Risarcimento per i familiari delle vittime di reati violenti: l’Italia ha tardato a recepire la direttiva europea

Lo Stato italiano ha tardato nel recepire la direttiva 2004/80/CE, in materia di risarcimento dei familiari delle vittime di reati violenti. Secondo la Cassazione lo Stato deve provvedere a risarcire, ai sensi della direttiva 2012/29/UE, anche in considerazione del fatto che i familiari sono vittime indirette del reato stesso.

Nell’anno 2009 una cittadina italiana e la figlia minorenne venivano uccise dall’ex compagno della madre, cittadino di origine straniera. L’omicida, poi, veniva catturato e condannato per il duplice omicidio e - in sede civile - condannato a risarcire il danno cagionato ai familiari delle vittime , che si erano nel frattempo costituite parti civili. Il condannato si era rivelato nullatenente ed era stato, quindi, impossibile versare il risarcimento agli aventi diritto. I familiari delle vittime agivano in Tribunale al fine di sentire condannare la Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento del danno subito. La condotta che era contestata alla Pubblica amministrazione era quella di avere tardivamente recepito la direttiva europea 2004/80/CE , che impone agli Stati membri di predisporre sistemi di indennizzo a favore delle vittime di reati violenti, qualora il responsabile non sia in grado di risarcire il danno. Il Tribunale, all’esito del giudizio, riteneva la domanda infondata e la respingeva. A parere del giudice, infatti, la direttiva non sarebbe stata applicabile al caso concreto, dato che i familiari delle vittime non avrebbero potuto essere considerati a tutti gli effetti “vittime” di un reato violento. La vicenda approdava alla Corte d’appello, la quale, infine, sovvertiva del tutto la decisione di prime cure e riconosceva la responsabilità dello stato italiano per il tardivo recepimento della direttiva. Con la predetta sentenza il giudice del riesame condannava altresì lo Stato al risarcimento dei danni subiti dai familiari delle vittime del reato sopra menzionato. Alla luce della soccombenza, il Consiglio dei ministri impugnava la sentenza della Corte d’Appello in sede di Cassazione. Prima della decisione, la Corte rinviava la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con il mandato di decidere la seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione: «dica la Corte se – con riguardo alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all’indennizzo delle vittime del reato”, non self executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti residenti in uno Stato membro dell’Unione, che fa sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato stesso, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza della CGUE (cfr., con specifico riferimento alla direttiva suddetta, la sentenza della Grande Sezione del 16 luglio 2020, in C. 129-19 , in particolare § 56) – il diritto dell’Unione imponga che tale responsabilità risarcitoria sia affermata nei confronti di ogni familiare di una persona la cui morte sia stata causata da un reato siffatto, purché abbia subito un danno in conseguenza del decesso di tale persona, neppure esclusi gli ascendenti diversi dai genitori, nonché i fratelli e/o sorelle e ogni altro parente in via collaterale , diversamente da quanto previsto dall’ articolo 11, comma 2- bis , della legge 7 luglio 2016, n. 122 , secondo cui, “in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli”, nonché, ma solo “in mancanza del coniuge e dei figli”, ai genitori e, in assenza anche di costoro, ai fratelli e alle sorelle, per questi ultimi, però, solo alla duplice condizione che fossero conviventi con il defunto, nonché a carico dello stesso al momento della commissione del delitto». Una volta recepito l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Cassazione - in data 5 marzo 2026 - pronunciava l’ordinanza n. 5004/2026 con la quale accoglieva in parte il ricorso presentato. È interessante analizzare la linea di pensiero seguita dalla Cassazione. La Corte, infatti, respingeva la doglianza del ricorrente in merito alla non risarcibilità del danno dei familiari di vittime di reati violenti: tale interpretazione sarebbe stata contraria all’ acquis communautaire , notabilmente contrario ai principi della direttiva 2012/29/UE , che vedeva i familiari delle vittime di reati violenti essi stessi come vittime indirette dei reati, in ragione del patimento patito a causa del reato subito dai familiari. Secondo la Cassazione infatti “il danno subito dai congiunti è diretto , non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva, dunque, come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette”, sicché “impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie” (si veda anche Cass. sez. III, ord. 8 aprile 2020 n. 7748 ). La Corte richiama, inoltre, la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui un sistema nazionale di indennizzo non può escludere automaticamente taluni familiari stretti sulla base di criteri rigidi fondati sul grado di parentela, senza considerare le effettive conseguenze del reato sulle persone coinvolte. La prospettiva del risarcimento, poi, secondo la Corte, non avrebbe avuto fondamento nel diritto all’indennizzo previsto dalla legge italiana, ma su un risarcimento del danno cagionato alle vittime dallo Stato per la non tempestiva adozione della direttiva Comunitaria. Il motivo di doglianza relativo alla quantificazione del danno operato dalla Corte d’Appello, invece, era accolto in quanto fondato. