Rito Famiglia: tra divieto di decisioni "a sorpresa" e principio "tempus regit actum" per le impugnazioni

La soppressione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza sostituzione con note scritte, viola il diritto di difesa e comporta la nullità della sentenza. La Cassazione chiarisce anche che le nuove norme processuali del correttivo Cartabia non si applicano retroattivamente agli atti di impugnazione già depositati, in base al principio tempus regit actum .

Con l'ordinanza n. 4983/2026 pubblicata in data 5 marzo 2026, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato importanti questioni procedurali emerse nell'ambito del nuovo rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie, introdotto dalla Riforma Cartabia. La vicenda processuale La controversia trae origine da un giudizio di separazione personale tra coniugi, avviato nel 2024. All'esito della prima udienza, il Tribunale di Campobasso aveva emesso i provvedimenti temporanei e urgenti, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni a un'udienza successiva, da tenersi con trattazione scritta, fissata per il 16 luglio 2024. Prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, la madre depositava un ricorso urgente ai sensi dell' articolo 473- bis .15 c.p.c. , chiedendo la sospensione del diritto di visita del padre a causa del rifiuto manifestato dalla figlia minore, con contestuale richiesta di ascolto di quest'ultima. Tuttavia, il Presidente del Tribunale, con un decreto del 2 luglio 2024, anticipava l'udienza di discussione, originariamente fissata per il 16 luglio, alla data di deposito del presente provvedimento , riservando immediatamente la causa in decisione. Il giorno seguente, il 3 luglio 2024, il Tribunale emetteva la sentenza definitiva di separazione , confermando i provvedimenti provvisori e senza pronunciarsi sull'istanza urgente della madre . Successivamente, il Tribunale apriva un sub-procedimento per trattare l'istanza urgente, che veniva rigettata con ordinanza del 13 agosto 2024, provvedimento che includeva anche un'ammonizione alla madre ai sensi dell' articolo 473-bis.39 c.p.c. La madre proponeva quindi appello sia contro la sentenza di separazione, lamentando la violazione del diritto di difesa, sia contro l'ordinanza del 13 agosto. La Corte d'Appello di Campobasso, però, respingeva le doglianze. Dichiarava inammissibile l'appello contro l'ordinanza, ritenendo che, in base al d.lgs. n. 164/2024 (il cosiddetto correttivo alla Riforma Cartabia), tale provvedimento fosse unicamente reclamabile unitamente all'ordinanza presidenziale iniziale. Rigettava l'appello contro la sentenza, affermando che la violazione delle regole processuali non avesse comportato un concreto pregiudizio al diritto di difesa , poiché le parti avevano già potuto illustrare le proprie posizioni nelle memorie conclusionali depositate prima della decisione a sorpresa . Il ricorso per Cassazione e la violazione del diritto di difesa La madre ricorreva in Cassazione, denunciando, tra gli altri motivi, la nullità della sentenza per violazione degli articolo 473-bis.22 e 127-ter c.p.c. , nonché del diritto di difesa e del contraddittorio ( articolo 24 e 111 Cost. ). La ricorrente sosteneva che il Giudice di primo grado, anticipando la decisione e sopprimendo di fatto l'udienza di precisazione delle conclusioni , avesse impedito alle parti di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa , non consentendo né la discussione orale né il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza. La decisione della Cassazione: la nullità per violazione del contraddittorio La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso, ritenendolo fondato. I Giudici di legittimità hanno chiarito che la fase decisoria nel nuovo rito famiglia, sia essa svolta tramite discussione orale ( articolo 473- bis .22 c.p.c. ) o tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ( articolo 127- ter c.p.c. ), rappresenta un momento fondamentale per la piena attuazione del contraddittorio . Richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36596/2021 , la Corte ha ribadito che la violazione di norme processuali che presiedono alla fase conclusiva del giudizio, impedendo alle parti di esercitare con completezza il diritto di difesa, comporta la nullità della sentenza a prescindere dalla prova di un concreto pregiudizio. La soppressione a sorpresa dell'udienza già calendarizzata, senza nemmeno la sua sostituzione con il meccanismo delle note scritte, costituisce una palese violazione di tale diritto . Il principio di diritto Su questo punto, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nei procedimenti di separazione o divorzio, l’anticipazione, «a sorpresa», della decisione, laddove venga soppressa l’udienza, già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, senza neppure la sua sostituzione con note scritte, ex art.127 ter c.p.c. , integra violazione del diritto di difesa e del contraddittorio». L'impugnazione dei provvedimenti urgenti e il principio tempus regit actum La Cassazione ha accolto anche il motivo relativo all'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza del 13 agosto 2024. La Corte d'Appello aveva applicato la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, che prevede la reclamabilità di tali ordinanze. Tuttavia, l'appello era stato depositato il 6 settembre 2024, prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo. La Suprema Corte ha affermato che la Corte territoriale ha violato il principio tempus regit actum , secondo cui gli atti processuali sono regolati dalla legge in vigore al momento del loro compimento. L' applicazione retroattiva della nuova norma ha leso l'affidamento della parte sulle regole processuali esistenti al momento della proposizione dell'impugnazione. La Corte ha inoltre definito l'ordinanza impugnata come un provvedimento abnorme, in quanto emessa in un sub-procedimento dopo che il giudizio principale era già stato definito con sentenza definitiva. Principio di diritto Anche su questo aspetto, è stato formulato un principio di diritto: «La modifica dell’ articolo 473- bis .15 c.p.c. introdotta con il cd. Correttivo, d.lgs. n. 164/2024, secondo la quale l’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall' articolo 473- bis . c.p.c ., si riferisce necessariamente, in ragione del principio tempus regit actum e di affidamento sulle regole processuali, alle sole impugnazioni «successive» alla emanazione del d.lgs. n. 164/2024, e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti». Conclusione In accoglimento dei motivi procedurali, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la causa nel rispetto dei principi enunciati, garantendo la piena effettività del diritto di difesa e del contraddittorio. I restanti motivi, inclusi quelli relativi all'ascolto della minore, sono stati dichiarati assorbiti.

