La decisione affronta il tema dell’usucapione nei rapporti familiari, ribadendo che il mero decorso del tempo non è sufficiente ai fini dell’acquisto della proprietà ex articolo 1158 cc. Infatti, in presenza di rapporti di parentela, l’utilizzo dell’immobile potrebbe integrare una situazione di mera tolleranza ai sensi dell’articolo 1144 c.c., con conseguente esclusione del possesso utili ai fini dell’usucapione. Inoltre, in assenza di una prova di interversione del possesso ex art . 1164 cc., non può ritenersi dimostrato l’ animus possidendi .
«Affinché vi sia usucapione non è sufficiente il solo trascorrere del tempo (venti anni), richiesto dalla legge ma, è necessario, anche, che vi sia la totale inerzia del proprietario del bene, il quale deve astenersi dall’esercitare la potestà sul bene stesso e, dall’altro lato, non reagire al potere di fatto esercitato dal possessore. Ne consegue che, l’usucapione è esclusa ogni qualvolta in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto stia utilizzando lo stesso per i propri bisogni e, ciò nonostante, ne tolleri la situazione, consentendoglielo espressamente». Il caso e la decisione della Corte La controversia trae origine dalla domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto dell’ usucapione , ai sensi dell’ articolo 1158 c.c. La stessa assumeva di aver posseduto l’immobile urbano sin dal 1987, di avervi vissuto stabilmente per oltre 30 anni e di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario, provvedendo nel tempo alla gestione e conservazione, nonché all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Parte convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea e sosteneva che l’immobile le fosse stato consegnato solo per mera tolleranza dalla proprietaria , zia dell’attrice, la quale avrebbe consentito alla nipote di abitarvi in ragione del rapporto di parentela e con la “promessa” che l’immobile sarebbe stato restituito una volta ottenuta una nuova abitazione. Ebbene, alla morte della proprietaria detto immobile veniva ereditato per testamento dal fratello. Quest’ultimo invitava parte attrice a lasciare l’immobile, ricevendo tuttavia un rifiuto. Assunto il Tribunale, il giudice di I grado rigettava la domanda di usucapione non ritenendo dimostrata la sussistenza del possesso ad usucapionem , qualificando la “relazione” come detenzione derivante da mera tolleranza. Avverso tale decisione, parte attrice proponeva appello e deduceva l’erronea dei motivi decisionali. Si costituiva in giudizio uno degli appellati (per gli altri due la Corte d’Appello di Catania ha dichiarato la contumacia) e chiedeva l’integrale rigetto del gravame in quanto infondato. La Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello proposto da parte attrice. La Corte, in via preliminare ha affrontato l’eccezione di inammissibilità ex articolo 342 c.p.c. e, in linea con il recente orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite ( sent. n. 27199/2017 ) ha richiamato il principio secondo cui l’atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata , le relative doglienze e le ragioni addotte o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di I grado. Tutto ciò senza l’utilizzo di forme sacramentali. Tale impostazione conferma la natura dell’appello non come una impugnazione critica e valorizza l’esigenza di garantire la comprensibilità delle doglianze e la delimitazione dell’oggetto del giudizio di II grado. Orbene, in applicazione di tali criteri la Corte d’Appello di Catania ha ritenuto che l’eccezion è risultata infondata in quanto l’atto di appello ha rispettato «il quantum appellatum e dunque l’ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice». Esclusione dell’usucapione La Corte ha richiamato preliminarmente la disciplina dell’usucapione, osservando che ai fini dell’acquisto della proprietà ai sensi dell’ articolo 1158 c.c. , non è sufficiente il mero decorso del tempo ma è necessario che il possessore eserciti sul bene un potere di fatto che corrisponde al diritto di proprietà. La conseguenza è che «l’usucapione è esclusa ogni qual volta in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto stia utilizzando lo stesso per i propri bisogni e, ciò nonostante, ne tolleri la situazione, consentendoglielo espressamente». Tolleranza dell’altrui possesso In applicazione dell’ articolo 1144 c.c. , la Corte ha affermato che gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono fondare l’acquisto del possesso. Cosa ne deriva? Soprattutto nei rapporti tra parenti, l’utilizzo del bene potrebbe essere riconducibile ad una situazione di mera tolleranza con la conseguente qualificazione del soggetto utilizzatore come detentore e non come possessore . Invero, in tali ipotesi, la lunga durata dell’occupazione non assume un valore decisivo, dovendo la parte che invoca l’usucapione dimostrare il disinteresse del proprietario e l’esercizio del potere di fatto esercitato uti dominus. Sull'argomento, la Suprema Corte ha ribadito che «in tema di acquisto del possesso ad “ usucapionem ”, al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi idonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo» ( Cass. n. 16371/2015 ). Invero, «al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell' articolo 1144 c.c. , a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità , cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito» ( Cass n. 9661/2006 ). Nella fattispecie in esame, l’appellante abitava nell’immobile per autorizzazione della zia (sorella della madre), che le aveva consentito di utilizzare l’immobile, visto il vincolo di parentela. È emerso che la zia andava a trovare la nipote tranquillamente e che in sede di testamento l’immobile lo lasciava al fratello. Comunque, in tale prospettiva, le contestazioni dell’appellante in merito alla disposizione testamentaria sono state considerate irrilevanti per la Corte e la stessa ha ribadito che l’onere della prova grava sull’attore che invoca l’usucapione. A tale ultimo proposito è necessaria la dimostrazione che la mancata rivendicazione del bene da parte del proprietario sia derivata non dalla tolleranza, ma dal suo disinteresse o dalla sua indifferenza. Infine, la Corte ha chiarito che senza la prova idonea ad escludere l’ animus possidendi , l’occupazione dell’immobile deve essere qualificata come detenzione. Interversione del possesso La Corte ha poi affrontato il tema dell’ interversione del possesso . Preliminarmente ha rilevato che nessuna prova è stata fornita circa il momento in cui essa è stata realizzata ( ex articolo 1164 c.c. ). Tale circostanza assume rilievo giacché la trasformazione della detenzione in possesso non può essere desunta da un generico protrarsi dell’utilizzo del bene in quanto richiede l’allegazione e la dimostrazione storica ben precisa e dunque del mutamento del titolo. Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 26327/2016) la Corte ha chiarito che l’interversione del possesso non può avvenire semplicemente con un atto di cd. volizione interna ma, deve estrinsecarsi in un fatto esterno dal quale deve essere possibile desumere che il detentore abbia cessato di possedere per conto altrui ed ha iniziato un possesso in nome proprio. Anche quando, poi, l’interversione si realizzi mediante attività, queste devono manifestare inequivocabilmente l’interesse ad esercitare il possesso esclusivamente in nome proprio. Nel caso concreto, la Corte ha escluso la sussistenza dell’ animus possidendi , cioè della «manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante ed inoppugnabile, incompatibile con il possesso altrui». Vi è di più: la Corte ha anche sottolineato come non si debba confondere l’abitare l’immobile con il consenso della proprietaria, con tutto ciò che ne consegue in termini di pagamento di utenze e di manutenzione ordinaria e, dall’altro lato, il possesso uti dominus dell’immobile stesso. Nella fattispecie in esame, la Corte ha escluso che le prove fornite da parte appellante potessero assumere valore probatorio sufficiente , ai fini dell’interversione del possesso, l’esecuzione di lavori di ristrutturazione o il pagamento delle utenze, soprattutto in assenza di una prova effettiva della realizzazione degli interventi di manutenzione. Poi, le dichiarazioni testimoniali (tra cui la figlia) non hanno potuto ritenersi bastevoli ai fini probatori.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, (omissis) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di (omissis) e (omissis) per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “(omissis) Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il legittimo possesso, continuato ed ininterrotto, in capo all'istante, dell'immobile così come sopra individuato, a far data dal mese di dicembre 1987, statuirne pertanto ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1158 c.c. , la usucapione di legge in favore dell'attore sig.ra (omissis) nata a (omissis) il (omissis), c.f. .., dell'immobile sito in (omissis), censito al catasto del comune di (omissis) al foglio .., particella .., sub .., categoria A/4, composta da 1,5 vani, la cui rendita è pari ad € 37,96; ordinando al (omissis) dei (omissis) di (omissis) la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura. ….Con vittoria di spese e compensi nel caso di opposizione” Deduceva parte attrice di avere da oltre trent'anni il possesso uti dominus di un fabbricato urbano sito in Comune di (omissis), censito al catasto del comune di (omissis) al foglio .., particella .., sub .., categoria A/4, composta da 1,5 vani, con rendita pari ad € 37,96. Precisava, inoltre, di avere provveduto in proprio all'utilizzo del suddetto immobile così come al miglioramento dello stesso; di aver provveduto alla conservazione nonché ai lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopportandone i relativi costi ed esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente a quello del diritto di proprietà. Si costituiva in giudizio il sig. (omissis) il quale eccepiva la infondatezza della domanda spiegata e ne chiedeva il rigetto, deducendo che (omissis) per mera tolleranza tra parenti, aveva consentito fin dal 1987 alla nipote odierna attrice di utilizzare l'appartamento oggetto di causa con promessa di riconsegnarlo non appena avesse trovato una sistemazione più consona per sé e per la propria famiglia. (omissis) attrice, circa due anni dopo, si trasferiva in altro immobile sito in (omissis) salvo poi ritornarvi nell'appartamento della zia, sempre per mera tolleranza della proprietaria, con promessa di rilasciarlo non appena avesse trovato un immobile più grande. (omissis) con testamento, lasciava l'immobile di che trattasi al fratello (omissis) che accettava la