Nei giudizi di separazione e divorzio, il reclamo ex articolo 473- bis .24 c.p.c. è ammissibile non solo contro i provvedimenti che modificano in senso “positivo” affidamento, collocamento o responsabilità genitoriale, ma anche contro quelli di rigetto delle istanze di modifica che, di fatto, introducono sostanziali limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale o comportano rilevanti effetti sul rapporto genitore-figli (come nel diniego di trasferimento all’estero dei minori).
La Corte di cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 4979 del 5 marzo 2026, ha accolto il ricorso proposto da una madre contro il provvedimento con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di trasferimento all’estero dei figli minori. Nel giudizio di divorzio, il tribunale aveva confermato i precedenti provvedimenti di separazione – con affidamento condiviso e collocamento prevalente dei figli presso la madre – respingendo la richiesta di autorizzazione al trasferimento nel Paese d’origine della donna, ritenendo non conforme all’interesse dei minori lo sradicamento dal contesto di vita consolidato. La Corte d’appello aveva ritenuto non reclamabile, ai sensi dell’ articolo 473- bis .24 c.p.c. , il provvedimento negativo reso in corso di causa, in quanto non modificativo dell’assetto preesistente di affidamento e collocamento, escludendo altresì profili di incostituzionalità della norma. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza e i principi di eguaglianza, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti fondamentali, ha affermato che anche il rigetto dell’istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, quando incide in modo sostanziale sull’ esercizio della responsabilità genitoriale (come nel caso della richiesta di trasferimento all’estero dei minori), rientra tra i provvedimenti reclamabili ai sensi dell’ articolo 473- bis .24 c.p.c. ; all’uopo viene anche richiamata la pronuncia della Consulta sull’originaria formulazione dell’ articolo 669- terdecies c.p.c. Ne deriva che il reclamo deve ritenersi ammissibile sia contro provvedimenti di accoglimento sia contro quelli di rigetto, ove dotati di forte incidenza sul rapporto genitore-figli. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione. Fonte: IUS/Famiglie
Presidente/Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza n. cronol. 2077/2024, pubblicato il 18/12/2024, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto il 12/7/2024 da Me.No., nei confronti di So.Fa. (un diplomatico), avverso il provvedimento in data 4/7/2024, con il quale il Tribunale, nell'ambito del giudizio di scioglimento del matrimonio contratto (in New York) nel 2006 tra la stessa e il So.Fa., aveva respinto l'istanza di autorizzazione al trasferimento della richiedente in Danimarca, Paese d'origine, con i due figli minori, Ari, nato a New York (USA) il 27 marzo 2008, e Luca, nato a Roma il 29 dicembre 2010, condannando la reclamante al rimborso delle spese di lite. Nel giudizio di divorzio, il giudice delegato, con provvedimento del 22/3/2024, aveva emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.473 bis.22 c.p.c., confermando le condizioni della separazione (omologata con decreto del 2021, con affido condiviso dei minori e loro collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale) e respingendo l'istanza della ricorrente di trasferimento in Danimarca dei figli minori, in quanto non conforme all'interesse dei minori che dopo aver trascorso la maggior parte della loro vita in Italia a Roma, si vedrebbero sradicati dal contesto socio-scolastico-relazionale in cui sono cresciuti in una delicata fase dell'esistenza e in una situazione fattuale in cui possono contare sul costante rapporto e supporto di entrambi i genitori . La ricorrente, nel maggio 2024, aveva depositato istanza urgente ex art.473 bis.23 c.p.c. di modifica dei provvedimenti provvisori e di ascolto dei minori; disposto l'ascolto dei minori, questi erano stati sentiti all'udienza del 17/6/2024 e, in quella sede, il figlio maggiore Ari aveva dichiarato di volersi trasferire in Danimarca, ma con successivo provvedimento del 4 luglio 2024, il giudice aveva respinto l'istanza e confermato i provvedimenti provvisori già assunti. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il reclamo, aderendo all'eccezione sollevata dal reclamato, in quanto il reclamo era stato proposto avverso provvedimento emesso dal giudice in corso di causa in relazione a richiesta formulata dalla Me.No. di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti del marzo 2024, con riguardo all'autorizzazione al trasferimento in Danimarca dei figli minori. Ma, ai sensi dell'art.473 bis.24 c.p.c., il reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa è ammesso limitatamente a quelli particolarmente incisivi sulla responsabilità genitoriale e che introducono sostanziali modifiche dell'affidamento o del collocamento, non anche avverso provvedimenti quali quelli in oggetto che non modifichino l'assetto costituito . Tale interpretazione dell'articolo 473 bis.24 c.p.c. risultava pienamente in linea con le finalità perseguite dal legislatore della riforma, ispirata alla tutela del prevalente interesse del minore, cosicché doveva essere esclusa la configurabilità dei profili di incostituzionalità astrattamente delineati dalla reclamante. Inoltre, la formulazione letterale della norma risultava in linea con la esplicita finalità riformatrice di realizzare una concentrazione di competenze in capo al giudice del merito e di evitare così, ogni possibile frammentazione di giudizi e sovrapposizione di provvedimenti tra autorità giurisdizionali di grado diverso . Avverso la suddetta pronuncia, Me.No. propone ricorso per cassazione, notificato il 18 febbraio 2025, affidato a tre motivi, nei confronti di So.Fa. (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articolo 3 , 24 e 117 Cost (articolo 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d'Appello errato nel ritenere inammissibile il reclamo, senza tentare un'interpretazione costituzionalmente orientata e senza sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 473 bis.24 c.p.c. per contrasto con le norme in epigrafe; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dei principi ispiratori della riforma del titolo IV bis del c.p.c., con relativa violazione di legge (articolo 360 n. 3 c.p.c.), la violazione e falsa applicazione dell' articolo 117 Cost. (articolo 360 n. 3 c.p.c.), l'omessa valutazione dell'interesse superiore del minore, per avere la Corte d'Appello violato i principi della riforma di cui al D.Lgs. 149/2022 , non avendo tenuto conto dell'interesse del minore, alla luce delle risultanze del suo ascolto, ed avendo omesso di sollevare altra questione di legittimità costituzionale dell'articolo 473bis.24 c.p.c. per contrasto con la norma indicata; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell' art 92 c.p.c. (articolo 360, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d'Appello errato nel porre le spese di lite a carico della signora Me.No., dovendo le stesse essere compensate alla luce della novità della questione implicante profili di costituzionalità. Assume la ricorrente che la lettura costituzionalmente orientata corretta dell'art.473 bis.24 c.p.c. deve essere quella di ammettere un reclamo, prima della Riforma del 2022 invece escluso, in tutte le ipotesi in cui il provvedimento emesso in corso di causa dal Giudice designato abbia comunque un carattere particolarmente incisivo e invasivo (a prescindere dal fatto che sia positivo o negativo ) sulla vita del fanciullo. Vero che la norma nulla dispone quanto ai provvedimenti che, pur con contenuto assai incisivo sui diritti del minore, abbiano a respingere una richiesta di modifica dell'affidamento o di sospensione dello stesso, ovvero della collocazione, quando l'interesse superiore del minore stesso avrebbe necessariamente imposto un intervento incisivo e invasivo, a modifica del regime in essere, che il giudice ha invece ritenuto di non disporre. Si propone un parallelismo tra l'articolo 473 bis.24 c.p.c. e l'articolo 669 terdecies c.p.c., attesa l'omogeneità sostanziale delle situazioni disciplinate e la loro ratio, di fornire una tutela urgente. Anche l'articolo 669 terdecies c.p.c., introdotto con la L. n. 353 del 1990 , prevedeva inizialmente la reclamabilità delle sole ordinanze di accoglimento di una misura cautelare e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 253/1994, ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale rispetto agli artt.3 e 24 Cost. proprio nella parte in cui non ammetteva il reclamo anche nei confronti dell'ordinanza con cui era rigettata la richiesta cautelare. La Corte Costituzionale, in detta sentenza, ha affermato, in motivazione, che la revisio prioris instantiae, in cui si concreta il reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. - il quale consente, da parte di un giudice diverso e collegiale, il controllo sugli errores in procedendo e in iudicando eventualmente commessi dal giudice della cautela - è invece negata alla parte che subisca la situazione assunta come lesiva del proprio diritto e che abbia richiesto senza successo una cautela anticipatoria o conservativa ; in tal modo, si realizza così un'amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuisce maggiore possibilità di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone , il che non ha giustificazione di sorta, giacché le due parti si trovano, nei confronti dell'ordinamento processuale, in posizione simmetricamente equivalente . Si è osservato che: il provvedimento, positivo o negativo che sia, incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra in misura non valutabile astrattamente; né vi è possibilità logica di ritenere a priori più probabile il fondamento giuridico dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento ; lo squilibrio che la norma impugnata introduce tra i poteri processuali delle parti nel procedimento cautelare non può ragionevolmente ricondursi neppure a un'asserita differenza tra la situazione determinata dal provvedimento positivo e quella che consegue al provvedimento di rigetto per il fatto che solo il primo determina un mutamento della situazione preesistente e, invero, l'istanza cautelare può essere diretta non soltanto ad ottenere un mutamento della situazione di fatto, ma anche ad evitare che tale mutamento si verifichi; d'altronde la situazione di fatto esistente tra le parti appare inidonea, di per sé, a giustificare qualsivoglia privilegio processuale, essendo il processo diretto appunto a verificare ed eventualmente a ripristinare la conformità di essa al diritto e prestare una considerazione privilegiata allo status quo, sarebbe quindi contrario alla stessa garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti . Successivamente a quella pronuncia e in conformità ad essa, il testo della norma è stato modificato, precisandosi che contro l'ordinanza con la quale è concesso o negato il provvedimento cautelare è ammissibile reclamo alla Corte d'Appello. Vi sarebbe, secondo la ricorrente, anche contrasto dell'art.473 bis.24 c.p.c. con l'art.117 Cost. che impone al legislatore interno il rispetto degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali e dal diritto dell'Unione europea, in quanto l'articolo 13 CEDU, rubricato Diritto ad un ricorso effettivo , prevede che ogni persona, che veda lesi i propri diritti fondamentali, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale. Nel secondo motivo, si contesta poi la ratio decidendi che ha ravvisato l'interpretazione letterale dell'art.473 bis.24 c.p.c. l'unica rispondente alle esigenze di concentrazione di competenze, nella materia familiare, in capo al giudice del merito, divenuto anche giudice della cautela e dell'attuazione dei propri provvedimenti, che invece non sarebbe stata certamente realizzata dalla c.d. riforma Cartabia , essendosi ammesso il reclamo in Corte d'Appello anche avverso i provvedimenti provvisori e urgenti in corso di causa, prima ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità non reclamabili, e il ricorso per cassazione, nonché essendosi, ex art.473 bis.34 c.p.c., come novellato dal D.Lgs. 164/2024 , ammessa la reclamabilità davanti alla stessa Corte d'Appello, ma in differente composizione, ovvero alla Corte d'Appello viciniore, ove non sia possibile comporre un altro collegio composto da Magistrati specializzati nella materia familiare, dei provvedimenti ex articolo 473bis.15 c.p.c., anche da parte del giudice d'appello. E si lamenta che la Corte d'Appello di Roma, trincerandosi dietro una letterale interpretazione dell'articolo 473 bis.24 c.p.c., abbia del tutto omesso di considerare come detta interpretazione collida con l'interesse superiore dei due figli minori ed obliteri le risultanze dell'ascolto (avendo il figlio maggiore dichiarato di volersi trasferire in Danimarca), in violazione di norme internazionali e eurounitarie (articolo 12 Convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con L. 176/1991 , 6 della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e ratificata con L. 77/2003, e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, c.d. Carta di Nizza, del 12 dicembre 2007). 2. Il controricorrente espone anzitutto che, in sede di ascolto, il figlio maggiore Ari (nato nel 2008 a New York e trasferitosi a Roma, nel 2010, all'età di due anni, ove ha vissuto sempre, salvo per un biennio, 12016-2018, trascorso in Israele) ha chiesto di andare in Danimarca solo a condizione che anche il fratello Luca andasse, ma Luca si era espresso diversamente davanti al Giudice. La suddetta parte eccepisce l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso, in quanto, ai sensi dell'art.473 bis.24 c.p.c., ultimo comma, il ricorso per cassazione è limitato ai provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma e quindi a quei provvedimenti che abbiano i presupposti di decisorietà e di definitività e che in quanto tali siano potenzialmente idonei a incidere sulla vita dei minori e delle persone. 3. La prima censura del ricorso è fondata. L'art.473 bis.24 c.p.c., quale modificato dal D.Lgs. 164/2024 , recita: Si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'Appello: 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22; 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell' articolo 111 della Costituzione . Si ricorda che questa Corte già è intervenuta sull'interpretazione della norma in esame in rapporto ai due tipi di provvedimenti contemplati dal primo comma. La Corte di Cassazione, in recente pronuncia (Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2025, n.1486), ha affermato i seguenti principi: a) A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 , nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione È ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori , poiché il rinvio operato dal comma 5 dell'articolo 473-bis.24 c.p.c. ai casi di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 164 del 2024 ), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali È ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non È riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate ; b) In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità per cassazione dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 164 del 2024 ), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori , si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori ; c) In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell'articolo 473- bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo ab estrinseco della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato ; d) Nei procedimenti previsti dall' articolo 337-bis c.c. , il giudice È chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell' articolo 337-ter c.c. È quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare . In motivazione, si è chiarito che la previsione di cui al quinto comma dell'art.473.24 c.p.c. individua, come ricorribili per cassazione, i provvedimenti assunti in sede di reclamo, guardando non alla tipologia dei provvedimenti temporanei adottati dal Tribunale (provvedimenti temporanei emessi in corso di causa), ma al contenuto delle statuizioni , vale a dire nei casi in cui il giudice ha adottato provvedimenti che abbiano un carattere particolarmente incisivo sul rapporto tra genitore e figli individuato dalla norma; di conseguenza, sono ricorribili per cassazione anche i provvedimenti temporanei emessi all'esito dell'udienza di comparizione, sempre e solo se abbiano quello specifico contenuto descritto (l'essere in grado di incidere su diritti fondamentali della persona, che, se pure sono suscettibili di essere modificati nel corso del procedimento, in presenza di determinati presupposti, ovvero a definizione del grado di giudizio, all'esito della complessiva valutazione delle risultanze processuali, tuttavia, in relazione alla particolarità del rapporto in cui vengono ad incidere, rischiano di interferire in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio ). Tali principi sono stati ribaditi nella recentissima sentenza n. 4110/2026, ove si è affermato, in motivazione, che In presenza di provvedimenti sommari aventi contenuto idoneo, per la loro invasività e la loro portata, a incidere su diritti fondamentali della persona attinenti alla relazione tra genitore e figlio, i principi di eguaglianza e ragionevolezza esigono che le garanzie processuali ricevano, nel momento applicativo, una pienezza di estensione, versandosi in una materia nella quale entrano in gioco interessi particolarmente meritevoli di tutela della persona nel contesto di vita della famiglia . In particolare, in tale pronuncia (in cui si discuteva proprio della volontà di uno dei genitori di trasferire la residenza per ragioni di lavoro e dei provvedimenti da adottare in relazione al collocamento dei figli e alla regolamentazione del diritto di frequentazione e visita dell'altro genitore), ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanza resa dalla Corte d'Appello ex art.473 bis.24 c.p.c., si è affermato che non è possibile, in altri termini, al fine di attuare il diritto del minore alla bigenitorialità, limitare l'insopprimibile libertà di ciascun genitore a fissare ove meglio ritenga la propria residenza e che la libertà del genitore di trasferire altrove la propria residenza non è espressione di un