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte d’appello avrebbe riconosciuto un risarcimento eccessivo e slegato da ogni riferimento normativo del Codice civile, unicamente in quanto il reato stesso sarebbe stato particolarmente grave e sensazionale. Secondo la Cassazione tale motivo era fondato. Presumendo la necessità di risarcire anche i familiari delle vittime di reati violenti, in quanto, come detto, anch’esse vittime indirette del reato, la quantificazione del risarcimento stesso deve seguire i normali criteri legali ed essere quantificata con regole oggettive, seguendo “criteri dell’ equità e dell’ adeguatezza ” (così anche in Cass. sez. III, ord. 23414/2022 , cit.). Per tali ragioni la Cassazione, accogliendo solo il terzo motivo di diritto del ricorso, sosteneva la correttezza del ragionamento della Corte d’appello sulla necessità del risarcimento del pregiudizio subito dai familiari della donna e della bambina uccise e rinviava alla Corte d’Appello il giudizio solo per la rideterminazione della quantificazione del risarcimento.

Presidente Frasca - Relatore Guizzi  Fatti di causa   1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2019/21, del 19 luglio 2021, della Corte d'Appello di Venezia, che - in accoglimento del gravame esperito da Le.An. e Le.Al., nonché da Pa.Ra., avverso la sentenza n. 1472/16, dell'8 aprile 2016, del Tribunale della stessa città - ne ha riconosciuto la responsabilità per mancata tempestiva attuazione della direttiva dell'Unione europea 2004/80/CE, condannandola a risarcire il danno dai medesimi subìto, quantificato in Euro 120.000,00 ciascuno, per Le.An. e Pa.Ra., e in Euro 50.000,00, invece, per il solo Le.Al. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio da Le.An. e Le.Al. e da Pa.Ra., affinché ne fosse accertata la responsabilità per la mancata attuazione della direttiva suddetta, e in particolare dell'articolo 12, par. 2, in forza del quale, a far data dal 1 luglio 2005, gli Stati membri dell'Unione europea risultano tenuti a garantire un equo e adeguato indennizzo alle vittime di reati violenti intenzionali, impossibilitate a conseguire dai loro offensori il risarcimento integrale dei danni. Assumevano, infatti, gli allora attori di essere - Le.An. e Pa.Ra. - genitori di Le.El. e nonni di Le.Ar., nonché, Le.Al., rispettivamente, fratello e zio delle predette, ambedue rimaste vittime dell'azione omicida di un cittadino extracomunitario. Costui, infatti, il 24 febbraio 2009, recatosi presso l'abitazione, in C, di Le.El. (con cui aveva in passato intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale era nata Le.Ar.) uccideva entrambe, per poi darsi alla fuga in Slovenia. Assicurato, in seguito, alla giustizia italiana, l'omicida veniva condannato in sede penale, tra l'altro, a risarcire alle parti civili costituite - i predetti Le.An. e Le.Al., nonché Pa.Ra. - il danno ad essi cagionato, rivelandosi, però, il suo patrimonio incapiente. Su tali basi, pertanto, gli allora attori adivano l'autorità giudiziaria, per far valere la responsabilità dello Stato italiano - e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri - per la mancata attuazione della suddetta direttiva dell'Unione europea che avrebbe assicurato loro la percezione dell'indennizzo. Il Tribunale veneziano, però, rigettava la domanda, ritenutane l'infondatezza, giacché proposta iure proprio dagli attori, e dunque da soggetti che assumeva non legittimati, in una situazione, per giunta, interna , non contemplata dalla normativa unionale suddetta, che il primo giudice riteneva dettata, infatti, solo per le situazioni c.d. transfrontaliere . Esperito gravame dai già attori, il giudice d'appello lo accoglieva, prendendo atto, in primo luogo, che la Corte di Giustizia dell'Unione europea - con la sopravvenuta sentenza del 16 luglio 2020, in C-129/19 - ha affermato che l'articolo 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE non si riferisce alle sole vittime di reati intenzionali violenti che si trovino in situazioni transfrontaliere, essendo applicabile anche nei confronti delle vittime residenti nello Stato membro in cui il reato è stato commesso, principio, poi, recepito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, sent. 24 novembre 2020, n. 26757). Quanto, invece, al supposto difetto di legittimazione degli attori, per aver agito iure proprio , il giudice di seconde cure escludeva che nella nozione di vittima di reato intenzionale violento debba farsi rientrare - in caso di omicidio - la sola persona uccisa. E ciò, sia perché, così opinando, proprio nell'ipotesi del più grave dei reati intenzionali violenti, non potrebbe esservi nessun indennizzo, in contrasto con la ratio della direttiva , sia perché il testo dell' articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 , che ha dato (tardiva) attuazione alla direttiva, contempla un indennizzo, anche in caso di omicidio, in favore degli aventi diritto . 