Custodia cautelare oltre i termini: confermata la responsabilità disciplinare del magistrato

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione tornano a pronunciarsi sui confini della responsabilità disciplinare del magistrato in caso di inosservanza dei termini di durata delle misure cautelari personali, ribadendo principi consolidati in materia di vigilanza sulla legittimità della privazione della libertà personale.

La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un magistrato che, nella qualità di giudice per le indagini preliminari, era stato chiamato a rispondere dell’illecito previsto dagli articolo 1 e 2 del d.lgs. n. 109/2006 . Al centro della contestazione vi erano due distinti procedimenti penali nei quali le misure cautelari applicate agli imputati — rispettivamente arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere — erano rimaste in vigore oltre il termine massimo di efficacia previsto dall’ articolo 303 c.p.p. , senza che fosse stata disposta la necessaria scarcerazione. Secondo l’accusa disciplinare, l’omessa verifica dei termini aveva determinato una protrazione illegittima della restrizione della libertà personale per un periodo di alcune settimane, fino a quando il magistrato subentrato nella trattazione dei procedimenti aveva dichiarato la perdita di efficacia delle misure. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva riconosciuto la sussistenza di una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile , evidenziando come la proroga dei termini di custodia cautelare — anche nel caso in cui sia disposta una perizia sullo stato di mente dell’imputato — richieda comunque l’adozione di un’apposita ordinanza del giudice ai sensi dell’ articolo 305 c.p.p. , su richiesta del pubblico ministero e previo contraddittorio con la difesa. Tuttavia, la stessa Sezione disciplinare aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità per “scarsa rilevanza del fatto”, prevista dall’articolo 3- bis d.lgs. n. 109/2006 , valorizzando il limitato intervallo temporale della protrazione della misura e la circostanza che gli episodi fossero rimasti confinati all’interno dell’ufficio giudiziario, emergendo solo in occasione di un successivo monitoraggio organizzativo. Il magistrato aveva quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite, sostenendo, da un lato, l’insindacabilità in sede disciplinare dell’attività interpretativa del giudice e, dall’altro, l’illogicità della motivazione della decisione del CSM. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo che sul magistrato grava un preciso dovere di vigilanza sulla persistenza delle condizioni , anche temporali, che legittimano la restrizione della libertà personale. L’inosservanza dei termini massimi di custodia cautelare costituisce, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza disciplinare, una grave violazione di legge idonea a integrare l’illecito disciplinare quando sia frutto di ignoranza o negligenza inescusabile. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che prassi organizzative difformi dalla legge o eventuali carenze organizzative dell’ufficio non sono idonee a escludere la responsabilità disciplinare del magistrato, così come non rileva, quale causa scriminante, l’assenza di una richiesta di proroga da parte del pubblico ministero. In particolare, la Corte afferma che l’eventuale consolidarsi, all’interno dell’ufficio, di modalità di gestione dei termini cautelari non conformi alla legge non è idoneo a neutralizzare la gravità della violazione. Il dovere di vigilanza sulla legittimità della privazione della libertà personale grava infatti direttamente sul giudice titolare del procedimento , il quale non può giustificare l’inosservanza delle disposizioni processuali invocando prassi organizzative contra legem .