Presidente/Relatore Iofrida Fatti di causa  La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza n. 6/2025, pubblicata l'8/1/2025, ha: dichiarato inammissibile il gravame proposto, con ricorso notificato l'11/9/2024, da Vi.An. nei confronti di Va.Ma. avverso l'ordinanza emessa il 13/08/2024 , nell'ambito di un sub-procedimento aperto nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, con la quale il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso della Vi.An. ex articolo 473 bis 15 c.p.c., teso a conseguire la sospensione dei provvedimenti relativi al diritto di visita del padre, disponendo l'ammonizione della Vi.An. ex articolo 473 bis -39 c.p.c., e aveva condannato la ricorrente al pagamento della metà delle spese relative a tale sub procedimento; nonché respinto l'appello, proposto dalla Vi.An. con lo stesso ricorso, avverso la sentenza n. 687/24 del Tribunale di Campobasso, pronunciata il 3/7/2024, che, nel dichiarare la separazione dei coniugi, accogliendo il ricorso di Va.Ma. del 5/2/2024, iscritto al n. 204/2024, aveva, tra l'altro, concesso al padre di trascorrere, durante le ferie estive, almeno trenta giorni consecutivi con la figlia nata dalla coppia, ce. , di anni dodici; dichiarato inammissibile la domanda dell'appellato di condanna della controparte al risarcimento dei danni, trattandosi di domanda nuova. L'appellante è stata condannata al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese processuali. In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'ordinanza emessa dal Tribunale, ai sensi dell'articolo 473 bis.15 c.p.c., non fosse appellabile, ma solo reclamabile unitamente all'ordinanza prevista dall'articolo 473 bis.22 c.p.c. - nella specie, come si evince dal presente ricorso per cassazione, assunta il 16 maggio 2024 - come espressamente disposto con il D.Lgs. n. 164/2024 , correttivo e integrativo al D.Lgs. n. 149/2022 , applicabile ratione temporis al procedimento, prevedendo l' articolo 7 del D.Lgs. 164/2024 cit. che le disposizioni del suddetto decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, laddove il procedimento di primo grado, nel caso, è stato promosso nell'anno 2024. In ordine ai motivi di doglianza, in rito, riguardanti la sentenza di separazione personale dei coniugi, la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la censura con la quale l'appellante denunciava violazione dell'articolo 473 bis.22, comma 3, c.p.c. e del diritto di difesa e del contraddittorio. Era accaduto, nell'ambito del procedimento, che: all'esito dell'udienza di comparizione ex articolo 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi con trattazione scritta, il Presidente vicario del Tribunale aveva autorizzato i coniugi a vivere separati e pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità all'articolo 473 bis.22 c.p.c., rigettato le richieste istruttorie e rinviato il processo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/07/2024, stabilendo che la suddetta udienza di rimessione della causa in decisione si sarebbe tenuta con trattazione scritta ed assegnando termine alle parti fino al 1/07/2024 per il deposito di memoria conclusionale; entrambe le parti avevano depositato memoria conclusionale, precisando le conclusioni ed illustrando le argomentazioni difensive, così esercitando il rispettivo diritto di difesa e del contraddittorio; con proprio decreto, il Presidente di Sezione del Tribunale, in data 2/7/2024, aveva disposto, ex articolo 83 D.L. 17.3.2020 n. 17 e 36 D.L. 8.4.2020 n. 23 , l'anticipazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta, già fissata, con il decreto del maggio 2025, con cui si era disposta la trattazione scritta, per il 16/07/2024, alla data di deposito del presente provvedimento , e quindi al 2/07/2024, riservando la causa in decisione; il Collegio aveva pronunciato la sentenza n. 687/24, pubblicata il 3/7/2024, oggetto di appello (nella quale si dava però atto, nella motivazione, che la causa all'udienza del 16/7/2024 era stata trattenuta in decisione), dichiarando la separazione tra i coniugi e confermando i provvedimenti adottati all'udienza del 16/7/2024, mentre ulteriori richieste formulate dalle parti erano ritenute inammissibili perché tardive. La Corte territoriale, in merito alla doglianza dell'appellante che lamentava il mancato svolgimento dell'udienza di precisazione conclusioni del 16/07/2024, originariamente fissata, e che non le fosse stato consentito di depositare note di trattazione scritta, osservava che l'udienza di precisazione delle conclusioni si era in realtà tenuta il 2/7/2024 (essendo stata anticipata), con modalità di trattazione scritta, il che non aveva consentito solo il deposito delle note sostitutive di cui all' articolo 127 ter c.p.c. , mentre, per il resto, ogni altra attività sia di precisazione delle conclusioni che confutativa, che illustrativa in via riepilogativa della propria posizione difensiva era stata assicurata e di fatto svolta dalle parti. Peraltro, il nuovo articolo 473 bis. 22 u.c. c.p.c. prevede che quando la causa è ritenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, come nella specie, il GD, adottati i provvedimenti temporanei urgenti può, fatte precisare le conclusioni, ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza di comparizione delle parti o al più in una udienza successiva e all'esito trattenere la causa in decisione. Inoltre, con riferimento al rito ordinario ante D.Lgs. 149/2022 , si è ritenuto, con indirizzo granitico del giudice di legittimità, che la mancata precisazione delle conclusioni ad opera di una parte non esplica effetti pregiudizievoli sulla regolarità della causa, dovendosi presumere rassegnate le conclusioni già formulate negli scritti di causa . In ogni caso, il nuovo rito speciale camerale è improntato alla celerità della decisione, senza più necessità di precisazione delle conclusioni come autonoma scansione processuale. Nella specie, si era