Respinta l’istanza avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione a fronte dell’episodio verificatosi quasi diciotto anni fa in provincia di Ancona. Impossibile addebitare una pur minima responsabilità all’insegnante di Educazione Fisica.
Pallonata sull’occhio per la studentessa durante una partita di pallavolo nella palestra della scuola nel corso dell’ora di Educazione Fisica: l’incidente non è addebitabile al professore, e quindi va esclusa ogni pur minima responsabilità dell’istituto scolastico. Scenario dell’episodio, risalente a quasi diciotto anni fa, è una scuola in provincia di Ancona. Tutto accade in pochi secondi: nel corso di una partita di pallavolo, giocata in palestra durante l’ora di Educazione Fisica, una allieva viene colpita al volto – all’occhio destro, per la precisione – dal pallone, riportando serie lesioni . I genitori della studentessa – minorenne, all’epoca dei fatti – pongono sotto accusa la scuola: a loro parere, l’incidente è «da ascrivere alla condotta negligente dell’insegnante, che ha omesso di vigilare sugli studenti», con particolare riferimento a quello studente che «ha respinto la palla con il piede, non riuscendo a riceverla con le mani» e così «ha colpito al volto» la compagna. Corposa la richiesta di risarcimento avanzata dai due genitori nei confronti del Ministero dell’Istruzione: si parla di oltre 85mila euro. Per i giudici di merito, però, va esclusa una pur minima responsabilità del docente e della scuola, e, quindi, del Ministero, poiché «l’evento si è verificato durante una partita di pallavolo a cui ha partecipato anche la minore» rimasta ferita, la quale, come appurato, «è stata colpita al volto dalla palla respinta istintivamente con un piede da un compagno di classe», che, peraltro, era «in squadra con lei». In Appello, poi, in particolare, viene «esclusa la rilevanza causale dell’azione di gioco» compiuta dallo studente «rispetto all’evento dannoso ed alle conseguenti lesioni riportate dalla compagna», poiché quell’azione è sì catalogabile come «non intenzionale conseguenza di una condotta indisciplinata dell’alunno, che l’insegnate non avrebbe dovuto permettere», ma, allo stesso tempo, «l’evento non avrebbe potuto essere evitato neppure dall’insegnate, perché frutto di un’azione di gioco non prevedibile con l’anticipo utile ad evitarla». A portare il caso in Cassazione è la studentessa, oramai divenuta maggiorenne. Suo obiettivo è vedere dichiarata la responsabilità del docente e, quindi, della scuola. Ma anche per i giudici di terzo grado non ci sono i presupposti per arrivare a condannare il Ministero dell’Istruzione a risarcire la vittima dell’incidente scolastico per i danni subiti. La questione sul tavolo è quella relativa alla possibile colpa dell’insegnante. Su questo fronte i magistrati di Cassazione precisano che «la norma non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante, sotto la cui guida il gioco si svolge, sia stato in grado di evitare il fatto». Difatti, «la presunzione di responsabilità posta dal Codice Civile a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza», mentre «non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso». In sostanza, «lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che incombe sul soggetto danneggiato, che intenda far valere quella responsabilità, l’onere di darne dimostrazione, non certo al docente quello di dimostrare che il fatto non si sia verificato». Passando dal quadro generale allo specifico episodio verificatosi in provincia di Ancona, i giudici di Cassazione precisano che « non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica dalle persone partecipanti al gioco». Ragionando in questa ottica, «il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che vi è in ogni caso la responsabilità del soggetto in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se essi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta». Invece, la responsabilità va esclusa «se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso, rientrando cioè nell’alea normale della attività medesima». Logica, quindi, secondo i giudici di Cassazione, la valutazione dell’episodio compiuta in Appello, laddove si è riscontrato come l’evento lesivo, ossia il pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto della compagna di squadra, si sia «determinato nel corso di una normale azione di gioco , rientrante nella normalità della pratica, non violenta in sé, né connotata da finalità lesiva e irruenza tale da essere incompatibili con il contesto ambientale, con l’età e con la struttura fisica dei partecipanti. Escluso, quindi, che il fatto dannoso sia stato conseguenza di una situazione anomala o difforme delle regole del gioco» e «che non abbia alcuna relazione strumentale con l’azione dell’alunno». In sostanza, l’evento dannoso subito dalla giovane allieva «deve considerarsi accidentale e, pertanto, esente da addebiti di responsabilità nei confronti di chi era tenuto alla vigilanza», cioè nei confronti dell’insegnante. Anche per i giudici di Cassazione, quindi, «lo studente, calciando la