Guida in stato di ebbrezza: la Cassazione chiarisce il valore degli elementi sintomatici e dell’avviso al difensore

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di accertamenti sullo stato di ebbrezza alla guida, affrontando due questioni di rilievo pratico per l’attività difensiva: il valore probatorio degli accertamenti sanitari e la modalità di comunicazione dell’avviso di assistenza difensiva.

Con la sentenza n. 9235/2026, depositata il 10 marzo, la Quarta sezione penale ha annullato con rinvio una decisione assolutoria pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in un procedimento relativo al reato di guida in stato di ebbrezza ex articolo 186 del Codice della strada. Il caso trae origine da un sinistro stradale autonomo verificatosi nel novembre 2023, a seguito del quale il conducente veniva trasportato in ospedale per le cure del caso. Dagli accertamenti sanitari effettuati presso la struttura ospedaliera emergeva un tasso alcolemico particolarmente elevato , pari a 3,53 g/l. Nonostante tali risultanze, il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato ritenendo non provato che gli accertamenti alcolimetrici fossero stati eseguiti dopo l’ avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore . La decisione è stata impugnata dal Procuratore generale, che ha denunciato, tra l’altro, l’illogicità della motivazione e il travisamento della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, evidenziando come la ricostruzione operata dal giudice di merito fosse incompatibile con le risultanze documentali e con le massime di esperienza. In particolare, la sentenza assolutoria aveva ipotizzato che il prelievo ematico fosse stato effettuato prima dell’avviso difensivo, nonostante il modulo sottoscritto in ospedale contenesse sia l’avviso della facoltà di difesa sia il consenso informato al trattamento sanitario, circostanza logicamente incompatibile con tale ricostruzione. La Suprema Corte ha inoltre valorizzato il verbale di accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria, dal quale risultava che il conducente era stato informato oralmente , prima del trasporto in ospedale, della facoltà di farsi assistere da un difensore e aveva dichiarato di non volersene avvalere. Sul punto, i giudici di legittimità ribadiscono un principio già consolidato: l’avviso previsto dall’ articolo 114 disp. att. c.p.p. non deve necessariamente essere fornito per iscritto, essendo sufficiente anche la comunicazione orale , purché risulti documentata negli atti di polizia giudiziaria. La sentenza contiene anche un ulteriore passaggio di interesse in materia probatoria. La Cassazione ricorda infatti che, nel reato di guida in stato di ebbrezza, l’ esame strumentale non costituisce prova legale. Di conseguenza, lo stato di ebbrezza può essere accertato anche attraverso elementi sintomatici e altri dati clinici, purché la valutazione sia sorretta da adeguata motivazione. Alla luce di tali rilievi, la Corte ha annullato la decisione impugnata con rinvio al tribunale in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda.

