Amministrazione di sostegno: non basta la tendenza a spendere oltre misura

La tendenza di una persona a “scialacquare” non può bastare per porla sotto la tutela di un amministratore di sostegno. Questo il principio fissato dai magistrati, chiamati a prendere in esame il delicato caso concernente una donna, di quasi 70 anni, che da oramai tredici anni, a seguito di specifica richiesta avanzata da alcuni suoi familiari, non è libera di gestire il proprio patrimonio, pur lavorando come libera professionista e incassando oltre 3mila euro al mese.

Scenario della vicenda è il Veneto. In quel contesto, difatti, una donna è sottoposta dal 2013 alla misura di amministrazione di sostegno , a seguito di un decreto adottato a chiusura di un procedimento promosso da alcuni familiari per ragioni legate alla gestione del suo patrimonio . Negli ultimi due anni, però, la donna, che «svolge regolare attività lavorativa presso uno studio di commercialisti, percependo un reddito mensile stabile e adeguato; vive autonomamente e si occupa della madre ultranovantenne; è seguita da una psicologa, la quale ha attestato un valido percorso riabilitativo e un buon funzionamento generale, escludendo la sussistenza di patologie psichiatriche invalidanti», ha provato in due occasioni ad ottenere la revoca della misura applicata nei suoi confronti. Tutto inutile, almeno sino ad ora. Nel 2025, difatti, prima il giudice tutelare, con decreto ad hoc , ha respinto la richiesta di Ornella, facendo riferimento a «considerazioni di carattere economico e patrimoniale» ed evidenziando che «la donna tende a richiedere somme ulteriori per acquisti voluttuari e superflui» e ritenendo, quindi che «il suo patrimonio, in assenza di amministratore», sia destinato ad essere «rapidamente assottigliato ed esaurito», e poi il Tribunale ha confermato l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, ponendo in evidenza la circostanza che «(omissis), pur percependo un reddito mensile regolare e non presentando problemi economici immediati, tende a spendere somme per beni superflui e voluttuari e che», come sostenuto anche dal giudice tutelare, «in mancanza dell’amministratore di sostegno, il patrimonio» sia destinato ad essere «probabilmente ridotto ed esaurito». La donna decide di portare in Cassazione la propria battaglia, contestando ferocemente l’amministrazione di sostegno cui è sottoposta e criticando aspramente le valutazioni compiute dai suoi familiari e condivise dal giudice tutelare e dal Tribunale. Chiare le obiezioni da lei sollevate tramite il proprio legale: «il provvedimento impugnato è viziato poiché, da un lato, non individua in concreto alcuna patologia psichica o menomazione fisica che possa giustificare la limitazione della capacità di autodeterminazione del soggetto, e dall’altro lato, riduce l’istituto dell’amministrazione di sostegno ad un mero strumento di controllo patrimoniale , in contrasto con i principi secondo cui l’amministrazione di sostegno non può essere utilizzata per finalità esclusivamente economiche». Secondo la ricorrente, la misura adottata nei suoi confronti «è stata motivata» solo «»da esigenze di supporto nella gestione patrimoniale, senza tuttavia un accertamento medico-legale approfondito che ne attesti un’effettiva menomazione psichica o fisica idonea a limitare la capacità di autodeterminazione». E, peraltro, «nel corso degli anni successivi all’apertura della misura, la situazione personale, lavorativa e sanitaria», aggiunge Ornella, «ha registrato un progressivo miglioramento, con l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti, avendo ripreso con regolarità e continuità la propria attività lavorativa come libera professionista presso uno studio di commercialisti, percependo un reddito mensile congruo, pari a circa 3.300 euro, del tutto adeguato al proprio sostentamento e alla gestione ordinaria delle spese personali, vivendo autonomamente nella propria abitazione e prestando quotidiana assistenza alla madre ultranovantenne, curandone le esigenze personali, dimostrando così un elevato grado di autonomia, capacità organizzativa e responsabilità