La decisione della Suprema Corte ribadisce principi consolidati nella sua giurisprudenza in tema di liquidazione del danno biologico terminale, cassando la sentenza impugnata, che non ne ha fatto applicazione. La decisione in esame ha una rilevanza pratica tale da delineare un vademecum operativo di liquazione del danno.
A seguito di un intervento chirurgico, il paziente nel decorso post‑operatorio lamentava intensi dolori addominali, difficoltà respiratorie e progressivo peggioramento delle condizioni generali. Con ritardo erano stati eseguiti gli accertamenti strumentali necessari, che evidenziavano segni di versamento addominale e di grave compromissione emodinamica. Operato o d’urgenza dopo quattro giorni dalla prima operazione, il paziente decedeva. Il tribunale, accertata la responsabilità medica, condannava a corrispondere agli eredi del paziente la somma di euro 1.105.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale , negando autonome poste risarcitorie iure hereditatis per danno biologico terminale e danno morale catastrofale, nonché il danno patrimoniale da perdita dell’apporto lavorativo e domestico della vittima. La Corte d’Appello in parziale accoglimento dell’appello liquidava agli appellanti l’ulteriore importo di euro 775.000 a titolo di danno biologico terminale e danno catastrofale, riconosciuto agli stessi iure hereditatis . La Cassazione affronta tre questioni in tema di liquidazione del danno terminale: la liquidazione del danno biologico terminale e del danno catastrofale . La Corte d’Appello aveva ritenuto, richiamando le tabelle milanesi, che il lasso temporale di circa quattro giorni intercorso tra l’intervento e il decesso, con permanenza della paziente in stato di vigile coscienza e sofferenza intensa, giustificasse il riconoscimento, in favore degli eredi, sia di un danno biologico terminale, riferito alla massima compromissione dell’integrità psico‑fisica patita nel periodo di sopravvivenza, sia di un autonomo danno morale catastrofale per la consapevole percezione dell’approssimarsi della morte, danni quantificati complessivamente nell’importo richiesto dagli appellanti nell’atto introduttivo. la liquidazione del danno iure proprio subito dagli stretti congiunti . riconoscimento del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita di utilità del lavoro domestico della vittima stretta congiunta e per la conseguente mancata liquidazione in via equitativa. La Corte territoriale, da un lato, ha affermato la mancanza di prova dello svolgimento da parte della congiunta di attività di bracciante agricola, ma dall’altro ha valorizzato la stessa allegazione, circa l’esistenza di impegno lavorativo esterno, per escludere in radice lo svolgimento di attività domestiche di apprezzabile consistenza, negando così il danno patrimoniale per perdita delle utilità domestiche. Per liquidare il danno iure hereditatis dedotto dagli istanti, la Corte d’Appello ha fatto riferimento ai valori indicati dalle tabelle di Milano per il danno biologico permanente, valorizzando il dato dell’età della vittima e richiamando valori coerenti con un’ipotesi di invalidità del 100%, salvo poi contraddittoriamente ricondurre la voce risarcitoria nell’ambito del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, in relazione ad un periodo di sopravvivenza di soli tre o quattro giorni. In sostanza, ha confuso la logica propria del danno biologico terminale con quella del danno permanente e discostandosi immotivatamente dai criteri tabellari milanesi applicabili al danno da invalidità temporanea assoluta, nonché per avere attribuito al danno catastrofale un rilievo economico tale da sconfinare in una forma di danno punitivo. La Suprema Corte questa impostazione è effettivamente errata, in quanto in contrasto con i principi consolidati in tema di danno biologico terminale: il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. È un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale, ma che è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto . la liquidazione, di natura equitativa, deve tenere conto delle caratteristiche del tutto peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l’esigenza che l’importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato. va però escluso che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché l’idea di un danno alla salute “temporaneo”, ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile nemmeno tout court al danno da invalidità temporanea “ordinaria”), non consente l’applicazione dei criteri propri del danno permanente , dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa , la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso. poi bisogna anche distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale , consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso. Anche per tale parte la liquidazione necessariamente equitativa deve sempre avvalersi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati. Nella specie, la Corte territoriale