3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base - come detto - di quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, par. 2, e dell'articolo 17, nonché del considerando n. 1), della direttiva 2004/80/CE, oltre che dell' articolo 11 della legge n. 122 del 2016 , dell' articolo 117 Cost. , dell' articolo 1218 cod. civ. e dell' articolo 100 cod. proc. civ. Tale motivo insiste sulla insussistenza del diritto al risarcimento del danno da parte dei familiari dell'ucciso, e più esattamente sul loro difetto di legittimazione o titolarità attiva del rapporto. Sul presupposto che l'indennizzo di cui alla direttiva suddetta sia un'elargizione di natura solidaristica, posta a carico dell'intera collettività sociale , si assume che l'espressione vittima (del reato intenzionale violento) deve intendersi in senso restrittivo, come riferita alla sola persona direttamente offesa, ovvero al titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice . Lo confermerebbe, innanzitutto, a livello di normativa unionale, la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio , del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, che identifica la stessa con la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituisco violazione del diritto penale di uno Stato membro . D'altra parte, che le vittime c.d. collaterali - come le definisce la ricorrente - non fossero incluse nella previsione della direttiva, sicché nessuna responsabilità può attribuirsi allo Stato italiano per la mancata attuazione della stessa, lo confermerebbe proprio la scelta effettuata dal legislatore nazionale. Esso, infatti, nell'esercizio di quella discrezionalità riconosciutagli dall'articolo 17 della direttiva medesima (che prevedeva la possibilità, per gli Stati membri, nel darvi attuazione, di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli non solo per la vittima del reato , ma anche per qualsiasi altra persona lesa da un reato ), ha contemplato la prestazione indennitaria pure in favore degli aventi diritto , con ciò dimostrando che essi non rientravano del novero delle vittime , per le sole quali, pertanto, sussisteva, a livello unionale, la necessità dell'indennizzo. In via gradata, peraltro, la ricorrente rileva che, in forza di quanto stabilito da legislatore nazionale, in particolar modo ai commi 2 e 2-bis dell' articolo 11 della legge n. 122 del 2016 , la pretesa risarcitoria azionata dagli attori non poteva essere in alcun caso soddisfatta, in relazione alla posizione di Le.Al., mentre andava ridotta quanto ad Le.An. e Pa.Ra. Infatti, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli, e solo in mancanza dell'uno o degli altri ai genitori, mancando pure i quali la prestazione indennitaria è, infine, dovuta ai fratelli e alle sorelle, purché conviventi con la vittima e a carico della stessa al momento della commissione del delitto. Conseguentemente, così come Le.An. e Pa.Ra. avrebbero avuto, al più, titolo per conseguire l'indennizzo solo in relazione al decesso della figlia Le.El., ma non della nipote Le.Ar., Le.Al. - quale fratello della prima e zio della seconda - in nessun caso avrebbe potuto fruire dell'indennizzo. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e/o falsa applicazione del già citato articolo 11 della legge n. 122 del 2016 , dell' articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 , dell' articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , come modificato dall'articolo 3, comma 2, lett. a), b), e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , nonché dell' articolo 1173 cod. civ. in relazione all' articolo 100 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto giudicare improcedibile, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la domanda risarcitoria proposta dai già attori e poi appellanti. Infatti, il legislatore italiano - nelle more, in particolare, del giudizio di appello - non solo ha dato attuazione alla direttiva (articolo 11 della legge n. 122 del 2016), prevedendo l'indennizzo per tutte le vittime - interne o transfrontaliere che siano - di reati dolosi con violenza alle persone , includendo nel novero dei soggetti legittimati anche le vittime indirette , nel senso poc'anzi illustrato, ma ha esteso retroattivamente tale previsione, consentendo l'applicazione dell'indennizzo anche ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005 ( articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2017 ). Di qui, pertanto, la necessità di una pronuncia cassatoria senza rinvio, ex articolo 382, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. civ., a prescindere dalla circostanza che i già attori/appellanti avessero presentato l'istanza di liquidazione dell'indennizzo ai sensi dell' articolo 1, comma 594, della L. n. 145 del 2018 , come modificato dall'articolo 3, comma 2, lett. a), b), e c), del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020 . 