familiare». Nonostante questi elementi, però, il Tribunale «ha confermato la misura di amministrazione di sostegno» pur «in assenza di un accertamento concreto circa la sussistenza di una condizione di infermità o menomazione fisica o psichica idonea a determinare, anche solo parzialmente o temporaneamente l’impossibilità della persona di provvedere ai propri interessi», lamenta Ornella, anche ricordando che «la misura di amministrazione di sostegno, per sua stessa natura, non può mai essere piegata a finalità meramente patrimoniali , né utilizzata come strumento di controllo delle scelte di vita di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere, in assenza di una patologia accertata e concretamente incidente sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi». A dare una speranza alla donna provvedono i magistrati di Cassazione, i quali, riaffidando la delicata vicenda al Tribunale, ribadiscono il principio secondo cui «la prodigalità , di per sé, non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e non può essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del soggetto, alterazione attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio reale di indigenza». In generale, comunque, «in materia di amministrazione di sostegno, l’ accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata , sia rispetto alle condizioni di menomazione del soggetto - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto alla loro incidenza sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale». Difatti, «l’amministrazione di sostegno, avendo lo scopo di offrire a chi si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento che sacrifichi al minimo la sua capacità di agire, presuppone che il giudice verifichi, da un lato, le competenze della persona e, dall’altro, le sue carenze, per perimetrare i compiti e i poteri dell’amministratore, in relazione ai deficit di capacità del soggetto». Allo stesso tempo, «l’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire , distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione. E l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa». Necessaria, quindi, «la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze del soggetto, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per suo conto e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie». Per quanto concerne, poi, la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno, «essa presuppone una condizione attuale d’incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l’amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che ella versi in uno stato d’incapacità d’intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi». Tirando le somme, «la nomina dell’amministratore di sostegno presuppone indefettibilmente l’accertamento delle concrete , reali condizioni del soggetto », sottolineano i giudici di Cassazione, censurando  la posizione assunta dal Tribunale, che ha ritenuto che «valutato l’intero quadro, se non vi fosse la figura dell’amministratore di sostegno, il patrimonio di Ornella, con ogni probabilità, sarebbe destinato ad assottigliarsi, prima, e a esaurirsi, poi, in un tempo relativamente breve» e che ha aggiunto che «l’attuale istituto dell’amministrazione di sostegno assorbe, ormai, anche quelli che in passato erano i casi di prodigalità, anticamente definiti con il rimedio dell’inabilitazione». In realtà, «il Tribunale e lo stesso giudice tutelare hanno omesso di verificare se Ornella risultasse effettivamente priva , in tutto o in parte, di autonomia , e quindi» fosse «vulnerabile, per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che l’avesse posta nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, sebbene non sussistesse uno stato d’ incapacità d’intendere o di volere », osservano i giudici di Cassazione, i quali mostrano di non condividere l’osservazione del Tribunale riguardo alla prodigalità quale causa legittimante, di per sé, l’amministrazione di sostegno. In generale, «l’amministrazione di sostegno può essere disposta, nell’interesse (reale e concreto, inerente alla persona e al suo patrimonio) del