ha operato, invece, una liquidazione unitariamente e indistintamente riferita ad entrambe le componenti del danno in questione e mancando di illustrare in alcun modo i criteri seguiti, con un supporto motivazionale generico e non ben comprensibile. Anche sulla questione della riduzione del danno iure proprio , la Suprema Corte cassa la sentenza. Infatti, è principio consolidato che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale debba ordinariamente essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie. L’applicazione tabellare deve nel caso concreto essere sempre sorretta da una specifica e adeguata motivazione che ne illustri appunto i dati rinvenuti. I ricorrenti avevano fondatamente evidenziato come, in rapporto agli elementi rilevanti ai fini di tale calcolo (età, convivenza, presenza di altri congiunti, etc.) e secondo i valori desumibili dalle aggiornate tabelle di Milano, con l’adozione del metodo di calcolo a punti, si sarebbe dovuto giungere ad importi anche nel minimo sensibilmente più elevati di quelli liquidati nella specie; e non risulta che il giudice di merito abbia sorretto in termini motivazionali un esito così minimizzato rispetto alla proposta milanese offerta all’epoca. Infine, anche sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita di utilità del lavoro domestico della vittima stretta congiunta e per la conseguente mancata liquidazione in via equitativa, la Suprema Corte cassa la decisione. La motivazione della Corte d’appello è viziata da insanabile incoerenza logica in ordine al fatto decisivo della sussistenza di un danno patrimoniale da perdita delle utilità domestiche. Vi è un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, quali, da un lato, l'affermazione della mancanza di prova dello svolgimento dell'attività di bracciante agricola e, dall'altro, il riconoscimento della rilevanza della relativa allegazione per negare lo svolgimento di attività domestica. Delle due l’una o l’altra.
Presidente Graziosi - Relatore Iannello Rilevato che: 1. Con sentenza n. 40 del 18 gennaio 2017 il Tribunale di Paola - pronunciando a seguito di riassunzione nel 2007, ex articolo 38, secondo comma, c.p.c., di giudizio inizialmente introdotto nel 2005 davanti al Tribunale di Cinquefrondi - in parziale accoglimento della domanda risarcitoria da responsabilità sanitaria proposta da Al.Do., Al.Ro. e Al.An., nonché da Sc.Ca., ed altri omessi, condannò Casa di Cura Istituto Ro.Ni. Srl, nonché i medici To.Fi. e Ci.Si. e gli eredi del medico Ca.An. - Ve.El., Ca.So. e Ca.Fa. -, a corrispondere agli attori la complessiva somma di Euro 1.105.000, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale. Il Tribunale - esclusa la legittimazione passiva di altra società (Gest Sanitas Srl) pure evocata in giudizio dagli attori; rigettate le domande nei confronti dei medici Ca.An. e Ri.Ju., con il conseguente assorbimento della domanda di garanzia dal primo proposta nei confronti di Sara Assicurazioni Spa, chiamata in causa; dichiarata cessata la materia del contendere quanto ad altro medico, Tr.Pa., per intervenuta transazione della lite, giusta quietanza liberatoria a favore della società Allianz Subalpina Assicurazioni - ritenne sussistente la responsabilità della struttura sanitaria e degli altri sanitari suindicati, componenti della equipe chirurgica, prospettata dagli attori in ordine al decesso di Ch.St., rispettivamente moglie di Al.Do., madre di Al.Ro. e Al.An., figlia di Sc.Ca. e Ch.Fi. e sorella di Ch.Gi., verificatosi in data 18 ottobre 2004 per gli esiti di un intervento di chirurgia bariatrica eseguito presso la clinica convenuta. Accertò infatti il Tribunale: - la paziente, affetta da grave obesità e ipertensione, era stata sottoposta in data 14 ottobre 2004 ad intervento di by-pass gastrico c.d. alla Roux; - nel decorso post-operatorio aveva subito lamentato intensi dolori addominali, difficoltà respiratorie e progressivo peggioramento delle condizioni generali; - solo con ritardo erano stati eseguiti gli accertamenti strumentali necessari, emersi poi segni di versamento addominale e di grave compromissione emodinamica; - il successivo re-intervento in urgenza, eseguito in condizioni critiche, si era concluso, dopo poche ore, con l'exitus della paziente il 18 ottobre 2004. Venne però riconosciuto ai congiunti esclusivamente il danno non patrimoniale iure proprio, mentre fu negata l'esistenza di autonome poste risarcitorie iure hereditatis per danno biologico terminale e danno morale catastrofale, nonché il danno patrimoniale da perdita dell'apporto lavorativo e domestico della vittima. 