Giustizia riparativa: per accedere al programma non è indispensabile il consenso della persona offesa

L’avvio dei programmi di giustizia riparativa non è subordinato al consenso della vittima, né può essere negato in base alla sola gravità del reato o alla sua natura.

Il giudice dell’udienza preliminare aveva respinto la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa dopo aver raccolto dai genitori della persona offesa la dichiarazione di “non essere interessati” al percorso, ritenendo che, per la natura del reato e la differenza di età tra le parti, tale programma non fosse utile né adeguato. Tale impostazione era stata confermata dalla Corte d’appello, che aveva evocato il rischio di destabilizzazione della vittima minorenne e l’impossibilità di una partecipazione “libera e attiva” nei casi, come quello oggetto del procedimento, di violenza sessuale. La Cassazione ha ribaltato questo approccio, chiarendo che l’accesso alla giustizia riparativa è “ sempre favorito ” e “ senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità ”. Né l’assenza di consenso o l’indifferenza della vittima (o dei genitori, se minore) costituiscono di per sé motivo ostativo all’autorizzazione all’invio al centro di giustizia riparativa. Le uniche condizioni negative previste dall’ articolo 129- bis c.p.p. sono il pericolo concreto per l’ accertamento del fatto e il pericolo concreto per gli interessati , da motivare in termini specifici e non attraverso generiche formule sul rischio psicologico per il minore. La Corte esclude, inoltre, che l’accesso possa essere subordinato all’ammissione del fatto o alla previa offerta risarcitoria: la giustizia riparativa non è strumento di accertamento incidentale di responsabilità né meccanismo di transazione economica, ma percorso dialogico volto alla responsabilizzazione e alla ricomposizione del conflitto. Per questi motivi, la sentenza è annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per nuova valutazione dell’istanza di giustizia riparativa.

Presidente Andreazza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 febbraio 2025 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Lo.Ma. responsabile del reato ascrittogli -di cui agli articolo 609-bis, comma 2, n. 1, 609-ter, u.c., e 61, comma 1, n. 5, cod. pen., poiché, abusando delle condizioni di inferiorità fisica della minore Pe.Sv.(nata il (Omissis)), la quale, trovandosi ospite presso la cascina di proprietà di una sua amica sita in B B), si era addormentata a seguito di una festa, approfittava di quest'ultima circostanza e, giunto nella depandance ove si trovava la ragazza unitamente ad altri minori, si avvicinava alla sdraio dove la ragazza dormiva, commentava l'aspetto fisico della minore dicendo 'Guarda che bel culo', poi abbassava il lenzuolo che la copriva fino alla schiena ed iniziava a palpeggiare ripetutamente le natiche della minore sino a quando quest'ultima veniva svegliata da una amica presente al momento del fatto che prontamente riprendeva la scena mediante il telefono , reato commesso il 26 giugno 2022-e concessa la circostanza attenuante di cui all'articolo 609-bis u.c. con criterio di prevalenza sulle aggravanti contestate, effettuata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie di cui in dispositivo, e con condanna al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili (minore parte offesa e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) da quantificarsi in separato giudizio civile, ed alla rifusione in favore dello stato delle spese di lite sostenute dalla parte civile-ha riconosciuto all'imputato l'ulteriore circostanza attenuante di cui all' articolo 89 cod. pen. , e rideterminato la pena inflittagli in anni uno e mesi due di reclusione; ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato con sentenza del 6 giugno 2018 irrevocabile il 22 luglio 2018; ha applicato la misura provvisoria di sicurezza della libertà vigilata per anni uno, dettandone le prescrizioni; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata ed ha condannato l'imputato alla rifusione dele spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. 2. Lo.Ma. ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta solo parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto. 2.1.1. Rammenta la difesa che, all'udienza del 29 febbraio 2024, nel corso del giudizio di primo grado, aveva depositato Richiesta di giudizio abbreviato ex articolo 438 e ss. c.p.p. e contestuale istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 129-bis c.p.p. chiedendo: a)in prima istanza, l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'esperimento di perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto, nonché la capacità di stare in giudizio (in considerazione della circostanza per cui a causa dell'incidente sportivo del dicembre 1995 l'imputato aveva riportato 'trauma cranico con emorragia emisferica sinistra e stato di coma di circa 40 giorni', con conseguente 'frequente cefalea e stati confusionali che in qualche occasione portano a caduta a terra'; del correlato riconoscimento all'odierno ricorrente, da parte della competente Commissione medica, di invalidità civile per riduzione permanente della capacità lavorativa in misura compresa tra il 34% ed il 73%; delle certificazioni mediche depositate e in ricorso puntualmente indicate -cfr. pagg. 4,5-); b) in subordine l'ammissione al giudizio abbreviato 'secco'; c) l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis cod. proc. pen.). Il Tribunale aveva rigettato l'istanza difensiva di giudizio abbreviato 'condizionato' (e, celebrato il giudizio abbreviato rigettando l'istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa,) condannato l'odierno ricorrente avendone ritenuta la piena capacità di intendere e volere. La Corte di appello (all'esito e sulla scorta della perizia al fine di accertare capacità di intendere e volere all'epoca dei fatti ed eventuale pericolosità sociale, disposta in sede di rinnovazione istruttoria con ordinanza del 5 dicembre 2024) aveva, invece, riconosciuto l'attenuante di cui all' articolo 89 cod. pen. , e, conseguentemente, rideterminato la pena. 2.1.2. Assume ora la difesa che l'elaborato peritale (di cui sono riportati in ricorso ampi stralci, cfr. pagg. 6-8 e) nelle cui conclusioni si legge che il Disturbo Neuro-cognitivo Lieve, da cui l'esaminato è affetto, nella modalità di presentazione riscontrate all'epoca della condotta contestata, si poneva in un preciso nesso causale con la stessa ed era d'intensità tale da assumere la valenza di infermità ai sensi dell'articolo 89 C.p., escludendo parZialmente la capacità di intendere e volere , valutato insieme con le dichiarazioni rese dal perito in sede dibattimentale, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere non una incapacità parziale, ma totale, con conseguente assoluzione dell'odierno ricorrente ai sensi degli articolo 88 cod. pen. e 530, comma l, cod. proc. pen., perché il reato è stato commesso da persona non imputabile. 2.2. Col secondo motivo la difesa denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche ex articolo 62-bis cod. pen. 2.2.1. I giudici di merito hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche sia perché la diminuente in parola sia quella all'ultimo comma dell' articolo 609-bis c.p. assorbono ogni valenza positiva (inoltre l'imputato è gravato da una precedente condanna per fatti analoghi, niente affatto risalente, diversamente da quanto affermato dalla difesa) . 2.2.2. Assume la difesa l'illogicità e contraddittorietà della motivazione così resa in quanto il precedente citato risale al 17 maggio 2017 ed è da ritenersi commesso in epoca in cui l'imputato era certamente incapace di intendere e di volere, in quanto a ridosso dell'incidente stradale -del dicembre 1995-da cui le lesioni ritenute a fondamento della diagnosticata incapacità, per mancato controllo degli impulsi. Circostanza, questa, che ove correttamente valutata avrebbe potuto/dovuto determinare (oltre che almeno) l'applicazione della diminuente di cui all' articolo 89 cod. pen. se non l'assoluzione ai sensi dell' articolo 88 cod. pen. , comunque, l'attivazione di una serie di iniziative terapeutiche potenzialmente impeditive della commissione del reato per cui è procedimento. Assume, inoltre, l'omessa valorizzazione da parte della Corte territoriale degli elementi positivi previsti dall' articolo 133 cod. pen. acquisiti al procedimento e, partitamente, la morte della moglie del condannato a seguito di una grave malattia e il conseguente abbandono da parte dei figli. 2.3. Col terzo motivo la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato accesso dell'imputato ad un programma di giustizia riparativa ai sensi degli articolo 42 e ss D.Lgs. 150/22 e 129-bis cod.proc.pen. 2.3.1. La difesa aveva formulato esplicita richiesta al proposito, rigettata così dal Tribunale come dalla Corte di appello. 2.3.2. Il Giudice dell'udienza preliminare, dopo aver sentito i genitori della persona offesa presenti in aula, i quali dichiaravano di non essere interessati ad accedere ad un programma di giustizia riparativa , aveva rigettato l'istanza ritenuto che lo svolgimento di tale programma non possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, considerata la natura dello stesso e la rilevante differenza di età tra le parti . Investita della questione con specifico motivo (con cui la difesa aveva censurato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare perché assunta in violazione del disposto normativo da cui si ricava che a) l'avvio di un percorso di giustizia riparativa prescinde dal consenso di tutte le parti interessate e l'eventuale dissenso della vittima può essere valutato come ostativo dal giudice solo nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui all' articolo 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. ; laddove nel caso di specie, neppure era stata realizzata interlocuzione alcuna con la vittima, non presente in aula; b) i programmi di giustizia riparativa sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità; c) anche i soggetti minorenni possono essere coinvolti nei programmi di giustizia riparativa; d) la normativa in materia prevede addirittura il programma con la cd. 'vittima aspecifica', e l'eventualità di un incontro di mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, oltre che il dialogo riparativo e ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa), la Corte di appello ha ritenuto assolutamente condivisibile l'ordinanza del primo giudice . Sinteticamente descritto il quadro normativo di riferimento, ha dedotto che, se nel caso concreto non vi è pericolo per l'accertamento dei fatti, l'accesso alla giustizia riparativa non appaia possibile per il pericolo concreto che ne potrebbe derivare per la persona offesa. La scelta di accedere o meno ad un percorso di giustizia riparativa per le caratteristiche del caso concreto non può che comportare rischi di destabilizzazione della persona offesa minorenne. Reputa la Corte che tale situazione costituisca un ostacolo alla ammissione del Lo.Ma. alla giustizia riparativa ed al suo invio ad un centro: pur se la legge non esclude alcun titolo di reato da questi percorsi, pare evidente che in reati come in quello di violenza sessuale -soprattutto laddove la vittima è un minore-questa non troverà uno spazio giusti ed una giusta collocazione; in tali casi la partecipazione della persona offesa non potrà mai essere libera e attiva . Da ciò il rigetto della richiesta, anche sulla base della condivisione delle argomentazioni della difesa di parte civile in ordine a) alla ritenuta ostatività della mancata ammissione del fatto da parte del Lo.Ma., b) alla mancata offerta di risarcimento nonostante la condanna al risarcimento dei danni, confermata in sede di appello, c) al riconosciuto vizio di mente, parziale, in tesi incompatibile con consapevolezza e presa d'atto della antigiuridicità della condotta. 2.3.3. La motivazione del rigetto è denunciata come del tutto priva di fondamento ed assunta in palese violazione della disciplina di settore. 3. Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza in accoglimento dei rassegnati motivi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, ai sensi di cui in motivazione, mentre è complessivamente inammissibile nel resto. 1. Il primo motivo è inammissibile per motivazioni plurime. 1.1. Contesta la difesa la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alla entità del diagno$ticato vizio di mente, in tesi tale da determinare la totale incapacità di intendere e volere, ex articolo 88 cod.pen. 1.2. La motivazione resa al proposito (pagg 7 e segg. della sentenza impugnata) dalla Corte territoriale, all'esito della perizia disposta in sede di rinnovazione istruttoria (cfr. par. 2.1.1. del Ritenuto in fatto) e dell'esame diretto del perito nel contraddittorio delle parti, è ampia, corretta in diritto ed immune da cedimenti logici. La Corte ha attestato modalità ed ampiezza dell'indagine peritale (condotta anche mercè valutazione psicodiagnostica), ricostruzione della storia clinica del periziando in seguito al sinistro occorsogli (in assenza di test neuropsicologici onde valutare la limitazione funzionale in termini di scadimento del controllo delle pulsioni e delle istintualità conseguentemente alle lesioni delle aree fronto-temporali di sinistra , come segnalata dalle testimonianze in atti), diagnosticato esito di emiparesi destra (da cui il riconoscimento di una percentuale di invalidità come indicata in atti), la ha ripercorsa puntualmente quanto alla valutazione della condizione psicopatologica riscontrata ( ... da un punto di vista della cognitività globale (di n.d.r.) uno scadimento con punteggio inferiore a quanto atteso, per scolarità ed età, rispetto al campione normativo italiano di controllo ), alla valutazione clinica ( lieve deficit di controllo pulsionale in particolare nella sfera della istintualità sessuale peraltro in linea con i dati testimoniali disponibili in atti ), alle riconosciute competenze di critica e giudizio ( in relazione al fatto e in generale... risultate parzialmente deficitarie ), e, infine, alle conclusioni formulate, nel senso che il periziando ... presenta, secondo la classificazione del manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali quinta edizione, un disturbo neuro cognitivo lieve, caratterizzato da un modesto declino cognitivo da precedente livello di prestazioni in uno o più domini cognitivi; una modesta compromissione della performance cognitiva; tali deficit non interferiscono con l'indipendenza nelle attività quotidiane.... ; ha precisato con riferimento al comportamento criminoso dinamico alla luce di tale disturbo, che ... le limitazioni cognitive presentate dall'esaminato hanno inciso determinando uno scadimento parziale (sia) della capacità di intendere e di volere in relazione causale con il comportamento contestato. L'esaminato è apparso in grado di contenere le spinte pulsionali in svariati contesti e di mantenere una parziale revisione critica dell'inadeguatezza di alcuni atteggiamenti e comportamenti... una adeguatezza comportamentale si mantiene soprattutto quando il contesto assume valenza normalizzante e contenitiva, mentre, come nell'occasione dell'agito anti normativo, stimoli evocativi, a seppur vaga valenza sessuale, diretti ed immediati, in un contesto informale provo di valenza genericamente normativa, favoriscono il prevalere della istintualità immediata, con facilità di scivolamento in un acritico comportamento deviante con possibile valenza anti normativa , da cui l'attestazione di un disturbo neuro cognitivo lieve... in un preciso nesso causale con la stessa (condotta contestata n.d.r.), di intensità tale da assumere la valenza di infermità ai sensi dell'articolo 89 c.p., escludendo parzialmente la capacità sia di intendere che di volere , poiché il contesto in cui la condotta sub iudice era maturata aveva integrato proprio, per l'imputato, condizioni tali da scemare la sua capacità di valutazione e controllo degli stimoli ambientali sociali. 1.3. A fronte di tanto le lagnanze difensive, che, peraltro, prendono atto e riproducono (cfr. par. 2.1.2. del Ritenuto in fatto) lo stralcio della relazione peritale in cui, motivatamente ed inequivocamente, si dà contezza delle ragioni della efficienza del riscontrato disturbo a scemare solo parzialmente capacità di intendere e volere dell'imputato, risultano meramente contestative, e generiche intrinsecamente ed estrinsecamente (cfr. Sezioni Unite della Corte -Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 -01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 -01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 -01), già così candidandosi alla inammissibilità, prima ancora che ad una valutazione di manifesta infondatezza. 