palla con il piede, non ha violato le regole del gioco e non ha posto in essere un’azione avente intento lesivo». Tanto basta, tenuto conto delle modalità con cui si è verificato l’evento, per concludere che « l’incidente non avrebbe potuto essere evitato dall’insegnate , poiché frutto di un’azione di gioco non prevedibile con l’anticipo utile ad evitarla, ossia improvvisa e comunque connessa alle fisiologiche modalità di gioco della pallavolo in cui la palla può essere respinta con qualunque parte del corpo». Tirando le somme, è accertata «la prova liberatoria che gli insegnanti non abbiano potuto impedire l’evento, poiché avvenuto in una normale lezione di Educazione Fisica», chiosano i magistrati di Cassazione, escludendo anche una possibile responsabilità della scuola. Per quanto concerne, infine, la potenziale pericolosità della pallavolo praticata in un istituto scolastico, viene ribadito dai giudici che «l’attività sportiva non è – in linea generale – una attività pericolosa, potendo essere considerata tale solo là dove abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità ovvero presenti passaggi di particolare difficoltà», come, ad esempio, nel caso del rafting, e viene poi osservato che nella vicenda in esame «si verte di attività sportiva esercitata durante l’ora di Educazione Fisica a scuola, sicché l’attività sportiva va riguardata in un più ampio contesto ludico-educativo, finalizzato alla valorizzazione del gioco di squadra ed alla fiducia nei compagni, all’attenzione alle regole ed al rispetto dell’avversario, alla formazione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi» e ciò consente di escludere, alla luce di quanto successo in provincia di Ancona, l’ipotesi della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, anche tenendo presente un ulteriore dettaglio, e cioè che «l’attività era stata esercitata nella palestra della scuola, notoriamente dotata degli spazi e delle attrezzature adeguate a tale scopo».
Presidente Rossetti – Relatore Condello Fatti di causa 1. G. I. e N. M., quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore M. I., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per far accertare che le lesioni riportate dalla minore all’occhio destro, nel corso di una partita di pallavolo giocata a scuola in data ( omissis ) durante l’ora di educazione fisica, fossero da ascrivere alla condotta negligente dell’insegnante che aveva omesso di vigilare sugli studenti e, tra questi, su C. L., il quale aveva respinto la palla con il piede, non riuscendo a riceverla con le mani, colpendo al volto la minore. Chiesero, pertanto, il risarcimento dei danni patiti, quantificandoli in euro 85.560,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto chiese di essere autorizzato alla chiamata in causa di ( omissis ) s.p.a., con cui l’Istituto scolastico ove avvenne il fatto aveva stipulato una polizza contro gli infortuni a beneficio degli allievi, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza, e, nel merito, chiese il rigetto della domanda attrice. La società assicuratrice aderì alle difese già svolte dal Ministero convenuto. Il Tribunale adito, dopo avere assunto la prova testimoniale ed avere espletato c.t.u. medico – legale, rigettò la domanda, escludendo che potessi configurarsi una responsabilità in capo al Ministero ai sensi degli articolo 1218, 2048 o 2050 cod. civ., dal momento che l’evento si era verificato durante una partita di pallavolo alla quale aveva partecipato anche la minore, che era stata colpita al volto dalla palla respinta “istintivamente” con un piede da un compagno di classe, in squadra con la stessa danneggiata. 1.1. M. I., nel frattempo divenuta maggiorenne, ed i suoi genitori hanno impugnato la suddetta sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Ancona, che lo ha respinto. In sintesi, valutando le risultanze della svolta prova orale, la Corte territoriale ha escluso la rilevanza causale dell’azione di gioco del L. rispetto all’evento dannoso ed alle conseguenti lesioni riportate da M. I., definendola quale ‹‹non intenzionale conseguenza di una condotta indisciplinata dell’alunno che l’insegnate non avrebbe dovuto permettere››, ed ha rilevato che l’evento non avrebbe potuto essere evitato neppure dall’insegnate, perché frutto di un’azione di gioco non prevedibile con l’anticipo utile ad evitarla. Negando altresì che la disciplina sportiva potesse considerarsi pericolosa di per sé, ha poi ritenuto priva di fondamento anche la contestata responsabilità ex articolo 2050 cod. civ. 1.2. M. I. propone ricorso per la cassazione della decisione d’appello, affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Istruzione – Istituto Comprensivo “( omissis )” di ( omissis ) delle Marche ha depositato controricorso. 1.3. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata ex articolo 380-bis cod. proc. civ. , prospettando profili di inammissibilità e/o di manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ha depositato istanza di decisione. 