La Corte d’Appello di Bologna approfondisce due questioni: la prima, attinente alle modalità del disconoscimento di una scrittura privata, che non può che riguardare, in prima battuta, la copia di tale scrittura, quale prodotta all’interno del fascicolo telematico; la seconda, afferente alla incapacità a testimoniare, con conseguente individuazione delle caratteristiche per ritenere sussistente un interesse del teste nella causa, tale da integrare la causa della relativa incapacità.
La controversia giunta all’esame della Corte d’Appello di Bologna trae origine da un decreto ingiuntivo richiesto sulla scorta di un contratto di mutuo gratuito intercorrente tra le parti: la mutuante, a fronte della restituzione soltanto parziale della somma, richiedeva la condanna del mutuatario al pagamento della somma residua; a fronte della emissione del decreto ingiuntivo, nei termini richiesti dalla mutuante, il mutuatario proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, in primo luogo disconoscendo la firma apposta in calce al contratto in questione; a seguito di istanza di verificazione veniva disposta una CTU grafologica che confermava l’autografia della sottoscrizione; quindi veniva escusso un teste indotto da parte opposta, teste di cui la controparte eccepiva l’incapacità, sull’assunto che, trattandosi della nipote della mutuante, la stessa, in quanto sua erede, avesse un interesse nella causa. Il Tribunale accoglieva l’opposizione ritenendo non provata la datio rei e compensando le spese. In sede di appello, la mutuante si doleva dell’errata valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte territoriale ha accolto l’appello e, per l’effetto, rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando l’opponente/appellato alla refusione delle spese di lite. In primo luogo, la Corte territoriale ha evidenziato che, siccome la scrittura privata intercorsa tra le parti aveva valore di riconoscimento del debito o promessa di pagamento ex articolo 1988 c.c., competeva alla destinataria di tale dichiarazione (vale a dire la mutuante) l’onere di provare esclusivamente la ricorrenza della promessa o la ricognizione del debito, ma non anche l’esistenza del rapporto giuridico tra le parti; al contrario competeva all’autore della dichiarazione (vale a dire il mutuatario) l’onere di provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione di tale rapporto. Ebbene, sotto questo profilo il mutuatario si era limitato a contestare la tardività della produzione dell’originale della scrittura e a disconoscere la firma apposta in calce al contratto; per altro verso, la difesa della mutuante, malgrado fosse dispensata dall’onere di provare l’esistenza del rapporto, in ragione di quanto detto, ha indicato un testimone presente all’incontro durante il quale la parte mutuataria aveva riconosciuto di aver ricevuto la somma dalla controparte, facendola transitare sul conto della di lui madre per poi impossessarsene; nonché di aver dichiarato che era sua intenzione restituire tale somma. Pertanto, la prima questione è quella relativa alle modalità del disconoscimento di una scrittura privata prodotta in copia, mercè il deposito della stessa nel fascicolo telematico; la seconda questione è relativa alla individuazione delle caratteristiche dell’interesse del teste la cui sussistenza implica l’incapacità a testimoniare. Nella pronuncia in rassegna, la Corte d’Appello ha chiarito due importanti aspetti . Il primo, come detto, è quello relativo alla deduzione della tardività della produzione della scrittura privata , perché avvenuta soltanto in copia ed in formato digitale. Sul punto, la Corte territoriale ha osservato che, nel vigente processo civile telematico, non esiste più la produzione cartacea dei documenti, siccome gli stessi vanno prodotti in copia, con modalità telematica, secondo la disciplina di cui all’articolo 16- bis , d.l. n. 179/2012; ne consegue che è del tutto legittima (oltre che doverosa) tale modalità di deposito, cui abbia fatto seguito, dopo il disconoscimento operato dalla controparte, l’istanza della parte di essere autorizzata al deposito del documento cartaceo, anche al fine di rendere possibile la CTU a seguito della richiesta di verificazione; su questo presupposto, la Corte d’Appello ha ritenuto infondata l’eccezione in questione. In questo senso, nella giurisprudenza di merito, (v. già Trib. Nola, 3 ottobre 2025, n. 2614), si è chiarito che «il disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione opposta su una copia fotostatica non autentica di una scrittura privata, per essere efficace, deve essere effettuato dalla parte in modo specifico, univoco e tempestivo. A seguito del disconoscimento la copia perde ogni valore di prova e la parte che intende avvalersi del documento è obbligato a produrre l’originale della scrittura, poiché solo quest' ultimo gode della fede privilegiata». La seconda è quella relativa alla incapacità a testimoniare : perché sia integrata la fattispecie di cui all’ articolo 246 c.p.c. (secondo cui «non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio»), è necessario verificare la sussistenza di un interesse giuridico personale concreto ed attuale tale da giustificare la partecipazione a quel giudizio per proporre domande o contraddirvi oltre che per spiegare intervento adesivo autonomo o dipendente; ne consegue che è escluso dall’ambito di applicazione della norma l’interesse di mero fatto (quale quello sussistente nel caso di specie), la cui presenza rileva soltanto nel valutare l’attendibilità del teste. In questo senso si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo (in materia previdenziale ma con argomentazioni di carattere generale) Cass. 20 agosto 2025, n. 23594; nonché Cass. 7 settembre 2023, n. 26044. A proposito di tale ipotesi di incapacità, è opportuno ricordare l’orientamento consolidato secondo cui «l’eventuale nullità derivante dalla incapacità di un teste rimane sanata qualora la relativa eccezione non venga ritualmente e tempestivamente proposta immediatamente dopo che la prova è stata assunta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ex articolo 189 c.p.c. , risultando pertanto tardivo il rilievo effettuato solo con la comparsa conclusionale » (Cass. 29 marzo 2005, n. 6555).
Presidente De Rosa - Relatore Morlini Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.