disposizione testamentaria giusta dichiarazione di successione del 20.03.2019. In conseguenza di ciò, il convenuto (omissis) invitava l'odierna attrice a rilasciare, libero e sgombro l'immobile, ma a tale richiesta seguiva un netto rifiuto con racc. del 20.01.2020. Si costituiva (omissis) madre dell'odierna appellante, eccependo preliminarmente l'assoluta carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, precisando che (omissis) proprietaria dell'immobile di che trattasi, con testamento del 25.03.2018 istituiva eredi i propri germani (omissis) e (omissis) lasciando al primo proprio la casa sita in Comune di (omissis). In conseguenza di ciò chiedeva dichiararsi, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva in ordine al giudizio in questione con condanna di parte attrice al pagamento del danno per lite temeraria trattandosi di circostanza ben nota alla propria figlia e parte attrice, contestando comunque, nel merito, la domanda proposta dalla (omissis) Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, il Tribunale di (omissis) con sentenza n. n. 3932/2024 pubbl. il (omissis), rigettava la domanda con condanna dell'attrice alle spese del giudizio. Avverso detta sentenza con atto notificato il (omissis), proponeva appello (omissis) assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda di usucapione e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio (omissis) chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi. Si costituiva (omissis) resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese. Con ordinanza del 6/3/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva. All'udienza del 13/1/26, a seguito di discussione orale, la Corte poneva la causa in decisione. Motivi della decisione Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di (omissis) e (omissis) i quali, sebbene regolarmente citati non si sono costituiti. 1.) A questo punto è opportuno esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex articolo 342 c.p.c. , avanzata da entrambi gli appellati costituiti. 1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma. Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le (omissis) affermando il seguente principio “Gli articolo 342 e 434 c.p.c. , nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 , conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, 27199). Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” ( Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 ). Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum , circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017 ). Nella specie, l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice; conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell' articolo 342 c.p.c. , introdotto dal D.lgs 149/22 e applicabile ratione temporis. 2.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, erroneamente rigettato la domanda di usucapione, senza tenere conto delle emergenze istruttorie sia documentali che testimoniali, in particolare: a) in merito alla scheda testamentaria; b) al tempo del possesso; c) al travisamento della prova; d) all'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; e) al pagamento di imposte e tasse. 2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono. Preliminarmente, occorre chiarire che, affinché vi sia usucapione non è sufficiente il solo trascorrere del tempo (venti anni), richiesto dalla legge ma, è necessario, anche, che vi sia la totale inerzia del proprietario del bene, il quale deve, da un lato, astenersi dall'esercitare la sua potestà sul bene stesso e, dall'altro lato, non reagire al potere di fatto esercitato dal possessore. Ne consegue che l'usucapione è esclusa ogni qual volta in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto stia utilizzando lo stesso per i propri bisogni e, ciò nonostante, ne tolleri tale situazione, consentendoglielo espressamente. Il predetto principio si ricava dall' articolo 1144 c.c. secondo cui “gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”. Ebbene, poiché l'usucapione rappresenta un metodo di acquisto della proprietà a titolo originario, per effetto del possesso continuativo del bene, appare evidente che escludendo il possesso si esclude anche l'usucapione. Tra parenti, infatti, il proprietario non è disinteressato verso il bene, ma lo concede ad un parente e ne tollera la presenza. Di conseguenza il parente che lo utilizza non è possessore, ma mero detentore. Il primo, infatti, gestisce il bene come se ne fosse il titolare, il secondo, invece, lo custodisce con il benestare del proprietario. Sull'argomento la Suprema Corte ha ribadito che:” In tema di acquisto del possesso ad “usucapionem”, al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi idonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” ( Cass. civ. sez. II, Sent., 04-08-2015, n. 16371 ). Ed inoltre.” Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell' articolo 1144 c.c. , a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (Cass 9661/06). Nel caso che ci occupa, risulta che l'odierna appellante abitasse l'immobile in oggetto su autorizzazione della zia (omissis) sorella della madre, che le aveva consentito di utilizzare il detto appartamento, visto il vincolo di parentela. La superiore circostanza è stata confermata da tutti i testi escussi che hanno dichiarato che (omissis) andava a trovare la nipote; ciò a riprova del fatto che l'appellante abitava nell'appartamento con il benestare della zia, la quale Corte di Appello di (omissis) - seconda sezione civile 8 non si era per nulla disinteressata all'immobile, tanto che la stessa, in sede di testamento, lo aveva lasciato al fratello (omissis) Ininfluenti, ai fini che ci occupano, appaiono le deduzioni dell'appellante in merito alla registrazione della scheda testamentaria e ai presunti errori ivi esistenti, essendo, comunque, incontestato il vincolo di parentela esistente tra la proprietaria dell'immobile e (omissis) Pertanto, era onere dell'odierna appellante dimostrare che la mancata rivendicazione del bene, da parte della proprietaria, fosse dovuta, non già alla tolleranza (determinata dal rapporto di parentela), ma dal disinteresse e dall'indifferenza della stessa, e quindi provare di avere attuato attività idonee ad escludere la proprietaria dall'utilizzo dell'immobile. Nessuna prova è stata fornita in tal senso, e, cioè, circa il momento in cui si è realizzata, da parte della (omissis) l'eventuale interversione del possesso ex articolo 1164 c.c .. La Suprema Corte, sull'argomento è concorde nel ritenere che la interversione nel possesso — che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, da cui sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possede (omissis) nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio — pur potendo realizzarsi anche mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti univocamente rivolta contro il possessore, e cioè contro colui per cui conto la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata” ( Cass. civ. n. 26327/2016 ). Per quanto sopra, nel caso che ci occupa non può considerarsi fornita la prova dell'animus possidendi, cioè della “manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”; Infatti, non deve confondersi, in questa sede (omissis) lato l'abitare nell'immobile con il consenso della proprietaria, con tutto ciò che ne consegue in termini di pagamento di utenze e di manutenzione ordinaria, e, dall'altro lato il possesso uti dominus dell'immobile stesso. Per quanto fin qui esposto e in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra indicati, appare chiaro che l'odierna appellata non ha fornito alcuna prova in merito al disinteresse, da parte della proprietaria, verso l'immobile oggetto della dedotta usucapione, essendo, di contro, stata fornita la prova della tolleranza da parte della zia, all'utilizzo altrui dell'immobile, tolleranza venuta meno con la morte di quest'ultima e con la legittima richiesta di restituzione dell'immobile da parte dell'erede (omissis) Certamente, non può essere ritenuta azione valida ai fini dell'interversione del possesso il fatto che l'appellante ha effettuato, nel detto immobile, lavori di manutenzione, dei quali, peraltro, nessuna prova è stata fornita, e che abbia pagato le relative utenze. Giova osservare che nell'articolato di prova di parte appellante sono stati elencati numerosi lavori di ristrutturazione quali: realizzazione locale bagno al tempo inesistente nell'immobile; pavimentazione; ristrutturazione della copertura con sostituzione di elementi portanti e la messa in opera di manto bitumoso; allocazione di cancellate ed inferriate; rifacimento del balcone prospicente la via (omissis) rifacimento della facciata; realizzazione di un soppalco e di tre ripostigli; realizzare l'impianto elettrico e di climatizzazione; sistemazione interna delle pareti mediante rasatura e colorazione, ma nessuna prova sull'effettiva esecuzione degli stessi, ancor più ad opera della (omissis) è stata fornita, atteso che, stante l'entità dei lavori indicati, certamente questi necessitavano di autorizzazioni e di domande sottoscritte dal proprietario o dalla (omissis) stessa, di cui non vi è traccia in atti. Non possono, infatti, ritenersi bastevoli ai fini probatori le dichiarazioni delle due testi di parte appellante (tra cui la figlia) che hanno, esclusivamente, dichiarato genericamente che i lavori elencati erano avvenuti tra il 2008 e il 2010. Alla luce di quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata. 3) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. ../18, 19989/21). Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell' articolo 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115 , introdotto dall' articolo 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228 , per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di (omissis) n. 3932/2024 pubbl. il (omissis), che conferma; condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di (omissis) che liquida in complessivi (omissis) 4.888,00, di cui, €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito; condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato (essendo (omissis) ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che liquida in complessivi (omissis) 4.888,00, di cui, €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali iva come per legge, ai sensi dell' articolo 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 ; dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, della somma di cui all' articolo 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02, n. 115. Così deciso in (omissis) il giorno 20 gennaio 2026 nella (omissis) di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.