Vietare il cambio di genere nei registri a chi si sposta in un altro Stato UE viola il diritto dell’Unione

È incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che impedisca a un cittadino che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno in un altro Stato membro di ottenere la modifica dei dati relativi al proprio genere annotati nei registri di stato civile.

Una cittadina bulgara è stata registrata alla nascita come di sesso maschile, con un determinato nome, un numero di identificazione personale e documenti di identità corrispondenti a tale sesso. Nel frattempo, si è trasferita in Italia, dove ha intrapreso una terapia ormonale, e oggi vive e si presenta come donna. Per ottenere il riconoscimento giuridico della propria identità di genere, ha adito i tribunali bulgari chiedendo che fosse dichiarato il suo sesso femminile e che i relativi dati di stato civile fossero modificati nel suo atto di nascita . Nonostante i pareri medici e una perizia giudiziaria che confermavano l’identità di genere da lei rivendicata, la domanda è stata respinta . In base alla normativa nazionale bulgara, così come interpretata dall’Assemblea plenaria delle sezioni civili della Corte Suprema di Cassazione, il termine «sesso» va inteso esclusivamente in senso biologico . Ne deriva il divieto di modificare le indicazioni relative a sesso, nome e numero di identificazione personale. Secondo tale impostazione, l’interesse pubblico, fondato sui valori morali e/o religiosi della società bulgara, prevale sull’interesse delle persone transgender. Investita della controversia, la Corte Suprema di Cassazione bulgara ha nutrito dubbi sulla compatibilità di questa disciplina con il diritto dell’Unione europea e ha quindi sottoposto la questione alla Corte di giustizia. La Corte di giustizia ( causa C-43/24 ) ha dichiarato che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che non consenta la modifica dei dati relativi al genere , iscritti nei registri di stato civile, di un cittadino che abbia esercitato il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro . La Corte ha ricordato che, pur essendo il rilascio dei documenti di identità di competenza degli Stati membri, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione . Una discordanza tra l’identità di genere vissuta da una persona e i dati relativi al sesso riportati sui documenti ufficiali può infatti ostacolare l’esercizio della libera circolazione. In molte situazioni della vita quotidiana – controlli di identità, spostamenti transfrontalieri, attività professionali – la persona può essere costretta a giustificare la propria identità o l’autenticità dei documenti, subendo così notevoli disagi. Una restrizione alla libertà di circolazione è ammissibile solo se fondata su considerazioni oggettive di interesse generale e se rispetta il principio di proporzionalità , alla luce del diritto dell’Unione e dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata. Quest’ultimo tutela anche l’identità di genere e impone agli Stati membri di predisporre procedure chiare, accessibili ed efficaci per il suo riconoscimento giuridico. Infine, la Corte ha affermato che il diritto dell’Unione impedisce che un giudice nazionale sia vincolato da un’interpretazione della propria Corte Costituzionale qualora tale interpretazione ostacoli l’applicazione del diritto dell’Unione così come chiarito dalla stessa Corte di giustizia.