scelto, già con l'ordinanza presidenziale del 16/5/2024, che lo svolgimento dell'udienza di discussione dovesse avvenire secondo le modalità di trattazione scritta e la parte appellante aveva depositato la propria memoria conclusionale nel termine assegnato, prima che la causa fosse riservata per la decisione, il 2/7/2024, stante l'anticipazione dell'udienza. Di conseguenza, alcuna concreta violazione delle regole processuali anche relative al diritto di difesa e contraddittorio e alcun effettivo pregiudizio per il diritto di difesa vi erano state. La Corte d'Appello affermava che la violazione di regole processuali, ivi compresa la violazione del contraddittorio, determina la nullità solo se vi è concreta offensività e pregiudizio al diritto di difesa e, nella specie, anche a voler ammettere, da parte del G.D. una violazione delle regole processuali, comunque la ipotetica violazione non risulterebbe rilevante e, quindi, invalidante, perché non si sarebbe tradotta in una lesione effettiva al diritto di difesa e contraddittorio dell'appellante, che si è infatti limitata ad una generica doglianza, senza specificare ed individuare la concreta lesione subita e quali attività difensive avrebbe svolto e, invece, non ha potuto svolgere per non essere stata messa in grado di depositare le note sostitutive di udienza di cui all' articolo 127 ter c.p.c. ; le quali hanno una funzione meramente riassuntiva e ripetitiva e non certo innovativa ed in cui la parte deve limitarsi ad esporre le sole istanze e conclusioni già formulate, nella specie, illustrate e precisate nella memoria conclusiva, quindi di precisazione delle richieste finali e della posizione difensiva, depositata il 1.07.2024 . Nel merito della censura, la Vi.An. lamentava solo che alla stessa non fosse stato concesso il diritto, paritariamente a quello del padre, di trascorrere con la figlia trenta giorni consecutivi durante il periodo estivo. Ma, al riguardo, la reclamante è il genitore con cui la minore vive, il genitore, cioè, che trascorre con lei la massima parte del tempo, mentre al padre è riservato solo un limitato arco temporale, consistente in appena due fine settimana al mese. Di conseguenza, le modalità fissate in sentenza in ordine alla frequentazione della figlia con il genitore non collocatario erano congrue, anche in considerazione della distanza tra i luoghi di abitazione del padre e della figlia. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 23/1/2025, Vi.An. propone ricorso per cassazione, notificato il 18/3/2025, affidato a quattro motivi, nei confronti di Va.Ma. (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione  1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione dell'articolo 473-bis.4 e 6 c.p.c. in relazione all' articolo 161 c.1 c.p.c. e all'articolo 360 comma 1 p. 4 c.p.c., in punto di omesso ascolto del minore; b) con il secondo motivo, la violazione, sotto altro profilo, dell'articolo 473-bis.4 e 6 c.p.c., e degli articolo 112 e 277 comma 1 c.p.c. , l'omessa pronuncia, in relazione all' articolo 161 c.1 c.p.c. e all'articolo 360 comma 1 p. 4 c.p.c., in punto di richiesta di riapertura in appello del sub-procedimento sull'istanza depositata in prime cure in data 24/6/2024 e di sospensione dei provvedimenti adottati in primo grado il 16/5/2024, quanto al diritto di visita da parte del padre della figlia minore, previo ascolto di quest'ultima; c) con il terzo motivo, in relazione al rigetto del primo motivo di gravame, la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 473-bis.22 comma 3 e dell' articolo 127-ter c.p.c. , violazione del diritto di difesa e del contraddittorio di cui agli articolo 24 c. 2 e 111 c. 2 della Costituzione , in relazione all'articolo 360 comma 1 p 4 c.p.c.; d) con il quarto motivo, in via subordinata, la violazione degli articolo 473-bis 15, 22, 23, 29 e 6 c.p.c. e dell' articolo 177 c.p.c. , violazione dell'articolo 11 delle preleggi al c.p.c., abnormità dell'ordinanza, in relazione all'articolo 360 comma 1 p. 4 c.p.c. e all' articolo 111 c. 7 della Costituzione . 2. In punto di svolgimento del giudizio di separazione, la ricorrente precisa che: con ordinanza del 16/05/2024, il Presidente del Tribunale di Campobasso aveva adottato, ex art.473 bis.22 c.p.c., i provvedimenti temporanei e urgenti e, in particolare, disposto l'affido condiviso della minore ce. all'epoca di anni 10, con assegnazione prevalente presso la madre e stabilito le modalità e i giorni di visita e di pernotto del padre; con la stessa ordinanza, rigettate le richieste istruttorie, il Presidente aveva rinviato il processo per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/07/2024, disponendone la trattazione scritta con termine per una memoria conclusionale alle parti sino all'1/7/2024; in data 25/06/2024 e, quindi, prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, la sig.ra Vi.An. aveva depositato ricorso per provvedimenti urgenti indifferibili, ex artt.473-bis.15 e 473-bis.6 c.p.c., evidenziando che la figlia aveva manifestato ripetutamente il rifiuto di vedere il padre e che tale comportamento impediva di dare attuazione all'Ordinanza presidenziale, chiedendo l'intervento urgente del giudice adito, anche previo ascolto della minore, ex art.473 vis.6 c.p.c., e la sospensione dei provvedimenti già adottati; nel frattempo, le parti depositavano rispettivamente il 26/6/2024 e il 1/7/2024 le proprie memorie conclusionali; del tutto inaspettatamente, si assume, il Presidente, senza pronunziarsi sul ricorso depositato il 25/06/2024, con decreto del 02/07/2024, aveva anticipato l'udienza di merito (già fissata per il 16/07/2024) nella data del deposito del presente provvedimento e riservato la causa in decisione istruttoria , peraltro con erroneo riferimento all'articolo 83 D.L. n. 17/2020 (rectius n. 18/2020) e all' articolo 35 D.L. n. 23/2020 , emanati durante l'emergenza COVID; il giorno successivo, 03/07/2024, il Tribunale in composizione collegiale emetteva, in assenza dell'udienza di precisazione delle conclusioni e senza consentire alle parti di depositare note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza stessa, la sentenza di separazione n. 687/2024, con la quale confermava tutti i provvedimenti presidenziali resi; in data successiva alla sentenza, il Presidente, con decreto in data 04/07/2024, con riferimento all' istanza depositata il 25/6/2024 dalla Vi.An. ritenuto