1.3.1. Si rammenta inoltre -sulla indiscussa premessa di assenti valutazioni di segno contrario scientificamente supportate e ostese dalla difesa dell'imputato-che l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto, la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo, e che in tema di valutazione della perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, l'esattezza della tesi accolta, poiché questa Corte, verificata la correttezza metodologica dell'approccio del giudice al relativo sapere, deve stabilire solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, senza operare una differente valutazione degli esiti della prova, in quanto, trattandosi di un accertamento in fatto, esso non è sindacabile se congruamente argomentato. 1.3.2. Si osserva, dunque, conclusivamente, che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono correttamente rientrare nel concetto di infermità , se di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, sia escludendola che scemandola grandemente, a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Nella specie la concatenazione causale tra disturbo, come diagnosticato -incidente sia sulla capacità di intendere che su quella di volere-, e condotta sub iudice è stata ritenuta dal perito e validata dalla Corte di appello con argomentazioni -come anticipato-corrette in diritto e non manifestamente illogiche. Si osserva, infine, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. già, a proposito della rilevanza dei disturbi della personalità, Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 -01, in motivazione), che la nozione di imputabilità -e quella dei confini tra vizio totale e parziale di mente-, pur alimentandosi del dialogo con la scienza medica è funzionale all'applicazione di istituti giuridici e dipende dallo stesso fondamento della pena che presuppone la rimproverabilità dell'autore, costituendo gli articolo 88e 89 cod. pen., per quanto nella specie interessa, specificazioni e puntualizzazioni di quel generale principio, ponendo parametri normativamente predeterminati per la disciplina dell'istituto. In definitiva, il concetto di imputabilità è, al tempo stesso, empirico e normativo, nel senso, che è dato, innanzitutto, alle scienze di individuare il compendio dei requisiti biopsicologici che facciano ritenere che il soggetto sia in grado di comprendere e recepire il contenuto del messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione punitiva, ed è compito del legislatore, poi, la fissazione delle condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle scienze empirico-sociali , tale opzione legislativa implicando valutazioni che trascendono gli aspetti strettamente scientifici del problema dell'imputabilità e che attengono più direttamente agli obiettivi di tutela perseguiti dal sistema penale (Sez. U Raso cit., punto 6.0 della motivazione). 1.3.3. In questa cornice di riferimento, le considerazioni dedicate dalla Corte territoriale al tema già devoluto con l'atto di appello -in parte qua riproposto all'attenzione di questa Corte-della sussistenza del vizio totale di mente dell'imputato sono contraddette dal dato letterale della relazione peritale -svolta all'esito di indagine di cui non sono contestate modalità operative e metodo scientifico-che la stessa difesa riporta in ricorso, senza un'adeguata individuazione dell'asserito fallace fondamento. A fronte, dunque, della assenza di censure specifiche, in fatto ed in diritto, tali da porre. questioni tecniche, e puntuali rispetto a quanto fin qui significato, il motivo risulta manifestamente infondato, anche nella misura in cui, trascurando i dati obiettivi posti a fondamento della decisione, si affida a superficiali considerazioni, senza un adeguato confronto con gli stessi. 2. Inammissibile e, comunque, manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell' articolo 133 cod. pen. , che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all' articolo 62-bis cod. pen. , al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all' articolo 133 cod. pen. , ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Rileva altresì la Corte che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'articolo 62-bis, disposta con il d.1. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125 , per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 -01; Sez. l, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 -01) . La concessione delle attenuanti generiche deve essere dunque fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta -come nella specie-non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 7, Ord. n. 10291 del 09/01/2024, Mele, n.m.; Sez. 5, n. 2504 del 27/11/2023, dep. 2024, Vacca, n.m.; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Daistan, Rv. 275440 -01; Sez. 3, n. 9836 del9 marzo 2016, Piliero, Rv. 266460 -01). 2.2. Così come in primo grado e con l'atto di appello, anche col ricorso in trattazione nessuna concreta emergenza la difesa indica a sostegno dell'invocato loro riconoscimento, laddove la Corte di appello ha, sia pure sinteticamente, indicato le emergenze ritenute ostative, rispetto alle quali le condizioni di vita, di salute, e familiari non sono state ritenute tali da superarle. 3. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego dell'istanza dell'imputato di accesso a programma di giustizia riparativa, motivo preliminarmente da ritenere ammissibile, anche relativamente all'interesse sotteso, correlato al trattamento sanzionatorio sottostante il secondo motivo, in adesione all'indirizzo di Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025, c., Rv. 288263; Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B., Rv., 287925; n. 131 del 26/11/2024, dep. 2025, B., Rv. 287434J come confermato, successivamente, da Sez. U, n.5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., non ancora massimata. Si è dato atto (cfr. par. 2.3. del Ritenuto in fatto, cui si rinvia) delle vicende del 'sub-procedimento' di che trattasi. 