2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione degli articolo 1218 e 2048, comma 2, c.c. , per avere escluso la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale, malgrado il sinistro di causa si fosse verificato durante l’orario di scuola, a causa della negligenza del precettore››. Ribadisce che l’insegnante avrebbe dovuto essere considerato responsabile dei danni alla stessa cagionati, nel tempo in cui risultava sottoposta alla sua vigilanza, a nulla rilevando che l’evento fosse stato provocato dall’istintivo calcio di una palla, nel corso di una partita di pallavolo, che si era svolta proprio alla presenza del precettore, il quale, invece di controllare attivamente gli studenti, era impegnato nella lettura di un giornale. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. Come rilevato anche nella proposta di definizione accelerata, la decisione impugnata non si è discostata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità del precettore ex articolo 2048 cod. civ. A tale riguardo, occorre rammentare che la norma non configura un'ipotesi responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l'insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto. Secondo l’interpretazione della norma data dalla costante giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite ( Cass., Sez. U, 27/06/2002, n. 9346 ), la presunzione di responsabilità posta dall'articolo 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova, dunque, applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso. Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma, secondo detta interpretazione, individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall'allievo (o apprendista) nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell'onere probatorio dettato dall' articolo 2697 cod. civ. , incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità far valere, l'onere di darne dimostrazione, non certo al convenuto quello di dimostrare che quel fatto costitutivo non si sia verificato (Cass., sez. 6 – 3, 15/09/2020, n. 19110). Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, ‹‹non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica dalle persone partecipanti al gioco›› (Cass., sez. 3, 14/10/2003, n. 15321; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6844; Cass., sez. 3, 26/01/2016, n. 1322; Cass., sez. 6 - 3, 05/06/2018, n. 14355; Cass., sez. 3, 20/04/2020, n. 7951). È stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta. La responsabilità, invece, non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., sez. 3, 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell'alea normale della medesima (v. Cass., sez. 3, 27/10/2005, n. 20908; Cass., sez. 3, 10/04/2019, n. 9983). 1.3. In tale contesto si colloca l'accertamento in fatto - che non è attinto dalla denunciata violazione di legge - operato dalla Corte territoriale, la quale ha riscontrato come l'evento lesivo, ossia il pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto della compagna di squadra, si sia determinato nel corso di una normale azione di gioco, rientrante nella normalità della pratica, non violenta in sé, né ‹‹connotata da finalità lesiva e irruenza tale da essere incompatibili con il contesto ambientale, con l’età e con la struttura fisica dei partecipanti››. Ha, quindi, escluso che il fatto dannoso sia stato conseguenza di una ‹‹situazione anomala o difforme delle regole del gioco che non abbia alcuna relazione strumentale tra lo stesso e l’azione dell’alunno››, ponendo anzi in rilievo come l’evento dovesse considerarsi ‹‹accidentale›› e, pertanto, ‹‹esente da addebiti di responsabilità nei confronti di chi era tenuto alla vigilanza››. Risulta, in sostanza, dalla sentenza qui impugnata che il L., calciando la palla con il piede, non ha violato le regole del gioco e non ha posto in essere un’azione avente intento lesivo. Tanto basta per ritenere che la Corte d’appello, del tutto correttamente, tenuto conto delle modalità con cui si è verificato l’evento, abbia concluso che questo non avrebbe potuto essere evitato dall’insegnate, poiché “frutto di un’azione di gioco non prevedibile con l’anticipo utile a evitarla”, ossia improvvisa e comunque connessa “alle fisiologiche modalità di gioco della pallavolo nella quale… la palla può essere respinta con qualunque parte del corpo”. 1.4. La Corte d’appello ha, dunque, ritenuto raggiunta la prova liberatoria che gli insegnanti non abbiano potuto impedire l’evento, perché avvenuto in una normale lezione di educazione fisica, ciò che consente di escludere anche la dedotta violazione dell’articolo 1218 cod. civ. Difatti, la prova liberatoria che la scuola deve offrire richiede la dimostrazione: a) di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare l’evento lesivo (Cass., sez. 3, 03/02/1999, n. 916); b) di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta; c) di avere adottato le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; d) la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa (Cass., sez. 3, 18/04/2001, n. 5668). Ebbene, nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto fornito tale prova, perché il fatto, come già detto, è stato repentino e non intenzionale ed avvenuto durante una normale fase di gioco. 