Presidente D’Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa 1.-Il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 46/2025 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Resiste il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, mentre non ha svolto attività il Ministero della giustizia. 2.-Il ricorrente, quale magistrato in servizio presso il Tribunale di Cosenza, con funzioni di Giudice per le indagini preliminari, è stato incolpato dell'illecito disciplinare di cui agli articolo 1, comma 1, e 2, comma 1, lettere a) e g) del d.lgs. n. 109 del 2006, per aver tenuto, in violazione del dovere generale di diligenza, condotte inosservanti dell'articolo 303, comma 1, lettera b-bis) n. 2 cod. proc. pen., così arrecando un ingiusto danno a due imputati. In particolare: A) quale G.I.P. titolare del procedimento n. 29/2021 r.g.n.r. - 56/2021 r.g.g.i.p., nei confronti di persona dapprima arrestata in flagranza l’(OMISSIS) e poi destinataria della misura degli arresti domiciliari applicata all’esito della convalida, indagata per i delitti di cui agli articolo 56 , 629 , 605 , 337 cod. pen. , al ricorrente è stata contestata l’omessa valutazione della posizione cautelare, con decorso senza titolo della misura restrittiva dal 19 novembre 2021 (termine di efficacia di sei mesi dall'emissione dell'ordinanza del 19 maggio 2021, con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, procedendosi per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni: articolo 331, comma 1, lettera b-bis, n. 2, cod. proc. pen.) all’11 gennaio 2022, allorché il nuovo magistrato assegnatario del procedimento provvedeva a dichiarare la perdita di efficacia della misura. B) quale G.I.P. titolare del procedimento n. 307/2021 r.g.n.r. - 512/2021 r.g.g.i.p., nei confronti di persona indagata per i delitti di cui agli articolo 572, 582-585, 609-bis-609-ter cod. pen., cui era stata applicata con ordinanza del 24 febbraio 2021 la misura della custodia cautelare in carcere, al ricorrente è stata contestata l’omessa valutazione della posizione cautelare, con decorso senza titolo della misura restrittiva dal 19 novembre 2021 (termine di efficacia di sei mesi dall'emissione del provvedimento del 19 maggio 2021, con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, procedendosi per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni: articolo 331, comma 1, lettera b-bis, n. 2, cod. proc. pen.) al 17 gennaio 2022, allorché il nuovo magistrato assegnatario del procedimento provvedeva a dichiarare la perdita di efficacia della misura. 3. – La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha assolto il ricorrente dalle incolpazioni allo stesso ascritte, perché gli illeciti disciplinari non sono configurabili, essendo il fatto di scarsa rilevanza. La sentenza impugnata ha comunque ravvisato la grave violazione di legge ai fini dell’illecito disciplinare di cui all' articolo 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 , avendo il ricorrente mancato di disporre la scarcerazione degli imputati in violazione delle disposizioni codicistiche e quindi indebitamente ristretto la libertà degli stessi. La Sezione disciplinare ha altresì ritenuto che il comportamento fosse dovuto ad inescusabile negligenza, confutando le difese dell’incolpato, secondo cui dal termine di fase dell’efficacia delle misure dovevano destrarsi in entrambe le vicende i tempi occorsi per l’espletamento di perizie sulla capacità degli indagati (nel primo caso 120 giorni e nel secondo caso 90 giorni). La sentenza ha affermato che per l’operatività della proroga dei termini di custodia cautelare quando sia disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato, per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia, ai sensi dell’articolo 305 cod. proc. pen., occorre che la stessa proroga sia disposta con apposita ordinanza emessa dal giudice, operando essa anche se l'attività peritale sia completata prima della scadenza del termine di legge originario. La Sezione disciplinare, escluso che si ponesse una effettiva questione interpretativa e ravvisando il grave errore di diritto, che aveva prodotto agli imputati un conseguente danno (rilevante ex articolo 2 lett. a, d. lgs. n.109 del 2006), per la indebita protrazione della restrizione della libertà personale, ha negato anche ogni rilevanza a difformi prassi contra legem in uso nell’ufficio giudiziario. Parimenti irrilevanti si sono reputate la mancata richiesta di proroga proveniente dal pubblico ministero, come anche la circostanza che l’incolpato avesse fruito di un congedo straordinario dal 2 al 19 novembre 2021 (periodo concomitante con la scadenza dei termini di fase), avendo egli dapprima rinviato le rispettive udienze a date successive alle scadenze dei medesimi termini di efficacia delle misure in atto. Per la Sezione disciplinare lo “stato di confusa gestione delle scadenze” risultava avvalorato dalle annotazioni contenute nelle schede relative ai termini di fase delle misure cautelari, indicando esse nel primo caso la data del 26 aprile 2022 e nel secondo caso la data del 2 marzo 2022. Non di meno, la sentenza impugnata ha ritenuto il fatto di scarsa rilevanza ex articolo 3-bis del d. lgs. n. 109 del 2006, non avendo la contestata violazione di legge per omessa scarcerazione compromesso o messo in pericolo l'immagine del magistrato nella sua funzione giudiziaria, essendo intercorsi lassi di tempo relativamente brevi e che sarebbero stati giustificati dalla corretta adozione di formali provvedimenti di proroga. Gli episodi erano, peraltro, rimasti confinati nel Tribunale di Cosenza, essendo emersi solo a seguito di un monitoraggio operato dopo il trasferimento del ricorrente ad altro ufficio. 4. – Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1.-Il ricorso è articolato in due motivi. Il primo motivo denuncia la violazione e/o erronea applicazione dell’ articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006 , in relazione all’ articolo 305, comma 1, cod. proc. pen. , deducendosi l'insindacabilità del provvedimento giurisdizionale in sede disciplinare (nella specie, inosservanza della disciplina codicistica in tema di limiti temporali delle misure cautelari e relativo computo, sulla base di scelta ermeneutica). Il secondo motivo di ricorso allega la mancanza, ovvero la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2. – Va premesso che l'assoluzione con la formula di cui all' articolo 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 , da parte della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non è tale da escludere qualsiasi effetto svantaggioso per il magistrato assolto ed è, pertanto, idonea a radicare il suo interesse a impugnare la sentenza davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell'addebito per insussistenza del fatto o perché il fatto non è a lui attribuibile ( Cass. Sez. Un. n. 1163 del 2023 ; n. 1416 del 2019). 3. - I motivi sono infondati. 3.1. - Secondo consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, grava sul magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l'inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce grave violazione di legge che arreca un ingiusto danno, idonea ad integrare gli illeciti disciplinari in concorso formale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) (nella formulazione qui applicabile, antecedente alla clausola di salvezza introdotta dalla legge n. 71 del 2022 , che non opera retroattivamente: arg. da Cass. Sez. Un. n. 1653 del 2025), e lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006 ( Cass. Sez. Un. n. 2323 del 2020 ; n. 17985 e n. 17333 del 2021; n. 27418 del 2022). 4. – É altrettanto costante nella giurisprudenza in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati l’affermazione che la grave violazione di legge , agli effetti dell’illecito di cui all' articolo 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 , rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento risulti determinato da ignoranza o negligenza inescusabile e perciò idoneo a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario (Cass. Sez. Un. n. 26662 del 2023; n. 2610 del 2021). 4.1. - Queste Sezioni Unite (sentenza n. 11868 del 2020), in particolare, hanno già affermato che, nell'ipotesi di incolpazione disciplinare di un magistrato, avente ad oggetto una condotta consistente nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ex articolo 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, e risoltasi nell'inosservanza della disciplina del codice di procedura penale in tema di limiti temporali della custodia cautelare in carcere o di altre misure limitative della libertà personale, è necessario, ai fini della riconduzione di tale condotta nell'ambito dell'attività interpretativa non sindacabile in sede disciplinare (con conseguente esclusione dell'illecito), accertare se le ragioni di essa siano verificabili attraverso uno o più provvedimenti motivati, giustificativi del diverso computo dei termini o del superamento del limite stabilito dalla legge, anche mediante l'adesione ad una scelta ermeneutica riconducibile ad un orientamento minoritario, purché reso evidente da un percorso argomentativo valutabile ed impugnabile così come previsto dalla legge. 5. - La Sezione disciplinare del C.S.M. nella sentenza impugnata ha ravvisato una condotta consistente nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ex articolo 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, con riguardo a due vicende di inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare stabiliti dall'articolo 303, comma 1, lettera b-bis) n. 2 cod. proc. pen. 5.1. - Si tratta di esito non contraddetto dal contemporaneo giudizio di scarsa rilevanza del fatto , che ha giustificato l’applicazione dell'esimente di cui all' articolo 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 , giacché la condotta, in rapporto alla consistenza della lesione arrecata al bene giuridico specifico , non è apparsa connotata da gravità, né, riguardata ex post ed in concreto, essa ha compromesso l'immagine del magistrato. 