È noto che, ai sensi degli articolo 92 e 93 c.p., l’aver commesso un reato in stato di «ubriachezza» o «sotto l’azione di sostanze stupefacenti» non costituisce motivo per cui il giudice possa valutare se, al momento della condotta, il soggetto agente risultasse incapace, totalmente o parzialmente, d’intendere e di volere (così, nel primo caso, da non essere punito ed essere assoggettato, ove ritenuto socialmente pericoloso, a misure di sicurezza e, nel secondo, da essere punito con pena diminuita).
L’unica eccezione, prevista dall’ articolo 95 c.p. , è quella relativa all’ipotesi in cui quel soggetto abbia agito in stato di «cronica intossicazione» (dato il configurarsi del tutto improbabile dell’ulteriore eccezione riguardante l’ipotesi in cui l’ubriachezza o l’assunzione di stupefacenti siano derivate da caso fortuito o forza maggiore). E prevedendosi, addirittura, una pena aumentata quando l’autore abbia commesso il fatto in stato di ubriachezza e questa risulti «abituale», oppure sotto l’azione di sostanze stupefacenti essendo «dedito» al loro uso ( articolo 94 c.p. ). Si tratta di un impianto teorico il quale obbliga il giudice a non tenere conto, nei casi predetti, dello stato mentale effettivo in cui possa essersi trovato il soggetto agente al momento della sua condotta e che, pertanto, è stato sottoposto a critica da parte della dottrina, poiché ritenuto in contrasto con le norme costituzionali. Le questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Bergamo, in relazione agli articolo 3, 27, co. 1, e 111 Cost., che hanno dato luogo alla sentenza in esame investivano, tuttavia, non già, direttamente, le richiamate norme base di cui agli articolo 92 e 93 c.p. , bensì l’ ambito applicativo dell’ articolo 95 c.p. : circa il quale veniva prospettata alla Consulta o un’interpretazione tale da ricomprendere nel concetto di intossicazione cronica anche una cronicità dell’uso di stupefacenti o di alcol (e non soltanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale, una cronicità degli effetti di simile uso, in termini d’infermità, malattia o disturbo), oppure, in via subordinata, una sentenza additiva tale da estendere la disciplina dell’ articolo 95 c.p. ai disturbi della personalità , ove connessi a un uso prolungato di stupefacenti o di alcol. Veniva con ciò richiesta alla Corte Costituzionale una riconsiderazione della precedente sentenza n. 114/1998 , che aveva dichiarato non fondate eccezioni miranti a effetti nella sostanza analoghi. Essendo stato fatto valere dall’attuale rimettente l’intervenuto rilievo attribuito ai disturbi della personalità, onde valutare non imputabile l’agente di reato, da Cass., Sez. Unite., n. 9163/2005 (Raso). E avendo il rimettente medesimo motivato le sue censure, a differenza del rimettente di anni prima, in rapporto, soprattutto, all’asserita violazione, insita nell’assetto normativo summenzionato, del principio di colpevolezza , di cui all ’articolo 27, co. 1, Cost. (oltre che per profili di irragionevolezza rilevanti ex articolo 3 Cost. , individuati sia nel trattamento deteriore degli assuntori di stupefacenti rispetto, in genere, a quello degli infermi di mente, sia nel ritenuto carattere anacronistico di quell’assetto normativo rispetto all’evoluzione delle scienze psichiatriche, che tenderebbero, oggi, a non identificare come malattia la dipendenza da sostanze, sia nell’equiparazione, che impedirebbe un corretto iter motivazionale ex articolo 111 Cost., del trattamento riservato al tossicodipendente e all’alcoldipendente, posto che patologie irreversibili si produrrebbero soltanto a seguito dell’assunzione di alcolici). La Corte Costituzionale, tuttavia, ha considerato le eccezioni non fondate : peraltro osservando che , a differenza di quanto sostenuto dal rimettente e rifacendosi ai lavori preparatori del Codice, la «cronica intossicazione» non richiede il requisito della «irreversibilità» o della «impossibilità di guarigione» circa gli stati cui avrebbe riguardo, bensì solo il requisito della loro ‘cronicità’: così da ricomprendere anche «tutte le patologie psichiche, e in particolare le psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti e da esse in senso lato “prodotte”». Nondimeno, l’argomentazione utilizzata dalla sentenza in oggetto onde negare la violazione del principio di colpevolezza ad opera dell’assetto normativo di cui sopra desta le più vive perplessità . La Corte infatti – una volta rilevato che secondo Corte Cost. n. 364/1988 , «la colpevolezza in quanto “principio costituzionale” costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell’incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili», tale da richiedere «requisiti subiettivi minimi d’imputazione» ravvisabili nella «possibilità di muovere all’autore di reato un “rimprovero”» – ne deduce sia di essere tenuta a «preservare» soltanto «il contenuto minimo inderogabile del principio» (consistente nell’essersi il soggetto agente «determinato ad agire in contrasto con la legge penale pur avendo la possibilità di agire altrimenti»), sia di poter considerare legittima l’« anticipazione del rimprovero a un momento anteriore a quello in cui la condotta penalmente rilevante è stata posta in essere» Il che – a parte l’assunto piuttosto singolare secondo cui un principio fondamentalissimo come quello di colpevolezza dovrebbe essere garantito in sede penale soltanto nel suo contenuto minimo (per tale via identificandosi il requisito soggettivo minimo dell’imputazione , cioè il rimprovero di colpevolezza, con la garanzia minima di tale minimo) – finisce per essere poco distinguibile dalla logica del versari in re illicita , costituente forma di manifestazione tipica della responsabilità oggettiva in quanto responsabilità senza colpevolezza. Così che il «rimprovero necessario a giustificare l’inflizione della pena» nei confronti del soggetto agente sarebbe quello di aver assunto alcol o stupefacenti (condotte le quali, si noti, nemmeno costituiscono illeciti penali) senza poi «avere intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione»: un rimprovero previo, in altre parole, rispetto alla commissione del reato. Argomento attraverso il quale vengono altresì respinte le ulteriori censure di incostituzionalità sopra richiamate. L’ esito al quale perviene la Corte ( Corte Cost. n. 21/2026 ), dunque, è quello per cui risulterebbe del tutto plausibile «l’irrilevanza ai fini del giudizio di imputabilità non solo della transitoria condizione di incapacità legata alla fase di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, ma anche il complesso dei disturbi che conseguono frequentemente all’abuso prolungato di droghe e che permangono anche dopo lassi di tempo significativi di astinenza dalla sostanza», purché non assumano i contorni di una patologia cronica, nel senso sopra descritto. Né convince (stante una sovrapposizione indebita di livelli) il riferimento della Corte al fatto che la ritenuta non irragionevolezza della disparità di trattamento, sul piano dell’imputabilità, «tra i disturbi “da uso di sostanze” e gli altri disturbi della personalità» troverebbe conferma nella considerazione dello stato di tossicodipendenza del soggetto agente ai fini di una « disciplina complessivamente più favorevole» sul piano cautelare e penitenziario . Di certo, ove si abrogasse il regime codicistico sopra illustrato, si porrebbe il problema relativo all’eventuale rilievo dell’assunzione di alcol o stupefacenti avvenuta secondo modalità che abbiano reso prevedibile il realizzarsi del reato derivatone. Ma perseverare nel fingere che al momento della condotta propria del reato sussista ordinariamente l’imputabilità dell’autore che abbia assunto alcol o stupefacenti andrebbe ritenuto ormai inaccettabile.