soggetto, anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità», che «è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, mera frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, anche accompagnata da disprezzo per coloro che lavorano o senza curarsi dei vincoli di solidarietà familiare». Tuttavia, «la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può essere basata su concrete condotte tali da porre il soggetto a rischio reale di indigenza». Ragionando in questa ottica, però, il giudice tutelare e il Tribunale, pur dando atto del reddito percepito da Ornella, hanno ritenuto «la prodigalità della donna desumibile, semplicemente, dalle sue richieste all’amministratore di sostegno di somme ulteriori rispetto alla dotazione personale, per acquistare beni che sono superflui, voluttuari, non indispensabili, oppure che vengono individuati sempre nell’esemplare più costoso fra quelli disponibili sul mercato, oppure dalle richieste di avere detta dotazione in anticipo rispetto al mese di competenza». Così, il Tribunale ha compiuto una forzatura, secondo i giudici di Cassazione, poiché «ha ritenuto la necessità di mantenere la misura dell’amministrazione di sostegno, nonostante la documentazione attestante l’assenza di patologie o menomazioni di qualsiasi tipo e la piena integrazione sociolavorativa di Ornella, sulla scorta degli acquisti voluttuari e del paventato rischio di depauperamento del suo patrimonio, senza neppure specificare se tali acquisti, per il loro ammontare e la relativa frequenza, concretizzassero un effettivo pericolo d’indigenza, anche in relazione ai redditi elevati da lei percepiti esercitando la propria attività professionale in uno studio di commercialisti». Per meglio inquadrare la questione, poi, i magistrati di Cassazione precisano che «se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico, ma finanche quelli che egli ha in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze. In sostanza, la collettività non può farsi carico dell’eccesso di prodigalità di una persona che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente». Invece, rispetto alla posizione della ricorrente, «il Tribunale non ha adeguatamente accertato se vi sia una reale vulnerabilità , se, cioè, la condotta della donna, tendente a richiedere somme ulteriori per acquisti voluttuari, superi quel limite di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, con il rischio di cadere in uno stato di vera e propria indigenza, tenuto conto dei redditi percepiti (3.300 euro mensili da attività libero-professionale in uno studio di commercialisti) e in relazione all’ammontare complessivo delle spese e alla loro eventuale graduazione rispetto alle esigenze della donna». Evidente, quindi, la lacuna che dovrà essere colmata in Tribunale, anche perché «nell’ambito del fondamento solidaristico proprio della misura dell’amministrazione di sostegno, l’accertamento dovrà essere tanto più rigoroso quanto meno emergano profili d’invalidità, anche parziale, o di fragilità della donna. Difatti, una volta verificata, in ipotesi, l’insussistenza di qualunque affievolimento delle sue capacità cognitive o della sua capacità di autodeterminazione , la valutazione del superamento dei limiti, pur empirici, della prodigalità deve essere necessariamente ispirata a criteri più restrittivi e rigorosi , essendo meno evidente in tal caso, secondo una logica di proporzionalità , l’esigenza di protezione del soggetto debole , che ha da essere riservata ai casi di effettiva necessità, secondo una logica di adeguatezza e di extrema ratio . Ciò in quanto le libere scelte di vita di una persona compos sui non possono essere sacrificate in nome di una logica paternalistica o eticizzante dell’ordinamento, finendo con il trasformare uno strumento di solidarietà, finalizzato alla piena partecipazione alla vita della comunità di soggetti fragili, in un istituto rivolto a imporre uno stile di vita per una conservazione patrimoniale a garanzia degli interessi del gruppo familiare, anche quando manchi una anomalia psichica o patologica del soggetto», chiosano i magistrati di Cassazione.