6. - L’apprezzamento al riguardo compiuto dalla Sezione disciplinare del CSM, afferente al merito dei contestati illeciti disciplinari, è insindacabile in questa sede, in quanto sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici, adeguata alla concreta fattispecie disciplinare e espressa con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso. 6.1. - L'interpretazione proposta nelle difese del ricorrente pretermette il tenore letterale dell’articolo 305, primo comma, cod. proc. pen., né può dirsi plausibilmente fondata su un quadro normativo confuso, o sulla contraddittorietà dei principi giurisprudenziali. Come già precisato nella richiamata sentenza n. 11868 del 2020, il grado d'insindacabilità dell'attività interpretativa ed applicativa delle disposizioni relative al computo ed alla durata della custodia cautelare e delle altre misure limitative della libertà personale è strettamente consequenziale non soltanto alla chiarezza ed all'univocità testuale delle norme, ma anche all'esistenza, all'adeguatezza e alla completezza della giustificazione motivazionale posta a base dell'interpretazione assunta per giustificare il superamento dei limiti temporali di durata di misure restrittive della libertà personale. 6.2. - L’articolo 305, primo comma, cod. proc. pen., stabilisce che, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato (come avvenuto nelle due vicende processuali oggetto delle contestazioni disciplinari), i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia, ma “[l]a proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore”. È dunque testuale la necessità della pronuncia dell’ordinanza di proroga dei termini, benché ad essa si attribuisca dalla giurisprudenza un carattere meramente dichiarativo, essendo obbligatorio e automatico il prolungamento del termine di fase per la durata predeterminata correlata al periodo di tempo appunto assegnato per l'espletamento della perizia, di tal che il provvedimento può essere emesso, a richiesta del P.M., sin dal momento in cui la perizia stessa viene disposta (Cass. pen., seconda sezione, 20 maggio – 1° luglio 2021, n. 25163; Cass. pen., prima sezione, 5 luglio – 13 settembre 2005, n. 33364; Cass. pen., prima sezione, 12 luglio – 25 ottobre 2000, n. 5022). 6.3. - La previsione che la proroga sia “disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore” conferma l’ineludibile garanzia che il giudice decida sulla base di un effettivo contraddittorio tra l'accusa e la difesa e, atteso il carattere eccezionale dell'istituto della proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari, si impone un'interpretazione rigorosa della norma che lo disciplina (Cass. pen., prima sezione, 4 dicembre 1997 – 17 febbraio 1998, n. 6859). L’instaurazione di prassi nel singolo ufficio giudiziario contrarie alla legge non vale ad escluderne la grave violazione determinata da ignoranza o negligenza inescusabile. Neppure rileva l’allegazione che l’incolpato potesse fare affidamento sull’esercizio della facoltà di proroga dei termini di custodia cautelare in data anche successiva alla loro scadenza (14 e 19 novembre 2021), ovvero pure dopo il suo trasferimento presso altro ufficio (avvenuto il 3 gennaio 2022). Secondo la costante interpretazione delle sezioni penali di questa Corte, la proroga dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’articolo 305, comma primo, cod. proc. pen. può essere disposta anche successivamente all'espletamento della perizia sullo stato di mente dell'imputato, sempre che, tuttavia, il termine di fase non sia ancora scaduto (Cass. pen., prima sezione, 5 luglio – 13 settembre 2005, n. 33364; Cass. pen., prima sezione, 12 luglio – 25 ottobre 2000, n. 5022). 6.4. - Quanto al resto, occorre ribadire che il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell' articolo 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 , è ammesso nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale, e dunque, fra l’altro, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ( articolo 606, comma 1, lett. e, c.p.p. ). Tale sindacato è comunque limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. In particolare, la Sezione Disciplinare ha preso in considerazione altresì la circostanza che il ricorrente fosse in congedo straordinario per motivi di salute nel periodo dal 2 al 19 novembre del 2021, tuttavia evidenziando che l’incolpato avesse disposto il rinvio delle udienze dopo che i termini di custodia cautelare erano già spirati. La motivazione della sentenza impugnata sul punto neppure merita censure, non rilevando la valutazione del breve periodo di congedo quale fatto idoneo a determinare l’inoffensività della condotta, in quanto ex se ostativo all’adempimento dell'obbligo del magistrato di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni di durata massima della privazione della libertà personale. Infine, quanto alla deduzione difensiva contenuta nell’ultima parte del ricorso, occorre evidenziare che ai fini della valutazione di sussistenza della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile , di cui all' articolo 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 , non assume rilievo decisivo come scriminante della condotta dell'incolpato una interpretazione dottrinale, pur autorevole, sulla imputazione della responsabilità per ritardata scarcerazione alle carenze organizzative dell’ufficio giudiziario. 7. - Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero della giustizia espletato attività difensive. Neppure sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’ articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1-quater dell’articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 8. - Va disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone ivi nominate, a norma dell' articolo 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.