Consiglio dei Ministri: nuove norme in tema di tratta di esseri umani e accesso alla titolarità effettiva

Il Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026, riunito a Palazzo Chigi sotto la presidenza del vicepresidente Antonio Tajani, ha dato il via libera preliminare a due importanti schemi di decreto legislativo di attuazione di direttive europee, intervenendo in particolare sul fronte del contrasto alla tratta di esseri umani e sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva ai fini antiriciclaggio.

Tratta di esseri umani: nuove fattispecie e attenzione alle tecnologie digitali Il primo provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2024/1712, che aggiorna il quadro europeo sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani. L’intervento normativo si traduce in un rafforzamento del sistema penale nazionale, con modifiche agli articoli 600 e 601 del codice penale volte ad ampliare le ipotesi di sfruttamento rilevanti. In particolare, tra le nuove fattispecie ricomprese nella disciplina rientrano lo sfruttamento della maternità surrogata , l’ adozione illegale e il matrimonio forzato . Si tratta di fenomeni che il legislatore europeo ha individuato come nuove manifestazioni della tratta, spesso caratterizzate da dimensione transnazionale e forte vulnerabilità delle vittime. Il decreto tiene inoltre conto dell’evoluzione degli strumenti utilizzati dalle organizzazioni criminali, introducendo un riferimento esplicito all’impiego delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nelle attività di reclutamento delle vittime e nella diffusione di contenuti legati allo sfruttamento. Sul versante della tutela delle persone coinvolte , viene introdotto il principio della non punibilità per i reati commessi sotto costrizione, rafforzando così l’approccio di protezione delle vittime previsto dal diritto europeo. Il testo interviene anche sulla responsabilità amministrativa degli enti , estendendo il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 . Per le persone giuridiche coinvolte nei nuovi reati di tratta sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote e sanzioni interdittive di durata non inferiore a sei mesi. Antiriciclaggio: nuove regole sull’accesso alla titolarità effettiva Il secondo schema di decreto legislativo, anch’esso approvato in esame preliminare, attua alcune disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 relative ai meccanismi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo . L’intervento riguarda in particolare l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese. Il decreto introduce nel d.lgs. n. 231/2007 una disciplina organica – articolata nei nuovi articoli da 21-bis a 21-septies – che definisce modalità e condizioni di consultazione dei dati. L’ accesso diretto e immediato è garantito alle autorità competenti tramite sistemi telematici dedicati. I soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio – come intermediari finanziari, professionisti e operatori economici – potranno consultare il registro esclusivamente nell’ambito delle attività di adeguata verifica della clientela, previa procedura di accreditamento presso la Camera di commercio competente e pagamento dei diritti di segreteria. È inoltre previsto l’obbligo di segnalare eventuali incongruenze nei dati sulla titolarità effettiva. Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione di un regime di accesso basato sul criterio del “legittimo interesse” . Potranno richiedere la consultazione, tra gli altri, giornalisti, enti del terzo settore, università, ricercatori e soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un’impresa, purché dimostrino un interesse collegato alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. La valutazione sarà affidata alle Camere di commercio, che rilasceranno, in caso di esito positivo, un certificato di accesso valido per tre anni. Il decreto introduce anche specifiche garanzie per la tutela dei titolari effettivi, consentendo di limitare o escludere l’accesso ai dati in presenza di circostanze eccezionali che possano esporre la persona a rischi gravi, come frodi, rapimenti, estorsioni o violenze, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore o incapace. Contestualmente, viene modificato il regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 2022, eliminando il riferimento all’accesso “del pubblico” e circoscrivendo la consultazione ai soggetti autorizzati o titolari di un legittimo interesse.