Parametri forensi e atti telematici “virtuosi”: la Cassazione rimette in pubblica udienza il valore della causa

La Cassazione interviene, in sede interlocutoria, su tre profili centrali nella liquidazione dei compensi dell’avvocato nel patrocinio a spese dello Stato: nozione di “somma attribuita”, criterio di determinazione del valore della lite e disciplina degli atti telematici non strutturati.

Il giudice di merito aveva rideterminato i compensi del difensore ammesso al patrocinio, applicando lo scaglione “fino a euro 1.100” del d.m. n. 55/2014 , assumendo come valore della causa il solo importo del compenso liquidato (euro 1.026) ed escludendo spese generali, contributo previdenziale e IVA. La ricorrente aveva censurato questa impostazione, richiamando l’ articolo 5, comma 2, d.m. n. 55/2014 e ritenendo che la “ somma attribuita ” alla parte, in caso di accoglimento della domanda di liquidazione, non coincida con il solo onorario, ma debba comprendere anche gli accessori di legge (spese generali, CPA e IVA). Da ciò deriverebbe un diverso inquadramento negli scaglioni di valore, con conseguente incremento del compenso parametrico. Il secondo snodo riguarda, invece, l’ articolo 4, comma 1- bis, d.m. 55/2014 : Il giudice di merito ha negato l’aumento del 30% per gli atti depositati telematicamente , ritenendoli non “ strutturati ” secondo i criteri di impaginazione e ricerca testuale richiesti dalla norma, ma senza una motivazione specifica sulle modalità redazionali da adottare. La Cassazione sottolinea come le questioni sollevate (contenuto della “somma attribuita”, individuazione del valore della lite in presenza di accessori e trattamento degli atti telematici non strutturati ai fini del bonus del 30%) costituiscano un nucleo unitario di rilievo nomofilattico. Per questo dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Presidente Grasso - Relatore Amato Osserva L'avvocato Do.An. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Bologna - ai sensi degli articolo 82  e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, T.U.S.G.) - avverso il decreto di liquidazione dei suoi compensi quale difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, lamentando la violazione della disciplina in materia di minimi parametrali. Il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione ma compensava le spese processuali richieste dall'opponente in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato. Avverso tale decisione l'odierna ricorrente promuoveva ricorso per Cassazione lamentando l'illegittima compensazione delle spese. Questa Corte, con ordinanza n. 21277 del 2022, accoglieva il ricorso e rinviava la causa al Tribunale di Bologna per la regolamentazione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità. Con l'ordinanza qui impugnata, il Presidente delegato del Tribunale rideterminava i compensi corrisposti, riconoscendo alla parte ricorrente, vittoriosa all'esito del procedimento ex articolo 170 t.u.s.g., le spese processuali sostenute nel giudizio definito con l'ordinanza cassata, nonché le spese processuali del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio ex articolo 392 c.p.c. , liquidate con riguardo al valore della causa pari ad Euro. 1.026,00 e agli importi minimi per le fasi studio/introduttiva/decisoria fissati nel D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (ante DM 147/2022 quanto al primo giudizio innanzi al Tribunale), per un totale complessivo di Euro. 1.011,00. L'ordinanza veniva successivamente rettificata dal medesimo Presidente con procedimento di correzione di errore materiale, mediante liquidazione dell'importo delle spese vive, omesse per riconosciuto errore materiale. Avverso la decisione in epigrafe l'avvocato soccombente propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. Resta intimato il Ministero della Giustizia, che si è costituito ai soli fini della partecipazione all'eventuale discussione orale. 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: segnatamente violazione dell'articolo 132, comma 2, lett. 4) c.p.c., per totale mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice di primo grado ha determinato il valore della lite in misura diversa da quella dichiarata dalla ricorrente. Lamenta la ricorrente che, a fronte di specifica richiesta della parte, il giudice del rinvio ometteva di indicare le ragioni per cui il valore della lite era stato determinato solo sull'importo del decisum, limitato al compenso percepito pari ad Euro. 1.026,00 ad esclusione delle spese generali (pari al 12,5% calcolato sul compenso, quindi Euro. 128,25), CPA (4% calcolato su compenso comprensivo di spese generali, quindi Euro. 46,17) e dell'IVA (22% calcolato su compenso comprensivo di spese generali e CPA, quindi Euro. 263,43), che avrebbero portato il valore complessivo della causa ad Euro. 1.464,51 con il conseguente superamento dello scaglione sul quale determinare i compensi secondo le Tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore da Euro. 1.100,00 ad Euro. 5.200,00). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: in particolare, violazione dell' articolo 10 c.p.c. , dell' articolo 13 legge 247/2012 e dell' articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 , segnatamente nella parte in cui il Tribunale di Bologna ha determinato il valore della lite nella misura di Euro. 1.026,00 anziché di Euro. 1.464,51 e, quindi, ha determinato il compenso liquidato ai sensi dell' articolo 91 c.p.c. sulla base dello scaglione fino a Euro 1100 anziché dello scaglione da Euro 1100 a Euro 5200 . La ricorrente si duole della non corretta interpretazione della nozione giuridica di somma attribuita (ex articolo 5, comma 2, D.M. n. 55/2014 ) effettuata dalla decisione, assumendo che per somma attribuita deve intendersi l'importo dovuto per compenso maggiorato di spese generali - che nel caso specifico già da sole comporterebbero il passaggio allo scaglione successivo - e di tutti gli accessori di legge. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: segnatamente, violazione dell'articolo 132, comma 2, lett. 4) c.p.c., per totale mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice di primo grado non ha riconosciuto l'aumento dei compensi ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, d.m.n. 55/2014. La ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata attribuzione dell'aumento richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis del decreto parametri pari al 30% del compenso nel caso in cui, come nel caso di specie, gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto . Precisa la ricorrente che nel caso di esito sia positivo che negativo della valutazione del giudice, questi è tenuto comunque a motivare le ragioni della sua decisione, mancanti in toto nel caso di specie. 4. Il Collegio rileva che la questione sollevata con i primi due motivi del ricorso, ai fini della determinazione del valore della causa, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza implicando apprezzamento nomofilattico.  P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 28 gennaio 2026. Depositato in Cancelleria l'8 marzo 2026.