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1218 , 1226 e 2056 cod. civ. , oltre che dell' articolo 1 del D.M. 22 novembre 2019 . In via di subordine, la ricorrente assume che la sentenza merita di essere cassata almeno sotto il profilo del quantum del risarcimento. Si assume, infatti, che avendo lo Stato italiano, con il suddetto D.M. 22 novembre 2019, fissato in Euro 50.000,00 la misura dell'indennizzo dovuto ai genitori della vittima di omicidio, a tale importo andava rapportata l'entità del risarcimento, spettante ai soli Le.An. e Pa.Ra., per l'inadempimento dell'obbligo di dare - tempestiva - attuazione alla direttiva. La condanna comminata, pertanto, risulta eccessiva e non coerente , secondo la ricorrente, atteso che la ratio della normativa - sia unionale che statale - non può essere certamente quella di sostituire o aggiungere lo Stato all'autore del delitto nella responsabilità verso le vittime , ma solo di assicurare un ristoro equo e adeguato , secondo criteri predeterminati e non rimessi alla pura discrezionalità del giudice , giacché essi finirebbero col dipendere da fattori casuali (ad es. numero dei parenti) , oppure dovrebbero prendere in considerazione non prevedibili casistiche (in ordine alla gravità del fatto) e personalizzazioni (ad esempio l'intensità del legame o rapporto con la vittima) . 3.4. Infine, il quarto motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell' articolo 132 cod. proc. civ. Si assume, infatti, che la motivazione relativa al quantum del risarcimento sia nulla per motivazione apparente, risolvendosi nell'apodittica affermazione dell'asserita inadeguatezza dell'indennizzo alla gravità del fatto e sulla sua efferatezza , senza che la Corte veneziana abbia lasciato trasparire il percorso argomentativo seguito . Ricorrerebbe, dunque, l'ipotesi della motivazione meramente apparente , evenienza configurabile, oltre che nel caso di carenza grafica della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento . 4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con unico controricorso, i già attori (e poi appellanti), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso, limitatamente al terzo motivo. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ., inizialmente per l'adunanza camerale del 18 aprile 2024, in vista della quale i controricorrenti hanno presentato memoria. 7. Con ordinanza interlocutoria del 27 settembre 2024, n. 25872, questa Corte ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, par. 3, TFUE, in ordine alla seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione: dica la Corte se - con riguardo alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime del reato , non self executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti residenti in uno Stato membro dell'Unione, che fa sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato stesso, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza della CGUE (cfr., con specifico riferimento alla direttiva suddetta, la sentenza della Grande Sezione del 16 luglio 2020, in C. 129-19, in particolare par. 56) - il diritto dell'Unione imponga che tale responsabilità risarcitoria sia affermata nei confronti di ogni familiare di una persona la cui morte sia stata causata da un reato siffatto, purché abbia subito un danno in conseguenza del decesso di tale persona, neppure esclusi gli ascendenti diversi dai genitori, nonché i fratelli e/o sorelle e ogni altro parente in via collaterale, diversamente da quanto previsto dall' articolo 11, comma 2-bis, della legge 7 luglio 2016, n. 122 , secondo cui, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli , nonché, ma solo in mancanza del coniuge e dei figli , ai genitori e, in assenza anche di costoro, ai fratelli e alle sorelle, per questi ultimi, però, solo alla duplice condizione che fossero conviventi con il defunto, nonché a carico dello stesso al momento della commissione del delitto . 8. Intervenuta la sentenza della CGUE del 2 maggio 2025, in C-640/24, la trattazione del presente ricorso veniva fissata per l'odierna adunanza, in vista della quale i soli controricorrenti depositavano memoria. Ragioni della decisione  9. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati. 9.1. Il primo motivo - che prospetta l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno, da mancata (o meglio, intempestiva) attuazione della direttiva sugli indennizzi alle vittime di reati intenzionali violenti, in capo ai familiari di una persona uccisa - non è fondato. 