Presidente Giusti - Relatore Caiazzo Rilevato che   La ricorrente No.Lu., nata nel 1958, è sottoposta alla misura di amministrazione di sostegno sin dal 10 maggio 2013, in forza di un decreto del giudice tutelare del Tribunale di Vicenza adottato a seguito di un procedimento promosso da alcuni familiari per ragioni legate alla gestione del suo patrimonio. La ricorrente svolge regolare attività lavorativa presso uno studio di commercialisti, percependo un reddito mensile stabile e adeguato, vive autonomamente e si occupa della madre ultranovantenne; è seguita da una psicologa/psicoterapeuta che ha attestato un valido percorso riabilitativo e un buon funzionamento generale, escludendo la sussistenza di patologie psichiatriche invalidanti. Premesso ciò, il giudice tutelare, con decreto del 12 febbraio 2025, ha respinto la richiesta di revoca della misura formulata dalla No.Lu., motivando sulla base di considerazioni di carattere economico e patrimoniale, evidenziando che la ricorrente tendeva a richiedere somme ulteriori per acquisti voluttuari e superflui e ritenendo che, in assenza di amministratore, il suo patrimonio si sarebbe rapidamente assottigliato ed esaurito. Avverso tale decreto, la ricorrente ha proposto reclamo ex articolo 473-bis.58 e 739 c.p.c., denunciando la violazione del diritto di difesa per la mancata convocazione, l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la misura, la mancata considerazione della documentazione medica e psicologica prodotta e l'utilizzo improprio dell'amministrazione di sostegno per finalità meramente patrimoniali. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza depositata il 16 maggio 2025, ha respinto il reclamo, confermando integralmente il decreto del giudice tutelare e motivando il rigetto con la circostanza che la ricorrente, pur percependo un reddito mensile regolare e non presentando problemi economici immediati, tendeva a spendere somme per beni superflui e voluttuari e che, in mancanza dell'amministratore di sostegno, il patrimonio si sarebbe probabilmente ridotto ed esaurito. No.Lu. ricorre in cassazione affidandosi a cinque motivi. Non si è costituita l'amministratrice di sostegno, avv. Fi.Pa., alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato. Ritenuto che  1. - Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 404 e 413 c.c. , dell' articolo 111 Cost. e dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato era viziato poiché, da un lato, non individuava in concreto alcuna patologia psichica o menomazione fisica che potesse giustificare la limitazione della capacità di autodeterminazione della ricorrente, e dall'altro lato, riduceva l'istituto dell'amministrazione di sostegno a un mero strumento di controllo patrimoniale, in contrasto con i principi costantemente affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui l'amministrazione di sostegno non può essere utilizzata per finalità esclusivamente economiche. La ricorrente si duole dunque del fatto che: tale misura era stata motivata da esigenze di supporto nella gestione patrimoniale, senza tuttavia un accertamento medico-legale approfondito che attestasse un'effettiva menomazione psichica o fisica idonea a limitare la capacità di autodeterminazione della ricorrente; nel corso degli anni successivi all'apertura della misura, la situazione personale, lavorativa e sanitaria della No.Lu. ha registrato un progressivo miglioramento, con l'assenza di patologie psichiatriche invalidanti, avendo ripreso con regolarità e continuità la propria attività lavorativa come libera professionista presso uno studio di commercialisti, percependo un reddito mensile congruo, pari a circa 3.300 euro, del tutto adeguato al proprio sostentamento e alla gestione ordinaria delle spese personali, vivendo autonomamente nella propria abitazione e prestando quotidiana assistenza alla madre ultranovantenne, curandone le esigenze personali, dimostrando così un elevato grado di autonomia, capacità organizzativa e responsabilità familiare. Il secondo motivo denunzia violazione dell' articolo 111 Cost. , dell' articolo 24 Cost. e dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., in relazione al diritto di difesa, per avere il giudice tutelare fissato l'udienza per la trattazione dell'istanza di revoca per il giorno 12 febbraio 2025, non notificando alla ricorrente la fissazione dell'udienza, privandola così della possibilità di comparire personalmente o a mezzo difensore per esporre le proprie ragioni e replicare alle eventuali contestazioni dei familiari o dell'amministratore di sostegno, mentre il Tribunale ha respinto il reclamo senza colmare le suddette lacune, confermando la decisione. Il terzo motivo denunzia violazione dell' articolo 413 c.c. e dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ignorato completamente la circostanza che la mancata partecipazione della ricorrente all'udienza dinanzi al giudice tutelare aveva comportato una radicale violazione del diritto al contraddittorio, con effetti insanabili sull'intero procedimento e per aver il collegio erroneamente ritenuto che la proposizione del reclamo potesse sanare tale vizio, non avendo il Tribunale colmato le gravi lacune istruttorie e motivazionali del decreto impugnato, omettendo del tutto di valutare la documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente, limitandosi a ribadire in modo tautologico considerazioni di carattere economico. Il quarto motivo denunzia violazione dell' articolo 111 Cost. , per aver il Tribunale confermato la misura di amministrazione di sostegno in assenza di un accertamento concreto circa la sussistenza di una condizione di infermità o menomazione fisica o psichica idonea a determinare, anche solo parzialmente o temporaneamente l'impossibilità della persona di provvedere ai propri interessi. Il quinto motivo, nel ribadire la critica relativa alla violazione del diritto di difesa, denunzia violazione dell' articolo 404 c.c lamentando che la misura di amministrazione di sostegno, per sua stessa natura, non può mai essere piegata a finalità meramente patrimoniali, né utilizzata come strumento di controllo delle scelte di vita di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere, in assenza di una patologia accertata e concretamente incidente sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi. 2. - Il primo, il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati, nei termini di cui in motivazione. Va richiamata, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte. In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c. (Cass., n. 25890/2025). L'amministrazione di sostegno, avendo lo scopo di offrire a chi si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento che sacrifichi al minimo la sua capacità di agire, presuppone che il giudice verifichi, da un lato, le competenze della persona e, dall'altro, le sue carenze, per perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore, in relazione ai deficit di capacità del beneficiario (Cass., n. 6553/2025). L'amministrazione di sostegno prevista dall' articolo 3 della legge n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articolo 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass., n. 6079/2020). La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale d'incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l'amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che la stessa versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica , anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi; in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall' articolo 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva (Cass., n. 12998/2019; n. 10483/2022; n. 32542/2022). Ora, dall'esame della citata, consolidata giurisprudenza, si desume che la nomina dell'amministratore di sostegno presuppone indefettibilmente l'accertamento delle concrete, reali condizioni dell'interessato. Nella specie, il Tribunale, nel respingere il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura in esame, ha ritenuto che, valutato l'intero quadro, se non vi fosse la figura dell'amministratore di sostegno, il patrimonio della No.Lu., con ogni probabilità, sarebbe destinato ad assottigliarsi, prima, e a esaurirsi, poi, in un tempo relativamente breve, soggiungendo che, del resto, non vi era dubbio che l'attuale istituto dell'ADS assorbiva, ormai, anche quelli che in passato erano i casi di prodigalità, anticamente definiti con il rimedio dell'inabilitazione. Ora, va anzitutto osservato che il prescritto accertamento non risulta effettuato, in quanto il Tribunale (e lo stesso giudice tutelare) hanno omesso di verificare se la ricorrente risultasse effettivamente priva, in tutto o in parte, di autonomia, e quindi vulnerabile, per una qualsiasi infermità o menomazione fisica , anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che l'avesse posta nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, sebbene non sussistesse uno stato d'incapacità d'intendere o di volere. Né può essere condivisa la motivazione del Tribunale riguardo alla prodigalità quale causa legittimante, di per sé, l'amministrazione di sostegno. Invero, la lettura dell'istituto in questione, come si è andata delineando nelle recenti pronunce di legittimità di cui si è dato conto, è confortata dal rilievo che, con L. 3 marzo 2009, n. 18 , entrata in vigore il successivo 15 marzo 2009, l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (adottata il 13 dicembre 2006). Confermata la valutazione di compatibilità tra la disciplina normativa dell'amministrazione di sostegno e la Convenzione anzidetta ( Cass. n. 18320/2012 ), è opportuno ricordare, come precisato