Nel confermare la tradizionale distinzione tra circolazione invito domino e prohibente domino , già affermata in consolidata giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte coglie l’occasione per meglio delineare la portata applicativa dell’articolo 2054, comma 3, c.c., onerando il proprietario del veicolo abusivamente circolante di una concorrente responsabilità nella verificazione dell’evento dannoso in ipotesi di negligente custodia.
La sentenza in commento, recentemente resa dalla Suprema Corte, pone l’attenzione dell’interprete in merito alla corretta lettura dell’articolo 2054, comma 3, c.c., norma che come noto prevede la responsabilità del proprietario del veicolo danneggiante , in solido con il conducente , salva l’ipotesi di circolazione del veicolo avvenuta contro la propria volontà. Interessante e curiosa la fattispecie concreta, esaminata dai magistrati supremi. Nel caso di specie, ignoti ladri avevano rubato un automezzo di proprietà della società ricorrente; successivamente, un mese dopo, il veicolo era rimasto coinvolto in un sinistro stradale , cagionando danni a terzi: era emersa ed accertata la responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro stradale. Nel lasso di tempo intercorrente tra il furto del mezzo e il sinistro stradale, la società ricorrente aveva chiesto all’assicuratore per la r.c. auto di trasferire la polizza sottoscritta su un altro veicolo di sua proprietà (c.d. voltura). In merito alla responsabilità nell’occorso incidente stradale, i giudici territoriali (Tribunale e Corte d’Appello di Bologna) – per quanto ancora di nostro interesse in questa sede – avevano condannato l’impresa designata dal Fondo di Garanzia ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera b), a risarcire i pregiudizi patiti dai terzi, riconoscendo tuttavia la responsabilità solidale a carico della società proprietaria del veicolo oggetto di furto per negligente custodia, dal momento che la vettura poi trafugata era stata lasciata in sosta, di notte, con la chiavi all’interno dell’abitacolo ed in un’area cortilizia accessibile tramite cancello carrabile, anch’esso non chiuso a chiave. La disattenta custodia del veicolo è stata ritenuta oggetto di responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 2054, comma 3, c.c., in misura tale da giustificare una eventuale e possibile azione di rivalsa da parte dell’impresa designata nei confronti del proprietario del mezzo. Quest’ultimo, pertanto, decide di adire il Supremo Collegio allo scopo di sollecitare una corretta lettura della norma , in quanto a suo dire la perduta disponibilità della vettura in conseguenza d’un furto commesso con violenza sulle cose e violazione di domicilio avrebbe dovuto comportare ipso facto l’esclusione di ogni responsabilità a proprio carico nella causazione del sinistro stradale. I giudici di legittimità – dopo aver risolto una preliminare doglianza inerente al regime prescrizionale in siffatta fattispecie – colgono quindi l’occasione per rinnovare una coerente interpretazione dell’articolo 2054, comma 3, c.c. La norma richiamata, infatti, deve essere interpretata nel senso che la responsabilità civile del proprietario di un veicolo a motore per i danni derivati dalla circolazione di esso è esclusa non per il solo fatto che il proprietario non volesse la circolazione, ma soltanto quando risulti che egli abbia adottato tutte le misure ordinariamente esigibili alla stregua dell’ordinaria diligenza per impedirne la circolazione . La responsabilità del proprietario del mezzo, pertanto, permane in ipotesi di circolazione invito domino ; mentre viene esclusa in ipotesi di circolazione prohibente domino . A tale stregua, è necessario dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario e non semplicemente senza il suo consenso: tale volontà contraria «deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento ostativo inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele» (così Trib. Torino, 15 ottobre 2021, n. 4602, in Guida dir. , 2022, 9; in senso conforme ex aliis Trib. Milano, 29 agosto 2022, n. 6928; e Trib. Palermo, 4 agosto 2020, n. 2481). Con efficace e raffinata motivazione, a sostegno di ciò la Suprema Corte adduce una duplice interpretazione (storica e finalistica) della norma. Sotto un primo profilo di indagine (interpretazione storica), è bene ricordare come l’articolo 2054, comma 3, c.c. costituisce l’approdo di una lunga evoluzione