3.1. Il rigetto dell'istanza dell'imputato è stato pronunciato sulla scorta della dichiarazione resa dai genitori, esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore parte offesa, di non essere interessati ad accedere ad un programma di giustizia riparativa , di tal che il Giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto che lo svolgimento di tale programma non possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, considerata la natura dello stesso e la rilevante differenza di età tra le parti con ordinanza poi integralmente condivisa dalla Corte territoriale la quale ha, in aggiunta, argomentato che, se nel caso concreto non vi è pericolo per l'accertamento dei fatti, l'accesso alla giustizia riparativa non appaia possibile per il pericolo concreto che ne potrebbe derivare per la persona offesa. La scelta di accedere o meno ad un percorso di giustizia riparativa per le caratteristiche del caso concreto non può che comportare rischi di destabilizzazione della persona offesa minorenne. Reputa la Corte che tale situazione costituisca un ostacolo alla ammissione del Lo.Ma. alla giustizia riparativa ed al suo invio ad un centro: pur se la legge non esclude alcun titolo di reato da questi percorsi, pare evidente che in reati come in quello di violenza sessuale -soprattutto laddove la vittima è un minore-questa non troverà uno spazio giusti ed una giusta collocazione; in tali casi la partecipazione della persona offesa non potrà mai essere libera e attiva . 4. Giova alla compiu~a esplicitazione delle ragioni della decisione di questa Corte una ricostruzione, necessariamente sintetica e parziale, delle coordinate della disciplina vigente, con riferimento ai temi sviluppati nella motivazione della Corte di appello e censurati col ricorso. Il legislatore nazionale, accogliendo le sollecitazioni provenienti dalle più autorevoli fonti europee e internazionali (la Risoluzione ONU 12/2002 United Nations, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters , ECOSOC Res. 12/2002; la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018) adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 e la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), nel solco dei principi dettati dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, ha dedicato, col D.Lgs. n. 150 del 2022 , una disciplina specifica (articolo 42-67) alla giustizia riparativa, delineando un percorso di giustizia che si affianca al sistema punitivo tradizionale quale paradigma complesso in forza del quale un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime (così considerando n. 9) della direttiva (Ue) 2012/29). La giustizia riparativa viene definita dall'articolo 42 di tale decreto come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparzia.le, adeguatamente formato, denominato mediatore . In questo contesto, la giustizia riparativa si fonda sulla concezione del reato non solo come violazione di una norma, ma anche quale frattura sociale determinata dall'incrinarsi della fiducia nel reo e dalla violazione di valori condivisi dalla comunità. Pertanto, in via complementare e trasversale rispetto al sistema giudiziario penale tradizionale, l'istituto non si preoccupa della punizione della persona indicata quale autore del reato, quanto, piuttosto, della sua responsabilizzazione, promuovendo la rielaborazione del conflitto e dei motivi che hanno portato alla sua realizzazione, al punto da far crescere nell'individuo predicato autore del fatto di reato un concetto di responsabilità verso la vittima e fargli avvertire l'esigenza di riparare all'offesa cagionata nella sua dimensione globale. In quest'ottica, il sistema di giustizia riparativa può declinarsi non come strumento al servizio esclusivo delle vittime, ma di tutti i protagonisti del 'conflitto' originato dal fatto per cui è procedimento, che vengono messi sullo stesso piano, 'spazio neutro' che, secondo autorevole dottrina, prevede ragionevolmente l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, 'dispositivo' concettualmente agli antipodi rispetto alle logiche di transazione economica dei conflitti, funzionale alla piena reintegrazione dell'individuo, e, per tale tramite, ad impedire la commissione di nuovi reati e, di conseguenza, a garantire una maggiore sicurezza della comunità. Ciò secondo un meccanismo che si pone in una posizione di complementarietà e sinergia rispetto a quello 'contenzioso', che può svilupparsi parallelamente a quello ordinario, con necessaria garanzia di impermeabilità del processo rispetto a quanto dichiarato dalle parti in sede di mediazione, e con la sola possibilità di 'restituzionÈ nel penale dell'esito riparativo sperabilmente positivo ai fini della commisurazione della pena. 5. Puntuali sono le condizioni alla cui sussistenza il nostro ordinamento subordina l'adozione dell'autorizzazione, giudiziale, all'avvio del programma, su richiesta, personale o a mezzo di procuratore speciale, dell'imputato o della parte offesa. 5.1. Si concorda con la difesa del ricorrente in ordine alla irrilevanza della mancata acquisizione, in fase di ammissione, del consenso della parte offesa, in quanto uniche condizioni ostative all'invio/autorizzazione, in forza del dettato normativo, sono quelle indicate dall'articolo 129-bis cod.proc.pen. L'irrilevanza del mancato consenso, rectius mancanza di interesse al programma, risulta nella vicenda in esame 'enfatizzata' dall'esser stata dal primo giudice solo raccolta la mancanza di interesse al programma da parte dei genitori della parte offesa minorenne, neppure presente personalmente in giudizio. 