diritto di autodeterminazione senza confini, ma va contemperato, in un ordinamento che ha una vocazione alla realizzazione della solidarietà e che non ammette diritti tiranni , con l'interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori , cosicché la libertà del genitore, sebbene in sé non coercibile, può non essere priva di conseguenze ove, nel caso concreto, si riveli pregiudizievole per il minore . Indubbiamente, la formulazione letterale dell'art.473 bis.24 c.p.c. contempla lo strumento del reclamo (davanti a organo collegiale diverso, la Corte d'Appello) come reazione soltanto a provvedimenti positivi , ossia introduttivi di disposizioni regolative del rapporto in via provvisoria e modificative dello status quo. Le nuove disposizioni non prendono, invece, espressamente in considerazione anche i provvedimenti negativi ossia aventi un contenuto di non accoglimento della richiesta (essenzialmente un rigetto). Rispetto all'auspicata reclamabilità anche di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa (art.1, comma 23, lett.r), il legislatore delegato ha dato una attuazione restrittiva, per ragioni di insufficienza dei ruoli (come da Relazione illustrativa), limitando la previsione del reclamo ai provvedimenti più invasivi, quelli dotati di maggiore portata, come quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il tutto almeno sino alla futura realizzazione della riforma ordinamentale e quando avrà luogo l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quando la elevata specializzazione dei magistrati assegnati al costituendo Tribunale potrà permettere l'assegnazione dell'intero giudizio alle sezioni circondariali (in composizione monocratica), e le impugnazioni dei provvedimenti sia provvisori che definitivi davanti alla sezione distrettuale . La lett.q) del comma 24 della legge delega n. 261/2021, relativa alla riorganizzazione del Tribunale per i minorenni come Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, prevede, in particolare, in quella sede, che, nel settore civile, ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali del c.d. Tribunale per la famiglia e che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di Corte d'Appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64 , in materia di sottrazione internazionale di minorenni. Ma il Decreto Giustizia del 5 agosto 2025, da ultimo, ha previsto una ulteriore proroga, a ottobre 2026, dell'entrata in vigore del nuovo Tribunale unico per le persone e le famiglie. Orbene, il mantenere, attraverso il rigetto di una richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori (nella specie, avendo la ricorrente co-affidataria e collocataria in via prevalente dei due figli minori della coppia, chiesto l'autorizzazione a trasferire la residenza propria e dei figli minori in Danimarca, Paese d'origine della richiedente), l'assetto costituito (per usare l'espressione impiegata dalla Corte territoriale) ovvero lo status quo non significa non incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Invero, laddove, per effetto di circostanze sopravvenute, si chieda, in corso di causa, una modifica che consenta il pieno esercizio della responsabilità genitoriale, il rigetto della misura richiesta implica necessariamente l'introduzione di una sostanziale limitazione della stessa, già per il solo fatto di impedire il chiesto e ritenuto necessario (nella prospettazione della parte richiedente) mutamento. Si deve ricordare che anche la stabilità delle sentenze nel processo di famiglia presenta aspetti del tutto peculiari, occorrendo distinguere le decisioni concernenti lo status personale dei coniugi dalle altre concernenti i figli. Le decisioni a tutela dei minori e in materia di contributi economici (vale a dire, l'affidamento dei figli minori o la determinazione delle modalità di frequentazione degli stessi con i genitori, l'assegnazione della casa familiare o le statuizioni inerenti al contributo al mantenimento del coniuge o dei figli nonché l'assegno di divorzio) sono idonee al giudicato ma con la clausola rebus sic stantibus . Invero, gli effetti di tali statuizioni si conservano solo ed in quanto restano invariati i presupposti sulla scorta dei quali erano stati pronunciati. Se mutano le circostanze esistenti e considerate al momento della pronuncia di separazione o di divorzio, i fatti nuovi (ad es. una mutata situazione reddituale-patrimoniale dei coniugi in rapporto all'assegno di separazione o divorzio o al contributo economico nell'interesse dei figli, il venir meno dell'affidamento o collocamento del figlio al genitore assegnatario della casa familiare) potranno essere allegati dalla parte interessata, nel giudizio volto alla modifica o revisione dell'originaria statuizione. Ma sino a quando non intervenga la modifica dei provvedimenti, gli stessi conservano la loro valenza sostanziale e di titolo esecutivo, rimanendo del tutto ininfluente che si siano in concreto maturati i presupposti per la modificazione (Cass., Sez.1, n. 28 del 7 gennaio 2008). Invero, i rapporti giuridici, personali e patrimoniali, nella materia familiare, sono per definizione rapporti di durata e come tali destinati svilupparsi nel tempo e a risentire inevitabilmente degli effetti delle sopravvenienze . Tali statuizioni, basandosi su presupposti fattuali di cui è ben possibile (e in alcuni casi anche fisiologico) il variare nel tempo, sono naturalmente soggette alla clausola rebus sic stantibus , dovendosene assicurare la variabilità in relazione alle mutate condizioni del tempo . Efficacemente, in una recente pronuncia (in un giudizio vertente sull'efficacia nel nostro Ordinamento della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale ecclesiastico), si è sintetizzato così il rilievo del fattore tempo nell'ambito delle controversie familiari: Il trascorrere del tempo, nel diritto delle persone e delle famiglie, è un fattore di evoluzione. E il mondo dei fatti non è il terreno inerte e sterile della mera irrilevanza giuridica, bensì il contesto autentico della storia. I giudici.... sono tenuti ad osservare la direzione di ciò che si evolve e a cogliere la dimensione valoriale che i fatti, con la loro complessità, sono in grado di esprimere. Anche i fatti, i meri fatti della vita, sono portatori di una prescrittività normativa ( Cass. 30993/2025 ). Una situazione analoga a quella per cui si controverte nel presente giudizio si era verificata nel vigore del vecchio regime cautelare ossia nel previgente articolo 669-terdecies c.p.c., che non prevedeva, nella stesura originale della disposizione, il reclamo anche per il provvedimento di rigetto della richiesta cautelare: questa lacuna era stata censurata dalla Consulta che aveva introdotto il reclamo non previsto ex lege, per via di sentenza additiva (poi seguì l'intervento del legislatore con il D.L. 35/2005 , convertito in legge n. 80/2005 , con modifiche). La Corte Costituzionale nella pronuncia n. 253/1994, in motivazione, affermò che, negando la reclamabilità dei provvedimento di rigetto delle misure cautelari, si realizza un'amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuisce maggiore possibilità di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone , il che non ha giustificazione di sorta, giacché le due parti si trovano, nei confronti dell'ordinamento processuale, in posizione simmetricamente equivalente . E si era osservato che: il provvedimento, positivo o negativo che sia, incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra in misura non valutabile astrattamente; né vi è possibilità logica di ritenere a priori più probabile il fondamento giuridico dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento ; prestare una considerazione privilegiata allo status quo, sarebbe quindi contrario alla stessa garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti . Tanto premesso, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.473 bis.24, primo comma, c.p.c. risulta quindi necessaria, dovendosi ritenere che il concetto di provvedimenti che introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale e di provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori riguardi anche le modifiche che, di fatto, intervengono per la scelta del giudice di non adottare le misure richieste e, quindi, salvaguardare lo status quo; insomma, il provvedimento di rigetto a fronte di richieste che riguardano proprio l'esercizio della responsabilità genitoriale. Anche tali provvedimenti sono da ritenersi reclamabili e avverso le decisioni assunte dalla Corte d'Appello sarà proponibile il ricorso per cassazione. Si deve affermare il seguente principio di diritto: A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 , nei giudizi di separazione e divorzio, il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che, tra l'altro, introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori , come avviene quando si richieda il trasferimento all'estero di figli minori, È ammissibile sia in caso di provvedimento impugnato di accoglimento che di rigetto dell'istanza di parte . 4. Gli ulteriori motivi sono assorbiti. 5. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va cassata l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2026.