Presidente Ferranti – Relatore Lorenzetti Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p. del Tribunale di Trento, con la sentenza del 30 aprile 2025 in epigrafe, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in sede di udienza camerale per la decisione sulla richiesta di definizione del giudizio con sospensione del procedimento con messa alla prova, ha assolto M. M. dal reato di cui all’articolo 186, commi 2 lett. c) e 2 bis, cod. strada, ritenendo che non era provato che gli accertamenti alcolimetrici, eseguiti ad esclusivi fini di indagine, fossero stati svolti dal M. dopo l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 2. Il G.i.p. del Tribunale di Trento aveva emesso decreto penale di condanna nei confronti di M. M., perché la sera del 18.11.2023, alle ore 21:55, conduceva la propria autovettura BMW serie 118d tg. ( omissis ) in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, causando un sinistro stradale autonomo: precisamente, mentre percorreva la via ( omissis ) in direzione ( omissis ), giunto in piazza ( omissis ), al termine della curva fuoriusciva dalla carreggiata e terminava la sua corsa all’interno del giardino dell’abitazione privata sita al civico n. ( omissis ), demolendo una siepe e scontrandosi con una cordonata in porfido, un pilastro in granito e un palo in ferro. Il conducente, unitamente alla passeggera, venivano subito trasportati con ambulanza all’ospedale di Cles – Trento al fine di ricevere le cure adeguate. Dai risultati delle analisi risultava che quella sera M. M. conduceva la propria autovettura con un tasso alcolemico accertato pari a 3,53 gr/l. 3. Avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Trento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, articolando due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, il Procuratore generale lamenta illogicità della motivazione, ai sensi dell’articolo 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen., osservando che, in sostanza, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la richiesta di accertamenti sanitari urgenti era stata inviata alla struttura ospedaliera da parte della polizia giudiziaria alle ore 22:35 mentre l’avviso della facoltà di fasi assistere da un difensore di fiducia era stato fornito da personale medico alle ore 22:45. Osserva il Procuratore generale ricorrente, anzitutto, che il M. aveva fatto ingresso in ospedale alle ore 22:40 e che massime di esperienza inducono ad escludere che in meno di cinque minuti i medici operanti avessero potuto ricevere ed evadere la richiesta di prelievo ematico per un soggetto giunto in ambulanza con “trauma contusivo facciale e frattura ossa nasali”; inoltre il modulo sottoscritto dal M. alle 22:45 conteneva, oltre all’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, anche l’espressione del consenso informato che logicamente precede (e non segue) il trattamento sanitario. 3.2. Con il secondo motivo il Procuratore generale ricorrente lamenta travisamento della prova, ai sensi dell’articolo 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza era in contrasto con il verbale di accertamenti urgenti (Allegato E alla notizia criminis prot. 6/304 del 01/2023) da cui risultava che M. M. era stato informato oralmente prima del trasporto in ospedale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex articolo 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e che il medesimo aveva dichiarato di non volersi fare assistere da un difensore di fiducia, come da dichiarazione di consenso informato. 4. Il Procuratore generale in persona del Sostituto Aldo Esposito ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Trento. 5. Il difensore di ufficio di M. M., Avv. Antonio Strillacci del foro di Roma, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Va preliminarmente osservato che «in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell' articolo 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell' articolo 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114 , può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'articolo 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 – 01). Va anche precisato che, avendo la novella citata vietato l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all’articolo 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’articolo 606 cod. proc. pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva» (Sez. 2, n. 1535 del 18/11/2025, Matrone). 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che «in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'articolo 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 02; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054). Deve ulteriormente precisarsi che tale inconfutabilità non può essere il risultato di una valutazione soggettiva e opinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con una massima di esperienza, il che accade quando il ragionamento valorizzi una congettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, Romano, Rv. 281385 – 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 0)» (Sez. 2, n. 41812 del 18/11/2025, Matrone, non mass.). Così enucleato il vizio di manifesta illogicità, osserva la Corte che, dato che il M. aveva fatto ingresso in ospedale alle ore 22:40, come si rileva dal certificato di pronto soccorso (Allegato C alla C.N.R. prot. n. 6/304 – 1/2023 della Compagnia Carabinieri di Cles) e che l’avviso della facoltà di fasi assistere da un difensore di fiducia era stato fornito da personale medico alle ore 22:45, la motivazione della sentenza impugnata è in contrasto con la massima di esperienza che esclude che in meno di cinque minuti i medici del presidio ospedaliero avessero potuto ricevere ed evadere la richiesta di prelievo ematico per un soggetto giunto in ambulanza con “trauma contusivo facciale e frattura ossa nasali”. Peraltro, il modulo sottoscritto da M. M. alle 22:45 conteneva, oltre all’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, anche l’espressione del consenso informato che logicamente precede (e non segue) il trattamento sanitario. La motivazione della sentenza impugnata è quindi manifestamente illogica anche laddove ritiene che non era provato che gli accertamenti alcolimetrici fossero stati svolti dopo l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. 4.1. Osserva la Corte che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’ articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. , configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli articolo 581, comma 1, lett. d) , e 591 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 – 01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 – 01). 4.2. Orbene, nel “verbale di accertamenti urgenti” (Allegato E alla C.N.R. prot. n. 6/304 – 1/2023 cit.) i Carabinieri danno atto che: - il conducente M. M. “è stato informato oralmente prima del trasporto in ospedale […] della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex articolo 356 e 114 disp. att. c.p.p. ”; - il conducente M. M. “ha dichiarato di non volersi far assistere da un difensore di fiducia […] come da dichiarazione di consenso informato”. È, quindi, evidente il travisamento della prova in cui è incorso il G.i.p. in quanto la motivazione della sentenza impugnata è in palese contrasto con le risultanze del verbale di accertamenti urgenti riprodotto nel testo del ricorso. Peraltro, come esattamente osservato dal Procuratore generale ricorrente, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833 – 01; Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958 – 01), mentre, sul piano della prova, che l’avviso sia stato dato risulta dal verbale di accertamenti urgenti e quindi da una prova scritta, contenuta in atto di polizia giudiziaria avente valore fidefaciente (Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958 – 01). 4.3. In analogo vizio di travisamento della prova incorre il G.i.p. laddove nella motivazione della sentenza rileva che “non sono versati in atti elementi ulteriori tali da consentire di accertare o meno se il M., al momento del sinistro, avesse assunto bevande alcoliche”, atteso che, invece, come rilevato dal Procuratore generale ricorrente, dal certificato del pronto soccorso risulta che veniva formulata per il conducente dell’autovettura (il M.) diagnosi di “abuso etilico acuto”. Circostanza, questa, avente specifica attitudine dimostrativa dell’esistenza dello stato di ebbrezza e suscettibile di autonoma valutazione, ai fini di una affermazione di penale responsabilità, non costituendo l’esame strumentale una prova legale, a condizione che la decisione sia sorretta da congrua motivazione nel caso in cui risultano superate le soglie di maggiore gravità (Sez. 4, n. 38177 del 30/10/2025, Zhu, Rv. 288753 – 01; Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Picca, Rv. 276368 – 01, secondo cui, nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 cod. strada). 5. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento - Ufficio G.i.p. in diversa persona fisica per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento - Ufficio GIP in diversa persona fisica per l’ulteriore corso.