5.1. È il sistema della giustizia riparativa letto nella sua complessiva struttura a determinare la affermazione della irrilevanza dell'interesse della persona rispetto al programma ove varato (su iniziativa officiosa del giudicante o) su richiesta dell'imputato. Lo si desume, innanzi tutto, dal disposto dell'articolo 129-bis cod. proc. pen., che, con agilità di forme, descrive il sub-procedimento, attivabile, appunto, di ufficio o su istanza dell'imputato e/o della vittima (ex articolo 42 D.Lgs. 150/2022 ). La pronuncia sulla richiesta o in tema di verifica dei presupposti normativamente stabiliti certamente presuppone un contraddittorio: recita l'articolo 129-bis, comma 3, cod. proc. pen.: L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del rea di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b)... , e se la lettera della norma è chiara nel prevedere il coinvolgimento della vittima (lemma che ricomprende, ma non esaurisce, la figura della persona offesa) che dovrà essere ascoltata dal giudice (sulle condizioni ostative e su fatti rilevanti ai fini della delibazione dell'utilità del programma), con altrettanta lucidità fa salva l'eventualità di una scelta di segno contrario (evidentemente, in considerazione della fase procedimentale, in ragione della volontà di necessario bilanciamento delle esigenze, diverse, della acquisizione del punto di vista della vittima, e, può ritenersi, di agilità del procedimento, in astratto pregiudicabile ove, per esempio, la vittima non sia presente o, al contrario, ve ne siano in numero rilevante). Conferma della possibilità di un avvio del programma addirittura in caso di possibile espresso dissenso della vittima si trae, altresì, anche dal contenuto dell' articolo 53 D.Lgs. 150/2022 , che esplicita il contenuto del programma e indica la possibilità di un percorso di mediazione 'esteso': Programmi di giustizia riparativa. 1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono: a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; b) il dialogo riparativo; c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa . Il dettato normativo, nel declinare i programmi ammissibili, in aggiunta alla riproposizione dei modelli comunemente indicati sul piano internazionale ( mediazione autore-vittima , family group conferencing , circles , esperienze di dialogo allargato, con la possibilità di includere la vicenda personale del reo in un contesto più ampio, riconoscendo l'impatto negativo del reato sulla collettività, al fine di ripristinare un fascio di relazioni sociali inevitabilmente interrotto), pur evidentemente funzionale ad una fase successiva a quella dell'autorizzazione, include, attraverso una formula aperta, ogni altro programma dialogico guidato da mediatori . Il legislatore stabilisce perciò che la mediazione possa avvenire anche con vittima surrogata o aspecifica , ossia con vittima di reato diverso da quello per cui si procede , onde scongiurare che il reo venga privato di strumenti utili al reinserimento sociale, solo perché non ha incontrato una vittima pronta al dialogo. In questo senso è la lettura -in prospettiva sistematica -del citato articolo 53, co.1 lett. a), del decreto, ove fa ,riferimento alla vittima C.d. aspecifica, non sostituto della persona offesa diretta, ma comunque vittima di un reato, benché non del reato. La disciplina impone, dunque, a fronte dell'ampiezza dei parametri di 'utilità' un filtro giudiziale prudentemente esercitabile al proposito, sulla scorta di una valutazione, in concreto, degli effetti del reato sui singoli e sulla comunità, e non certamente uno sbarramento quale quello ritenuto, nel caso che ne occupa, dal Tribunale prima e dalla Corte poi, con decisione che sul punto della ritenuta ostatività della mancanza di interesse -sì come acquisito agli atti-deve essere annullata. 6. Ciò premesso si rileva che l'autorizzazione in esame postula la compatibilità dell'inizio dell'attività riparativa con un interesse, pubblico, riconducibile al perseguimento degli obiettivi propri della giustizia riparativa, sulla base della o verificata assenza di ostacoli allo svolgimento del programma e del vaglio, esterno, di utilità dello stesso. 6.1. Così deve leggersi l'articolo 129-bis cod. proc. pen., snodo fondamentale tra processo penale e giustizia riparativa, che delinea le prerogative giudiziali in tema di autorizzazione (mentre la raccolta del consenso alla partecipazione al programma che, secondo quanto stabilisce l' articolo 43, comma 4, D.Lgs. n. 150/2022 è sempre favorito , consenso libero e volontario, e consapevole -sulla scorta della effettiva informazione al proposito-spetta al mediatore). Indubbia è, nel sistema, la differenza concettuale tra 'richiesta' di avvio di un programma di giustizia riparativa da parte dell'imputato o della vittima del reato, e consenso alla partecipazione al programma, invece regolato dall' articolo 48 D.Lgs. 150/2022 . Ciò secondo una partizione, 'procedimentalÈ, che -si ribadisce-vuole una verifica, giudiziale, di accessibilità, invero sempre favorita (l' articolo 43, comma 4, D.Lgs. n. 150/2022 stabilisce che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito , e l' articolo 44, comma 1, D.Lgs. n. 150/2022 precisa che i programmi sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità ), culminante nell'invio al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio del prog'ramma (conseguente temporalmente e logicamente alla obbligatorietà -in capo all'autorità giudiziaria procedente-dell'informazione sulla possibilità di iniziare un percorso di tal fatta). 6.2. L'invio è una 'autorizzazione', che attribuisce alle parti un potere -quello di partecipare al programma-e non il dovere relativo, tant'è che si richiede, al proposito, la successiva acquisizione del consenso da parte del mediatore. 