La Consulta boccia le contestazioni alla nuova disciplina sulla cittadinanza iure sanguinis

In attesa del deposito della sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino in relazione all’articolo 1 del decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».

Il decreto interviene sulle norme previgenti che consentivano la trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza italiana , stabilendo che «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: lo status di cittadino sia stato riconosciuto, in via amministrativa o giudiziale, a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 ; un genitore o un nonno possieda, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; un genitore o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del figlio.   La Corte ha ritenuto non fondate le censure con cui il Tribunale di Torino, richiamando l’articolo 3 della Costituzione, lamentava da un lato l’ arbitrarietà della distinzione tra chi ha chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e chi lo ha chiesto dopo , e dall’altro la lesione di diritti quesiti , sostenendo che la disposizione determinerebbe una «revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto intertemporale». È stata inoltre dichiarata non fondata la questione prospettata per violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che riconoscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque sia cittadino di uno Stato membro. La Corte ha poi dichiarato inammissibile la questione sollevata per contrasto con l’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo cui «[n]essun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». Infine, è stata dichiarata inammissibile anche la questione relativa alla presunta violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) , che dispone che «[n]essuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino».