In presenza di assicurazione per conto altrui ex articolo 1891 c.c. e di clausola di vincolo che individua il concedente quale beneficiario esclusivo dell’indennizzo, l’utilizzatore non è legittimato ad agire contro l’assicuratore, salvo espresso consenso del beneficiario. Non rileva, a tal fine, una clausola nel contratto di leasing che abiliti l’utilizzatore ad agire verso il fornitore o il terzo responsabile.
L’utilizzatore di un veicolo veicolo e il fideiussore avevano opposto un decreto ingiuntivo della società di leasing e chiamato in causa l’assicuratore per ottenere l’indennizzo del furto subito, sostenendo di poter agire in virtù sia dell’articolo 1891 c.c. sia di una clausola del contratto di leasing che attribuiva all’utilizzatore la facoltà di agire giudizialmente. I giudici di merito avevano però escluso la legittimazione attiva verso l’assicuratore, ritenendo operante la clausola di vincolo che designava il concedente quale beneficiario esclusivo dell’indennizzo. La Cassazione conferma tale impostazione: nel contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato-beneficiario e non possono essere esercitati dal contraente se non con espresso consenso del beneficiario, consenso che nel caso concreto “non consta, neppure implicito”. La clausola di vincolo fa sì che il credito indennitario nasca direttamente nel patrimonio del beneficiario e che solo questi sia legittimato ad agire contro l’assicuratore. Non è decisiva, secondo la Corte, la clausola del contratto di leasing che abilita l’utilizzatore ad agire verso il fornitore o il terzo responsabile: essa non si estende all’assicuratore e non può scardinare la disciplina dell’articolo 1891 c.c. e della designazione del beneficiario in polizza.
Presidente Rossetti - Relatore Condello Fatti di causa 1. G. G., in qualità di utilizzatore, e G. T., in qualità di fideiussore, proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia su istanza di ( omissis ) s.p.a., con cui era stato loro intimato il pagamento, in solido, della somma di euro 98.897,67, oltre interessi, a titolo di penale connessa alla risoluzione di un contratto di leasing. Gli opponenti deducevano che il contratto di leasing aveva ad oggetto un veicolo Porsche modello Panamera, che, nella notte tra il ( omissis ) ed il ( omissis ), era stato asportato da ignoti e che avevano tempestivamente avvisato ( omissis ) s.p.a., con la quale avevano stipulato un contratto di assicurazione contro il rischio del furto, al fine di ottenere l’indennizzo in favore della concedente. Chiedevano di poter chiamare in causa ( omissis ) s.p.a. L’opposta costituendosi in giudizio replicava che l’importo ingiunto corrispondeva alla penale dovuta per l’anticipata risoluzione del contratto. Autorizzata la chiamata in causa della società assicuratrice, si costituiva ( omissis ) s.p.a., la quale eccepiva, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva della parte opponente, potendo il diritto all’indennizzo essere fatto valere esclusivamente da ( omissis ) s.p.a.; osservava pure che la domanda non aveva alcuna attinenza con quella oggetto di giudizio e, in ogni caso, contestava l’operatività stessa della polizza. Il Tribunale quantificava l’importo effettivamente dovuto dagli opponenti in euro 79.094,65, oltre interessi di mora; riteneva, inoltre, che parte opponente non potesse chiedere l’indennizzo per sé, ma solo in favore del terzo, ossia della società concedente. 2. La Corte d’appello di Brescia, investita del gravame principale proposto da ( omissis ) s.p.a. e di quello incidentale spiegato dall’utilizzatore e dalla garante, accoglieva parzialmente il primo, condannando G. G. e G. T., in solido, a rifondere ad ( omissis ) s.p.a. le spese di lite relative al giudizio di primo grado, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Qualificando il contratto come assicurazione per conto altrui, i giudici d’appello hanno ritenuto che l’utilizzatore ed il garante non potessero agire per pretendere il pagamento dell’indennizzo. Hanno, in particolare, osservato come nella clausola di vincolo riportata nella polizza stipulata con ( omissis ) s.p.a. fosse espressamente previsto che, in caso di incendio o di furto, l’indennizzo da liquidare sarebbe stato erogato ex articolo 1891, secondo comma, cod. civ. alla società di leasing, effettiva proprietaria del veicolo. Ulteriormente precisando che, nel contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, la stipula del contratto impediva al contraente l’esercizio dei diritti derivanti dallo stesso, salvo che non vi consentisse implicitamente o esplicitamente il beneficiario: nel caso concreto non constava alcuna autorizzazione, neppure implicita. 3. G. G. e G. T. propongono ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di due motivi. ( omissis ) s.p.a. resiste con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazione degli articolo 1411 e 1891 c.c., in relazione all’articolo 1366 c.c., per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto il difetto di legittimazione attiva sulla base dell’operatività della cd. appendice di vincolo, senza considerare la presenza nel contratto di assicurazione della clausola di espresso consenso a far valere i diritti dell’assicurato dovendosi altresì applicare il criterio della valutazione dei concreti interessi dei singoli soggetti coinvolti››. Premesso che il contratto di assicurazione per conto altrui si caratterizza per la presenza di una dissociazione soggettiva tra contraente e soggetto assicurato, evidenziano che, in base al disposto di cui all’ articolo 1891 cod. civ. , l’assicurato acquista i diritti derivanti dalla polizza, tra cui in primo luogo quello a riscuotere l’indennità assicurativa, tanto che la giurisprudenza di legittimità ha definito l’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta come una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo. Sostengono di essere legittimati in forza di quanto previsto all’articolo 2 delle condizioni generali del contratto di leasing, in base al quale “[…] il concedente, senza pregiudizio del suo diritto di proprietà sui beni, conferisce all’utilizzatore, fermi gli impegni da questi assunti verso il concedente, la facoltà di avanzare riserve ed eccezioni nei confronti del fornitore o del terzo responsabile, nonché di agire giudizialmente, a sue spese e sotto la sua esclusiva responsabilità e previa comunicazione al concedente, per far valere le garanzie derivanti dal contratto di acquisto dei beni e per ottenere il risarcimento del danno”. Precisano, al riguardo, che “sussiste nella specie un consenso espresso del beneficiario (ricompreso nella polizza) tale da riconoscere la legittimazione attiva dei ricorrenti ad esercitare i diritti derivanti dal contratto”. Invocando il principio di buona fede di cui all’ articolo 1366 cod. civ. , i ricorrenti sottolineano che, chiamando il terzo “in garanzia” e chiedendo l’adempimento del contratto per conto terzi, avevano agito quali sostituti processuali per conto di (OMISSIS) s.p.a. senza che questa osteggiasse tale iniziativa processuale. Contestano alla Corte d’appello di non avere correttamente interpretato la domanda giudiziale svolta e, in particolare, di non avere considerato ammissibile la domanda di manleva, in virtù del citato articolo 2 delle condizioni generali del contratto di leasing. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. La censura deve intendersi riferita al solo G.; G. T., infatti, essendo il fideiussore, non è parte del contratto di leasing, né di quello di assicurazione. Anzitutto là dove si veicola la quaestio ermeneutica sull’interpretazione del contratto assicurativo e della domanda di garanzia spiegata nel giudizio di merito, la censura non rispetta il criterio di cui all’articolo 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché i ricorrenti omettono di trascrivere, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto degli atti e documenti solo genericamente richiamati – tra cui il contratto di assicurazione e quello di leasing - che si ritengono mal interpretati dal giudice di merito, come pure di illustrare compiutamente il contenuto della domanda di manleva, al fine di porre questa Corte nelle condizioni di vagliare le doglianze svolte. 1.3. Anche se si potesse prescindere da tale assorbente rilievo, il motivo non si sottrarrebbe alla declaratoria d’inammissibilità, perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata. La Corte territoriale, qualificando il contratto come assicurazione per conto altrui, ha confermato la statuizione di carenza di legittimazione attiva in capo agli odierni ricorrenti. Sul punto, con argomentazioni che non sono minimamente attinte dalla censura, ha spiegato: ‹‹nella clausola di vincolo riportata nella polizza stipulata con ( omissis ) s.p.a. era espressamente previsto che, in caso di incendio o di furto, l’indennizzo da liquidare ai sensi della polizza sarebbe stato erogato ex articolo 1891, secondo comma, cod. proc. civ. alla società di leasing, effettiva proprietaria del veicolo. Detta norma espressamente prevede che i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato e non possono essere esercitati dal contraente, a meno che non vi sia il consenso espresso da parte del beneficiario medesimo. In altri termini, nel contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, la stipula del contratto impedisce al contraente l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta implicitamente o esplicitamente il beneficiario – ma nel caso concreto non consta alcuna autorizzazione, neppure implicita…›› (pag. 12 della motivazione della sentenza qui impugnata). Al fine di confutare la motivazione sopra riportata gli odierni ricorrenti si limitano a sostenere che la Corte del merito non avrebbe preso in considerazione l’articolo 2 del contratto di leasing, di cui riportano il contenuto della clausola, ma tale assunto difensivo è del tutto privo di rilievo se si considera che la pattuizione invocata, inserita non nel contratto di assicurazione, ma in quello di leasing, intercorso tra il G. e la concedente ( omissis ) s.p.a., non può spiegare alcun effetto decisivo nel presente giudizio, posto che nella stessa il lessor concede la facoltà all’utilizzatore di avanzare riserve ed eccezioni esclusivamente nei confronti del fornitore o del terzo responsabile, ma non gli attribuisce certamente la facoltà di avanzare domande di garanzia o altre azioni nei confronti dell’assicuratore. D’altro canto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che ‹‹con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Come affermato dalla Corte regolatrice, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria›› (così Cass., Sez. U, 02/04/2007, n. 8095). La clausola di vincolo comporta che il credito all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente. Si è spiegato che detta conclusione è in armonia con il principio dettato dall'articolo 1891, secondo comma, cod. civ., a norma del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. Pertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del concedente del bene in leasing priva l'utilizzatore del bene della legittimazione ad agire onde ottenere, in caso di furto dello stesso, l'indennizzo assicurativo. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la corte territoriale, la quale ha espressamente escluso l’esistenza di autorizzazione, “neppure implicita”. 2. Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’ articolo 91 cod. proc. civ. in relazione alla condanna alla refusione in favore della ( omissis ) s.p.a. delle spese del primo grado. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe posto a loro carico l’onere di corrispondere le spese di lite in favore della terza chiamata ( omissis ) s.p.a. sull’errato presupposto del difetto di legittimazione attiva. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello formulato dalla società assicuratrice, ritenendo che non vi fossero i presupposti per la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado, a fronte della statuizione di carenza di legittimazione attiva in capo agli odierni ricorrenti, allora appellati. In tal modo ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza che va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle spese di lite. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle (o parametri) vigenti ( Cass., sez. 1, 04/08/2017, n. 19613 ; Cass., sez. 5, 15/04/2025, n. 9860). Ne segue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., sez. 3, 06/11/2023, n. 30854). 3. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore di (OMISSIS) s.p.a., delle spese di lite che si liquidano in euro 7.665,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00 ed agli accessori di legge, spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’ articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.