Sinistro stradale e azione risarcitoria del terzo trasportato: irrilevante la responsabilità del conducente dell’altro veicolo

Danni subiti dalla persona trasportata dal veicolo coinvolto nell’incidente stradale: legittima l’azione risarcitoria avanzata direttamente nei confronti della compagni assicurativa del proprietario di quel veicolo. Irrilevante il fatto che la responsabilità sia attribuibile esclusivamente al conducente dell’altro veicolo.

Scenario dell’episodio, risalente al 2008, è la provincia di Napoli. Lì, difatti, un motociclo viene colpito da dietro da un veicolo. Inevitabile la caduta della “due ruote”. E inevitabili le ripercussioni fisiche non solo per il conducente ma anche per la donna che era trasportata sul motociclo come passeggera. Consequenziale, perciò, l’ azione risarcitoria , due anni dopo i fatti, proposta dalla donna nei confronti del proprietario del motociclo e della relativa compagnia di assicurazione. Per i giudici di merito, però, la pretesa avanzata dalla donna non ha fondamento. Ciò soprattutto per un dettaglio: accertata la storicità del sinistro, « il conducente del mezzo su cui la vittima era trasportata non ebbe colpa alcuna nella produzione del danno , in quanto fu urtato a tergo da altro mezzo da cui era seguito nella marcia». Il riferimento compiuto dai giudici d’appello viene però censurato severamente dai magistrati di Cassazione, i quali, ridando vigore alla pretesa avanzata dalla donna, osservano che in secondo grado è stata «adottata una interpretazione» di quanto previsto dal “Codice delle assicurazioni” in materia di «risarcimento del terzo trasportato» che pur essendo «non irragionevole e non isolata» è oramai superata e ritenuta « non condivisibile ». In premessa conviene richiamare il “Codice delle assicurazioni”, laddove sancisce che «salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro […] a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro , fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile». Per quanto concerne però la nozione di “caso fortuito”, prevista, come detto, come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato, essa «riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione. È, invece, irrilevante la condotta colposa del conducente antagonista , in quanto la finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro», ribadiscono i magistrati, richiamando quanto stabilito nel 2022 dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione, Pertanto, ritornando al contenzioso originato da quanto verificatosi nel 2008, «nel caso di danni sofferti da persona trasportata su un veicolo a motore, la circostanza che la responsabilità intera del sinistro debba ascriversi non al vettore, ma al conducente antagonista, non esclude l’applicabilità del risarcimento del terzo trasportato e, di conseguenza, la responsabilità dell’assicuratore della R.C.A. del vettore», chiosano i magistrati di Cassazione.

Presidente De Stefano – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2008 A. M. patì lesioni personali in conseguenza d’un sinistro stradale, causato da un veicolo che urtò a tergo il motociclo sul quale era trasportata. Per ottenere il risarcimento del danno A. M. nel 2010 convenne dinanzi al Tribunale di Napoli il proprietario del veicolo sul quale viaggiava e l’assicuratore della r.c.a. di quest’ultimo ((OMISSIS) s.p.a.). 2. Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda ritenendo non provato il sinistro. La Corte d’appello di Napoli, adìta dalla soccombente, rigettò anch’essa la domanda, ma con motivazione diversa. Ritenne il giudice di secondo grado che la storicità del sinistro fosse stata dimostrata; aggiunse tuttavia che il conducente del mezzo sul quale la vittima era trasportata non ebbe colpa alcuna nella produzione del danno, in quanto fu urtato a tergo da altro mezzo dal quale era seguito nella marcia. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da A. M. con ricorso fondato su un motivo, illustrato da memoria. Le altre parti non si sono difese. 4. Con ordinanza interlocutoria 23.6.2025 n. 16790, rilevato un vizio della notifica del ricorso a V. A., ne ha ordinata la rinnovazione. A tanto ha provveduto la ricorrente con atto depositato il 7 luglio 2025, e dunque entro il termine di cui all’ articolo 371-bis c.p.c. , in scadenza il successivo 13 ottobre. 5. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’articolo 380 bis, secondo comma, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’articolo 141 cod. ass.. La ricorrente deduce che tale norma pone l’obbligo di risarcire i danni sofferti dal passeggero a carico dell’assicuratore del vettore; che tale obbligo viene meno solo in presenza d’un caso fortuito; che, nel caso di specie, l’assicuratore convenuto non aveva dimostrato alcun caso fortuito. 1.1. Il motivo è fondato, sia pure per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla ricorrente. Ciò tuttavia non è d’ostacolo all’accoglimento del ricorso, in quanto - in virtù del principio jura novit curia - questa Corte può “ritenere fondato il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella sentenza impugnata” (Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20328 del 20/09/2006; Sez. 5, Sentenza n. 24183 del 13/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10841 del 17/05/2011; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3437 del 14/02/2014; Sez. 3 - , Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26991 del 05/10/2021). 1.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha adottato una interpretazione dell’articolo 141 cod. ass. che, per quanto non irragionevole e non isolata, è stata in seguito ritenuta non condivisibile dalle Sezioni Unite di questa Corte. Queste ultime infatti hanno stabilito che la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex articolo 141 cod. ass., riguarda l’incidenza causale di “fattori naturali e umani estranei alla circolazione”. È, invece, irrilevante la condotta colposa del conducente antagonista, in quanto la finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. 35318, § 18.2). Pertanto, nel caso di danni sofferti da persona trasportata su un veicolo a motore, la circostanza che la responsabilità intera del sinistro debba ascriversi non al vettore, ma al conducente antagonista, non esclude l’applicabilità dell’articolo 141 cod. ass. e, di conseguenza, la responsabilità dell’assicuratore della r.c.a. del vettore. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. 3. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità della ricorrente, ai sensi dell’ articolo 52 d.lgs. 196 del 2003 . P.Q.M. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (-) dispone che, ai sensi dell’ articolo 52 d.lgs. 196 del 2003 , in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.