Chi chiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve necessariamente indicare il codice fiscale del richiedente e degli eventuali familiari.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame. Nello specifico, la Corte di giustizia tributaria aveva respinto l’istanza di ammissione al patrocinio, mentre il Tribunale di Cosenza aveva successivamente accolto l’opposizione proposta dal contribuente. Il Ministero dell’Economia impugnava la decisione del Tribunale sostenendo che la domanda fosse carente, in quanto priva dell’indicazione dei codici fiscali dei familiari del richiedente , in particolare della moglie, titolare di un reddito espressamente menzionato. Secondo il Mef, inoltre, mancavano anche data e luogo di nascita, elementi che avrebbero reso impossibile ricavare i codici fiscali sulla base delle sole dichiarazioni contenute nell’istanza. La Suprema Corte richiama innanzitutto un proprio precedente ( Cass. pen. n. 7973/2021 ), secondo cui l’indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare costituisce una vera e propria condizione di ammissibilità dell’istanza . Non è quindi possibile “sanare” la mancanza di tale dato facendo ricorso alla documentazione allegata. L’ articolo 79 d.P.R. n. 115/2002 , inoltre, prevede che l’istanza di ammissione sia presentata in carta semplice e che, a pena di inammissibilità, indichi il processo cui si riferisce, i dati anagrafici del richiedente e dei familiari, nonché una dichiarazione sostitutiva sul reddito complessivo. Il richiedente deve anche impegnarsi a comunicare eventuali variazioni del reddito nel corso del processo e, se richiesto, a produrre la documentazione relativa ; per i redditi prodotti all’estero è necessaria un’apposita certificazione consolare. Da qui, l’accoglimento del ricorso del Ministero sulla base del seguente principio di diritto : «in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza».
Presidente Grasso – Relatore Cavallari Svolgimento del processo S. I. ha proposto un giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza e, contestualmente, ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di giustizia tributaria di Cosenza ha rigettato detta istanza perché non avrebbe avuto le caratteristiche minime indicate dall’articolo 79 d.P.R. n. 115 del 2002. S. I. ha presentato opposizione. Il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sentenza n. 99/2024, ha accolto il ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso sulla base di un motivo. S. I. si è difeso con controricorso. Il difensore del controricorrente ha depositato, il 7 gennaio 2026, certificato di morte del suo assistito. Motivi della decisione 1) Preliminarmente, si osserva che, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli articolo 299 ss. c.p.c. sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso (come nella specie), la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo (Cass., Sez. 3, n. 24635 del 3 dicembre 2015). 2) Con un unico motivo la P.A. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della mancata indicazione, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dei codici fiscali dei familiari del richiedente, elemento la cui specificazione sarebbe stata imposta, a pena di inammissibilità, dall’articolo 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115 del 2002. La censura è fondata. La P.A. sostiene che il controricorrente non avrebbe indicato, nella sua istanza di ammissione, il codice fiscale della moglie, familiare titolare di un reddito specificamente menzionato e si duole del fatto che, nonostante la circostanza fosse stata allegata, il Tribunale di Cosenza non l’abbia valutata. In primo luogo, si osserva che l’ articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22”. Questo importo è stato incrementato a € 11.734,93 dall’articolo 1, comma 1, del Decreto 3 febbraio 2023. Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’ articolo 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che: “L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’ articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76; d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”. Come rilevato dalla condivisa giurisprudenza penale di legittimità, dall’insieme delle disposizioni appena riportate si evince la rilevanza della mancata indicazione del codice fiscale dei membri del nucleo familiare del richiedente, alla quale è ricondotta specificamente la sanzione dell’inammissibilità. Infatti, Cass., pen., Sez. 4, n. 7973 dell’11 febbraio 2021, ha chiarito che, in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa (nello stesso senso, Cass., Sez. 4, n. 5314 del 22 novembre 2016, dep. 2017; Cass., Sez. 4, n. 45 del 20 settembre 2007, dep. 2008; Cass., Sez. 4, n. 23591 del 4 marzo 2004). In particolare, a tutto in tesi concedere, si osserva che dalla documentazione in atti che, non solo l’istanza non era corredata dai codici fiscali dei membri del nucleo familiare del controricorrente, ma che lo stesso non ne aveva indicato nemmeno data e luogo di nascita, così impendendo l’estrapolazione di detti codici sulla base delle dichiarazioni già contenute in tale istanza. Il giudice del merito non risulta, in effetti, avere tenuto conto di questo fatto e, quindi, la censura va accolta. 3) Il ricorso è accolto in applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza». La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso magistrato, il quale deciderà la causa nel merito, regolando anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.