La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze in relazione agli articoli 33, 39 e 40 della legge n. 354 del 1975, riguardanti l’isolamento del detenuto sottoposto alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività comuni.
Tali disposizioni erano state censurate dal giudice rimettente per asserito difetto di proporzionalità , in contrasto con la finalità rieducativa della pena, la lesione della salute psicofisica della persona e la violazione delle riserve di legge e di giurisdizione in materia di limitazioni alla libertà di comunicare. Secondo il Tribunale di Firenze, nel caso di specie il detenuto – giudicato per il reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio – avrebbe dato fuoco alle suppellettili della propria cella «per sottrarsi alla condizione d’isolamento che riteneva insopportabile». Muovendo da tale premessa, il giudice aveva ritenuto rilevanti le questioni di legittimità costituzionale, richiamando la possibile applicazione della scriminante della legittima difesa , almeno putativa, oppure, in via alternativa, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto . Tali esimenti, a suo avviso, avrebbero potuto essere riconosciute al detenuto se le norme impugnate fossero state dichiarate costituzionalmente illegittime. La Corte Costituzionale ha giudicato implausibile questa motivazione, sotto entrambi i profili. Con riguardo alla legittima difesa , ha osservato che il detenuto avrebbe potuto evitare il pericolo per la propria salute, eventualmente derivante dall’isolamento, ricorrendo al magistrato di sorveglianza per chiederne la revoca , oppure domandando l’ immediato intervento dei sanitari e il ricovero in infermeria, senza la necessità di incendiare le dotazioni della cella: rimedi entrambi previsti dall’ordinamento penitenziario. Quanto, invece, alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto , la sentenza sottolinea che l’ordinamento penitenziario riconosce al detenuto specifici strumenti giuridici per contestare la sanzione disciplinare e, se del caso, la stessa legittimità costituzionale delle norme che la sorreggono, restando tuttavia certamente antigiuridica una reazione spontanea contro una ingiustizia soltanto percepita come tale.
Presidente Amoroso - Relatore Petitti Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 26 maggio 2025, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articolo 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli articolo 3, 15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione. In via subordinata, la medesima ordinanza ha censurato l’articolo 40 ordin. penit. per violazione dell’ articolo 15 Cost. 1.1.– Il rimettente espone di dover giudicare dell’imputazione di danneggiamento seguito da pericolo di incendio, a norma dell’articolo 424, primo comma, del codice penale, ascritta a un detenuto a titolo definitivo che, mentre si trovava in isolamento disciplinare per esclusione dalle attività comuni, avrebbe appiccato il fuoco al materasso e al cuscino in dotazione della camera di detenzione. Il giudice a quo riferisce inoltre che, avendo il detenuto compiuto successivamente un gesto autolesivo e avendo pertanto i sanitari ritenuto inidoneo il regime di isolamento, era stata disposta la riassegnazione della persona al reparto ordinario. 1.2.– Premesso di dover riqualificare il fatto come danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio, a norma degli articolo 635, secondo comma, numero 1), e 625, primo comma, numero 7), cod. pen., esclusa invero la concreta sussistenza del pericolo di incendio, il Tribunale di Firenze assume che l’imputato abbia tenuto la condotta «per sottrarsi alla condizione d’isolamento che riteneva insopportabile». Ne desume che le questioni, aventi a oggetto la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune e il pertinente regime di isolamento, siano rilevanti poiché, ove accolte, imporrebbero di configurare a favore dell’imputato una scriminante di «legittima difesa, quanto meno putativa», ovvero l’esimente della particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis cod. pen. 1.3.– Nel merito della questione principale, il rimettente assume che l’isolamento del detenuto, «realizzando una separazione coattiva del medesimo dalla comunità di cui fa parte», sia misura sproporzionata ai fini disciplinari, contraria alla finalità rieducativa della pena e dannosa per la salute psicofisica della persona, viepiù trattandosi di isolamento continuo, sia diurno che notturno. Sarebbero inoltre violate la riserva di giurisdizione e la riserva di legge sancite dall’ articolo 15 Cost. , atteso che l’isolamento sopprimerebbe la libertà del detenuto di comunicare, senza la garanzia di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, essendo la misura disposta dal consiglio di disciplina, e senza neppure una previsione legale tassativa, essendo rimessa alla fonte regolamentare la definizione delle infrazioni disciplinari punibili con tale misura e del relativo procedimento applicativo. 1.4.– La questione subordinata concernente l’articolo 40 ordin. penit. è motivata ancora con riguardo alla violazione della riserva di giurisdizione di cui all’ articolo 15 Cost. , che la norma censurata trasgredirebbe nella parte in cui prevede che l’esclusione dalle attività in comune sia deliberata dal consiglio di disciplina, organo amministrativo e non giudiziario. In osservanza della riserva di giurisdizione, la misura dovrebbe viceversa essere applicata, su proposta del direttore dell’istituto, dal magistrato di sorveglianza nei confronti dei condannati e degli internati, ovvero, nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell’articolo 279 del codice di procedura penale. 2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o la non fondatezza delle questioni. 2.1.– Sul piano dell’ammissibilità, per la difesa statale, non sarebbe dimostrato che il detenuto abbia agito in legittima reazione all’esecuzione della misura disciplinare. Egli comunque avrebbe potuto, «anziché appiccare un incendio», chiedere «l’attenuazione della sanzione o la sua revoca attivando gli strumenti a disposizione dei detenuti». Oltre che sotto il profilo della legittima difesa, le questioni sarebbero irrilevanti anche nella prospettiva dell’esimente della particolare tenuità del fatto: «la lesione al bene giuridico protetto» – deduce l’Avvocatura – «rimane infatti della stessa gravità a prescindere dalla circostanza che la sanzione disciplinare, quale causa della condotta delittuosa, sia o meno dichiarata a posteriori incostituzionale». 2.2.– Le questioni sarebbero comunque non fondate. I controlli sanitari prescritti dalla legge prima dell’applicazione e durante lo svolgimento dell’isolamento disciplinare, la durata massima dello stesso nel limite di quindici giorni, la possibilità per il detenuto che vi è sottoposto di effettuare gli ordinari colloqui visivi e, in ogni caso, di ricorrere al magistrato di sorveglianza, escluderebbero i denunciati vulnera. In particolare, non sarebbe violata la riserva di giurisdizione ex articolo 15 Cost., atteso che, pur nel regime di isolamento, al detenuto sono garantiti i colloqui con i familiari, il personale sociosanitario e il difensore, in tale regime essendo preclusi solo i contatti con gli altri detenuti, al massimo per quindici giorni; la tutela giurisdizionale sarebbe assicurata dalle norme sul reclamo al magistrato di sorveglianza, il cui sindacato, agli effetti degli articolo 35-bis e 69, comma 6, lettera a), ordin. penit., attinge, per l’esclusione dalle attività in comune, anche il merito della sanzione. Considerato in diritto 3.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, censura gli articolo 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), ordin. penit., per violazione degli articolo 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., nonché, in via subordinata, l’articolo 40 ordin. penit., per violazione dell’ articolo 15 Cost. Le questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio sull’imputazione di danneggiamento seguito da pericolo di incendio, ascritta a un detenuto che, trovandosi in isolamento disciplinare per esclusione dalle attività comuni, avrebbe dato fuoco al materasso e al cuscino presenti nella camera di detenzione. Ad avviso del rimettente, poiché il detenuto avrebbe tenuto la condotta in reazione alla misura dell’isolamento, che sentiva come insopportabile, le sollevate questioni, aventi a oggetto le norme che tale misura disciplinano, sarebbero rilevanti, sotto due distinti e sequenziali profili: ove accolte, esse porterebbero a configurare in favore dell’imputato la scriminante della legittima difesa (quanto meno putativa) ovvero l’esimente della particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis cod. pen. 4.– Giova premettere una sintetica illustrazione del quadro normativo. 4.1.– L’esclusione dalle attività in comune è la più severa tra le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario, in base all’elencazione di cui al primo comma dell’ articolo 39 della legge n. 354 del 1975 , il quale tuttavia, proprio in ragione di ciò, ne circoscrive, al numero 5), la durata massima («non più di quindici giorni»). Il secondo comma dello stesso articolo 39 dispone che tale sanzione «non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla», e aggiunge che il detenuto, escluso dalle attività comuni, «è sottoposto a costante controllo sanitario», nel che è evidente la finalità di consentire l’immediata cessazione della misura qualora essa, smentendo la valutazione iniziale, si riveli dannosa per l’equilibrio psicofisico della persona. In ogni caso, l’incidenza personale della sanzione in parola, cui si associa il regime di isolamento continuo (articolo 33, comma 1, lettera b, ordin. penit.), è temperata dalla possibilità di effettuare i colloqui familiari, possibilità che non viene mai meno (comma 4 dello stesso articolo 33). A livello secondario, l’ articolo 73, comma 7, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), precisa che la situazione del detenuto isolato dai compagni «deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria». 4.2.– Sul piano del controllo giurisdizionale, a norma dell’articolo 69, comma 6, lettera a), ordin. penit., modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera i), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 , il sindacato del magistrato di sorveglianza, riguardo all’esclusione del detenuto dalle attività in comune, non riguarda, come di regola, i soli profili di legittimità del provvedimento disciplinare, ma «anche il merito». La verifica giurisdizionale può dunque investire anche l’adeguatezza della misura, quanto alla compatibilità con il programma di trattamento in atto (articolo 36, secondo comma, ordin. penit.), e all’osservanza del canone di proporzionalità della sanzione (articolo 38, terzo comma, ordin. penit.). 