La seconda sezione civile della Cassazione affronta in modo sistematico il tema del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di scioglimento di comunione ereditaria e dei presupposti per la sua revoca in sede di impugnazione.
Il caso prende le mosse da un giudizio di divisione ereditaria, con domande accessorie di rimborsi e restituzioni, in cui una parte era stata ammessa al gratuito patrocinio per il primo grado. Successivamente, la Corte d’appello, respingendo l’appello principale della controparte e l’appello incidentale del beneficiario, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell’ammissione, valorizzando la manifesta infondatezza dell’ appello incidentale , qualificato come generico e privo di specifico supporto probatorio. In sede di opposizione, il presidente della Corte territoriale aveva confermato la revoca, senza approfondire né la complessiva attività difensiva svolta, né il profilo soggettivo di dolo o colpa grave richiesto dall’articolo 136 d.P.R. n. 115/2002. La Cassazione, invece, nel cassare il provvedimento, ha affermato, innanzitutto, che nei giudizi divisionali il patrocinio è ammissibile, purché ricorrano le condizioni reddituali , che devono considerare anche il valore della quota di comproprietà , almeno per la parte non contestata. Le spese di difesa coperte dal beneficio sono solo quelle non gravanti sulla massa e soggette alla regola della soccombenza. Sul piano sistematico, la Corte distingue nettamente: l’ articolo 130- bis d.P.R. n. 115/2002 , norma di stretta interpretazione, consente esclusivamente l’ esclusione della liquidazione del compenso quando l’ impugnazione , principale o incidentale, sia dichiarata inammissibile ; non legittima, invece, la revoca dell’ammissione. La revoca trova la sua disciplina, infatti, nell’ articolo 136 d.P.R. n. 115/2002 , che richiede l’accertamento della mala fede o della colpa grave del beneficiario, da valutare sull’ intera condotta processuale , inclusa la difesa rispetto all’appello principale, e produce effetti retroattivi, salvo l’ipotesi di sopravvenute modifiche reddituali. La Corte, pertanto, rinvia alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto evidenziati.
Presidente Mocci - Relatore Maccarrone Fatti di causa A. L. era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per una causa di scioglimento di comunione ereditaria che aveva introdotto nei confronti del fratello, G. L.: il beneficio concesso all’attore era stato revocato con la sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva definito in primo grado il giudizio di divisione (giudizio che aveva riguardato non solo la divisione dei beni in comunione ereditaria, con i relativi conguagli, ma anche domande di rimborsi e di restituzione utilmente proposte dall’attore nei confronti del fratello e di altro condividente). Era stata proposta opposizione nell’interesse di A. L. contro la revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado di giudizio, con esito positivo. G. L. aveva proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Lanciano. A. L. si era costituito difendendosi rispetto all’appello principale e proponendo due motivi di appello incidentale che la Corte d’Appello di L’Aquila, respingendo l’appello principale, aveva pure ritenuto infondati: conseguentemente la Corte di merito, in sentenza, aveva ritenuto ricorrere i presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’appellato appellante in via incidentale. Proposta opposizione dal difensore di A. L., il Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato il provvedimento di revoca per manifesta infondatezza dell’appello incidentale, perché <<generico e non basato su elementi probatori o argomentazioni specifiche>>, sottolineando, in particolare, che la motivazione di revoca doveva essere integrata con quanto argomentato nel corpo della sentenza, <<nella parte in cui il primo motivo di appello incidentale del L. -che concerneva una non corretta valutazione da parte del CTU di primo grado dei beni immobili facenti parte dell’asse ereditario, con richiesta di nuova consulenza d’ufficioè stato ritenuto inammissibile>> per genericità, senza indicazione né di criteri alternativi, né dei motivi di erroneità dei criteri seguiti dal Tecnico d’Ufficio, e nella parte in cui il secondo motivo era stato ritenuto chiaramente infondato quanto all’inserimento nel progetto di stima di una superficie di mq 39 del capannone adibita a magazzino (già oggetto del secondo motivo di appello principale, pure respinto). Propone ricorso per cassazione A. L., affidandolo a due motivi. Non è stato depositato controricorso nell’interesse del Ministero della Giustizia: l’Avvocatura dello Stato si è costituita tardivamente chiedendo di essere sentita in caso di discussione del ricorso in pubblica udienza (sull’istanza non è necessario esprimere valutazioni, non essendo stata fissata pubblica udienza per l’esame del ricorso). Nel termine di legge il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanza fissata per la discussione dell’impugnazione in camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con un primo motivo di ricorso A. L. lamenta la violazione del disposto dell’art.112 c.p.c. perché il Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila nulla avrebbe detto sulla sua doglianza secondo la quale, pur se era stato respinto l’appello incidentale, egli aveva dovuto difendersi dall’appello principale e lo aveva fatto utilmente, dato che all’esito dell’impugnazione la sentenza di primo grado era stata confermata. Secondo il ricorrente ciò avrebbe dovuto comportare che non si sarebbero potuti ritenere mancanti i presupposti per l’ammissione al beneficio, poiché egli non avrebbe agito o resistito in giudizio con colpa grave. La valutazione di questo motivo di critica sarebbe stata pertanto completamente omessa. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che sarebbero stati comunque violati gli art.122, 126 co 1 e 136 del DPR n.115/2002, perché la Corte d’Appello di L’Aquila, ritenendo che per la valutazione ex art.136 c.p.c. potesse farsi riferimento al solo giudizio di impugnazione e non all’intero giudizio, avrebbe violato la ratio della norma; inoltre l’art.130 bis DPR cit. prevede, per l’ipotesi di inammissibilità di appello incidentale (e non sarebbe questo il caso) il diniego di liquidazione dei compensi solo per il grado, non la revoca del beneficio. 3. I due motivi di doglianza, che si esaminano unitariamente per ragioni di opportunità, sono fondati per quanto di ragione. 3.1. Considerato l’oggetto del giudizio in relazione al quale è richiesta la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, si impone una premessa. Occorre tenere conto della particolarità dei giudizi di divisione giudiziale, nei quali <<le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione>> -cfr., ancora di recente in tal senso, Cass. n.1635/2020; Cass. n.12068/2024; si richiamano altresì gli art.784 e s. c.p.c. dettati in materia di scioglimento della divisione-: ne consegue che, in assenza di un divieto espresso, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è in teoria possibile anche per il giudizio di divisione, ovviamente in presenza dei necessari presupposti reddituali previsti dalle norme che regolano il beneficio, ma può giustificare il riconoscimento di spese di difesa tecnica da imputare ai contraddittori secondo il principio della soccombenza, e quindi suscettibili di essere supportate attraverso l’intervento dello Stato con denaro pubblico, solo in presenza di un contenzioso sul diritto a dividere, sulla formazione ed entità delle quote e/o su altre questioni controverse, da dirimere necessariamente in sede giudiziaria prima o in concomitanza con le operazioni divisionali (le altre spese sono infatti da imputare alla massa e non possono essere poste a carico dello Stato, nemmeno considerando il disposto dell’art.134 DPR n.115/2002, che prevede il recupero delle spese da parte dello Stato ma sul presupposto vi sia stato un adeguato incremento nel patrimonio del beneficiato per la vittoria del giudizio o per la composizione della lite -quindi ex post rispetto al giudizio). 3.2. Appare ancora opportuno precisare che nella identificazione della situazione reddituale del soggetto richiedente l’ammissione al beneficio per il giudizio di divisione deve essere considerata, secondo il rilievo che le attribuiscono le disposizioni normative di riferimento -cfr. gli articolo 76 e s. DPR n115/2002 e norme correlate: si ricorda che l’art.74, co 2, DPR n.115/2002 assicura il patrocinio <<nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate>>-, anche la quota di comproprietà a lui facente capo: si tratta infatti di un’entità economica già presente nel suo patrimonio, che attraverso lo scioglimento della comunione si consolida come proprietà esclusiva su beni determinati (o sul loro controvalore economico, in caso di vendita e distribuzione del ricavato), con i conguagli in denaro eventualmente necessari. Il valore della quota non può essere pertanto escluso dal reddito rilevante ex art.76 cit., perché nel caso di divisione non vi è dubbio sul diritto pro quota del soggetto richiedente l’ammissione al beneficio sui beni costituiti in comproprietà che ne sono oggetto: si ribadisce che lo scioglimento della comunione ha infatti la finalità di trasformare la quota di comproprietà in proprietà esclusiva su beni di valore ad essa corrispondente -quantomeno nei limiti della quota non contestata, ove vi siano conflitti anche sulla misura della partecipazione dei condividenti alla comunione, e salva l’esistenza di contestazioni radicali sulla qualità di condividente del soggetto richiedente l’ammissione al beneficio, che non ricorre in concreto-. 3.3. Nel caso di specie vi era effettivamente un articolato contenzioso tra le parti che aveva riguardato sia i beni da considerare in comunione ereditaria, sia il loro valore, sia altre poste derivanti da pretese di restituzioni e rimborsi correlate ai beni da dividere, come emerge dalle sentenze di primo e di secondo grado prodotte nelle quali, per questi profili, sono state compensate le spese di lite: ne consegue che, senza entrare nelle valutazioni sull’esistenza dei presupposti reddituali per l’ammissione al beneficio, che non sono note e non sono in discussione in questa sede perché non hanno formato oggetto del provvedimento impugnato -cfr. peraltro Cass. n.36347/2021 e Cass. n.21096/2023 sulla necessità che le condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato persistano al momento della liquidazione: cfr., del resto, l’art.127 co 4 DPR n.115/2002-, ed eventualmente sull’attività svolta dal difensore ai fini dell’individuazione del compenso dovuto secondo i criteri sopra esposti, vi è in linea teorica spazio per il possibile riconoscimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato pur nell’ambito del giudizio di divisione. 