legislativa, tesa appositamente ad estendere la responsabilità solidale del proprietario del veicolo abusivamente circolante, riducendone l’ampiezza della prova liberatoria. La norma di diritto comune, oggi vigente, rappresenta infatti il frutto di varie riforme legislative condotte sull’originario impianto di diritto liberale (articolo 53 r.d. 10 marzo 1881, n. 124): già nelle versioni del codice della strada del 1923 e del 1928 – poi trasfuso nel r.d.l. 7 dicembre 1933, n. 1739 – viene stabilito che «il proprietario del veicolo è obbligato solidalmente col conducente a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà , salva la responsabilità che a lui possa incombere secondo i principi generali del codice civile». Sotto un secondo profilo di indagine (interpretazione finalistica), poi, i magistrati supremi ricordano efficacemente come «un veicolo a motore è un oggetto pericoloso e potenzialmente letale » che – come tale – necessita di una custodia particolarmente attenta e scrupolosa, atta proprio ad impedirne lo spossessamento anche violento ad opera di terzi: in tal senso, è d’uopo responsabilizzare il proprietario, esigendo da questo una diligente custodia del proprio mezzo, sicché «differenza non v’è tra chi ometta di custodire un’arma carica, e chi ometta di custodire un veicolo a motore» (cfr. in questi termini la pronuncia in epigrafe, in motivazione). In base a ciò, non possiamo esimerci dal ricordare come – proprio per il potenziale letifero e la notevole frequenza circolatoria dei veicoli nella prassi – lo stesso Supremo Collegio si è spinto a definire la circolazione stradale alla stregua di una vera e propria attività pericolosa ai sensi dell’ articolo 2050 c.c. , di cui il successivo articolo 2054 c.c. non sarebbe che una mera species (cfr. in particolare Cass. civ., 24 gennaio 2000, n. 749 , in Foro it. , 2000, I, 2861; e, solamente obiter dictum , Sez. Un. civ., 29 aprile 2015, n. 8610, in Resp. civ. prev. , 2016, 205, con nota di Argine, Le Sezioni Unite e il concetto di circolazione stradale: luci ed ombre interpretative ). Ora – nonostante l’opinione esegetica qui sopra accennata non sia pacifica e unanimemente condivisa dalla dottrina (così, autorevolmente, già Gentile, Responsabilità per esercizio di attività pericolose , in Resp. civ. prev. , 1950, 97; e Bessone, La nozione di pericolo e il principio di responsabilità per i danni causati da attività pericolose , in Riv. giur. circ. trasp. , 1982, 855] e dalla giurisprudenza [cfr. ex multis Cass. civ., 24 giugno 2009, n. 14841 , in Arch. giur. circ. sin. , 2009, 993) – per quanto oggi di nostro interesse una circostanza è certa ed incontrovertibile: non custodire diligentemente un veicolo, accrescendo così il rischio che esso possa essere trafugato e utilizzato per attività illecite o in maniera pericolosa ai danni di terzi, costituisce un comportamento particolarmente censurabile, che l’ordinamento giuridico non può ignorare o omettere di valorizzare nell’eziologia complessiva dell’evento dannoso e, non da ultimo, nell’equilibrio dei rapporti con l’ assicuratore per la r.c. auto , chiamato in prima battuta a farsi carico dell’ onere risarcitorio verso i terzi . Nel caso di specie, come già accennato, era emerso come il proprietario del veicolo non avesse affatto custodito con la necessaria diligenza il veicolo, poi coinvolto nel successivo sinistro stradale: per tali ragioni la Suprema Corte ha – riteniamo correttamente e coerentemente – confermato la declaratoria di responsabilità solidale del proprietario del veicolo, il quale sarà senz’altro soggetto a una futura azione di rivalsa da parte dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia, che abbia eventualmente provveduto al risarcimento dei danni patiti dai terzi incolpevoli. La Suprema Corte conia, in conclusione, il seguente condivisibile principio di diritto : « il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che gli sia stato rubato, se il furto fu colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. In tal caso non s’applicano le previsioni di cui all’articolo 122 cod. ass., dettato per la sola ipotesi di circolazione prohibente domino ; il contratto di assicurazione non si scioglie; la responsabilità del proprietario resta coperta dall’assicurazione del veicolo; non sorge alcun obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata».
Presidente Rubino – Relatore Rossetti Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.