Accordi di ristrutturazione e cram down fiscale: la Cassazione chiude alla transazione con un unico creditore pubblico

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione interviene sul perimetro applicativo del cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, confermando l’impostazione restrittiva già maturata in vigenza della legge fallimentare e ribadita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) prima del correttivo del 2024.

La vicenda trae origine dall’istanza di una S.r.l. in liquidazione, che aveva proposto ad Agenzia delle Entrate una transazione fiscale ex articolo 57 e 63, comma 2-bis, CCII, offrendo il pagamento del 21,56% dei debiti erariali (imposte, interessi e sanzioni) a fronte di una stima di soddisfacimento del 3,85% in ipotesi di liquidazione giudiziale. La proposta, che riguardava debiti fiscali pari a oltre l’86% del passivo, era stata rigettata dall’Amministrazione finanziaria; ciononostante, la società aveva chiesto al Tribunale di Roma l’ omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione , invocando il meccanismo del cram down fiscale previsto dall’articolo 63, comma 2-bis, CCII. Il Tribunale di Roma, ritenendo più conveniente la proposta rispetto all’alternativa liquidatoria e valorizzando la percentuale del credito pubblico (superiore al 60% di cui all’articolo 57 CCII), aveva omologato l’accordo nonostante il dissenso dell’Agenzia delle Entrate , applicando il cram down e rigettando le contestazioni sulla convenienza economica della soluzione proposta. In sede di reclamo ex articolo 51 CCII, la Corte d’Appello di Roma ha però ribaltato l’esito, revocando l’omologa e sottolineando come, nella fattispecie, l’“accordo” di ristrutturazione fosse in realtà inesistente : l’unico creditore coinvolto era l’Erario, mentre tutti gli altri creditori, non aderenti, venivano comunque soddisfatti per l’intero. Secondo la Corte territoriale, l’istituto degli accordi di ristrutturazione presuppone un accordo già esistente con una pluralità di creditori , che sia depositato e iscritto nel registro delle imprese, e solo su tale accordo il Tribunale può intervenire surrogandosi al creditore pubblico dissenziente; in mancanza di tale presupposto, difetta l’oggetto stesso dell’omologazione. Investita del ricorso, la Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello e dichiara infondato l’unico motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli articolo 57 e 63, comma 2- bis , CCII, nonché sull’erronea esclusione dell’omologabilità di una transazione fiscale in presenza di un unico creditore pubblico e in assenza di accordi con altri creditori aderenti. La Corte richiama la continuità tra la disciplina del CCII (articolo 57 e 63, comma 2- bis , nonché articolo 1- bis , comma 2, lett. b, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in l. 10 agosto 2023, n. 103) e il previgente articolo 182- bis , comma 4, l. fall. , sottolineando come la nozione di adesione “determinante” del creditore pubblico presupponga sempre l’esistenza di accordi con altri creditori che, pur non raggiungendo da soli la soglia del 60%, possano essere portati oltre tale limite grazie all’estensione coattiva al creditore pubblico. In particolare, la Cassazione richiama il proprio precedente di legittimità ( Cass., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 ), secondo cui il cram down fiscale presuppone: la presenza di un accordo di ristrutturazione già concluso con altri creditori ; l’insufficienza percentuale di tali adesioni rispetto al quorum legale; la funzione integrativa dell’intervento coattivo sul credito pubblico , al fine di raggiungere la soglia minima di legge in un’ottica concorsuale.   Su questa base, la Corte afferma che la fattispecie prospettata dalla società ricorrente configura una figura “altra” rispetto a quella prevista dall’ordinamento concorsuale , almeno fino all’entrata in vigore del nuovo comma 5 dell’articolo 63 CCII: la marcata innovatività della novella del 2024, che ora disciplina anche l’assenza di altri creditori aderenti, esclude infatti ogni interpretazione retroattiva della stessa. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto : «in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa prevista nel regime di cui agli articolo 57 e 63 CCII o anche 1- bis , D.L. 13.6.2023, n. 69 (conv. in l. del 10 agosto 2023, n. 103 ), vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall’ articolo 16 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , l’intervento del tribunale, ai fini dell’omologazione, nonostante la mancata adesione del creditore pubblico (nella specie, l’amministrazione finanziaria), presuppone pur sempre che, sulla proposta del debitore, vi sia stato un accordo con gli altri creditori; in difetto, nemmeno è possibile stabilire la decisività della mancanza di adesione del creditore pubblico, posto che il meccanismo del cram down è strettamente correlato ad una valutazione del carattere determinante dell’adesione mancata in relazione al preciso raggiungimento, con siffatta modalità, delle percentuali di adesione volute dalla legge».

