Ricettazione e depenalizzazione del reato presupposto: quando l’assegno “clonato” non integra più illecito penale

La Cassazione ricostruisce il rapporto tra reato presupposto e delitto di ricettazione, richiamando l’orientamento secondo cui l’abrogazione successiva del reato presupposto non incide, di regola, sulla punibilità della ricettazione, purché al momento della condotta il fatto presupposto costituisse ancora reato.

La Cassazione annulla senza rinvio una condanna per ricettazione relativa alla negoziazione, nel giugno 2017, di un assegno non trasferibile “ clonato ” dell’importo di 5.500 euro. L’imputato aveva incassato un titolo che il titolare del conto non aveva mai emesso e il cui originale risultava ancora nel carnet in suo possesso.   La difesa deduceva l’insussistenza del reato presupposto, alla luce della depenalizzazione del falso in scrittura privata , ivi compresa la falsificazione di assegni non trasferibili, operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, entrato in vigore prima della commissione dei fatti contestati.   La Corte coglie l’occasione per precisare il rapporto tra abolitio criminis del reato presupposto e ricettazione, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui la ricettazione di assegni non trasferibili falsificati conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione del falso in scrittura privata, ma solo nel caso in cui la condotta di falsificazione (reato presupposto) sia stata posta in essere quando era ancora penalmente rilevante. Tale principio presuppone che, al tempo della falsificazione, quest’ultima costituisse ancora reato. Nel caso di specie, però, la clonazione dell’assegno non trasferibile è intervenuta quando il falso in scrittura privata aveva già perso la propria rilevanza penale. Pertanto, la Cassazione annulla senza rinvio perché “il fatto non sussiste”.

Presidente Verga - Relatore Recchione   Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di (OMISSIS) per avere ricevuto un assegno riferibile a (OMISSIS) nel corpo della motivazione si specificava che si trattava di un assegno “clonato” perché la persona offesa titolare del conto non lo aveva mai emesso ed il titolo originale si trovava ancora all'interno del carnet in suo possesso; l’assegno clonato era stato negoziato da (OMISSIS) in data 27 giugno 2017 che, in questo modo, aveva lucrato la somma di cinquemilacinquecento euro. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di (OMISSIS) che deduceva: 2.1. violazione di legge ( articolo 485 , 648 cod. pen.): il reato di ricettazione sarebbe insussistente in quanto mancherebbe il reato presupposto; invero la clonazione dell'assegno - non trasferibile - era stata depenalizzata con d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016: poiché la condotta illecita, relativa ad un assegno non trasferibile, risale al giugno 2017, il reato presupposto non sussiste; 2.2. violazione di legge ( articolo 648 cod. pen. ) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione; 2.3. violazione di legge ( articolo 62-bis e 133 cod. pen. ) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatori ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 1.1. Per integrare il delitto di ricettazione è necessario che il bene ricevuto sia provento di reato. Nel caso in esame (a) il reato presupposto, ovvero la falsificazione degli assegni non trasferibili (come quello in esame di importo superiore ai mille euro) attraverso “clonazione”, risultava depenalizzato ad opera del d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2017, (b) la condotta di ricezione degli assegni falsificati è stata consumata nel giugno 2017, dunque successivamente alla depenalizzazione, (c) non vi sono elementi per ritenere che la clonazione dell’assegno non trasferibile – reato presupposto della ricettazione - fosse precedente all’intervento di depenalizzazione. Emerge, cioè, che la condotta di falsificazione è stata consumata quando la stessa non costituiva più reato, a causa dell’abolitio criminis decisa dal legislatore, il che impedisce di ritenere integrato il presupposto della ricettazione. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza, formatasi sul tema dell’abolitio criminis, secondo cui la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell' articolo 2 cod. pen. , dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (tra le altre: Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 – 01). Tale giurisprudenza, che affronta il tema dell’incidenza dell’abolitio criminis del reato presupposto sul reato derivato di ricettazione, presuppone, infatti, che, nel momento in cui viene consumata, la condotta che identifica il reato presupposto, costituisca reato. 1.2. Può, dunque, essere affermato che la ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità “falsificati dopo” la abolitio criminis effettuata dal d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 non integra il reato di ricettazione perché il delitto presupposto non è più previsto come reato. 1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.