3.4. Il Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la revoca del beneficio a danno di A. L. solo in relazione alla ritenuta manifesta infondatezza dell’appello incidentale proposto. Ora, in linea generale, l’art.136 DPR n.115/2002 prevede la revoca del beneficio sia nell’ipotesi del venir meno dei presupposti reddituali richiesti, sia nell’ipotesi in cui risulti che il beneficiato abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave (articolo 136_Revoca del provvedimento di ammissione: <<1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva>>); l’art.130-bis del DPR n.115/2002, che è stato introdotto con dl. n.113/2018, conv. in legge n.132/2018 e poi modificato nel testo attuale con il d.l. n.133/2023, conv. in l. n.176/2023, dispone invece -non la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, operante ab origine salvo che per le modificazioni successive del reddito, mal’esclusione della liquidazione dei compensi al difensore (e al consulente tecnico di parte) quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile; detta ultima norma appare in linea con il disposto dell’art.120 DPR n.115/2002, il quale prevede che <<La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale>> -e sottende, nello stesso tempo, il diritto della stessa parte, totalmente o parzialmente vittoriosa, a difendersi, usufruendo del patrocinio, nel caso in cui sia invece destinataria dell’impugnazione-. L’appello incidentale di A. L. non è stato dichiarato inammissibile ma è stato respinto per affermata palese infondatezza (la Corte di merito aveva revocato il beneficio al quale A. L. era stato ammesso anche per il primo grado di giudizio, sul presupposto della manifesta infondatezza dell’appello incidentale proposto, <<generico e non basato su elementi probatori o argomentazioni specifiche>>): non poteva pertanto trovare applicazione l’art.130 bis cit. che, escludendo il diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato in capo al difensore che pure ha in concreto svolto attività professionale a favore del cliente, è norma di stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente ad altre ipotesi -cfr. gli art.12 e 14 prel.-. Il provvedimento che definisce l’opposizione, oggetto del presente ricorso, ha ritenuto di valorizzare il fatto della affermata manifesta infondatezza dell’appello incidentale, che di per sé non rientra nell’ambito dell’art.130 bis cit. e non rientra in una ipotesi specifica tra quelle disciplinate dall’art.136 cit., senza svolgere alcun approfondimento in ordine ad una teorica mala fede o colpa grave del ricorrente -da valutare peraltro non solo in riferimento al proposto appello incidentale ma tenendo conto dell’intera difesa svolta, non avendo il ricorrente introdotto il giudizio di impugnazione ma avendo in primo luogo resistito all’appello principale di altro condividente-: solo attraverso il riscontro di una delle due situazioni soggettive indicate, che avrebbe dovuto caratterizzare l’iniziativa della parte, la revoca del beneficio -che se non concerne, come nel caso di specie, una intervenuta modifica della situazione reddituale, è (si ripete) retroattiva, ex art.136 co 3 cit., con una valutazione idonea a travolgere l’ammissione al patrocinio per l’intero giudizioper la manifesta infondatezza dell’appello incidentale avrebbe potuto avere il necessario supporto richiesto dall’art.136 cit. Ne consegue che il rigetto dell’opposizione alla revoca del gratuito patrocinio è stato fondato su un argomento giuridico inappropriato, senza correttamente individuare le ipotesi di revoca del beneficio e/o di mancato diritto del difensore al compenso e senza considerare, altresì, la specificità del giudizio di divisione e i limiti in cui è possibile nel suo ambito riconoscere spese legali non imputabili alla massa -quanto alla necessità del rispetto dei limiti reddituali di ammissione al beneficio anche nel momento della liquidazione del compenso cfr., tra le altre: Cass. n.21096/2023; Cass. n.40970/2021; Cass. n.36347/2021; Cass. n.15458/2020-. 4. In conclusione, i motivi di ricorso proposti sono fondati nei termini individuati sopra e il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in diversa persona, dovrà riesaminare l’opposizione proposta contro la revoca del beneficio dell’ammissione di A. L. al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto che nelle cause di scioglimento della divisione l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è possibile, ricorrendo le condizioni di reddito normativamente previste che debbono considerare anche il valore della quota di comproprietà (salvo contestazioni sulla sua misura, nel qual caso si terrà conto della sola parte non contestata), solo in relazione alle spese processuali di difesa che non sono da porre a carico della massa e che sono destinate ad essere regolate quindi in base al principio della soccombenza. La Corte di merito dovrà applicare i seguenti principi di diritto: -l’esclusione del compenso per il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di cui all’art.130 bis DPR n.115/2002, è prevista per l’ipotesi in cui l’appello, principale o incidentale, sia dichiarato inammissibile; -la possibilità di revoca del beneficio per l’ipotesi di appello principale o incidentale respinto trova la propria disciplina nell’art.136 co 2 DPR cit. e richiede quindi che ricorrano i presupposti previsti dalla norma comportanti la valutazione dell’esistenza di dolo o colpa grave del soggetto ammesso al beneficio che, per l’appellante incidentale, deve tenere conto non solo di quest’ultimo ma dell’intera difesa svolta; -nei casi disciplinati dall’art.136 co 2 DPR cit. la revoca del beneficio opera retroattivamente, alla luce dell’ultimo comma della stessa norma, che fa salve le conseguenze dell’ammissione al beneficio solo nel caso di modifiche reddituali sopravvenute, in relazione al periodo ad esse precedente. 5. Il Giudice del rinvio provvederà pure sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie i motivi di ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.