9.1.1. Deve, infatti, ritenersi ormai superato ogni residuo dubbio (che questo Collegio nutriva prima del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, tanto da averlo reso necessario) sia per la posizione di Le.Al. - fratello e zio delle due persone assassinate - e per gli stessi Le.An. e Pa.Ra., quanto alla loro posizione di nonni di Le.Ar., dubbio nascente dalla circostanza che a tali qualifiche non ha dato rilievo, almeno in senso assoluto, la legge di attuazione della direttiva unionale 2004/80/CE. L'assunto, sostenuto dalla ricorrente, secondo cui i congiunti dell'ucciso non potrebbero mai ritenersi - neppure in termini generali - vittime dell'illecito , trattandosi di soggetti danneggiati solo in via collaterale dalla morte del loro familiare, non trova riscontro né nel diritto dell'Unione Europea, né nel diritto interno. 9.1.2. Quanto al primo, infatti, come rileva il Procuratore Generale, deve segnalarsi che la nozione vittima di reato - estranea al nostro ordinamento, che dà rilievo alle figure della persona offesa o del danneggiato da reato - risultava contemplata già nella Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2001/220/GAI, per essere poi recepita dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 25 ottobre 2012, ratificata in Italia con legge 15 dicembre 2015, n. 212. Tale direttiva, in particolare all'articolo 2, identifica la vittima del reato , tra gli altri soggetti, anche con un familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona . Questa impostazione è stata confermata dalla suddetta sentenza della CGUE del 2 maggio 2025, in C. 640-24, la quale ha affermato che l'articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE osta a una normativa di uno Stato membro che preveda un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all'indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest'ultima . In particolare, la Corte di Lussemburgo ha affermato che dal momento che l'indennizzo concesso a tali vittime rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale da esse subito, detto contributo può essere considerato equo ed adeguato , ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, solo se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte e tenendo conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime e che pertanto un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione di un approccio a cascata secondo l'ordine di devoluzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari stretti della persona deceduta dal beneficio di qualsiasi indennizzo senza che si possa tener conto di considerazioni diverse da tale ordine di devoluzione, quali, in particolare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi o il fatto che detti familiari fossero a carico di quest'ultima o conviventi con essa. Invero, un tale regime nazionale di indennizzo non tiene conto, in violazione dei requisiti ricordati al punto precedente, della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per questi ultimi e, pertanto, non contribuisce in modo appropriato al ristoro del loro danno materiale e morale . 9.1.3. Quanto, poi, all'ordinamento nazionale, non fondata è la pretesa della ricorrente di configurare i congiunti dell'ucciso quali vittime solo collaterali dell'illecito. Valgano, sul punto, le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte in relazione al danno (persino) da lesione - e non necessariamente da perdita - del rapporto parentale, osservando che, con riferimento ad esso, si parla spesso impropriamente di danno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri , mentre, in realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette , sicché impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748, Rv. 657507-01). 9.1.4. Da quanto appena osservato consegue che gli odierni controricorrenti, nella qualità di familiari di Le.El. e Le.Ar. - in virtù sia della nozione elaborata a livello unionale di vittima del reato , sia della configurazione, data dal diritto vivente nazionale, come illecito plurioffensivo (in termini civilistici) di quello che cagioni la morte di una persona avente stretti congiunti - nutrivano una legittima aspettativa a che il legislatore italiano desse tempestiva attuazione alla direttiva dell'Unione Europea 2004/80/CE, la quale ha previsto indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, essendo pertanto legittimati a far valere l'inadempimento (o meglio, il ritardato adempimento) di tale obbligazione ex lege . L'unico dubbio, che residuava per la posizione, in assoluto, di Le.Al., nonché di Le.An. e Pa.Ra., ma solo quanto al loro rapporto con la nipote Le.Ar., in ragione del fatto che il legislatore italiano ha, poi, escluso sia i germani - in assenza, come nella specie, di congiunti più prossimi, quali coniuge e figli dell'ucciso - e, in assoluto, zii e nonni, dal novero dei soggetti beneficiari dell'indennizzo dovuto in caso di omicidio, secondo quanto previsto dall' articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 , è stato superato, come detto, dalla citata sentenza della CGUE. 9.2. Il secondo motivo, del pari, non è fondato. 