La condotta ostativa del genitore legittima l’allontanamento dei minori dalla comunità e dal genitore, con collocamento in altra struttura

È legittimo allontanare d’urgenza i minori dalla comunità e separarli dal genitore, se la sua condotta ostacola gli interventi educativi e danneggia il loro equilibrio e la loro sicurezza.

Massima In materia di protezione dei minori, qualora la condotta di un genitore, pur inserito nella struttura di accoglienza insieme ai figli, risulti concretamente e persistentemente ostativa all’attuazione degli interventi educativi e terapeutici disposti dall’autorità giudiziaria, nonché pregiudizievole per l’equilibrio psico‑fisico, l’istruzione e la sicurezza dei minori, è legittima l’adozione di un provvedimento urgente di allontanamento dei minori dalla comunità e di collocamento in altra struttura, con contestuale cessazione della convivenza con il genitore, ai sensi degli articolo 330, 333  e 336 c.c. , ove tale misura risulti necessaria e proporzionata alla tutela del preminente interesse del minore. Il caso Il Tribunale per i minorenni riesaminava i provvedimenti cautelari adottati nei confronti di tre minori, già collocati in comunità a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale, alla luce di significativi fatti sopravvenuti emersi in fase esecutiva. Dalle concordi relazioni dei servizi coinvolti è emerso che la permanenza della madre nella struttura, inizialmente consentita quale misura temporanea di accompagnamento, si è progressivamente tradotta in una condotta oppositiva e interferente, idonea a compromettere l’attuazione degli interventi educativi, terapeutici e didattici disposti dall’autorità giudiziaria. È stata in particolare accertata una grave compromissione del diritto all’istruzione dei minori, nonché un deterioramento del loro equilibrio psico‑fisico, con manifestazioni comportamentali disfunzionali e concreti profili di rischio per la sicurezza propria e degli altri ospiti della comunità. Il Tribunale ha rilevato l’inefficacia di soluzioni meno incisive e ha escluso che il fallimento dell’azione educativa potesse essere posto a fondamento di una rivalutazione in senso favorevole della condotta genitoriale, dovendo prevalere il superiore interesse dei minori. Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli articolo 330, 333 e 336 c.c. , ha quindi disposto, in via urgente, il trasferimento dei minori in altra comunità educativa, con cessazione della convivenza con la madre, impartendo altresì direttive in ordine alla tutela della riservatezza, alla regolamentazione dei contatti genitoriali e all’avvio di un graduale inserimento nel sistema scolastico pubblico. La questione La questione in esame è la seguente:  la condotta ostativa del genitore può legittimare l’allontanamento dei minori ? Le soluzioni giuridiche La decisione valorizza correttamente il carattere dinamico e progressivo delle misure di protezione  ex  articolo 330, 333e 336 c.c.,  fondando l’intervento su fatti sopravvenuti accertati attraverso una pluralità di fonti qualificate  (servizi sociali, casa‑famiglia, tutrice, curatore speciale). In tale prospettiva, la presenza della madre in comunità, inizialmente ammessa quale misura atipica di accompagnamento, viene qualificata come scelta meramente esecutiva e reversibile, non coperta da giudicato cautelare, e quindi legittimamente rimodulata in funzione dell’interesse del minore. Sul piano sostanziale, il provvedimento individua con chiarezza il grave pregiudizio rilevante ai sensi dell’ articolo 330 c.c. , declinandolo non solo in termini di compromissione dell’equilibrio psico‑fisico e della sicurezza, ma anche quale lesione del diritto fondamentale all’istruzione, con espresso richiamo all’obbligo scolastico e ai limiti dell’istruzione parentale. In coerenza con tale premessa, la decisione valorizza il principio secondo cui il  grave pregiudizio rilevante ai fini dell’ articolo 330 c.c.  può consistere non solo in condotte direttamente abusive, ma anche in comportamenti ostruzionistici e oppositivi idonei  a vanificare gli interventi di sostegno e protezione predisposti, secondo una lettura sostanziale e non sanzionatoria della responsabilità genitoriale, valorizzando il primato dell’interesse superiore del minore. È inoltre correttamente esclusa ogni lettura “premiale” della condotta oppositiva, affermandosi il principio per cui il fallimento degli interventi di sostegno, quando imputabile al comportamento genitoriale, non può tradursi in un arretramento della tutela. La motivazione si segnala per la coerenza tra fase di osservazione e decisione, per l’applicazione del criterio di proporzionalità e residualità delle misure più incisive e per l’attenzione agli strumenti di protezione complementari (regolazione dei contatti, tutela della riservatezza, inserimento scolastico), in una lettura integrata e sostanziale del superiore interesse del minore. Osservazioni Se i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a )  interventi di sostegno e supporto alla famiglia , ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza , ipotesi nella quale nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il  best interest of the child ; b )  interventi in tutto o in parte ablativi , allorché, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione. Qualora sia disposto  l'affidamento del minore ai servizi sociali , occorre pertanto distinguere, anche nel  regime previgente  alla entrata in vigore della  l. n. 184/1983  , articolo 5- bis , l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale , in quanto: a )  nel primo caso , si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore, tipologia di affidamento ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, né essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori - e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili; b )  nel secondo caso , invece, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale e costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v.  