necessario il contraddittorio sulla domanda incidentale ex articolo 473- bis 23 c.p.c., fissava l'udienza del 11/8/2024 ore di rito per la trattazione scritta del giudizio incidentale , assegnando altresì i termini per il deposito di memorie e ordinando alla Cancelleria di aprire un sub-procedimento con il n. 204-1/2024; con successivo decreto del 13/8/2024, il Presidente aveva differito (cadendo l'11/8/2024 di domenica) l'udienza alla data del deposito del presente provvedimento , riservando la causa in decisione, e, con ordinanza in pari data, il Tribunale aveva, nel merito, respinto il ricorso (qualificato come richiesta es art.473.29 c.p.c. ) della Vi.An. ritenendo insussistenti elementi anche indiziari di un reale disagio della minore e non fondata la richiesta di ascolto della minore, di appena 10 anni , in assenza di una griglia circostanziale che lasci intravedere, anche in minima misura, una incapacità del Va.Ma. a svolgere adeguatamente il proprio compito genitoriale , ammonendo la ricorrente, stante la sua inottemperanza alle prescrizioni del Tribunale, ex articolo 473- bis.39 c.p.c. a rispettare le prescrizioni assunte dal Tribunale e a non ostacolare in alcun modo il proseguimento del rapporto filiale della figlia minore con il padre ; -in sede di gravame, proposto con ricorso unico del 6/9/2024, avverso la sentenza e l'ordinanza del 13/8/2024, essa appellante aveva anche chiesto, oltre la declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati, che, ai sensi dell'articolo 354 comma 3 e dell'articolo 473-bis.34 c. 4 c.p.c., venisse riaperto il sub-procedimento sulla istanza proposta in prime cure in data 24/06/2024 e, sospesi in via preliminare i provvedimenti relativi al diritto di visita del padre assunti con ordinanza del 16/05/2024, venisse disposto quindi l'ascolto della minore, ai sensi dell'articolo 473-bis.6 c.p.c., espletati gli atti istruttori che saranno ritenuti opportuni e necessari e adottare ogni altro provvedimento inteso ad assicurare il diritto di visita del padre nel rispetto del benessere psicofisico della figlia ce. , e che, all'esito, decidendo la causa nel merito, venisse riformata la parte della sentenza impugnata con il III motivo, onde assicurare il diritto paritario alle ferie estive, e l'ordinanza del 13/08/2024, impugnata nelle parti in cui era ammonita la ricorrente ed era stata disposta la condanna alle spese; malgrado il Presidente della Corte avesse disposto, con decreto dell'11/9/2024, l'apertura di un sub-procedimento, delegando lo stesso consigliere relatore a provvedere sull'istanza di provvedimenti indifferibili, il consigliere delegato non aveva dato corso al sub-procedimento e non aveva adottato alcun provvedimento in merito, ma, con decreto in data 15/11/2024, aveva assegnato alle parti il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; il P.G., a sua volta, aveva concluso per l'accoglimento dell'impugnazione, ma, all'esito, la Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 12/12/2024, aveva deciso la causa, con l'impugnata sentenza. La ricorrente ha ridepositato il fascicolo di primo grado, anche d'ufficio, e il fascicolo d'appello, con lo storico sugli atti registrati dalla Cancelleria. Anche il controricorrente ha depositato atti di parte e dell'ufficio relativi al giudizio di primo grado. 3. Il controricorrente eccepisce che la Vi.An. non ha proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza del 16/5/2024, adottata ex art.473 bis.22 c.p.c., non ha chiesto, in primo grado, disporsi l'ascolto della minore, avendolo chiesto solo con l'istanza depositata il 25/6/2024, ex art.473 bis.15 c.p.c., mentre, in sede di appello, al riguardo, si era doluta del mancato ascolto della minore solo nell'impugnazione avverso ordinanza del Tribunale di Campobasso, non in quella avverso la sentenza di separazione, censurata per vizi di forma e di sostanza del tutto diversi. Si invoca, al riguardo, il precedente di questa Corte n. 4595/2025. 4. L'eccezione sollevata dal controricorrente è infondata. La Vi.An. con l'istanza del 25/6/2025, pendente il giudizio di separazione personale dei coniugi, per provvedimenti indifferibili urgenti in corso di causa, ha invocato ragioni cautelari che rendevano, a suo dire, necessaria una modifica dei provvedimenti adottati in prima udienza nel giudizio di separazione personale ex art.473 bis. 22 c.p.c.. Si è quindi fuori dai presupposti del reclamo ex art.473 bis.24 c.p.c.. Con la suddetta istanza, la parte, evidenziando una situazione di grave criticità che si era venuta a creare in sede di attuazione del diritto di visita del padre disposto con l'ordinanza presidenziale del 16/7/2024 e approssimandosi il periodo estivo nel quale la minore avrebbe dovuto, dal 1 luglio, per trenta giorni, restare presso il padre, aveva chiesto una sospensione dei suddetti provvedimenti e anche disporsi, ai sensi dell'art.473 bis.6 c.p.c. (Rifiuto del minore), l'ascolto della minore (in quanto la stessa avrebbe manifestato, prima un malessere, essendo disponibile a incontrare il padre ma senza pernottare presso di lui, e poi un rifiuto verso il genitore non collocatario). Si era, ancora, nell'ambito del giudizio di separazione di primo grado. Senonché il giudizio di separazione è stato anticipatamente (rispetto all'udienza del 16/7/2024 fissata originariamente) definito, con sentenza, non parziale ma definitiva, pubblicata il 3/7/2024, con la quale è stato accolto il ricorso del Va.Ma. è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e sono stati confermati i provvedimenti assunti in via provvisoria ex art.473 bis.22 c.p.c., senza provvedere sul ricorso della Vi.An. del 25/6/2024. Solo in data 4/7/2024, in primo grado, si è provveduto sul ricorso incidentale della Vi.An. del 25/6/24, fissando per la relativa trattazione, sempre in forma scritta, l'udienza dell'11/8/2024, poi posticipata al 13/8/2024, con riserva contestuale della causa in decisione e deposito dell'ordinanza collegiale. 5. La esposizione che segue esamina nel dettaglio le censure proposte nel ricorso per cassazione. 5.