9.2.1. Non può predicarsi, infatti, alcuna (sopravvenuta) improcedibilità della domanda risarcitoria proposta dai già attori (e poi appellanti), per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuta liquidazione degli indennizzi in loro favore. Difatti, deve, qui, ribadirsi come la pretesa azionata in giudizio dagli odierni controricorrenti abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell'Unione (articolo 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE), e non già il conseguimento, in base al diritto nazionale, dell'indennizzo attualmente stabilito dalla legge n. 122 del 2016 , ed applicabile retroattivamente in ragione di quanto stabilito dalla successiva legge 20 novembre 2017, n. 167 . Come sottolineato, difatti, da questa Corte, si tratta di domande aventi ad oggetto distinti causae petendi e petita , l'una relativa ad una prestazione indennitaria stabilita dalla legge, come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'Unione Europea (e, dunque, una obbligazione ex lege , da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale e che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, sia di fonte contrattuale, che aquiliana, si pone come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti ), l'altra, invece, concernente il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, che va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato , responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell'ordinamento interno , nonché della necessità di ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all' articolo 1173 cod. civ. , dovrà essere inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale , in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'articolo 2043 cod. cic., bensì da un illecito ex contractu e cioè dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 24 novembre 2020, n. 26757, Rv. 659865-02). Ne consegue, allora, che la (sopravvenuta) possibilità per gli odierni controricorrenti di fruire della prestazione indennitaria, in forza del combinato disposto delle leggi n. 122 del 2016 e n. 167 del 2017, non determina alcuna cessazione della materia del contendere in relazione alla (già proposta) domanda risarcitoria, relativa, invece, alla tardiva attuazione della suddetta direttiva unionale; e ciò anche in considerazione del fatto che i beneficiari della prestazione indennitaria possono dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e le quali andrebbero, dunque, parimenti risarcite (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26757 del 2020, cit.; in senso conforme pure, sebbene non massimata sul punto, Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26302, Rv. 662410-01). 9.3. Il terzo motivo - relativo alla determinazione del quantum del risarcimento - è, invece, fondato. 9.3.1. Questa Corte, invero, ha sottolineato che - ferma la distinzione tra l'indennizzo previsto dalla direttiva 2004/80/CE e il risarcimento dell'obbligazione ex lege di dare ad essa tempestiva attuazione - il criterio parametrico basilare per la valutazione e la liquidazione del danno patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato nella tardiva attuazione della direttiva 2004/80/CE è costituito dall'ammontare dell'indennizzo di cui esso, in quanto vittima del reato intenzionale violento, avrebbe avuto diritto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'Unione (così, in motivazione, in particolare al par. 3.2.1., Cass. Sez. 3, sent. n. 26757 del 2020, cit.). Da ciò, però, sarebbe errato trarre la conclusione di una indefettibile corrispondenza tra misura dell'indennizzo ed entità del risarcimento, giacché - sempre a mente del medesimo arresto di questa Corte già citato - se è la mancata percezione della prestazione indennitaria che si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato (così da potersi definire il ristoro del danno come surrogato della mancata erogazione dell'indennizzo) , essa non è, però, fattore che esaurisce, di per sé e indefettibilmente, la portata dell'obbligazione risarcitoria de qua, poiché, pure nel caso di un'applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione di una direttiva, che consenta di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della trasposizione tardiva della direttiva stessa, i relativi beneficiari possono dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e le quali andrebbero, dunque, parimenti risarcite (così, nuovamente in motivazione, in particolare al par. 1., Cass. Sez. 3, sent. n. 26757 del 2020, cit., che richiama CGUE, sent. 10 luglio 1997, in procedimenti riuniti C-94/95 e C-95/95, Bonifaci e a., nonché CGUE, sent. 24 gennaio 2018, in procedimenti riuniti C-616/16 e C-617/16, Pantuso e a.). 