Trasporto di merci e diritto di ritenzione del vettore fino al pagamento del corrispettivo

Il trasportatore ha diritto di trattenere i beni in suo possesso fino al pagamento integrale delle prestazioni rese nell’ambito di un unico rapporto contrattuale. Ciò vale anche quando i beni devono essere consegnati a un soggetto diverso da quello che ha concluso il contratto di trasporto, come nel caso in esame, in cui la consegna era destinata a una società controllata al 100% dalla controllante che aveva stipulato il contratto.

In tali ipotesi, accertata la buona fede del vettore che rivendichi il pagamento integrale del corrispettivo pattuito, la ritenzione dei beni è legittima , senza che assuma rilievo l’identità del soggetto avente diritto alla restituzione. Qualora tale soggetto non coincida con quello obbligato al pagamento della prestazione, resta comunque legittima l’azione proposta nei confronti del contraente. La Corte ha inoltre precisato l’ ambito di applicazione del privilegio speciale previsto dagli articolo 2756 e 2761c.c.: in caso di trasporto, deposito o custodia, infatti, il diritto di ritenzione – purché esercitato nell’ambito di un unico rapporto negoziale – non deve essere limitato a beni il cui valore sia corrispondente o proporzionato all’ammontare del credito, anche quando le cose trasportate, depositate o custodite siano plurime. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto : «in presenza di crediti del trasportatore – o del depositario, o del sequestratario – derivanti dall’esecuzione delle prestazioni di trasporto  – o deposito, o custodia dei beni sequestrati – il creditore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati – o depositati, o sequestrati –, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli articolo 2756  e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione sino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l’esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto – o deposito, o sequestro – di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti devono costituire l’oggetto di un rapporto negoziale unitario». L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, che aveva erroneamente escluso la responsabilità della società controllante per i debiti contratti dalla società controllata , ritenendo insussistente un’unitaria direzione delle due entità – la prima di diritto tedesco, la seconda di diritto italiano. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la vicenda conformandosi al principio di diritto indicato dalla Cassazione. In particolare, dovrà verificare se il trasportatore abbia agito in buona o mala fede, e se i beni trasportati e trattenuti in forza del privilegio previsto dagli articolo 2756  e 2761 c.c. costituissero oggetto di un rapporto negoziale di trasporto unitario , sebbene attuato attraverso una pluralità di prestazioni, senza che possa assumere rilievo la coincidenza tra il soggetto che ha richiesto la prestazione di trasporto e quello che rivendichi, a qualsiasi titolo, il diritto alla consegna dei beni. A sostegno del proprio orientamento, la Corte richiama inoltre un principio già affermato in materia di deposito, secondo cui il privilegio spettante al depositario sulle cose detenute in virtù del deposito, a garanzia dei crediti derivanti dal relativo rapporto, è opponibile anche ai terzi titolari di diritti sui beni , purché il depositario sia stato in buona fede, ossia abbia ignorato l’esistenza di tali diritti. Infine, con riferimento ai beni sui quali può essere esercitato il privilegio speciale previsto dall’ articolo 2761 c.c. , la Cassazione precisa che, una volta accertato che il credito deriva da un rapporto di trasporto e che sussiste un collegamento tra il credito e i beni trattenuti, il diritto di ritenzione può essere esercitato anche su beni relativi a un trasporto diverso da quello da cui è sorto il credito, purché i diversi trasporti costituiscano esecuzione di un unico contratto .