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che né il Tribunale né la Corte d'Appello abbiano disposto, ai sensi degli artt.473 bis. 4 e 473 bis.6 c.p.c., l'ascolto della minore (nata il 20/4/2014), infra-dodicenne ma capace di discernimento e che aveva manifestato il rifiuto del minore di incontrare il padre. La stessa Vi.An. in entrambi i gradi, a fronte del rifiuto della figlia di vedere il padre, ha chiesto l'intervento dei giudici onde evitare il rischio di una definitiva compromissione del rapporto affettivo con il genitore, agendo sia nel primario interesse della figlia (per consentirle di recuperare un rapporto positivo con la figura paterna) sia nello stesso interesse del padre co-affidatario. Si invoca il precedente di questa Corte n. 2981/2025. 5.2. Con il secondo motivo, si lamenta il vizio di omessa pronuncia sull'istanza, formulata nelle conclusioni di appello, di riapertura del subprocedimento sull'istanza proposta in primo grado, in data 25/6/2024, ex art.473 bis.15 c.p.c. e di ascolto della minore. 5.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, quanto al giudizio di primo grado, violazione degli articolo 473 bis. 22 e 127-ter c.p.c., ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., con lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Si deduce che, ai sensi dell'art.473 bis.22 c.p.c., per poter assegnare la causa in decisione, aveva l'obbligo di svolgere due adempimenti fondamentali: far precisare le conclusioni alle parti e ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o in udienza successiva su istanza di parte. . Per contro, il Presidente, con decreto del 2/7/2024, aveva anticipato l'udienza, già fissata, del 16/7/2024, alla data del deposito del decreto stesso e rimesso la causa alla decisione , essendo stata poi la causa decisa con sentenza depositata il giorno successivo, il 3/7/2024, dal Collegio in assenza di udienza e della precisazione delle conclusioni e senza consentire alle parti né di discutere oralmente la causa né di precisare conclusioni scritte ex articolo 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. La ricorrente deduce che oggi l'udienza può svolgersi solo in due modi: o in presenza con discussione orale, di cui va redatto apposito verbale da depositare nel fascicolo, o mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza previamente autorizzato dal Giudice ai sensi dell' articolo 127 ter c.p.c. . Ma, nella specie, come si evince dal fascicolo telematico, nulla di tutto ciò è stato fatto. Inconferente sarebbe il richiamo, nella pronuncia impugnata della Corte d'Appello, all'orientamento del giudice di legittimità sul fatto che la mancata precisazione delle conclusioni ad opera di una parte non esplica effetti pregiudizievoli sulla regolarità della causa, dovendosi presumere rassegnate le conclusioni già formulate negli scritti di causa, in quanto i precedenti riguardano casi in cui, all'udienza di precisazione delle conclusioni fissata, una parte non aveva precisato le conclusioni, ipotesi diversa dalla presente in cui il primo Giudice non ha consentito alle parti di precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. Invece, in numerose pronunce, è stata dichiarata la nullità delle sentenze in caso di: mancata fissazione dell'udienza di discussione orale nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni ( Cass. Sez. II 01/08/2023 n. 23353 ; Sez. I, 24/01/2023 n. 2067); mancata concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionale e di replica (Cass., sez. lav., 04/05/2023, n. 11711; Sez. III, 17/02/2021, n. 4202) ovvero della sola comparsa di replica (Sez. I, Ordinanza, 07/03/2023, n. 6795); mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente impedimento della facoltà di chiedere la discussione orale (Cass. Sez. III, 22/03/2024, n. 7845); deliberazione della sentenza prima della scadenza (o in difetto della concessione) dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ( Cass. Sez. Un. 25/11/2021 n. 36596 ). Si precisa che l'avvenuto deposito di memorie conclusionali non va confuso con gli autonomi adempimenti di precisazione delle conclusioni di discussione orale della causa. E di questo si doleva la ricorrente, in sede di gravame, non della mancata possibilità di depositare le note di trattazione scritta per l'udienza del 16/07/2024 . Alla luce di ciò, da un lato, si deduce che vi è stata, stante la mancanza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa (oralmente o mediante note scritte), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, una concreta violazione delle regole processuali anche relative al diritto di difesa e del contraddittorio e vi è stato un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa e, dall'altro, si ricorda che le Sezioni Unite nella sentenza n. 36596/2021 hanno affermato il principio secondo il quale la violazione di una norma processuale (nella specie degli articolo 190-bis, 275,281-quinquies c.p.c., precedente formulazione) comporta la nullità della sentenza a prescindere dalla allegazione di un pregiudizio. 5.4. Con il quarto motivo, si denuncia l'erroneità della sentenza in punto di inammissibilità del gravame avverso l'ordinanza del 13/8/2024. Al riguardo, a fronte dell'istanza ex art.473 bis.15 c.p.c. (provvedimenti indifferibili a causa del netto rifiuto manifestato dalla minore di incontrare il padre), dalla stessa formulata in data 25/6/2024, il Presidente del Tribunale, procedendo in totale violazione delle norme processuali, senza aprire il sub-procedimento ed ascoltare la minore, aveva rimesso la causa principale immediatamente al collegio per il deposito della sentenza e, addirittura, aveva aperto il sub-procedimento incidentale (recante il n.R.G. 204-1/2024) in data successiva al deposito della sentenza che ha concluso il procedimento principale, oltretutto erroneamente inquadrando l'istanza come proposta ex art.473 bis.29 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti), per poi rigettarla con l'ordinanza del 13/8/2024, disponendo anche l'ammonizione della Vi.An. e la sua condanna alle spese. La decisione della Corte d'Appello, di inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza del 13/08/2024, emessa ai sensi dell'articolo 473 bis 15 c.p.c., per non essere la stessa appellabile, ma solo reclamabile unitamente all'ordinanza prevista dall'articolo 473 - bis.22, come espressamente disposto dal Decreto Legislativo n. 164/2024 , è ritenuta erronea in quanto assunta in violazione del principio tempus regit actum. L'appello è stato depositato il 06/09/2024, e cioè allorquando non era stato ancora emanato il D.Lgs. 31/10/2024, n. 164 recante il correttivo al Decreto cd. Cartabia. Se è vero che l'articolo 7 comma 1 prevede, in deroga alla regola generale, l'applicabilità del decreto ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 , tale previsione si riferisce necessariamente agli atti di parte o del giudice successivi alla emanazione del D.Lgs. n. 164/2024 , e non può riferirsi agli atti emanati o depositati in data anteriore allo stesso decreto. E si afferma che, prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 164/2024 , la dottrina aveva escluso l'autonoma reclamabilità dei provvedimenti ex articolo 473-bis. 15 c.p.c. In subordine, si denuncia che l'ordinanza del 13/8/2024 è un provvedimento abnorme, in quanto, a norma dell' articolo 177 c.p.c. qualsiasi ordinanza non può che essere emessa nell'ambito del procedimento principale, non può mai pregiudicare la decisione di merito e può essere sempre modificata o revocata dal giudice che l'ha emessa. 6. Con riguardo alla nullità della sentenza di primo grado e al terzo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello, la doglianza è fondata. 6.1. Il nuovo rito unico del processo di famiglia, applicabile nel procedimento di separazione tra coniugi per cui è causa, introdotto nel 2024, prevede, all'art.473 bis.22 c.p.c., che la prima udienza di comparizione possa avere un esito anche definitorio in tutti i casi in cui la causa si presenti matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria. In questo caso, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, si riserva di riferire al collegio per la decisione. In generale, nel nuovo rito famiglia, quanto alla fase decisoria, il giudice, ai sensi dell'art.473 bis.28 c.p.c., fissa l'udienza di rimessione davanti a sé della causa in decisione e assegna alle parti i termini per note scritte di precisazione delle conclusioni (non più di 60 giorni), per comparse conclusionali (non più di 30 giorni) e per note di replica (non più di 15 giorni), che vanno a scadere prima (e non dopo) dell'udienza in cui la causa verrà rimessa in decisione, riservandosi il giudice di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. La necessità dell'udienza (nella quale la causa è rimessa in decisione, riservandosi il giudice delegato di riferire al collegio in camera di consiglio) si giustifica sia per la necessità di fissare in modo uniforme per le parti i termini a ritroso per il deposito della memoria di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sia perché la celebrazione dell'udienza potrebbe, inoltre, rispondere all'esigenza delle parti di esercitare il proprio diritto di difesa avverso la memoria di replica avversaria, con riguardo a fatti non allegati nei precedenti scritti difensivi ed a nuove questioni di diritto inserite per prendere posizione sugli stessi, ovvero rilevare l'eventuale tardività delle allegazioni e deduzioni per violazione del principio del contraddittorio oppure servire per consentire alle parti di allegare fatti nuovi, verificatisi nelle more tra il deposito della replica e la data d'udienza. L'udienza può però non essere tenuta in una ipotesi. Occorre, infatti, prendere in esame un'altra disposizione, l'art.127 ter c.p.c., che contempla la possibilità in generale, nel processo ordinario di cognizione, della sostituzione dell'udienza in presenza con il deposto di note scritte, nel termine non inferiore a quindici giorni. La legge delega n. 206 del 2021 aveva specificato l'intento di rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti . In tal modo, il legislatore si è mosso in coerenza con la scelta già intrapresa durante l'emergenza pandemica a mezzo sia dell'articolo 87, settimo comma, lett. h), del D.L. n. 18 del 2020, conv. in L. n. 27 del 2020 , sia dell'articolo 221, quarto comma, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020 . Se tutte le parti non abbiano fatto richiesta della trattazione scritta o cartolare, ciascuna parte costituita può opporsi al provvedimento di sostituzione con le note scritte dell'udienza, entro cinque giorni dalla comunicazione, ai sensi del comma 2 dell'art.127 ter c.p.c. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito il giudice provvede , ma il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note...è considerato data di udienza a tutti gli effetti e il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza (ult. comma della disposizione). Il D.Lgs. n. 164 del 2024 (D.Lgs. correttivo) ha modificato, per quanto di interesse, gli articolo 127-ter e 128 cod. proc. civ.. La modifica, in base all'articolo 7, primo comma, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28/2/2023 (vedasi però Sez.U. n. 14986/2025, con richiami anche alla relazione illustrativa al D.Lgs. 164/2024 , secondo la quale, quanto al giudizio di legittimità, sebbene la disposizione transitoria di cui all'articolo 7.1 del decreto correttivo preveda, per il primo grado, che le modifiche si applichino ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 , gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del decreto correttivo - vale a dire alla data del 26 novembre 2024, essendo esso stato pubblicato sulla G.U. n. 264 dell'11 novembre 2024 - restano regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività poste in essere successivamente, anche se in procedimenti già pendenti, sono regolate dalle nuove disposizioni). Con il Correttivo 2024 si sono apportate due modifiche: (i) quanto al provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza, il testo è stato integrato con la regola per cui nel caso previsto dall'articolo 128 -(Udienza pubblica) -, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica ; (ii) quanto alla equiparazione a tutti gli effetti del giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note con quello di udienza, il testo è stato integrato nel senso che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza . Il D.Lgs. è poi intervenuto sul testo dell' articolo 128 c.p.c. inserendo un inciso di chiusura, per cui il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga . Invece, nell'articolo 127-ter cod. proc. civ., e, al contrario di quanto stabilito nell'articolo 127-bis per l'ipotesi dell'udienza a distanza, l'opposizione di una sola parte non è sufficiente per obbligare il giudice a tenere l'udienza. Nell'articolo 127-ter è richiesto che l'istanza impediente, che cioè obblighi il giudice a disporre in conformità all'opposizione, sia proposta da tutte le parti (costituite) congiuntamente , mentre, nell'ipotesi di opposizione di una sola parte, resta affidata alla discrezionalità del giudice l'assunzione di una decisione nell'un senso o nell'altro. 