Rito abbreviato e reato continuato: in fase di esecuzione conta la pena concretamente inflitta

Ai fini del trattamento sanzionatorio per il reato continuato in esecuzione, la riduzione per il giudizio abbreviato deve essere considerata avendo riguardo alla pena concretamente inflitta in fase di cognizione, tanto per il reato base quanto per i reati satellite, mentre il limite di cui all’articolo 78 c.p. può operare solo sulla pena finale così complessivamente quantificata.

La Corte d’appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra una serie di reati per cui era intervenuta condanna, tra cui una sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato, rideterminando la pena complessiva finale in anni venti di reclusione. Il giudice dell’esecuzione aveva fatto riferimento alla pena “virtuale” massima di anni trenta e su questa aveva applicato gli aumenti per i reati satellite, il criterio moderatore dell’articolo 78 c.p. e, solo in chiusura, la diminuzione di un terzo per il rito. Il Procuratore generale ricorrente in Cassazione ha denunciato violazione di legge, richiamando l’ articolo 81, comma 2, c.p. , gli articolo 661 e 187 disp. att. c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in fase di esecuzione, la pena base da cui muovere è quella concretamente inflitta, già ridotta con la scelta del rito abbreviato. La Suprema Corte evidenzia i seguenti principi: Nel giudizio di cognizione , la riduzione per il rito abbreviato si applica dopo avere determinato la pena secondo le norme sul concorso di reati e pene, inclusa la regola limitativa del cumulo che fissa in trent’anni il massimo della reclusione. La pena viene dunque prima “composta” tenendo conto di concorso o continuazione e del tetto di cui all’articolo 78 c.p.; solo su questo risultato il giudice applica la diminuzione fino a un terzo per l’abbreviato. In fase esecutiva , invece, lo schema si rovescia. Ai fini dell’applicazione della continuazione, il giudice deve individuare la pena base ai sensi dell’ articolo 187 disp. att. c.p.p. , cioè la pena in concreto inflitta in cognizione per la violazione più grave, già comprensiva della riduzione per il rito abbreviato. Su questa pena effettiva vanno poi calcolati i singoli aumenti per i reati satellite, tanto quelli già unificati in continuazione in cognizione quanto quelli per i quali il vincolo viene riconosciuto per la prima volta in esecuzione. In tale prospettiva, la Cassazione chiarisce che, se la pena base deriva da giudizio abbreviato, il giudice dell’esecuzione non può fare riferimento alla pena “virtuale” ante diminuzione, ma deve assumere come riferimento la pena finale concretamente irrogata, già ridotta, e su di essa innestare gli aumenti per la continuazione. Solo all’esito di questo percorso può eventualmente operare il criterio moderatore ex articolo 78 c.p., qualora la pena complessiva così determinata superi il limite dei trent’anni. La Corte sottolinea che la “discrasia” tra regole di calcolo in cognizione e in esecuzione non integra alcuna disparità di trattamento, essendo giustificata dalla diversa funzione delle due fasi e dal vincolo che l’ articolo 187 disp. att. c.p.p. impone al giudice dell’esecuzione di muovere dalla pena concretamente inflitta in cognizione. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha violato tali principi, sia perché ha utilizzato come base la pena virtuale di anni trenta anziché quella effettiva di anni venti, sia perché ha applicato la riduzione per l’abbreviato dopo il criterio moderatore dell’articolo 78 c.p. L’ordinanza viene quindi annullata con rinvio.