Presidente Grasso – Relatore Oliva Fatti di causa Con ricorso notificato il 12.8.2019 (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) evocava in giudizio (OMISSIS) S.r.l. innanzi il Tribunale di Verona, lamentando lo spoglio di alcune vetture che la convenuta non aveva restituito, dopo averne eseguito il trasporto. Si costituiva (OMISSIS) S.r.l., eccependo il diritto di ritenzione dei beni trasportati sino al saldo delle proprie spettanze e dando atto che, per tale titolo, il Tribunale di Verona aveva emesso decreto ingiuntivo di pagamento n. 368/2019 nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., società controllata al 100% dalla società ricorrente. Con provvedimento del 4.4.2020 il ricorso veniva accolto dal Tribunale, che riteneva non sussistere alcun rapporto tra la controllante tedesca e la società italiana destinataria della pretesa di pagamento di (OMISSIS) S.r.l. Quest’ultima proponeva reclamo, che veniva rigettato con ordinanza del 19.11.2020. Veniva quindi incardinato il giudizio di merito, che a sua volta si concludeva con sentenza n. 139/2023, di accoglimento della domanda di (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)). Interponeva appello avverso detta decisione l’odierna ricorrente e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 1416/2024, rigettava il gravame, ritenendo che la responsabilità di cui all’ articolo 2497 c.c. si applica solo nel caso di mala gestio da parte della società controllante, e non costituisce una forma di tutela del ceto creditorio della controllata, e ravvisando l’inapplicabilità alla fattispecie del diritto di ritenzione previsto a favore del trasportatore, stante la differenza tra soggetto titolare dei beni trasportati (società tedesca, controllante) e soggetto nei cui confronti era maturato il credito (società italiana, controllata). Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) (già (OMISSIS)). In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli articolo 2576 , 2761 c.c. , 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità alla fattispecie del diritto di ritenzione previsto a favore del trasportatore, ritenendolo operante nel solo ambito concernente il rapporto negoziale tra la (OMISSIS) S.r.l., che aveva commissionato il trasporto, e l’odierna ricorrente, e non anche nei confronti della società tedesca, titolare delle vetture trasportate. Ad avviso della odierna ricorrente, il diritto di ritenzione previsto dal combinato disposto degli articolo 2761e 2756 c.c. si applica erga omnes e dunque nei confronti di chiunque richieda la restituzione della cosa trasportata o depositata. La censura è fondata. Il diritto di ritenzione previsto dal combinato disposto degli articolo 2761e 2756 c.c. si applica nei confronti di chiunque alleghi un diritto alla restituzione del bene. La ratio della norma, infatti, è quella di assicurare una specifica forma di tutela al credito di determinati soggetti, che eseguono una determinata prestazione (di trasporto di cose, nella specie) non necessariamente su incarico del proprietario dei beni, ma anche di terzi. Va richiamato, in proposito, il principio, affermato da questa Corte, secondo cui “Il privilegio, a favore del depositario, sulle cose che egli detiene per effetto del deposito ed a garanzia dei crediti derivanti dal deposito, è opponibile anche ai terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora il depositario sia stato in buona fede, abbia, cioè, ignorato l'esistenza di tali diritti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 05/07/1969, Rv. 342026). Il principio affermato dalla pronuncia appena richiamata, relativa ad una fattispecie di deposito di beni nei magazzini generali, è applicabile anche all’ipotesi del trasporto di cose, essendo identica la disposizione normativa di riferimento. La specifica ratio di tutelare il credito del trasportatore, del resto, è stata ribadita anche più recentemente da questa Corte, mediante affermazione dell’ulteriore principio secondo cui “In tema di privilegio speciale per i crediti del vettore, l'articolo 2761 c.c. richiede che la causa del credito sia il trasporto e che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, sicché tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui il credito è sorto, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7152 del 10/05/2012, Rv. 622342; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13905 del 28/06/2005, Rv. 582566). In sostanza, il privilegio di cui al combinato disposto degli articolo 2761e 2756 c.c. si applica, indistintamente, a tutte “… le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3108 del 24/03/1998, Rv. 513931) senza che il diritto di ritenzione, in ipotesi di trasporto di pluralità di beni, debba necessariamente essere esercitato su una parte di essi, in proporzione al valore del credito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3053 del 25/05/1979, Rv. 399408). Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “In presenza di crediti del trasportatore –o del depositario, o del sequestratario– derivanti dall’esecuzione delle prestazioni di trasporto –o deposito, o custodia dei beni sequestrati– il creditore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati –o depositati, o sequestrati–, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli articolo 2756 e 2761 c.c. , esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione sino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l’esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto –o deposito, o sequestro– di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti devono costituire l’oggetto di un rapporto negoziale unitario”. L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale la società ricorrente ha denunziato la violazione degli articolo 2359, 2497, 2497 bis, 2497 sexies c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’operatività della responsabilità della società controllante per i debiti contratti dalla società controllata, non ravvisando l’unitarietà della direzione delle sue entità, l’una di diritto tedesco, controllante, e l’altra di diritto italiano, controllata. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la fattispecie, adeguandosi al principio di diritto sopra indicato e verificando, da un lato, se il trasportatore versasse in buona o mala fede, e, dall’altro lato, se nella fattispecie i beni trasportati da (OMISSIS) S.r.l. e da quest’ultima ritenuti in applicazione del privilegio di cui agli articolo 2756 e 2761 c.c. fossero, o meno, oggetto di un rapporto negoziale di trasporto unitario, ancorché eseguito mediante plurime prestazioni, senza che possa aver rilievo la coincidenza soggettiva tra il soggetto che ha richiesto la prestazione di trasporto e quello che pretenda, a qualsiasi titolo, di aver diritto alla consegna del bene trasportato. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.