2. Con sentenza n. 249/2023 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Al.Do., Al.Ro. e Al.An., ha liquidato in favore degli appellanti l'ulteriore importo di Euro 775.000 a titolo di danno biologico terminale e danno catastrofale, riconosciuto agli stessi iure hereditatis. La Corte territoriale ha infatti ritenuto, richiamando le tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale e la giurisprudenza di legittimità in tema di danno biologico terminale e di danno da lucida agonia, che il lasso temporale di circa quattro giorni intercorso tra l'intervento e il decesso, con permanenza della paziente in stato di vigile coscienza e sofferenza intensa, giustificasse il riconoscimento, in favore degli eredi, sia di un danno biologico terminale, riferito alla massima compromissione dell'integrità psico-fisica patita nel periodo di sopravvivenza, sia di un autonomo danno morale catastrofale per la consapevole percezione dell'approssimarsi della morte, danni quantificati complessivamente nell'importo richiesto dagli appellanti nell'atto introduttivo. La Corte d'Appello ha invece rigettato gli altri motivi di gravame, confermando il diniego del danno patrimoniale futuro da perdita del lavoro domestico e del reddito da bracciante agricola della vittima, la negazione di ogni responsabilità del Ca.An. e della Gest Sanitas nonché la quantificazione del danno non patrimoniale iure proprio operata dal primo giudice. Ha quindi condannato gli appellati soccombenti al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi Euro 14.000, oltre accessori, al netto della disposta compensazione per un terzo. 3. Te.An., quale procuratrice generale di Ve.El., Ca.So. e Ca.Fa., eredi di Ca.An., nonché i medici To.Fi. e Ci.Si. propongono ricorso, affidato a due motivi. Resistono Al.Do., Al.Ro. e Al.An., depositando controricorso, in cui propongono pure ricorso incidentale affidato a sette motivi, cui resistono i ricorrenti principali con controricorso. Sia le ricorrenti principali che i ricorrenti incidentali hanno presentato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso principale - rubricato nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, per violazione dell' articolo 111 comma 6 della Costituzione e dell'articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente e totalmente inidonea ad esplicitare le ragioni di liquidazione del risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, in maniera difforme dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nonostante il loro esplicito richiamo - le ricorrenti principali denunciano vizio di motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'Appello, pur richiamando le tabelle milanesi, avrebbe liquidato la somma di Euro 775.000 senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito, con un importo del tutto incompatibile con i valori tabellari relativi a tre giorni di invalidità temporanea, così violando l'articolo 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. 1.2. La censura è infondata. Come ormai da un decennio ha precisato questa Suprema Corte (S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014; S.U. n. 16599/2016, n. 16599; S.U. n. 22232/2016), il vizio di motivazione meramente apparente ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, ometta di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare ed illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla determinazione assunta, così da non rendere percepibile il fondamento della decisione. Nella pronuncia in esame, la motivazione della sentenza impugnata consente di individuare con sufficiente chiarezza il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto di dover procedere ad una liquidazione equitativa personalizzata, richiamandosi in via orientativa alle tabelle di Milano sulla liquidazione del danno biologico da invalidità permanente. Lo stesso svolgimento del secondo motivo di ricorso principale, che muove dalla lettura analitica delle argomentazioni spese dalla Corte d'Appello e ne censura il contenuto sul piano della corretta applicazione dei criteri risarcitori, dimostra che il percorso argomentativo del giudice di merito è stato pienamente percepito dai ricorrenti, per cui non ricorre l'ipotesi di motivazione solo apparente, ma piuttosto - come appunto dedotto, fondatamente, con il secondo motivo e come appresso sarà subito evidenziato - di error in iudicando in ordine ai parametri utilizzati per quantificare il danno. 2. Il secondo motivo, rubricato violazione e falsa applicazione della legge ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articolo 1223 , 1226 , 2056 e 2059 c.c. nella parte in cui la Corte ha erroneamente liquidato il danno biologico terminale ed il danno catastrofale , lamenta che la Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione di un importo pari ad Euro 775.000, in sostanza parametrato a quello proprio del danno non patrimoniale da invalidità permanente di soggetto di 37 anni in misura prossima al 100%, così confondendo la logica propria del danno biologico terminale con quella del danno permanente e discostandosi immotivatamente dai criteri tabellari milanesi applicabili al danno da invalidità temporanea assoluta, nonché per avere attribuito al danno catastrofale un rilievo economico tale da sconfinare in una forma di danno punitivo. 2.1. Come si è anticipato, tale censura è fondata. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte d'Appello ha fatto riferimento, per liquidare il danno iure hereditatis dedotto dagli istanti, ai valori indicati dalle tabelle di Milano (presumibilmente quelle proposte al momento della introduzione del giudizio, nel 2005) per il danno biologico permanente, valorizzando il dato dell'età della vittima e richiamando valori coerenti con un'ipotesi di invalidità del 100%, salvo poi contraddittoriamente ricondurre la voce risarcitoria nell'ambito del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, in relazione ad un periodo di sopravvivenza di soli tre o quattro giorni. Particolarmente chiari in tal senso sono i passaggi leggibili a pag. 11 della sentenza - laddove si rinviene l'affermazione che ... i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili jure hereditatis, possono consistere: a) nel danno biologico (cd. danno terminale ) determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus ... , rendendo esplicito quanto erroneo riferimento, quale elemento concettuale concorrente alla definizione del danno che si intende risarcire, a postumi invalidanti - e poi ancora quelli contenuti a pag. 14 - laddove è scritto: è certamente configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dalla danneggiata , e soprattutto, subito dopo, ove si conclude con l'affermazione secondo cui, applicando le tabelle del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano nell'ipotesi di decesso di soggetto di anni 37 dopo tre giorni di invalidità totale e tenendo conto della domanda formulata dagli odierni appellanti, deve essere riconosciuto a questi ultimi jure ereditatis, il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale subito dalla sig.ra Ch.St. e quantificabile in Euro 775.000,00 , importo pedissequamente recepito dalla domanda introduttiva degli attori, che però esplicitamente era riferita al presupposto dell'attentato alla salute per invalidità al 100% -. Una siffatta impostazione è in palese contrasto con i principi ormai più volte ribaditi da questa Suprema Corte in tema di danno biologico terminale. È stato, infatti, più volte affermato che il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale, ma che è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto. La relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve sine dubio tenere conto delle caratteristiche del tutto peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l'esigenza che l'importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato (v. Cass. n. 33009/2024; e cfr. pure Cass. n. 681/2025). Va però certamente escluso che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché l'idea di un danno alla salute temporaneo , ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile nemmeno tout court al danno da invalidità temporanea ordinaria ), non consente l'applicazione dei criteri propri del danno permanente, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso. 2.2. Resta altresì ferma la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. n. 26727/2018 , Cass. n.23153/2019 e Cass. n. 7923/2024 ). Anche per tale parte, tuttavia, la liquidazione necessariamente equitativa deve pur sempre avvalersi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati. Nella specie, anche sotto tale profilo la motivazione si espone alla dedotta censura, operando una liquidazione unitariamente e indistintamente riferita ad entrambe le componenti del danno in questione e mancando di illustrare in alcun modo i criteri seguiti, salvo -come vistoil solo implicito quanto non corretto riferimento ai parametri proposti dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da invalidità permanente. Per la quantificazione del danno de quo operata, in ultima analisi, viene offerto soltanto un supporto motivazionale generico e non ben comprensibile. 2.3. Il secondo motivo del ricorso principale deve pertanto essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte concernente la quantificazione del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale e rinvio al giudice di merito perché proceda a nuova liquidazione equitativa di tali voci. 3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale - rubricato nullità parziale della sentenza per violazione dell'articolo 360 comma 1 n. 3 e dell'articolo 132 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione agli articolo 2043 , 2059 , 1223 e 1226 c.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto corretta la liquidazione del danno iure proprio subito dagli stretti congiunti effettuata dal magistrato di primo grado pur in assenza di adeguata personalizzazione e in violazione dei criteri individuati dalle tabelle in vigore al momento della decisione 2022 - Al.Do., Al.Ro. e Al.An. lamentano che la Corte d'Appello abbia avallato, quanto al danno parentale, la liquidazione operata dal Tribunale sulla base delle tabelle di Milano edizione 2014, senza considerare che al momento della decisione erano uscite le nuove tabelle milanesi a punti del 2022 e senza procedere ad una effettiva personalizzazione del danno alla luce dei parametri di cui alle dette tabelle (età delle parti, convivenza, intensità del legame, numero dei superstiti). 3.2. La censura è fondata, nei termini appresso precisati. Secondo principio ormai consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe ordinariamente essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (cfr., p. es., Cass. n. 10579/2021). Va peraltro rammentato che la scelta equitativa anche tra più tabelle rimane affidata alla discrezionalità del giudicante, essendo il concreto esito dell'equità incluso nel potere accertatorio del merito (cfr. in un caso affine, da ultimo, Cass. n. 27321/2025 ). Peraltro, l'applicazione tabellare deve nel caso concreto essere sempre sorretta da una specifica e adeguata motivazione che ne illustri appunto i dati rinvenuti. E i ricorrenti, con il secondo motivo, hanno fondatamente evidenziato come, in rapporto agli elementi rilevanti ai fini di tale calcolo (età, convivenza, presenza di altri congiunti, etc.) e secondo i valori desumibili dalle aggiornate tabelle di Milano, con l'adozione del metodo di calcolo a punti, si sarebbe dovuto giungere ad importi anche nel minimo sensibilmente più elevati di quelli liquidati nella specie; e non risulta che il giudice di merito abbia sorretto in termini motivazionali un esito così minimizzato rispetto alla proposta milanese offerta all'epoca. Il primo motivo del ricorso incidentale deve pertanto essere accolto, con assorbimento del secondo, che denuncia vizio di motivazione e violazione dell' articolo 1226 c.c. per aver ritenuto corretta la liquidazione del danno iure proprio riconosciuta dal giudice di primo grado ai prossimi congiunti in misura inferiore ai minimi tabellari senza adeguata motivazione. 4.1. Con il terzo motivo - rubricato nullità parziale della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 360 comma 1 nn. 3 e 4 e dell'articolo 132 comma 1 n. 4 c.p.c., in relazione agli articolo 1223 , 1226 , 2056 c.c. per il mancato riconoscimento agli appellanti del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita di utilità del lavoro domestico della vittima stretta congiunta e per la conseguente mancata liquidazione in via equitativa - i ricorrenti incidentali lamentano che la Corte territoriale abbia, da un lato, affermato la mancanza di prova dello svolgimento da parte della congiunta di attività di bracciante agricola, e dall'altro valorizzato la stessa allegazione, circa l'esistenza di impegno lavorativo esterno, per escludere in radice lo svolgimento di attività domestiche di apprezzabile consistenza, negando così il danno patrimoniale per perdita delle utilità domestiche e omettendo qualsiasi valutazione equitativa. 4.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento nei termini appresso illustrati. La motivazione sul punto resa dalla Corte d'Appello si appalesa invero viziata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, quale, da un lato, l'affermazione, seppure ad altri fini, della mancanza di prova dello svolgimento dell'attività di bracciante agricola e, dall'altro, il riconoscimento della rilevanza della relativa allegazione per negare lo svolgimento di attività domestica. Ed invero delle due l'una: o si ritiene degna di fede tale ultima allegazione per negare lo svolgimento di attività domestica, ma allora si sarebbe dovuto anche riconoscere il danno patrimoniale derivante dal presumibile venir meno dell'apporto economico derivante da quella fonte reddituale; o si nega ad essa attendibilità, in mancanza di riscontro probatorio, ed allora, in mancanza di alcun altro elemento presuntivo di segno contrario, alla mancata acquisizione al processo del fatto dello svolgimento dell'attività di bracciante agricola non si può negare rilevanza di elemento idoneo a far presumere lo svolgimento di attività domestica (v. Cass. n. 17129/2023 e Cass. n. 22909/2012 ). La decisione, sul punto, risulta pertanto viziata ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per insanabile incoerenza logica in ordine al fatto decisivo della sussistenza di un danno patrimoniale da perdita delle utilità domestiche. 5. Il quarto motivo deve invece essere disatteso per limiti strutturali intrinseci. 5.1. Con esso i ricorrenti si dolgono (denunciando nullità parziale della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., in relazione agli articolo 1223 , 1226 , 2056 , 143 e 147 c.c. ) del mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita di capacità lavorativa e di guadagno della vittima e per la conseguente mancata liquidazione in via equitativa. Affermano che la qualifica professionale (di bracciante agricola) era comprovata dalla cartella clinica e dalle indagini del c.t.u. Dott. Consalvo e lamentano che la Corte d'Appello, pur avendo verificato tale dato pacifico, abbia poi omesso di operare in conseguenza delle individuate premesse . Denunciano quindi la fallacia della sentenza nella parte in cui pretenderebbe ... da un soggetto non percettore di reddito la prova della contrazione delle proprie entrate , laddove un iter motivazionale corretto e rispettoso dei canoni di cui al combinato disposto degli articoli 143 e 147 c.c. relativi ai doveri di contribuzione e mantenimento nell'ambito familiare, avrebbe condotto la Corte a ritenere, pur in difetto di un comprovato reddito regolare della vittima, che il genitore si sarebbe adoperato con il lavoro esterno . 5.2. La censura è inammissibile perché deduce un vizio di motivazione mancante o apparente in termini non riconducibili al relativo paradigma, e cioè per una divisata contraddizione con asseriti elementi acquisiti al giudizio. Devesi invero ribadire che, in tanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione. Non può, invece, un siffatto vizio denunciare quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione). In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) e in relazione alla sua idoneità o meno a veicolare un contenuto (significato) chiaro e comprensibile, in adempimento del dovere di motivare imposto al giudice (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. S.U. n. 8077/2012), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti rispetto alle prove raccolte. Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, invero, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell'adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), vizio nella specie non dedotto e peraltro precluso - ai sensi dell'articolo 360, quarto comma, c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dall'articolo 3, comma 27, lett. a), n. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), ripetitivo, peraltro, di quanto già previsto dall'articolo 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (come sostituito dall' articolo 54, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012 n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 ) - dall'avere la Corte d'Appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo i ricorrenti incidentali assolto l'onere in tal caso su di essi gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello (v. Cass. n. 5947/2023 ; Cass. n. 8320/2022 ; Cass. n. 20994/2019 ; Cass. n. 26774/2016 ). 5.2. Varrà comunque aggiungere che la censura non si confronta, se non in termini generici e meramente oppositivi, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha negato il danno in questione sul presupposto dell'assenza di prova dello svolgimento di effettiva attività lavorativa retribuita da parte della vittima. L'assunto secondo cui la qualifica professionale (di bracciante agricola) era comprovata dalla cartella clinica e dalle indagini del c.t.u. Consalvo, oltre a palesarsi inosservante dell'onere di specifica indicazione degli atti richiamati, in violazione dell'articolo 366, primo comma, n. 6 c.p.c., appare inidoneo a rappresentare un pertinente motivo di censura ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (peraltro, come detto, precluso ex articolo 360, quarto comma, c.p.c.), se non altro perché l'esistenza della qualifica non vale di per sé a dimostrare anche lo svolgimento effettivo di tale attività e dunque della produzione di un reddito, che è quanto la Corte territoriale nega essere stato dimostrato in giudizio. 6. Il quinto motivo del ricorso incidentale, rivolto a censurare la quantificazione del danno iure hereditatis per il mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi sulla somma liquidata, resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, che comporta la cassazione della sentenza in punto di liquidazione del danno biologico terminale e catastrofale, imponendo al giudice di rinvio una nuova e complessiva determinazione del quantum dovuto a tal titolo. 7. Parimenti assorbiti rimangono il sesto e il settimo motivo del ricorso incidentale, diretti a contestare la regolamentazione delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio, poiché il regolamento delle spese rimane caducato ( ex articolo 336 c.p.c. ) dalla presente pronuncia cassatoria e dovrà essere nuovamente effettuato dal giudice di rinvio alla luce dell'esito complessivo della lite. 8. La cassazione della sentenza impugnata deve dunque essere disposta anche in relazione al primo e al terzo motivo del ricorso incidentale, rimettendo per tutto quel che è cassato, quale giudice di rinvio, alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa sezione e composizione, alla quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. 9. Va disposto che, ai sensi dell' articolo 52, D.Lgs. n. 196 del 2003 , in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti incidentali, degli altri attori in primo grado e della loro dante causa. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso principale ed il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro. Oscuramento dei dati come indicato in motivazione. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026 Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2026.