Presidente Ferro – Relatore Amatore Fatti di causa 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma – decidendo sul reclamo ex articolo 51 CCII proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione – ha accolto l’impugnazione e ha dunque revocato la sentenza di omologazione del Tribunale di Roma n. 708/2023. 2. A seguito di istanza avanzata da (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, il Tribunale di Roma, con la sentenza sopra indicata, aveva infatti omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti dell’istante. 2.1 Il Tribunale evidenziava nella sua decisione i seguenti elementi: - la (OMISSIS) srl in liquidazione il 2.8.2023 aveva richiesto l’omologa di un accordo, ex articolo 57 e 63 co. 2 bis CCII, di ristrutturazione dei debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, costituenti oltre l’86% delle passività, a fronte del rigetto della transazione da parte dell’amministrazione finanziaria, e contestualmente chiesto le misure protettive; - l’(OMISSIS) aveva avanzato il 23.12.2022 proposta di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate, proponendo, dopo aver aderito alla quantificazione dei debiti operata dall’Amministrazione finanziaria, il pagamento del 21,56% dell’intero importo a fronte del 3,85% di soddisfazione raggiungibile con la liquidazione giudiziale; - la proposta veniva comunque rifiutata dall’Agenzia delle Entrate; - ritenendo l’accordo proposto all’Agenzia delle Entrate, comunque, più conveniente dell’alternativa liquidatoria, la società debitrice chiedeva al Tribunale l’omologazione dell’accordo già proposto all’Agenzia delle Entrate, ai sensi degli articolo 57 e 63 CCII; - il piano di ristrutturazione predisposto dalla società prevedeva: (a) l’alienazione dei rami di azienda alle newco cui erano stati locati; (b) l’esecuzione dell’attivo residuo; (c) la definizione dei debiti fiscali, previdenziali e contributivi mediante la proposta ex articolo 63 CCII, per complessivi € 2.699.306 per imposte e € 1.363.780,00 per interessi e sanzioni (mediante il pagamento del 21,56% del debiti erariali in rate semestrali per 4 anni); (d) l’apporto di finanza esterna; (e) la soddisfazione integrale dei debiti residui; (f) la rinuncia ai crediti da parte di altre società; (g) l’incasso di crediti nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, (OMISSIS). 2.2 Il Tribunale respingeva così l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, fondata sulla sostanziale assenza di un accordo da omologare e sull’unicità del debitore sottoposto al cd. cram down fiscale, ritenendo che: (i) vi fosse il potere del tribunale di procedere alla valutazione della ristrutturazione dei debiti erariali anche in presenza di un’espressa opposizione dell’ente; (ii) sussistessero i requisiti normativi di intervento sostitutivo del Tribunale, quali, (a) la decisività dell’Erario per il raggiungimento del 60% dei creditori aderenti; (b) la maggior convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto alla soluzione liquidatoria secondo quanto emerso dalla relazione dell’asseveratore; (c) la possibilità di applicare il cd. cram down anche in presenza di un unico creditore, come evincibile a contrario dalla novella normativa ex d.l. n. 69/2023 (conv. con legge n. 103/2023), non applicabile ratione temporis al caso di specie. Respingeva il Tribunale anche le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito all’effettiva convenienza dell’accordo di ristrutturazione rispetto all’alternativa liquidatoria. 3. L’Agenzia delle Entrate presentava reclamo. 