Presidente Boni - Relatore Monaco  Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 20 febbraio 2025, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di L. C. e ha applicato il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto della sentenza di condanna ad anni venti di reclusione emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari il 27 gennaio 2023, i fatti oggetto della sentenza di condanna ad anni quattro di reclusione emessa dalla Corte di Appello di Bari il 20 aprile 2020, i fatti oggetto della sentenza di condanna ad anni 2 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa emessa dalla Corte di appello di Bari l’11 maggio 2018, i fatti oggetto della sentenza di condanna a 3 anni di reclusione emessa dalla Corte di appello di Bari il 25 maggio 2023 e quelli oggetto della sentenza di condanna a mesi 11 di reclusione emessa dalla Corte di appello di Bari il 9 maggio 2023. 2. Il giudice dell’esecuzione ha individuato la pena base dalla quale prendere le mosse in anni trenta, cioè quella determinata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari prima di operare la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato. A tale pena ha quindi aggiunto i successivi aumenti per complessivi anni nove e mesi undici per gli ulteriori reati e poi, dopo avere ha applicato il criterio moderatore di cui all’ articolo 78 cod. pen. , ha effettuato la riduzione di un terzo e determinato la pena finale in anni venti di reclusione. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, che ha eccepito la violazione di legge in relazione agli articolo 81 comma secondo, cod. pen., 661 e 187 disp. att. cod. proc. pen. evidenziando che la determinazione della pena finale sarebbe errata in quanto, come pure indicato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, in sede esecutiva la pena base da cui prendere le mosse è quella inflitta in concreto, cioè già considerata la riduzione per il giudizio abbreviato. Sotto altro profilo, d’altro canto, la riduzione per l’abbreviato in esecuzione opera in modo diverso rispetto alla cognizione per cui questa deve essere calcolata con riferimento a ogni singolo aumento e il criterio moderatore di cui all’ articolo 78 cod. pen. si applica solo alla fine, ove la pena complessiva superi i trenta anni. 4. In data 3 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Elisabetta Ceniccola chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell’unico motivo di ricorso il Sostituto Procuratore Generale deduce la violazione di legge nella parte in cui il giudice ha erroneamente determinato la pena nel caso in cui in esecuzione sia riconosciuta la continuazione tra reati i cui processi sono stati celebrati con le forme del rito abbreviato e sia applicabile il limite massimo di pena di cui all’ articolo 78 cod. pen. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. Il criterio di calcolo della pena, nel caso in cui si debba tenere conto della riduzione del rito abbreviato, è diverso a seconda se questo deve essere effettuato nel corso del giudizio di cognizione o in sede di esecuzione. Sul punto si è espressa in diverse occasioni la giurisprudenza di questa Corte e la distinzione, poi successivamente sempre confermata (da ultimo anche da Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 – 02; Sez. 1, n. 32334 del 24/09/2025, Miceli, n.m.; Sez. 5, n. 24576 del 30/04/2025, Patti, n.m.), è stata chiaramente delineata nella sentenza delle Sezioni Unite Volpe che, chiamate a dirimere un possibile contrasto in ordine al criterio da applicare al giudizio di cognizione, ha risolto una volta per tutte la questione. In sintesi, rinviando sul punto alla sentenza citata: - nel giudizio di cognizione «la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli articolo 71 ss. cod. pen. , fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 – 02; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Schiavone, Rv. 271751 – 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257325 - 01); - «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall' articolo 78 cod. pen. , in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494 – 01; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867 – 01; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 14/01/2011, Pullia, Rv. 249440 – 01; Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, Cutaia, Rv. 249027 – 01). La discrasia che esiste tra le regole da applicare nelle due fasi, come già evidenziato nella medesima sentenza delle Sezioni Unite, non determina alcuna disparità di trattamento. 2.2. Ai fini dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, d’altro canto, il giudice è tenuto a individuare la pena base ai sensi dell'articolo 187 disp. att. cod. proc. pen. e questa, pertanto, deve corrispondere a quella in concreto inflitta dal giudice della cognizione per la violazione ritenuta più grave (per una compiuta e specifica analisi sul punto cfr. Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01 e già Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980 – 01). A tale pena, poi, devono essere operati i singoli aumenti di pena per i reati satellite, sia quelli per i quali la continuazione è già stata ritenuta e applicata, sia quelli in ordine ai quali il giudice dell'esecuzione è chiamato a pronunciarsi per la prima volta. In tale prospettiva interpretativa, da ultimo confermata da Sez. 5, n. 24576 del 30/04/2025, Patti, n.m., nel caso in cui la pena base sia stata determinata all’esito di un giudizio abbreviato la determinazione della pena base sulla quale il giudice dell’esecuzione deve calcolare gli aumenti per la continuazione è quella finale già in concreto inflitta in sede di cognizione e non, come erroneamente effettuato nel caso di specie, quella “virtuale” indicata nella parte della sentenza di condanna relativa alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, quella cioè determinata prima della riduzione per il rito. 3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati ed è pertanto incorso in un errore di diritto. Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha rideterminato la pena complessiva prendendo le mosse dalla pena virtuale di anni trenata e non da quella di anni venti, concretamente inflitta all’esito del giudizio abbreviato e ha operato la riduzione per il rito abbreviato dopo aver applicato il criterio moderatore di cui all’ articolo 78 cod. proc. pen. A fronte dell’errore in cui è incorso il giudice il provvedimento deve essere pertanto annullato con rinvio affinché la Corte di appello di Bari proceda a nuovo giudizio sul punto applicando il seguente principio di diritto: «ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato continuato, il giudice dell’esecuzione deve fare riferimento all’articolo 187 disp. att. cod. proc. pen. a norma del quale la riduzione per il giudizio abbreviato deve essere considerata avendo riguardo alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, sia con riferimento al reato base che ai reati satellite, per cui il criterio moderatore di cui all’ articolo 78 cod. pen. opera, eventualmente, solo per la pena finale complessivamente quantificata». P.Q.M. Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari.