La Cassazione ribadisce che il concetto di “persona comunque convivente” ex articolo 572 c.p. non coincide con la mera coabitazione, ma con un rapporto affettivo stabile, proiettato in una dimensione di progetto di vita comune, secondo gli indici individuati dalla legislazione sulle convivenze di fatto e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Nel corso di un procedimento per maltrattamenti in famiglia, l’imputato contestava la configurabilità del delitto ex articolo 572 c.p., sostenendo l’assenza di una vera convivenza , in quanto la relazione sentimentale era durata circa un anno senza stabile coabitazione , con permanenza della persona offesa nella casa dei genitori dell’imputato solo negli ultimi quindici giorni. L’interpellata Corte di cassazione ribadisce, invece, la portata del sintagma «persona (…) comunque convivente» di cui all’articolo 572 c.p., chiarendo che il rapporto di convivenza non si esaurisce nella condivisione della medesima abitazione, ma alla luce della giurisprudenza costituzionale e della disciplina sulle convivenze di fatto, è convivente chi sia legato da un rapporto affettivo stabile , con reciproca assistenza morale e materiale, proiettato in una dimensione di progetto di vita comune, anche in assenza di vincoli formali. La Corte richiama, infatti, una serie di indicatori sintomatici della convivenza: stabile condivisione di spazi di vita; legame sentimentale duraturo; riconoscibilità come coppia nel contesto sociale e familiare; eventuale scelta di avere figli; collaborazione economica o progettuale. Nel caso di specie, le dichiarazioni della persona offesa avevano evidenziato una relazione stabile, la frequentazione quotidiana dell’abitazione dell’imputato, l’accoglienza da parte della famiglia di lui e due gravidanze intervenute nel corso del rapporto, elementi ritenuti sufficienti a integrare la convivenza.
Presidente Aprile - Relatore Ianniciello Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 novembre 2024 dal Tribunale della medesima città nei confronti di A. S. - riqualificava il reato di atti persecutori in quello di maltrattamenti ai danni della compagna convivente V. D. M., originariamente contestato, e riduceva la pena. 2. Avverso la sentenza A. S., per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, con cui ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’ articolo 572 cod. pen. , per avere la Corte distrettuale ravvisato il delitto di maltrattamenti in famiglia, nonostante non fosse ravvisabile la stabilità della convivenza. A. S. e V. D. M. erano stati legati sentimentalmente per circa un anno, e, sebbene si fossero frequentati quotidianamente, non avevano convissuto e coabitato; la stessa gravidanza della giovane donna non era stata voluta e pianificata dalle parti; il trasferimento della D. M. presso la casa dei genitori del S., durante gli ultimi quindici giorni della relazione, non integrava il necessario presupposto della coabitazione. 3. Alla odierna udienza – che si è svolta alla presenza delle parti - il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato hanno concluso come in epigrafe. Il difensore della parte civile ha inviato conclusioni scritte e nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il devolutum investe la qualificazione giuridica della condotta illecita, posta in essere da A. S. ai danni della compagna V. D. M.: condotta che la Corte di appello ha ricondotto nel paradigma normativo del reato di maltrattamenti in famiglia, peraltro anche originariamente contestato, sull’assunto che le sistematiche violenze erano state perpetrate nell’ambito di uno stabile rapporto di coppia, essendo irrilevante - ai fini della sussistenza della convivenza - la mancata condivisione della stessa abitazione. 3. Il reato previsto dall’ articolo 572 cod. pen. , nella formulazione vigente ratione temporis, punisce «chiunque maltratta una persona di famiglia o comunque convivente…». Il sintagma «persona (…) comunque convivente», sebbene non trovi precisa delineazione nel codice penale e nel codice di procedura penale, può farsi utilmente discendere dalla giurisprudenza costituzionale e dalle disposizioni di legge. La Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 237 del 1986) ha ritenuto il rapporto di convivenza meritevole di protezione giuridica, essendo esso collocabile nell’ambito delle formazioni sociali, ove si svolge la personalità del singolo ex articolo 2 Cost. Solo con la legge del 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), è stata introdotta la prima definizione normativa del rapporto di convivenza, utile ai fini dell’ermeneusi dell’ articolo 572 cod. pen. : si legge, all’articolo 1, comma 36, che sono «conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». Tale definizione è stata ripetuta con l’articolo 1, comma 18, lett. b) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che definisce la persona convivente qualificato come chi «(…) convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare in modo stabile e continuo». E’ stata nuovamente confermata con l’articolo 42 b) del d.lvo del 10 ottobre 2022 n. 150, che, nel richiamare la direttiva 2012/29/UE, definisce il convivente come persona legata da “un rapporto affettivo stabile”. 