6.2. Le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 17603/2025, hanno chiarito che, sia dal testo originario dell'articolo 127-ter c.p.c., sia dalle modifiche sopra menzionate (per i procedimenti instaurati dopo il 28/2/2023), non sussistono, in linea di principio, ostacoli frapposti alla sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte nel caso in cui l'udienza in questione sia disciplinata, in se, come udienza pubblica e che tale disposizione può applicarsi anche nel rito lavoristico. La forma di trattazione orale può essere così surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere , lo consenta. L'unica condizione ineludibile è che le parti permangano su di un piano di parità (così Corte cost. n. 263 del 2017 , da cui i virgolettati). Si è quindi affermato il seguente principio di diritto: Con riferimento all' articolo 127-ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria; (ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte; (iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa . Sempre in tema, questa Corte ha poi precisato ( Cass. 371/2025 ) che In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall' articolo 127-ter c.p.c. , che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti (nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta ad horas, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza). Si è, in motivazione, richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2021, che hanno chiarito che comporta di per sé la nullità della sentenza l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa perché la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. Sez. U. n. 36596/2021), e hanno affermato il principio in relazione al caso in cui il giudice decida la controversia, senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, rimarcando che, nel dedurre la nullità, la parte non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. Di conseguenza, si è ritenuto che una volta scelto il procedimento a trattazione scritta, la revoca della ordinanza che dispone l'udienza e l'anticipazione dell'udienza e della decisione, del tutto legittime, devono essere accompagnate dalla fissazione di un'udienza che sia compatibile con i principi ricordati e con il dettato dello stesso articolo 127 ter c.p.c. , secondo il quale i termini possono essere abbreviati, ma non eliminati: nel caso, allora, in esame, l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta era stata invece disposta ad horas con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza, con contestuale riserva di riferire al Collegio e ciò, si è ritenuto, aveva comportato una violazione della disciplina processuale riveniente dal combinato disposto costituito dall' articolo 35 bis, comma 10, del D.Lgs. 25/2008 (applicabile nel giudizio) e dagli articolo 737 e segg. e 127 ter c.p.c. e del principio del contraddittorio con compressione del diritto di difesa. È stato, inoltre, puntualizzato che, nel caso di udienza a trattazione scritta ai sensi dell' articolo 127-ter c.p.c. , la decisione della causa nel merito, nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma quarto di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre, nemmeno in questo caso, l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa (Cass. n. 17717/2024). 6.3. Nella specie, l'udienza originariamente fissata, nella prima udienza di comparizione delle parti nel giudizio di separazione dei coniugi, per la rimessione della causa in decisione non si è tenuta né risulta essere stata sostituita con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c. Vi è stata quindi un'anticipazione, a sorpresa , della decisione, in data contestuale al deposito del decreto presidenziale, in data 2/7/2024, cui è seguita la rimessione della causa al Collegio e la decisione, pubblicata il 3/7/24. 6.4. Giova evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 36596/2021, componendo il precedente contrasto, hanno statuito che la sentenza emessa dal giudice del merito (di primo grado o di appello) senza attendere la scadenza dei termini concessi, ex art.190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (o anche di uno solo di essi) - e, a fortiori, in ipotesi di mancata concessione dei suddetti termini - è affetta da nullità per il solo fatto di impedire alle parti di esercitare con completezza il diritto di difesa, senza necessità che venga accertato in concreto il pregiudizio effettivo subìto dalla parte che si duole della violazione, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, trovando presidio negli artt.111 e 24 Cost., non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve potersi attuare in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. Prima di tale intervento nomofilattico, rappresentava, invece, un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex articolo 352 c.p.c. , non avrebbe comportato necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutelerebbe l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantirebbe solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; cosicché, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex articolo 190 c.p.c. , per configurare una lesione del diritto di difesa non sarebbe bastato affermare, genericamente, che la mancata discussione aveva impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo, al contrario, necessario indicare quali fossero gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 28229 del 27/11/2017; Cass. Sez. I, n. 28188 del 10/12/2020). Dopo le Sezioni Unite del 2021 si è ritenuto che la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare per la parte gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, costituendo di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (Cass., n. 4277/2025 e Cass., n. 11891/2025; Cass., n. 30162/2024; Cass., n. 19229/2024; Cass., n. 23353/2023; Cass., n. 2067/2023). 6.5. Orbene, nella specie, essendosi soppressa l'udienza calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, senza neppure la sua sostituzione con note scritte, la violazione del diritto di difesa, connaturato al contraddittorio processuale, non richiedeva neppure l'allegazione di un concreto pregiudizio alle prerogative difensive per far ritenere rilevante il conseguente vizio processuale. Peraltro, il pregiudizio si è concretizzato nell'impossibilità di esporre le proprie difese conclusive , anche in replica alle difese di controparte. E oltretutto la ricorrente aveva proposto un ricorso, incidentale, ex art.473 bis.15 il 25/6/2024, entro il termine concesso per le note conclusive, chiedendo, tra l'altro, l'ascolto della minore, ricorso che non è stato neppure specificamente esaminato in sentenza. Né risulta che detta parte avesse rinunciato alla discussione del suddetto ricorso (tanto che lo stesso è stato trattato dal Tribunale, sia pure successivamente al deposito della sentenza che definiva il procedimento principale). La decisione deliberata senza la previa celebrazione della discussione orale, prevista dall'art.473 bis.22 c.p.c., o della sua sostituzione con note scritte, ex art.127 ter c.p.c., precludendo alla parte a ciò interessata la possibilità di replicare agli ultimi scritti defensionali avversari, risulta in evidente violazione ex se del diritto di difesa e del contraddittorio, nel senso chiarito da Cass. Sez.U. n. 36596/2021. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto: Nei procedimenti di separazione o divorzio, l'anticipazione, a sorpresa , della decisione, laddove venga soppressa l'udienza, già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, senza neppure la sua sostituzione con note scritte, ex art.127 ter c.p.c., integra violazione del diritto di difesa e del contraddittorio 7. Anche il quarto motivo, concernente l'impugnazione dell'ordinanza del 13/8/2024, è fondato. La decisione della Corte d'Appello, di inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza del 13/08/2024, emessa ai sensi dell'articolo 473 bis.15 c.p.c. (con la quale oltre a respingersi la richiesta di provvedimenti urgenti si era ammonita la parte ricorrente per inadempimento delle prescrizioni dettate con ordinanza del 16/5/2024), per non essere la stessa appellabile, ma solo reclamabile unitamente all'ordinanza prevista dall'articolo 473 bis.22 c.p.c., come espressamente disposto dal Decreto Legislativo n. 164/2024 , è erronea in quanto assunta in violazione del principio tempus regit actum. L'appello è stato infatti depositato il 6 settembre 2024, allorquando non era stato ancora emanato il D.Lgs. 31/10/2024, n. 164 recante il correttivo al Decreto cd. Cartabia . Se è vero che l'articolo 7 comma 1 prevede, in deroga alla regola generale, l'applicabilità del decreto ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 , tenuto conto dell'articolo 35, comma primo, del D.Lgs. 149/2022, che contiene la disciplina transitoria delle modifiche al codice di rito, per le sole modifiche al giudizio di primo grado, tale previsione, quanto al primo grado, si riferisce necessariamente agli atti di parte o del giudice successivi alla emanazione del D.Lgs. n. 164/2024 , e non può riferirsi agli atti emanati o depositati in data anteriore allo stesso decreto. Ciò, in ragione del principio tempus regit actum e di affidamento sulle regole processuali. Le Sezioni Unite n. 14986 del 2025, sia pure quanto al giudizio di legittimità (escluso dall'ambito di operatività del citato art.7), hanno affermato che gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del decreto correttivo - vale a dire alla data del 26 novembre 2024, essendo esso stato pubblicato sulla G.U. n. 264 dell'11 novembre 2024 -restano regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività poste in essere successivamente, anche se in procedimenti già pendenti, sono regolate dalle nuove disposizioni (con richiami anche alla relazione illustrativa al D.Lgs. 164/2024 ). Il tutto in armonia con il generale principio di irretroattività della nuova normativa: l'articolo 11 delle preleggi, secondo cui la legge dispone solo per il futuro, sancisce un principio generale che implica, ove non diversamente disposto, l'applicabilità della legge nuova, nell'ambito dei giudizi in corso, ai soli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificative, come individuata ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi (secondo cui la legge entra in vigore nel 15 giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale), non potendo incidere su quelli compiuti anteriormente (cfr. Cass. 7119/2010 con riferimento all' articolo 58 L. 69/2009 ; Cass. 2613/1979, Cass. 1715/1975 con riferimento all' articolo 20 della L. 533/1973 in tema di controversia di lavoro). E si è richiamato il generale principio di affidamento legislativo che non consente di affermare che gli effetti dell'atto processuale già formato prima della nuova disposizione siano da quest'ultima regolati, specie se la retroattività della disciplina verrebbe a comprimere la tutela della parte, senza limitarsi a modificare la mera tecnica del processo ( Cass. 6099/2000 ) . Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: La modifica dell'articolo 473 bis.15 c.p.c. introdotta con il cd. Correttivo, D.Lgs. n. 164/2024 , secondo la quale l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis. c.p.c., si riferisce necessariamente, in ragione del principio tempus regit actum e di affidamento sulle regole processuali, alle sole impugnazioni successive alla emanazione del D.Lgs. n. 164/2024 , e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti . In ogni caso, l'ordinanza del 13/8/2024 del Tribunale, relativa al procedimento incidentale aperto nel giudizio di separazione dei coniugi in relazione al ricorso presentato in corso di causa dalla Vi.An. era un provvedimento abnorme, in quanto, a norma dell' articolo 177 c.p.c. qualsiasi ordinanza non può che essere emessa nell'ambito del procedimento principale, non può mai pregiudicare la decisione di merito e può essere sempre modificata o revocata dal giudice che l'ha emessa. Nella specie, l'ordinanza, sia pure adottata nell' ambito di un subprocedimento, incidentale, è stata emessa dopo che era stata pronunciata la sentenza, definitiva e non parziale, sulla separazione, nel procedimento principale, cd. portante . 8. I restanti motivi (sull'ascolto della minore) sono assorbiti 9. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso (assorbiti i restanti motivi), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione. Invero, ai sensi dell'art.354 c.p.c. non ricorre una delle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026. Depositato in cancelleria il 5 marzo 2026.