6.3. La disposizione individua, sul fronte della verifica che il giudice è tenuto a compiere ai fini dell'invio/autorizzazione, due sole autonome condizioni ostative, rappresentate dal pericolo concreto per l'accertamento del fatto (negato anche dalla Corte di merito nel caso in esame) e dal pericolo concreto per gli interessati (nella specie ritenuto con riferimento alla parte offesa, in termini di rischi di destabilizzazione della persona offesa minorenne ). Individua, altresì, un presupposto positivo, costituito dall'utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato (dalla Corte di appello negata per il cennato rischio di destabilizzazione della parte offesa in ragione del fatto che in reati quali quello di violenza sessuale -soprattutto laddove la vittima è un minore-questa non troverà uno spazio giusto ed una giusta collocazione; in tali casi la partecipazione della persona offesa non potrà mai essere libera ed attiva ). La motivazione resa al proposito dai giudici di merito, alla luce di quanto sin qui significato, non può essere condivisa e merita riforma. 6.4. Di intuitiva comprensione, la condizione della interferenza con l'accertamento del fatto è stata dalla Corte territoriale negata, sicché una indagine in proposito non è, in questa sede, necessaria. 6.5. Quanto alla seconda condizione, la norma richiede che l'autorità giudiziaria accerti che il programma di giustizia riparativa non possa determinare un pericolo concreto per gli interessati, inteso, anzitutto, come pericolo per l'incolumità dell'imputato o della vittima, quando vi sia un elevato livello di conflittualità tra i due; ma, si ritiene, in forza di un'interpretazione euro-unitariamente orientata della disposizione, ai sensi dell'articolo 12, direttiva (Ue) 2012/29, anche come pericolo concreto di vittimizzazione secondaria per la parte offesa. Deve trattarsi, comunque, per espresso disposto normativo, di un pericolo concreto. 6.5.1. La motivazione resa al proposito dalla Corte di appello non è rispettosa del dettato normativo, che richiede, con la indicazione relativa alla concretezza del pericolo de quo, una verifica ed un onere motivazionale evidentemente stringente. E risulta, anzi, quasi tautologica, laddove deduce il 'rischio' (voce lessicale che rinvia alla eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili), peraltro astratto, di destabilizzazione della persona offesa in quanto minorenne, e non il richiesto pericolo (voce lessicale che indica, invece, una circostanza o complesso di circostanze da cui si teme che possa derivare grave danno, rispetto al quale il rischio si palesa quale eventualità più tenue e meno certa), concreto, per gli interessati. 6.5.2. Dimostra la Corte territoriale, con la censurata motivazione, di non tener conto altresì, e di entrare in contraddizione con, le coordinate del complesso 'sistema' in esame, per il quale la considerazione paritaria delle esigenze delle vittime di reato e delle persone cui è riferita l'offesa ed il peculiare coinvolgimento della comunità, impongono, laddove nella vicenda siano impJicati minorenni, una accentuata valenza relazionale nella ricomposizione del conflitto e nella definizione di interventi riparativi (Relazione illustrativa, pag. 540), così esprimendo un indirizzo di ulteriore favore per il programma riparativo in caso di coinvolgimento di minorenni, di segno diametralmente opposto rispetto a quanto dedotto nel disposto di rigetto qui in esame, in cui, si ribadisce in fase di ammissione, e peraltro apoditticamente, si indicano quali ostacoli la rilevante differenza di età tra le parti e i rischi di destabilizzazione della persona offesa minorenne; e si esprime una valutazione predittiva altrettanto immotivata in ordine al difetto di libertà e propositività, nell'ambito del programma di riparazione, della vittima di violenza in ragione, oltre che della natura del reato, anche della età minore. Si osserva che l'articolo 45, relativo alla indicazione dei soggetti cui è consentita la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa, include alla lett. a) la vittima del reato, in un'ottica per cui La giustizia riparativa in materia penale dà bensì concretezza a modi e interventi atti a promuovere cittadinanza attiva ed a far maturare un clima di sicurezza sociale al fine di costruire una società del rispetto, capace di contemplare e accogliere le vulnerabilità individuali e collettive (cfr. Relazione illustrativa al D.Lgs. 150/2022, pag. 539); di esso -ai peculiari fini in questa sede di interesse-si impone una lettura integrata col disposto dell' articolo 46 D.Lgs. 150/2022 , che prevede che le disposizioni tutte che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età siano ... applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 , anche mercè (ex articolo 46, comma 2) l'assegnazione (00') Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età (di n.d.r.) mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite ; disposizione, quest'ultima, . integrantesi col complesso degli istituti di giustizia riparativa già esistenti nell'ordinamento minorile, che implementa nell'ottica di una ancor più accentuata valenza relazionale della ricomposizione del conflitto. Né una interpretazione siffatta risulta contrastata da quanto previsto in tema di acquisizione del consenso alla partecipazione al programma -disciplina pur relativa alla successiva fase della partecipazione al programma-che, anzi, evidentemente avvalora il favor di partecipazione del soggetto minorenne sopra postulato, nella parte in cui programmaticamente dedica una specifica e dettagliata disciplina alla raccolta della volontà del minorenne (e dei soggetti con ridotta capacità). Ci si riferisce all' articolo 48 D.Lgs. 150/2022 , Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa. 1.... 