3.1. Il rapporto di convivenza, dunque, prescinde dalla condivisione della stessa abitazione, sebbene tale dato costituisca uno degli elementi più significativi da valutare, dovendo il Giudice accertare se tra due persone si stringa un legame affettivo, idoneo a proiettarsi in una dimensione futura di impegno e di progetto di comunione materiale e spirituale di vita, anche senza l’adesione a vincoli giuridici quali il matrimonio o l’unione civile. La fluidità del concetto ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad enucleare una serie di indicatori sintomatici della convivenza, che sono stati - a titolo esemplificativo - individuati: a) nella stabile condivisione di una abitazione; b) nella condivisione di un’intimità, espressiva di un legame sentimentale stabile; c) nella riconoscibilità come coppia in contesti sociali e familiari; d) nella scelta di avere figli con una situazione di condivisa genitorialità; e) nella reciproca assistenza economica, realizzata mettendo a disposizione un patrimonio comune, beni o servizi; f) nello svolgimento di un’attività lavorativa comune ( cfr Sez. 6, n 9663 del 16/02/2022, S., Rv.283120). 3.2 Si tratta ovviamente di una valutazione di fatto rimessa ai Giudici di merito. Valutazione che, in relazione al caso in esame, non si presta a censure, sia perché si allinea ai principi enunciati dalla giurisprudenza sia perché poggia su una esaustiva e logica lettura del dato probatorio, senza operare alcun travisamento. Ed effettivamente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa - che il ricorrente non contesta - è emerso che il S. e la D. M. erano stati sentimentalmente legati per circa un anno e che, a prescindere dalla condivisione della stessa abitazione, avevano, sin da subito, manifestato la stabilità del rapporto, tanto che la giovane donna frequentava ogni giorno l’abitazione del S., ove si intratteneva qualche volta anche a dormire, venendo, quindi, accolta dai di lui genitori; che, nel corso del rapporto, la D. M. era rimasta incinta per due volte, tanto che - alla scoperta della seconda gravidanza - si era trasferita definitivamente presso la casa del compagno, salvo poi a interrompere definitivamente la relazione e la stessa gravidanza per la continuazione delle condotte violente e vessatorie. 3.3. Nel descritto contesto fattuale, correttamente la Corte di appello ha valorizzato non il dato della mera coabitazione, ma quello sostanziale della volontà della coppia di vivere insieme e condividere una progettualità familiare. Di qui la manifesta infondatezza del ricorso. 4. Va, inoltre, evidenziato che, a tenore dell’ articolo 568, comma 4, cod. proc. pen. , «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse». L’articolo 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen dispone, altresì, che «l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi […] non ha interesse». 4.1. La nozione di interesse ad impugnare, nel sistema processuale penale, «non può essere basata sul concetto di soccombenza, ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ovvero nella rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (così Sez. U. n.6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693 - 01). Dunque, l’interesse – quale presupposto di ammissibilità dell’impugnazione - deve essere apprezzato in termini di “concretezza” e “attualità”, dovendo tendere al raggiungimento di un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione (così, ex multis, Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, Lo Presti, Rv. 259506; Sez. 1, n. 36038 del 21/09/2005, Kibak, Rv. 232254; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, Minotti, Rv. 240464; Sez. 5, n. 46151del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860; Sez. 5, n. 6676 del 09/11/2001, Graci, Rv. 221899). 4.2. Nel caso in esame, la qualificazione giuridica conferita dalla Corte di appello al fatto - reato ascritto all’imputato e oggetto di contestazione non ha comportato effetti e conseguenze negative per il ricorrente. Ed invero, la pena inflitta al S. dal Giudice di primo grado, in relazione al delitto di atti persecutori, aggravato dallo stato di gravidanza della D. M., è stata sensibilmente ridotta dai Giudici di appello a seguito della diversa qualificazione del reato in termini di maltrattamenti in famiglia; il reato – a prescindere dalla qualificazione giuridica - rientra nel regime della improcedibilità e non della prescrizione, in considerazione del tempus commissi delicti; infine, la sospensione della esecuzione non può essere disposta, ai sensi dell’articolo 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen., sia in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia sia in relazione al delitto di stalking, essendo i reati aggravati dalla circostanza dello stato di gravidanza della persona offesa. 4.3. E’ evidente, dunque, anche la mancanza di concretezza e attualità dell’interesse ad agire in capo ad A. S., che vanta solo un interesse astratto alla corretta qualificazione giuridica del fatto - reato senza che ad essa conseguano effetti favorevoli. Il che ridonda sulla ammissibilità del ricorso. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’ articolo 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000). 5.1. Nulla è dovuto alla parte civile, sebbene abbia depositato memorie scritte e nota spese, essendo stato il processo trattato in forma partecipata e non avendo essa presenziato alla udienza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.