all'articolo 1, che la Convenzione ha l'obiettivo di promuovere, proteggere ed assicurare alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel rispetto della dignità umana e riguarda non soltanto le persone cd. inferme di mente, ma tutte quelle che presentano minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri . Si tratta di una disciplina che supera la logica della protezione tipicamente patrimoniale della persona, a favore di un modello sociale fondato sui diritti umani, che si pone in linea di evidente novità rispetto agli odierni ordinamenti giuridici. Una disciplina nella quale scompare ogni riferimento alla incapacità, pe dare spazio alla disabilità, come condizione complessiva della persona, che non può limitare né deve incidere sulla sua capacità di agire e che, all'articolo 12, prescrive a tutti gli Stati l'obbligo di riconoscere che le persone con disabilità godono della piena capacità in tutti gli aspetti della vita e di assumere tutte le misure per assicurare e garantire che le persone con disabilità godano della piena capacità legale ( Cass. n. 3462/2022 , in motivazione). Va, quindi, precisato, per focalizzare l'attenzione sul caso di specie concernente una prospettata condizione di prodigalità, che, per giurisprudenza ormai consolidata ( Cass. n. 5492/2018 Cass. n. 20664/2017, Cass n. 18171/2013), l'amministrazione di sostegno può essere disposta, nell'interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente alla persona e/o al suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità. La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell' articolo 415, comma 2, c.c. , indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, mera frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, anche accompagnata da disprezzo per coloro che lavorano o senza curarsi dei vincoli di solidarietà familiare: Cass. n. 786/2017). Tuttavia, la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio reale di indigenza ( Cass., n. 36176/2023 ). Al riguardo, la Corte EDU - proprio in una controversia afferente all'amministrazione di sostegno ritenuta fondata sulla prodigalità - ha ricordato che la decisione di sottoporre una persona ad una misura di protezione giuridica può costituire un'ingerenza nella vita privata di tale persona ai sensi dell'art.8, par.1, della CEDU, anche quando quest'ultima è stata privata solo in parte della sua capacità, ed ha rammentato che una lesione del diritto di una persona al rispetto della sua vita privata viola l'articolo 8 se non è prevista dalla legge , se non persegue uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2, o se non è necessaria in una società democratica , nel senso che non è proporzionata agli scopi perseguiti (ud. 27/06/2023-06/07/2023 - ricorso n. 46412/21). Nel caso concreto, il giudice tutelare, con argomenti confermati in sede di reclamo, pur dando atto del reddito percepito dall'istante, ha rilevato che la prodigalità fosse desumibile, semplicemente, dalle richieste della No.Lu. all'ADS di somme ulteriori rispetto alla dotazione personale, per acquistare beni che sono superflui, voluttuari, non indispensabili, oppure che vengono individuati sempre nell'esemplare più costoso fra quelli disponibili sul mercato, oppure dalle richieste di avere detta dotazione in anticipo rispetto al mese di competenza. Orbene, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti, avendo ritenuto la necessità di mantenere la misura in questione, nonostante la documentazione attestante l'assenza di patologie o menomazioni di qualsiasi tipo e la piena integrazione socio-lavorativa dell'interessata, sulla scorta degli acquisti voluttuari e del paventato rischio di depauperamento del patrimonio dell'assistita, senza neppure specificare se tali acquisti, per il loro ammontare e la relativa frequenza, concretizzassero un effettivo pericolo d'indigenza, anche in relazione ai redditi elevati percepiti dalla ricorrente esercitando la propria attività professionale in uno studio di commercialisti, nell'ambito dei poteri regolatori di cui dispone il giudice tutelare riguardo alle singole spese. Sul punto, è stato osservato che, se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico, ma finanche quelli che egli ha in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze. In sostanza, la collettività non può farsi carico dell'eccesso di prodigalità di una persona che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente (v. Cass., n. 36176/2023). Nella fattispecie, il Tribunale non ha adeguatamente accertato se vi fosse una reale vulnerabilità, se, cioè, la condotta della ricorrente, tendente a richiedere somme ulteriori per acquisti voluttuari, superasse quel limite di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, con il rischio di cadere in uno stato di vera e propria indigenza, tenuto conto