3.1 La Corte di appello accoglieva il reclamo, osservando che: (i) come statuito anche dal giudice di prime cure, la società debitrice aveva avanzato proposta di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate al fine di procedere a un accordo di ristrutturazione relativo ai soli debiti della società verso l’Erario, costituenti un’amplissima parte della sua esposizione debitoria; (ii) non avendo ricevuto adesione da parte del creditore pubblico - l’unico coinvolto nel prospettato “accordo” di ristrutturazione (essendo espressamente previsto il soddisfacimento integrale di tutti gli altri creditori rimasti estranei all’intesa) - la società proponente aveva chiesto, anche in considerazione dell’elevata percentuale del credito erariale (superiore alla soglia del 60% richiesto dall’articolo 57 CCII), l’omologa della proposta transattiva avanzata all’Agenzia delle Entrate, nonostante la mancanza di adesione da parte di quest’ultima secondo il meccanismo dell’imposizione forzosa di cui all’articolo 63, co. 2 bis, CCII; (iii) la proposta di accordo per la quale si chiedeva l’omologa si basava, dunque, in via esclusiva, sull’adesione dell’amministrazione finanziaria alla proposta di transazione fiscale, adesione che, atteso il rifiuto espresso, sarebbe dovuta intervenire in via giudiziaria; (iv) era tuttavia da escludersi la compatibilità con l’istituto dell’ipotesi di causa, con l’Agenzia delle Entrate unico creditore in auspicata adesione forzosa per effetto del meccanismo del cram down, mentre tutti gli altri creditori (diversi dal fisco) venivano considerati dalla stessa società estranei all’accordo, derivandone per questo la inammissibilità dell’omologa di un “accordo” di ristrutturazione sostanzialmente inesistente; (v) l’esito era conforme alle previsioni già della legge fallimentare, che comunque presupponeva la necessità della preesistenza di un accordo di ristrutturazione, rispetto al quale si inserisse, in maniera determinante, la percentuale facente capo al creditore forzosamente aderente, atta a consentire il raggiungimento della percentuale minima legale, conclusione discendente dallo stesso tenore letterale della norma, che disciplina gli “accordi di ristrutturazione dei debiti”, prevedendo, tra l’altro, la necessità del loro deposito e l’iscrizione nel registro delle imprese da parte del soggetto che ne richieda l’omologazione; (vi) oggetto dell’omologazione da parte del tribunale, in altri termini, è il preesistente accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui si preveda la pubblicazione nel registro delle imprese al momento del deposito della domanda e nel quale si inserisca la proposta di transazione fiscale; (vii) nella fattispecie in esame non preesisteva alcun accordo con i creditori concorsuali, tutti considerati dalla reclamante quali creditori non aderenti e per l’effetto destinati ad essere soddisfatti per l’intero. 4. La sentenza, pubblicata in data 8 agosto 2024, è stata impugnata da (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il motivo la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli articolo 57 e 63 comma 2 bis CCII in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte Territoriale errato nel giudicare non omologabile ai sensi dell’articolo 63 comma 2 bis CCII la transazione fiscale proposta dalla ricorrente all’Agenzia delle Entrate (e da questa rigettata) in ragione dell’assenza (anteriormente alla presentazione della domanda di omologazione) di accordi con altri creditori cd. aderenti e per essere l’Agenzia delle Entrate l’unico creditore coinvolto nel piano di ristrutturazione”. 1.1 Il motivo è infondato. 1.1.1 Va premesso che, alla fattispecie, non risulta applicabile il comma 5 del novellato articolo 63 CCII, per come introdotto dal D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 , cd. decreto correttivo-ter, che ha riguardo alle proposte di transazione presentate successivamente al 28 settembre 2024 e che, innovativamente, disciplina anche l’ipotesi della assenza di altri “creditori aderenti”. Nel regime precedente, proprio dell’art.63 (secondo il testo originario del CCII) ovvero anche in quello, decorrente per le proposte di transazione fiscale depositate dal 15 giugno 2023, dell’ articolo 1bis, comma 2, lett. b, del D.L. 13.6.2023, n. 69 , convertito nella legge 10 agosto 2023 n. 103 , la nozione di adesione determinante del creditore pubblico, che non presti il proprio consenso alla proposta, non contempla l’ipotesi del solo accordo con tale creditore sacrificabile in via coattiva. Nel caso in esame la proposta di transazione fiscale risulta essere stata depositata in Tribunale, unitamente alla richiesta di omologazione dell’accordo, solo in data 2.8.2023. La sicura anteriorità dell’iniziativa