L’articolo, dopo aver tratteggiato la nozione e la natura giuridica della comunione ordinaria, analizza le diverse tipologie di comunione, soffermandosi in particolare sull’istituto della comunione legale dei beni quale regime patrimoniale della famiglia e sui suoi possibili rapporti o interferenze con la comunione ordinaria, anche alla luce della recente giurisprudenza formatasi in materia.
La comunione: nozione e disciplina generale La comunione è una situazione giuridica caratterizzata dalla contemporanea titolarità (o contitolarità) di più diritti di proprietà o di più diritti reali (ad esclusione della servitù e dell’ipoteca) su un medesimo bene. L’ articolo 1100 c.c. prevede espressamente che la proprietà e gli altri diritti reali possono spettare in comune a più persone, precisando che, se il titolo o la legge non dispongono diversamente, tale contitolarità di diritti è disciplinata dalle disposizioni contenute negli articolo 1101 e ss. c.c. Nella comunione ordinaria , si tratta di una contitolarità per quote ideali di appartenenza individuale , nel senso che ciascun contitolare (c.d. comunista) ha un diritto che non può essere individuato materialmente su una determinata parte del bene, in quanto il singolo diritto ha come oggetto il bene nella sua integrità o pienezza: la quota è la misura della singola partecipazione come frazione ideale del tutto, rappresentando la proporzione secondo la quale ciascun comunista concorre tanto nei vantaggi quanto nei pesi relativi alla cosa comune (v. articolo 1101 c.c. ). Le quote si presumono uguali , salvo che sia diversamente stabilito dalle parti e costituiscono parametro per la ripartizione delle spese per la manutenzione e la conservazione, nonché per il calcolo delle maggioranze in sede di amministrazione della cosa. L’ordinamento giuridico guarda con sospetto e sfavore la comunione ordinaria, che infatti può sciogliersi con particolare facilità, atteso il diritto potestativo di ciascun comunista di chiedere in ogni momento la divisione (v. articolo 1111 c.c. ). Le tipologie di comunione Nell’ambito delle comunioni civilistiche si è soliti distinguere, dal punto di vista della formazione e della modalità di costituzione, tra: (i) comunione volontaria , che si costituisce mediante un contratto con una parte plurisoggettiva (ad esempio, due soggetti acquistano un immobile da un terzo), ovvero con una parte uni-soggettiva (ad esempio, un soggetto acquista da un unico proprietario una quota ideale di appartenenza); (ii) comunione forzosa (non suscettibile di scioglimento), che può costituirsi in conseguenza dell’ esercizio di un diritto potestativo (come, ad esempio, la comunione forzosa di un muro ex articolo 874 c.c. ), ovvero in conseguenza della sussistenza di una determinata situazione di fatto e di diritto (come ad esempio il condominio, limitatamente alle parti comuni); (iii) comunione incidentale , che si costituisce indipendentemente da una manifestazione di volontà dei partecipanti (come, ad esempio, la comunione ereditaria o quella prevista dall’ articolo 932 c.c. ); (iv) comunione legale dei coniugi , che è uno dei regimi patrimoniali della famiglia, regolato dagli articolo 177 e ss. c.c. e che è applicabile in mancanza di una diversa scelta delle parti, le quali – come si vedrà infra – incontrano alcuni limiti alla possibilità di alienare i beni che ne formano oggetto prima dello scioglimento della comunione. La comunione legale dei beni come regime patrimoniale della famiglia La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale legale della famiglia , in virtù del quale ogni acquisto compiuto dai coniugi, congiuntamente o separatamente, entra in comunione. Si ritiene generalmente che la finalità dell’istituto sia quella di garantire l’uguaglianza delle sorti economiche degli sposi in relazione ad eventi verificatisi dopo il matrimonio. Tuttavia, il legislatore della riforma del 1975 ha anche tenuto conto dell’esigenza di assicurare al singolo coniuge un adeguato spazio di autonomia nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale e, in generale, nella gestione dei propri redditi da lavoro e dei frutti ricavati dai beni personali. Sono stati così previsti, accanto ai beni che ricadono in comunione immediata e che entrano nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, una serie di beni che nascono come personali e restano tali anche una volta che viene meno la comunione legale e un’altra serie di beni che ricadono nella comunione c.d. de residuo e che appunto rimangono personali durante la vigenza del regime patrimoniale legale, ma sono poi attratti alla disciplina della comunione legale nella misura in cui gli stessi risultino presenti al momento del suo scioglimento. La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale della famiglia previsto per legge anche per i componenti di un’unione civile , in mancanza di una loro esplicita scelta di segno diverso ( articolo 1, comma 13, l. n. 76/2016 ), mentre i conviventi di fatto , se intendono disciplinare i loro rapporti patrimoniali, devono stipulare un contratto di convivenza , in cui possono scegliere come regime patrimoniale quello della comunione legale dei beni (articolo 1, comma 53, lett. c l. n. 76/2016). Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, consacrata anche da una nota sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 311 del 1988), la comunione legale tra i coniugi costituisce una comunione senza quote , nella quale i coniugi (o gli uniti civilmente o i conviventi di fatto che abbiano stipulato un contratto di convivenza e abbiano scelto il regime della comunione legale) sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente a oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Come chiarito dalla giurisprudenza (v. ad es. Cass. 9 ottobre 2007, n. 21098; App. Torino, 30 marzo 2021, n. 347; Trib. Busto Arsizio, 14 gennaio 2021, n. 5), la comunione legale dei beni costituisce un istituto non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli articolo 1100 e ss. c.c., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia . Nella comunione legale dei beni la quota ha, quindi, soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari ( articolo 189 c.c. ), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei componenti della coppia coniugale (o di ciascuno degli uniti civilmente o di ciascuna parte di un contratto di convivenza) con i propri beni personali verso i creditori della comunione ( articolo 190 c.c. ), nonché la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra gli ex componenti della coppia o i loro eredi ( articolo 194 c.c. ). Il regime di circolazione dei beni oggetto della comunione legale Mentre gli atti di disposizione di beni mobili non richiedono il consenso del coniuge (o dell’unito civilmente o del convivente di fatto) non stipulante – rimanendo pienamente validi ed efficaci, essendo posto a carico del disponente unicamente un obbligo di ricostituire, a richiesta dell’altro, la comunione nello stato anteriore al compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l’equivalente del bene secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione ( articolo 184, comma 3, c.c. ) –, è prevista la sanzione dell’annullabilità per gli atti (negozi giuridici ad efficacia reale o meramente obbligatoria: Cass., ord. 23 agosto 2019, n. 21650; Cass. 14 novembre 2003, n. 17216; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16177) compiuti in assenza del consenso dell’altro componente della coppia che riguardino beni immobili o beni mobili registrati (articolo 184, comma 1 e 2, c.c.), sicché ciascun componente della coppia, pur non potendo disporre della propria quota, può disporre dell’intero bene comune e il consenso dell’altro si configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene e rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza – sempreché si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato – si traduce in un vizio da far valere entro il termine prescrizionale di un anno , decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla data di trascrizione (Cass. 11 giugno 2010, n. 14093; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890 ). Questo peculiare regime circolatorio cessa con il venir meno della comunione legale per una delle cause contemplate dall’ articolo 191, comma 1, c.c. (le più frequenti delle quali sono rappresentate da situazioni di crisi della coppia ). In particolare, in caso di separazione coniugale consensuale , l’articolo 191, comma 2, c.c. prevede che la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, laddove, in caso di separazione coniugale giudiziale , gli effetti dello scioglimento della comunione retroagiscono al giorno in cui è stata proposta la domanda (articolo 193, comma 4, c.c.). Va da sé che, dopo lo scioglimento della comunione legale dei beni per separazione coniugale (consensuale o giudiziale), il regime originario di comunione legale può essere ripristinato automaticamente per effetto della riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti, fermi restando gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e la tutela dei terzi acquirenti di buona fede (Cass. 18 gennaio 2025, n. 1256). Quando l’acquisto di un bene immobile (o di un bene mobile registrato) cade nella comunione legale Ci si può chiedere se ed eventualmente quando l’acquisto di un bene immobile, il cui prezzo sia stato versato impiegando denaro proveniente dall’attività lavorativa o professionale di uno solo dei coniugi (o di uno solo degli uniti civilmente o di uno solo dei conviventi di fatto che abbiano stipulato un contratto di convivenza e scelto la comunione legale dei beni), rientri o meno nel regime legale della comunione dei beni. Tre sono le condizioni (tutte necessarie e concorrenti : Cass. 16 dicembre 2021, n. 40423; Cass. 16 luglio 2021, n. 20336; Cass. 14 novembre 2018, n. 29342) affinché possa darsi luogo a una deroga al principio secondo cui tutti gli acquisti immobiliari effettuati dai coniugi (o dagli uniti civilmente o dai conviventi di fatto che, stipulando un contratto di convivenza, hanno scelto il regime della comunione legale), congiuntamente o separatamente, durante il matrimonio cadono in comunione ex articolo 177, lett. a c.c.: il bene immobile (o il bene mobile registrato) deve avere i requisiti oggettivi di cui alle lett. c , d e f dell’articolo 179, comma 1, c.c. (deve, cioè, essere un bene di uso strettamente personale, un bene necessario all’esercizio della professione ovvero un bene acquistato con il prezzo del trasferimento o lo scambio di un altro bene personale); l’esclusione dal patrimonio comune deve risultare dall’atto di acquisto ; l’altro componente della coppia (formalmente non acquirente) deve partecipare alla stipulazione del negozio dispositivo . Ne consegue che il bene immobile (o il bene mobile registrato) acquistato soltanto da uno dei coniugi (o da uno dei componente dell’unione civile o da una delle parti del contratto di convivenza con cui i conviventi di fatto hanno scelto il regime patrimoniale della comunione legale dei beni), anche se sia destinato a soddisfare bisogni estranei a quelli familiari e il prezzo sia stato pagato esclusivamente con i guadagni personali di uno dei due, entra nel regime di comunione legale , salvo che si tratti di acquisto di bene personale ex articolo 179, comma 1, c.c. e vi siano (nelle ipotesi previste dalle lettere c , d e f ) tanto la dichiarazione dell’acquirente, quanto quella di esclusione prevista dall’ articolo 179, comma 2, c.c. , resa dall’altro componente della coppia intervenuto nell’atto di acquisto (sul punto, v. ad es. Cass. 14 maggio 2018, n. 11668). Pertanto, ove manchi uno di questi elementi, il bene non fa parte del patrimonio personale del componente della coppia acquirente, il quale non può unilateralmente alienarlo a terzi, pena il rischio di vedersi annullare l’atto di alienazione da parte del consorte dissenziente, ai sensi dell’articolo 184 c.c. Quid iuris se l’acquisto del bene immobile (o mobile registrato) viene fatto quando la comunione legale si sia già sciolta? La situazione giuridica di appartenenza alla comunione legale del bene cessa nei casi previsti dall’articolo 191 c.c., in quanto, a seguito del verificarsi di uno di essi, la contitolarità sulla cosa acquistata rimane, ma essa è disciplinata dal regime della comunione ordinaria (agli articolo 1101 e ss. c.c.) Pertanto, i beni già appartenenti alla comunione legale, quando questa non è più vigente, vengono assoggettati allo statuto normativo dettato per la comunione ordinaria, in attesa di essere oggetto di un’eventuale divisione. E così, una volta che sia stata sciolta la comunione legale dei beni, ciascun (ex) componente della coppia potrà, anche separatamente, cedere a terzi a qualsivoglia titolo la propria quota ex articolo 1103 c.c. su ogni singolo bene caduto in comunione ordinaria, senza che per questo si possa frapporre alcun ostacolo in termini di annullabilità dell’atto di trasferimento. La Suprema Corte ha in tempi recenti chiarito che la natura di comunione senza quote, tipica della comunione legale, permane fino al momento del suo scioglimento per una delle cause di cui all’articolo 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun componente (o, più spesso, ex componente) della coppia, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla , essendo venuta meno l’esigenza di tutela originaria, connessa al non ingresso nella comunione di terzi estranei (Cass., 26 marzo 2024, n. 8193; Cass. 19 marzo 2024, n. 7317; Cass. 23 febbraio 2024, n. 4879 ; Cass. 28 dicembre 2018, n. 33546 ; Cass. 5 aprile 2017, n. 8803).