2. Con il secondo motivo si denunzia ‹‹Violazione dell’articolo 2050 c.c., in punto all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere escluso la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base dell’illegittima inversione dell’onere probatorio e della premessa, apparentemente motivata, che la pallavolo non sia attività intrinsecamente pericolosa››. La ricorrente contesta ai giudici di appello di essersi cimentati in una singolare valutazione circa la non pericolosità della pallavolo praticata nell’istituto scolastico, ponendo a base dell’apprezzamento svolto “solo mere petizioni di principio”, affermando che l’attività era stata esercitata nella palestra della scuola, notoriamente dotata degli spazi e delle attrezzature adeguate a tale scopo. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Va infatti ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte ‹‹ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità ex articolo 2050 cod. civ. , il giudizio sulla pericolosità dell'attività svolta - ossia l'apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall'attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all' articolo 2043 cod. civ. - quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata›› (cfr. Cass., sez. 3, 15/02/2019, n. 4545; Cass., sez. 3, 19/01/2007, n. 1195; Cass., sez. 3, 20/05/2015, n. 10268). In forza di questo principio l’attività sportiva non è - in linea generale - una attività pericolosa, potendo essere considerata tale solo là dove abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità ovvero presenti passaggi di particolare difficoltà (così, nel caso del rafting, Cass., sez. 3, 19/09/2023, n. 26860; Cass., sez. 6 – 3, 28/07/2017, n. 18903). 2.3. Nel caso di specie si verte in tema di attività sportiva esercitata durante l’ora di educazione fisica a scuola, sicché, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata, l’attività sportiva va riguardata in un più ampio contesto ludico - educativo, finalizzato alla valorizzazione del gioco di squadra ed alla fiducia nei compagni, all’attenzione alle regole ed al rispetto dell’avversario, alla formazione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi, conformemente alla ratio del nuovo ultimo comma dell’ articolo 33 Cost. (inserito dall’ articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 ) (Cass., sez. 3, 25/07/2024, n. 20790), il che esclude la ricorrenza dei presupposti dell’articolo 2050 cod. civ. 3. Con il terzo motivo si prospetta ‹‹violazione dell’ articolo 115 comma 1 c.p.c. , in punto all’articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il giudice deciso la controversia, senza dare minimamente conto della C.T.U. medico – legale, quale prova del nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e l’evento lesivo di causa, sul falso presupposto che la medesima non avesse valore dimostrativo del citato vincolo causale››. Lamenta la ricorrente che i giudici di merito abbiano omesso qualsiasi riferimento alla consulenza medico - legale, dalla quale si evinceva “il vincolo causale tra il calcio sferrato dall’alunno L. C. alla palla ed i conseguenti danni patiti dall’I. al proprio occhio destro, in tal modo incorrendo nella violazione della disposizione evocata. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Esso non si correla alla ratio decidendi della gravata sentenza, con cui la Corte territoriale ha escluso la rilevanza della disposta c.t.u., sul condivisibile rilievo che le risultanze dell’accertamento medico – legale, diretto a valutare il pregiudizio risentito dalla I. in conseguenza dell’evento dannoso, risultavano “evidentemente assorbite” dall’accertata insussistenza della responsabilità dell’istituto scolastico e nessun utile contributo avrebbero potuto apportare alla rilevata ricorrenza del caso fortuito, escludente la responsabilità del precettore. 4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’ articolo 91 cod. proc. civ. e dell’articolo 13 d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente si duole che il giudice d’appello l’abbia condannata al pagamento delle spese di lite, sebbene non ve ne fossero i presupposti. Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello, a fronte dell’integrale rigetto del gravame, ha fatto puntuale applicazione del principio della soccombenza. 5. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex articolo 380-bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’ articolo 96 cod. proc. civ. , come testualmente previsto dal citato articolo 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 27/12/2023, n. 36069). 6. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento, ai sensi del terzo comma dell’ articolo 96 cod. proc. civ. , in favore della parte controricorrente, dell’ulteriore importo di euro 5.900,00 e, ai sensi dell’articolo 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, dell’importo di euro 2.000,00. Ai sensi dell’ articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.