dei redditi percepiti (euro 3.300 mensili da attività libero professionale in uno studio di commercialisti) e in relazione all'ammontare complessivo delle spese e alla loro eventuale graduazione rispetto alle esigenze dell'amministrata. Nell'ambito del fondamento solidaristico proprio della misura in esame, tale accertamento dovrà essere tanto più rigoroso, quanto meno emergano profili d'invalidità, anche parziale, o di fragilità dell'interessata. Difatti, una volta verificata, in ipotesi, l'insussistenza di qualunque affievolimento della capacità cognitive o della capacità di autodeterminazione dell'interessata, la valutazione del superamento dei limiti, pur empirici, della prodigalità deve essere necessariamente ispirata a criteri più restrittivi e rigorosi, essendo meno evidente in tal caso, secondo una logica di proporzionalità, l'esigenza di protezione del soggetto debole , che ha da essere riservata ai casi di effettiva necessità, secondo una logica di adeguatezza e di extrema ratio. Ciò in quanto le libere scelte di vita di una persona compos sui non possono essere sacrificate in nome di una logica paternalistica o eticizzante dell'ordinamento, finendo con il trasformare uno strumento di solidarietà, finalizzato alla piena partecipazione alla vita della comunità di soggetti fragili, in un istituto rivolto a imporre uno stile di vita per una conservazione patrimoniale a garanzia degli interessi del gruppo familiare, anche quando manchi una anomalia psichica o patologica del beneficiario. Per quanto esposto, la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà dunque procedere al riesame della causa alla luce dei principi espressi, esercitando, se del caso, i poteri istruttori ex officio, ai sensi dell' articolo 407 c.c. , al fine di acquisire gli elementi di fatto necessari all'accertamento richiesto e valutando in maniera complessiva gli atti di causa. 3. - Il secondo e terzo motivo sono parimenti fondati. In tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità; ne consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale - ad esempio con posta elettronica non certificata - senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell'interessato, che il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolta al benessere di quest'ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni (Cass., n. 7414/2024). Invero, è stato evidenziato che riveste una posizione di centralità, compatibilmente con il tipo ed il grado di disabilità dell'amministrando, l'audizione della persona cui il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno si riferisce. Infatti, a differenza di quanto previsto per il procedimento di interdizione o inabilitazione ( articolo 419 c.c. ) - il giudice tutelare non solo deve sentire la persona ma, con previsione peculiare propria dell'istituto di protezione in esame, deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa ( articolo 407 c.c. ). L'audizione del beneficiario risulta, dunque, un adempimento necessario nell'ambito del procedimento in esame ( Cass. n. 6861/2013 ) per l'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, anche se la volontà espressa dal beneficiario non appare decisiva in relazione all'esito del procedimento di apertura (o di revoca) della amministrazione di sostegno. La volontà contraria all'attivazione o al mantenimento della misura dell'amministrazione di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida, non può non essere tenuta in debito conto da parte del giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie ( Cass. n. 29981/2020 ). Premesso ciò, il giudice tutelare non ha l'obbligo di fissare una udienza a fronte di qualsivoglia istanza dallo stesso presentata, ove tenga comunque conto, nella motivazione del provvedimento adottato in risposta, delle ragioni avanzate dall'amministrato (Cass., n. 1800/2025). Nella specie, è mancata l'instaurazione del contraddittorio, in ogni sua forma, con la stessa ricorrente, non sentita nella procedura di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura, non essendo neppure stata fissata un'udienza di comparizione delle parti. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto essere ascoltata dal giudice tutelare in ordine alle ragioni che, a suo dire, avrebbero legittimato la revoca della misura disposta nei suoi confronti, e tale lacuna non può dirsi sanata dalla procedura di reclamo, nella quale parimenti la ricorrente non è stata sentita. Per quanto suesposto, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale competente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, nei limiti di cui in motivazione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell' articolo 52 D.Lgs. 196/2003 . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 febbraio 2026. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2026.