9.3.2. Da quanto precede, dunque, emerge che è fatta salva la possibilità di una maggiorazione delle somme dovute a titolo di risarcimento, rispetto a quelle previste a titolo di indennizzo, ma pur sempre alle condizioni sopra delineate. Tuttavia, nella liquidazione equitativa del danno da inadempimento dell'obbligazione di dare (tempestiva) attuazione alla direttiva suddetta, la Corte veneziana non si è attenuta a tali principi. Essa, infatti, nell'affermare di non essere vincolata alla misura degli indennizzi previsti - da ultimo - dal D.M. 22 novembre 2019, qualora essi (come, in effetti, ritenuto da questa Corte nell'arresto già più volte citato, concernente, tuttavia, indennizzi circoscritti, in allora, a poche migliaia di euro) risultino inadeguati alla gravità del danno , ha apprezzato tale gravità con riferimento a circostanze tipicamente da valutare nella quantificazione, invece, del danno da reato, al cui risarcimento è, però, tenuto l'autore dell'illecito. Invero, circostanze - pur particolarmente odiose e riprovevoli - come l'uccisione di una giovane donna e della sua figlioletta di nemmeno due anni, mediante sgozzamento, preceduto da maltrattamenti nei confronti di Le.El. , finiscono con il sovrapporre il piano della responsabilità civile da reato (che è carico, ovviamente, all'omicida), a quello della responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligazione ex lege di dare attuazione alla direttiva. Come sopra si notava, infatti, il ristoro del danno da mancata (o intempestiva) attuazione della direttiva de qua è un surrogato della mancata erogazione dell'indennizzo , non dell'omessa percezione del risarcimento del danno da reato. L'incremento della somma liquidata, rispetto alla misura dell'indennizzo (operazione, di per sé, non preclusa al giudice che debba liquidare il danno da intempestiva attuazione della direttiva sulla tutela delle vittime di reati intenzionali violenti), non è stato, nella specie, correlato alla dimostrazione della esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dall'immediata corresponsione dell'indennizzo. Sicché tale constatazione, di per sé, giustifica l'accoglimento del motivo e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte lagunare. Essa dovrà, ovviamente, procedere alla quantificazione del danno anche tenendo conto - a condizione, beninteso, che esse siano state dimostrate dai già attori (e poi appellanti) - di eventuali perdite supplementari patite per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva ; e ciò in quanto il risarcimento, a differenza dell'indennizzo, deve determinarsi in base al criterio del danno effettivo , e cioè deve tener conto di tutti gli effetti pregiudizievoli (perdita subìta e mancato guadagno) che siano conseguenza dell'illecito ( articolo 1223 cod. civ. ) e, anche quando venga liquidato in via equitativa per non essere possibile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare ( articolo 1226 cod. civ. ), deve tendere al ristoro integrale dello stesso (così, Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2022, n. 23414, non massimata). Per contro, e diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti nella loro ultima memoria (in particolare, a pag. 7), la quantificazione del danno de quo non potrà compiersi prendendo a riferimento tout court la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da reato. Sono, infatti, gli indennizzi dovuti alle vittime dei reati intenzionali violenti - ciò che i controricorrenti non colgono nelle loro difese - a doversi riavvicinare, affinché possano ritenersi rispondenti ai criteri dell'equità e dell'adeguatezza (così Cass. Sez. 3, ord. 23414 del 2022, cit.), a tali risarcimenti, altrettanto, invece, non dovendo dirsi per le some destinate a ristorare il danno da mancata (o meglio, intempestiva) attuazione delle direttive europee, che tali indennizzi abbiano, poi, previsto. 9. Il quarto motivo resta assorbito dall'accoglimento del terzo. 10. In conclusione, va accolto solo il terzo motivo di ricorso, sicché la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: in caso di risarcimento del danno da intempestiva attuazione della direttiva 2004/80/CE, che prevede indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti, la liquidazione deve compiersi non già valorizzando circostanze che potrebbero influire sulla quantificazione del danno da reato, bensì avendo riguardo, e sempre nella misura in cui esse risultino provate, a quelle perdite supplementari patite dai potenziali beneficiari dell'indennizzo per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva stessa . 11. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi dei controricorrenti, nonché di Le.El. e Le.Ar., ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettando il primo e il secondo, nonché dichiarando assorbito il quarto, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa sezione e composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei controricorrenti, nonché di Le.El. e Le.Ar. Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 7 ottobre 2025. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2026.