Cass. n. 16569/2021 ), cosicchè deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità, presupponendo l'adozione di questo provvedimento la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale e dovendo i contenuti del provvedimento essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito, con adeguata vigilanza sull'operato dei servizi da parte del giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della  l. n. 184/1983 , articolo 5- bis , che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori , oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati. Si è poi evidenziato che ciò tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di affidamento ai servizi sociali , non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale; questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale, apparendo più corretto utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto. Peraltro, dalla lettura in combinato disposto degli articolo 330 c.c. ( il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio ) e 333 c.c. ( Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore ), si desume che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale  ex   articolo 330 c.c.  costituisce l' extrema ratio , ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. Al riguardo, il giudice di merito deve esprimere  una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero , attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 12237/2023) . In proposito, è opportuno rammentare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 7/2013 - in occasione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell' articolo 569 c.p. , nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall' articolo 566 comma 2 c.p. , consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, ora responsabilità genitoriale - ha ancor meglio chiarito che la decadenza dalla responsabilità non riguarda solo i titolari, ma anche, necessariamente, il figlio minore, per cui è evidente che, in tanto può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella  relatio  (sul piano giuridico, se non naturalistico), in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore. All'irragionevole automatismo legale occorre dunque sostituire - quale soluzione costituzionalmente più congrua - una  valutazione concreta del giudice , così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro che il valore di indice per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà: vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga realizzare in concreto gli interessi del figlio minore , evidenziando l'inconciliabilità di ogni automatismo, finanche legale, con la misura in esame che richiede la valutazione in concreto delle capacità genitoriali, dell'interesse del minore e del grave pregiudizio, presupposto imprescindibile della misura ablativa. Va inoltre rammentato, alla luce degli  impegni internazionali assunti dall'Italia sul versante della protezione dei minori , che: a ) la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con  l. 27 maggio 1991, n. 176  (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'articolo 3, comma 1, stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente ; b ) la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con  l. 20 marzo 2003, n. 77  (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta, all'articolo 6, le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi prima di adottare qualsiasi decisione , stabilendo che l'autorità stessa deve esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo . Inoltre, l’articolo 8 Cedu garantisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza , precisando che Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui . L'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita familiare non comporta necessariamente una violazione del diritto ivi sancito. Il  vulnus  sussiste solo quando l'interferenza non è prevista dalla legge o, pur essendo prevista, si riveli sproporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale (sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, benessere economico del paese) o particolare (protezione dei diritti e delle libertà altrui) pur legittimamente perseguiti. Il dovere dello Stato di rispetto del diritto alla vita familiare  non implica solo il divieto per le autorità pubbliche di astenersi direttamente dal porre in atto ingerenze indebite tramite una condotta commissiva (ad esempio, l'allontanamento ingiustificato di un minore dai genitori). Ugualmente censurabili sono anche le azioni omissive, come il mancato allontanamento di un minore dalla famiglia nucleare nel caso in cui, nell'interesse di quest'ultimo, invece, sarebbe stato necessario. Sussiste, infatti, un dovere dello Stato di adoperarsi, al fine di evitare che l'ingerenza avvenga ad opera di privati, compresi i parenti stretti e gli stessi genitori. Quanto al  presupposto specifico  (grave pregiudizio) per l'adozione della misura ablativa della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, affermando che  se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire , atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. n. 14145/2017; Cass. n. 12237/2023) e, ancora, che il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali ( Cass. n. 9763/2019 ; conf.  Cass. n. 14436/2017 ;  Cass. n. 7541/2023 ), ciò perché la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce infatti una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio ( Cass. n. 9691/2022 ). Dalle superiori argomentazioni, non vi è dubbio che il Tribunale abbia fatto buon uso dei principi di legittimità prima richiamati, avendo lo stesso evidenziato  i potenziali pregiudizi derivanti ai minori dalla costante condotta di vita della madre , refrattaria ad instaurare corretti rapporti con i servizi sociali,  anzi ostativa  al punto da costituire fonte di pregiudizio anche per gli altri ospiti,  oppositiva  alla offerta di una adeguato supporto scolastico ai propri figli, e come tale  non idonea ad assumersi la responsabilità  delle scelte più importanti riguardanti l'accudimento di minori nella loro quotidianità e nelle diverse fasi di crescita. Pertanto, correttamente è stata disposta il suo allontanamento dai minori, in presenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per i figli. Fonte: IUS/Famiglie