La segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia non può basarsi unicamente sul mancato pagamento dei canoni di un contratto di leasing. È infatti necessario procedere a una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, dalla quale emerga una grave difficoltà economica o comunque una condizione assimilabile all’insolvenza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame, accogliendo con rinvio il ricorso di una società che chiedeva un risarcimento di 2,5 milioni di euro per il danno asseritamente subito. In senso opposto si era espressa la Corte d’Appello, secondo cui la segnalazione non poteva ritenersi illegittima, in quanto «derivante dal mancato pagamento dei canoni dovuti in virtù di contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di macchinari». Il debito – che, secondo la società segnalata, stava per essere estinto mediante una conciliazione prima dell’inaspettata segnalazione alla Banca d’Italia – ammontava a circa 42.000 euro, relativi a una morosità maturata tra gennaio 2003 e ottobre 2004. Per la Prima sezione civile della Cassazione, tuttavia, il giudice di secondo grado ha errato nel non considerare che, «ai fini dell’obbligo di segnalazione al servizio per la centralizzazione dei rischi bancari (cd. Centrale dei rischi), che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza , anche non accertato giudizialmente, o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili». In particolare, la nozione di insolvenza desumibile dalle istruzioni della Banca d’Italia – emanate sulla base delle direttive del Cicr – non coincide con quella fallimentare : occorre invece fare riferimento a una valutazione negativa della situazione patrimoniale del debitore , apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica, senza che sia necessario accertare l’incapienza o la definitiva irrecuperabilità del credito. Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva omesso «ogni verifica del fatto che la società segnalata versasse in gravi difficoltà economiche». Per la Cassazione, inoltre, risultano fondati anche gli ulteriori motivi di ricorso : la Corte d’Appello, nel ritenere insussistente la prova del danno, non aveva tenuto conto di una comunicazione inviata a tale società da Unicredit, con cui veniva negato un mutuo proprio a causa della segnalazione alla Centrale dei rischi e della posizione di “collegata” della società segnalata. Da tale circostanza emerge un chiaro nesso di causalità tra la condotta della convenuta e il danno lamentato .
Presidente Di Marzio – Relatore Caiazzo Rilevato che: (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl citarono innanzi al Tribunale di Roma la (OMISSIS) spa deducendo che la convenuta, dopo aver intavolato trattative per conciliare una causa (opposizione a decreto ingiuntivo) in corso tra le parti, relativa ad un debito derivante da leasing, non aveva formalizzato una transazione, così determinando la segnalazione della (OMISSIS) srl alla Centrali rischi della Banca d’Italia. Pertanto, l’attrice chiedeva la condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, nella misura di euro 2.500.000,00. Il Tribunale, con sentenza del 17.9.2015, rigettava la domanda, osservando che, premesso che l’azione promossa era da ricondurre all’ambito dell’ articolo 1337 cc , in tema di responsabilità precontrattuale, era da accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della (OMISSIS) srl, e che il danno non era stato provato. Con sentenza del 9.3.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello principale delle due società, dichiarando inammissibile l’appello incidentale della (OMISSIS) spa, osservando che: pur condividendo quanto affermato dalle appellanti (circa la qualificazione della domanda come di risarcimento extracontrattuale) tuttavia tale domanda non era da accogliere in quanto, sulla base della loro stessa ricostruzione dei fatti, la segnalazione della (OMISSIS) srl non era illegittima derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto di leasing per la somma di euro 41.851,73, per il periodo gennaio 2003-ottobre 2004; non era fondato il motivo concernente la ritenuta carenza di legittimazione attiva della (OMISSIS) srl, in quanto soggetto estraneo (OMISSIS) srl - non essendo stata documentata attività di direzione e coordinamento ex articolo 2497 cc o altra forma di collegamento che abbia potuto comportare un danno conseguente alla suddetta segnalazione - ed essendo irrilevante l’identità della compagine sociale; era assorbito il terzo motivo riguardante la valutazione d’insussistenza del nesso di causalità tra gli illeciti contestati alla società convenuta e i danni richiesti; infine, non potevano essere accolte le istanze istruttorie in quanto non riproposte in appello; era invece inammissibile l’appello incidentale per mancanza d’interesse ad impugnare, stante il rigetto della domanda risarcitoria. (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl ricorrono in cassazione, avverso la sentenza d’appello, con cinque motivi. (OMISSIS) spa (già (OMISSIS) spa) resiste con controricorso, illustrato da memoria. Ritenuto che: Il primo motivo denunzia violazione degli articolo 53 , 67 , 108 , 170, d.lgs. n. 385/1993, della delibera CICR 29.3.1994 istitutiva della Centrale-Rischi, e della circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11.2.1991 sul funzionamento della stessa Centrale, per aver la Corte d’appello affermato la legittimità della segnalazione in mancanza dei presupposti di legge (situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile ad una crisi d’insolvenza), non essendo invece motivo idoneo a ciò il mero inadempimento. Al riguardo, le ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia esaminato e valutato la documentazione prodotta sulla capacità patrimoniale delle due società (bilanci; perizia di stima). Il secondo e terzo motivo denunziano nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, e per motivazione apparente, per aver la Corte territoriale dichiarato la legittimità della segnalazione a sofferenza sull’esclusivo presupposto del rapporto creditizio tra le parti. Il quarto e quinto motivo denunziano violazione degli articolo 75 cpc , 2043 cc, 112 cpa, 111 Cost., ex articolo 360, nn. 4 e 5, cpc, nullità della sentenza per motivazione apparente, per aver la Corte d’appello ritenuto la carenza di legittimazione attiva della (OMISSIS) srl per la mancanza di collegamento societario con la segnalata (OMISSIS) srl, avendo invece la prima società agito azionando un proprio diritto autonomo, afferente ai danni subiti a seguito della comunicazione dell’(OMISSIS) che le aveva negato il mutuo proprio per la segnalazione della collegata (OMISSIS) pur essendo stata documentata l’avvenuta estinzione del debito, con richiesta di restituzione della somma di euro 550.000,00 alla scadenza contrattuale del 30.4.2009. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Invero, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che la segnalazione alla Centrale dei Rischi non poteva considerarsi illegittima, «derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in virtù di contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di macchinari … Conseguentemente, nessun danno, la (OMISSIS) è tenuta a risarcire», incorrendo in una evidente violazione della disciplina regolante la suddetta segnalazione, come richiamata nella rubrica del primo mezzo, omettendo del tutto di considerare la giurisprudenza consolidata di questa Cortecui il collegio intende dare continuità- secondo cui, ai fini dell'obbligo di segnalazione al «servizio per la centralizzazione dei rischi bancari» (cd. Centrale dei rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in «sofferenza» allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle «Istruzioni» emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come «deficitaria», ovvero come «grave difficoltà economica», senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di «definitiva irrecuperabilità» (Cass, n. 26361/2014; n. 31921/2019). Nella specie, come detto, la Corte d’appello ha omesso ogni verifica del fatto che la società segnalata versasse in gravi difficoltà economiche. Gli altri motivi, esaminabili congiuntamente, sono del pari fondati per aver la Corte omesso di tener conto della comunicazione indirizzata alla (OMISSIS) srl da (OMISSIS) circa l’impossibilità di concedere il mutuo, in ragione dell’avvenuta segnalazione (OMISSIS) srl alla Centrale dei rischi, e della posizione di collegata della società segnalata, emergendo dunque un chiaro rapporto di causalità tra la condotta della convenuta e il danno lamentato. Per quanto suesposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma che dovrà riesaminare la fattispecie in conformità dei principi richiamati e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.