5.– Le questioni sono inammissibili per difetto di rilevanza, come puntualmente eccepito dalla difesa statale. 5.1.– Il Tribunale di Firenze censura le norme dell’ordinamento penitenziario sull’isolamento disciplinare, che tuttavia non è chiamato ad applicare, vertendo il giudizio principale su un’imputazione di danneggiamento. La prospettazione del rimettente, diretta a far rientrare nell’oggetto del suo giudizio la legittimità della sanzione disciplinare, in realtà mero antefatto dell’ipotesi di reato, è giuridicamente implausibile. Il giudice a quo ipotizza che, ove le questioni da lui sollevate fossero accolte, e fossero quindi dichiarate costituzionalmente illegittime le norme sull’isolamento disciplinare, la condotta oggetto di imputazione, ovvero il danneggiamento delle suppellettili della cella, risulterebbe scriminata per legittima difesa, quantomeno putativa. Tale prospettazione non supera il vaglio di non implausibilità della motivazione sulla rilevanza della questione, che questa Corte è tenuta a svolgere, secondo la propria costante giurisprudenza (ex multis, da ultimo, sentenze n. 21 e n. 10 del 2026). Infatti, tra i presupposti della scriminante di legittima difesa vi è l’inevitabilità del pericolo (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 4 luglio-29 settembre 2006, n. 32282; prima sezione penale, sentenza 25 ottobre-15 dicembre 2005, n. 45425). Nella specie, il detenuto poteva evitare il pericolo, che alla sua salute eventualmente fosse derivato dall’isolamento, ricorrendo al magistrato di sorveglianza per ottenerne la revoca o, qualora il rimedio al malessere fosse stato urgente, chiedendo il pronto intervento dei sanitari e il ricovero in infermeria. Non vi era alcuna necessità di dare fuoco agli oggetti in cella. La legittima difesa non è ipotizzabile neanche in forma putativa. L’errore alla base della legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo, né desumersi dal solo stato d’animo dell’agente, dovendo invece considerarsi la situazione obiettiva, in quanto la scriminante può configurarsi solo se l’erronea opinione della necessità di difendersi risulti giustificata da concreti dati di fatto (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 5-25 luglio 2024, n. 30608 e 24 novembre 2009-27 gennaio 2010, n. 3464). Nella specie, nessuna evidenza oggettiva giustificava la persuasione di non poter chiedere l’aiuto del medico per essere sollevato dall’isolamento, e di dover invece bruciare, a tal fine, le dotazioni di cella. 5.2.– In alternativa all’ipotesi della legittima difesa, il giudice a quo assume che la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sull’isolamento disciplinare renderebbe di particolare tenuità il fatto oggetto dell’imputazione di danneggiamento, che risulterebbe così non punibile, agli effetti dell’articolo 131-bis cod. pen. Nemmeno questa prospettazione, però, supera il vaglio di non implausibilità della motivazione sulla rilevanza. L’ordinamento penitenziario attribuisce al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare la sanzione disciplinare e la stessa legittimità costituzionale delle norme sulle quali essa si fonda, restando però certamente antigiuridica una reazione spontanea contro una percepita ingiustizia, come quella attribuita all’imputato; sicché, anche ove questa Corte riconoscesse l’illegittimità costituzionale della disciplina sull’isolamento disciplinare, ciò non varrebbe, di per sé, a rendere di particolare tenuità il danno cagionato dal detenuto e a condurre al riconoscimento, in suo favore, della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. D’altronde, ai sensi del primo comma di tale disposizione, le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo devono essere valutate, ai fini dell’esimente, in base ai parametri di cui al primo comma dell’articolo 133 dello stesso codice, quindi il disvalore del fatto deve essere misurato sulla scorta di una considerazione unitaria degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681), pur se non occorre che il giudice esamini tutti i menzionati criteri, essendo sufficiente che specifichi a quale intende riferirsi in modo decisivo (Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 8 novembre-10 dicembre 2018, n. 55107). Nessuno degli standard legali di tenuità del fatto riguarda, dunque, i motivi giuridici della condotta. E ciò è ovvio, poiché altrimenti sarebbe di particolare tenuità ogni contestazione normativa, che deve seguire, invece, le forme previste dall’ordinamento. 6.– In conclusione, tutte le questioni devono essere dichiarate inammissibili. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articolo 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articolo 3, 15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’ articolo 40 della legge n. 354 del 1975 , sollevata in via subordinata, in riferimento all’ articolo 15 Cost. , dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.