del debitore rispetto all’entrata in vigore del novellato art.63 comma 5 CCII, non potendo in alcun modo dirsi che si tratti di proposta di transazione presentata successivamente al 28 settembre 2024, è circostanza bastevole per fondare la condivisione della pronuncia di merito. Risultano infatti fruibili e integralmente applicabili i principi dettati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità sotto l’egida applicativa della precedente legge fallimentare (articolo 182-bis l. fall.) e rispetto ai quali anche il CCII, fino al citato decreto correttivo-ter, ha regolato in termini di continuità – sul punto - l’istituto della omologazione forzosa. In merito, giova ricordare che era stato già chiarito da questa Corte che, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, l'articolo 182-bis, comma 4, l.fall., laddove consente al tribunale, ai fini dell'omologazione, di surrogarsi all'amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione alla proposta concordataria (cd. cram down), presuppone la presenza di un accordo con i soggetti titolari di crediti di ammontare tale da non raggiungere il 60% di cui al primo comma della medesima norma, donde l'estensione al creditore pubblico, in presenza dei presupposti di legge, si riveli tale da consentire di ovviare, nell'ottica della concorsualità, al mancato raggiungimento della richiesta maggioranza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32954 del 17/12/2024). In questa chiave di lettura la Corte ha spiegato la nozione di adesione ‘determinante’. Nell’arresto da ultimo citato era stato invero precisato che requisito essenziale, anche ai fini del cram down, è dunque l’esistenza di ulteriori creditori, i quali a loro volta abbiano concluso accordi con l’imprenditore, ancorché in termini percentuali insufficienti ai fini del raggiungimento dei minimi satisfattivi posti dalla legge. Occorre ribadire allora che, anche nella vicenda in esame, la fattispecie prospettata dalla ricorrente, e cioè l’omologazione di una mera transazione fiscale in sé e mediante cram down, finisce per rappresentare una figura “altra” rispetto a quella disciplinata dall’ordinamento concorsuale (così, sempre Cass. n. 32954/2024 ) e almeno, come detto, fino alla vigenza della versione da ultimo corretta e integrata dell’art.63 CCII. Né la marcata innovatività della novella consente alcuna operazione di interpretazione a ritroso di quanto, in modo dettagliato, previsto per la prima volta al nuovo comma 5 dell’art.63 CCII. La legge concorsuale, così come trasposta nell’articolo 63, comma 2 bis, CCII, ed anche nel successivo articolo 1 bis, D.L. 13.6.2023, n. 69 (comma 2, lett. b), presuppone invero la necessità della esistenza di un riscontrabile, per quanto insufficiente, accordo di ristrutturazione nel quale inserire la percentuale, decisivamente ascrivibile al creditore forzosamente considerato, necessaria al raggiungimento della soglia minima di legge. La constatazione è sufficiente per giustificare la correttezza della decisione impugnata. Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa prevista nel regime di cui agli articolo 57 e 63 CCII o anche 1 bis, D.L. 13.6.2023, n. 69 (conv. in L. 10.8.2023, n. 103), vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall’ articolo 16 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 , l’intervento del tribunale, ai fini dell'omologazione, nonostante la mancata adesione del creditore pubblico (nella specie, l’amministrazione finanziaria), presuppone pur sempre che, sulla proposta del debitore, vi sia stato un accordo con gli altri creditori; in difetto, nemmeno è possibile stabilire la decisività della mancanza di adesione del creditore pubblico, posto che il meccanismo del cram down è strettamente correlato ad una valutazione del carattere determinante dell’adesione mancata in relazione al preciso raggiungimento, con siffatta modalità, delle percentuali di adesione volute dalla legge”. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 ( Cass. Sez. Un. 23535 del 2019 ). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall’ articolo 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.