interessato all’intervento ed all'assistenza difensiva e, dunque, per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, nullità di ordine generale in quanto posta a difesa del contraddittorio nel quale si esplica il diritto di difesa che non postula l'allegazione di un concreto interesse a farla valere. Non convince il richiamo, operato dal contrario orientamento, ai principi espressi in materia di impugnazione nelle citate pronunce: Sezioni Unite, «[I]'interesse a dedurre una tale patologia processuale (...) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko); da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo »), mentre il richiamo di Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto è rimasto isolato precedente. 4. Ritiene il Collegio che i principi enunciati in tema di interesse ad impugnare non siano esportabili tout court al caso in esame. Nel caso in scrutinio è pacifico che la mancata osservanza del termine dilatorio di quarantottore integri una nullità a regime intermedio, derivante dal difetto di contraddittorio cartolare e del mancato esercizio del diritto di difesa, a presidio del quale è prevista tale sanzione, da cui l'interesse ex sé a far valere la disposizione violata del soggetto leso nel diritto al contraddittorio. La lesione del diritto al contraddittorio cartolare, che concretizza il diritto di difesa nella procedura di convalida del provvedimento di daspo con obbligo di presentazione, procedimento caratterizzato dalla brevità dei termini e dall'assenza di un contraddittorio in presenza, costituisce già l'interesse al denunciare la nullità per la violazione di legge. Non può, diversamente da quanto sostenuto, richiedersi l'ulteriore allegazione del conseguimento di un'utilità ovvero di una decisione più vantaggiosa, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di interesse all'impugnazione, e ciò in quanto ciò che qui viene in rilievo è l'interesse ad una decisione presa all'esito del contraddittorio, ovvero dopo la scadenza del termine dilatorio per l'esercizio del diritto di difesa. In ciò sta la diversa situazione rispetto a colui che impugna una decisione sfavorevole. Nel caso che ci occupa, il soggetto, a cui è stata applicata la misura del daspo con obbligo di presentazione, ha interesse all'osservanza della disposizione che impone al giudice di provvedere dopo il termine dilatorio per l'esercizio del contraddittorio cartolare, per poterlo esercitare fino alla scadenza, da cui l'inosservanza integra una nullità ex articolo 178 comma 1, lett c) cod.proc.pen. per la lesione del diritto di difesa. L'allegazione di un concreto interesse ulteriore e diverso dall'osservanza del principio del contraddittorio in sé non è condivisibile, e ciò in quanto, nel procedimento cartolare di convalida del provvedimento questorile con obbligo di presentazione, il soggetto destinatario della misura ha interesse all'osservanza del termine dilatorio nel quale, con la presentazione di memorie, si istaura il contraddittorio, essendo l'unico modo in cui viene esercitato il diritto di difesa, sicché ha interesse a dedurre la sua violazione senza ulteriori allegazioni. 5. A siffatta conclusione milita un'ulteriore considerazione di sistema. Il Giudice delle leggi, nel ricondurre nell'alveo delle garanzie previste dall'articolo 13 Cost. l'obbligo di presentazione disposto in aggiunta al divieto di accesso in quanto configura una restrizione, seppur minima, della libertà personale (sentenza n. 512/2002), e nel ribadire che tali garanzie impongono che le restrizioni alla libertà personale siano ammesse solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi e modi previsti dalla legge (comma 2); ovvero, in casi eccezionali di necessità e urgenza, possano essere adottate in via provvisoria dall'autorità di pubblica sicurezza, che però deve comunicarle entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, la quale deve convalidarle entro le quarantotto ore successive sotto pena di decadenza delle stesse misure restrittive (comma 3), e, nel riconoscere adeguata garanzia, nel procedimento di convalida di cui si occupa, anche per rispettare l' articolo 24 comma 2 Cost , al contraddittorio cartolare (sentenza n. 144/1997), non ha ritenuto costituzionalmente imposto che il procedimento giurisdizionale di convalida sia governato dalle medesime garanzie di quello che caratterizza la convalida dell'arresto. Non di meno, ha assimilato tale procedimento di convalida del provvedimento amministrativo di daspo al procedimento di convalida dell'arresto, governato anche dalle stesse scansioni temporali indicate dall'articolo 6 comma 3 cit. Ne consegue che, come avviene per le questioni che sorgono in materia di rispetto dei termini previsti dagli articolo 386 e 391 cod.proc.pen., l'inosservanza degli stessi non postula, come risulta dallo stato della giurisprudenza, l'allegazione di alcun interesse ulteriore alla mera osservanza del termine. 6. In conclusione, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie e l'inosservanza del termine dilatorio di 48 ore entro cui il destinatario del provvedimento questorile ha diritto di attivare il contraddittorio cartolare, è causa di una nullità generale ex articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da ritenersi a regime intermedio per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e non richiede ulteriore allegazione di un concreto interesse ad impugnare. Ma, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796 - 01; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, Romagnolo, Rv. 278785 - 01). 6. Quanto al caso concreto, l'ordinanza di daspo è stata notificata al ricorrente in data 07/07/2025 alle ore 18,30, mentre la convalida è intervenuta in data 09/07/2025 ore 15,41, dunque senza il rispetto del termine dilatorio e, pertanto l'ordinanza impugnata va annullata. Ritiene, il Collegio, che l'annullamento debba avvenire con rinvio, affinché un altro giudice possa decidere ritualmente sulla richiesta convalida dopo aver concesso all'interessato il termine necessario per esercitare il contraddittorio cartolare (Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008, Mazzei Rv. 240816 - 01), essendo sufficiente, secondo la citata pronuncia, che il giudice del rinvio disponga darsi avviso all'interessato che, a decorrere dalla notifica dell'avviso, ha un ulteriore termine di quarantotto ore per presentare memorie o deduzioni scritte, anche tramite difensore. Siffatto adempimento procedimentale non è altro che un adattamento al contraddittorio cartolare dell'obbligo di fissare l'udienza di convalida imposto dall'articolo 390 cod.proc.pen., comma 2, per il contraddittorio orale previsto in materia di misure pre-cautelari. Con l'ulteriore conseguenza che l'annullamento con rinvio della ordinanza di convalida non comporta la perdita diefficacia delle prescrizioni imposte dal questore. La decadenza delle prescrizioni questorili sancita dalla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 3, infatti, discende dal fatto che nel termine previsto dalla legge non intervenga il positivo controllo giurisdizionale previsto dalla legge. La decadenza è quindi esclusa se il provvedimento giudiziale di convalida interviene tempestivamente, ma è poi annullato in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio (Cass. Sez. 1, n. 48369 del 15.12.2004, Morelli, rv. 229361). In altri termini, sempre secondo la citata pronuncia, vale per la convalida della misura prevenzionale disposta dal questore, la stessa ratio che la costante giurisprudenza di legittimità ha individuato per il riesame della misura cautelare personale, il quale deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui all'articolo 309 c.p.p., commi 9 e 10, pena la decadenza della misura stessa. In entrambi i casi, il legislatore impone un termine alla decisione di controllo sulla misura restrittiva della libertà personale solo per garantire che la misura stessa non mantenga la sua efficacia senza una immediata verifica giurisdizionale (collegiale nel caso di cui all' articolo 309 c.p.p. ). Perciò, quando la verifica è esercitata nel termine di legge, la misura restrittiva resta efficace anche se la decisione emessa dall’organo di controllo è affetta da vizi di legittimità, siano essi per violazione di legge o per difetto di motivazione (ancora, Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008, Mazzei, Rv. 240816 - 01). La rilevata nullità dell'ordinanza di convalida per mancato rispetto dei termini per il contradditorio cartolare cha ha pregiudicato l'esercizio effettivo del diritto di difesa assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che saranno esaminati dopo avere ristabilito il contraddittorio secondo i principi sopra richiamati. Va disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento del questore di Novara del 23 giugno 2025 limitatamente all’obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al gip del Tribunale di Novara per nuovo esame e sospende l’efficacia del provvedimento del questore di Novara del 23 giugno 2025 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Novara.