2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all' articolo 121 del codice penale , dal curatore speciale. 3. Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all' articolo 121 del codice penale , dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore. (4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405e 407, comma 4, del codice civile. 5.....) 6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono . Sul punto, già nelle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato (maggio 2019), si prevede che le persone minori di età siano chiamate ad esprimere il proprio consenso, sempre accompagnato anche da quello dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore, distinguendo i casi in cui si tratti di minore infraquattordicenne -come nella specie-, per cui si prevede che il consenso sia espresso, previo ascolto e assenso dello stesso, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all' articolo 121 del codice penale , dal curatore speciale, o ultraquattordicenne, in relazione al quale si è intesa garantire la massima esplicazione della volontarietà affiancando anche la sua dichiarazione a quella dell'esercente la potestà; e, nel caso di difformità nella manifestazione del consenso fra lo stesso minore e l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale si è assegnata prevalenza alla volontà del primo soggetto. Si registra, dunque, un evidente vizio di motivazione anche in parte qua, che affonda tuttavia le sue ragioni in una non corretta interpretazione ed applicazione del dato normativo -di sistema-anche quanto alla utilità (terzo requisito di 'ammissibilità', positivo) del programma riparativo. 6.5.3. Di non semplice ricostruzione, a proposito di tale ultimo requisito, si rileva, in astratto, che la norma non chiede al giudice di compiere un sindacato di merito in concreto: l'articolo 129-bis cod. proc. pen. non contiene infatti (a differenza di quanto previsto a proposito dei due discussi 'pericoli') tale attributo in relazione all'utilità del programma. Si osserva, nel concreto caso in esame, che quanto dedotto dalla Corte territoriale al proposito non corrisponde alla ratio dell'istituto, e collide anzi col dettato normativo, sia con riferimento alla mancata ammissione del fatto, sia con riferimento alla mancata offerta risarcitoria. a)Si osserva, quanto al primo dei cennati profili (avendo la Corte territoriale ritenuto ostativa la mancata ammissione del fatto da parte del ricorrente ( ... che si rifiuta di ammettere il fatto -rappresentando invece di essere stato incastrato dai minori- , così a pag. 11 della sentenza impugnata), che il programma di giustizia riparativa si concretizza fuori dall'alveo del procedimento penale e indipendentemente da questo e si traduce, ove integrato dalla mediazione, in un dialogo, libero e consensuale, tra due persone che, anche quando siano le medesime del processo penale -imputato e vittima-affrontano temi solo potenzialmente coincidenti con quelli del processo, in quanto liberati dalle etichette che nel processo li qualificano come parti -contrapposte-dello stesso. Con la conseguente irrilevanza della mancata ammissione del fatto ai fini della accessibilità al programma che: -sotto il profilo oggettivo, si prende carico di ciò che sta alla radice del conflitto e delle sue conseguenze, senza affrontare il tema della responsabilità penale; -sotto il profilo soggettivo postula che, nell'incontro di chi afferma di aver subito un'offesa con chi è indicato come autore dell'offesa, punto di partenza sia il riconoscimento dei fatti che connotano il conflitto e che hanno prodotto l'offesa ( riconoscimento a opera delle parti dei fatti principali della vicenda secondo il par. 30 della Raccomandazione (2018)8; riconoscimento unilaterale dei fatti essenziali da parte dell'autore, secondo l'art.12, par. 1, lett.c) direttiva (Ue) 2012/29), il che attiene a qualcosa di diverso dal fatto di reato descritto nell'imputazione in quanto riconducibile alla fattispecie incriminatrice, sulla scorta della considerazione dell' offesa in termini più estensivi di quella penalmente rilevante (dovendosi affrontare, secondo accreditata dottrina, le questioni derivanti dal reato , locuzione che, contenuta nell'articolo 42, lett. a, D.Lgs. n.150/2022, dovrebbe includere, oltre ai dann.i patrimoniali e non patrimoniali, anche tutto quel complesso di danni emotivi, mentali, fisici e la rottura delle relazioni con la vittima e/o con la comunità). La disciplina organica in disamina, dunque, non richiede alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell'imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto la sussistenza di una responsabilità penale, né si occupa di questa, né, tanto meno, si può ritenere che la partecipazione al programma possa essere intesa di per sé come un'ammissione implicita di responsabilità penale. Il che conduce, quale precipitato logico, nel caso in esame, ad affermare che, nell'astratto confronto dei protagonisti della vicenda può esser ritenuto sufficiente che la persona indicata quale autore dell'offesa riconosca l'episodio che avrebbe determinato sofferenza alla persona che se ne professa vittima, da cui potrà poi svilupparsi il confronto sulle ragioni della condotta, nella specie anche eventualmente in ragione di quando dedotto dal ricorrente a proposito dell'essere stato' incastrato dai minori', e sulla natura ed entità dell'afflizione conseguente, con la individuazione di eventuali possibili modalità di ristoro, senza affrontare i profili rilevanti per stabilire che ci sia stata o meno violenza. Altrimenti ragionando, e presupponendo come necessaria la ammissione del fatto di reato, evidente sarebbe la frattura logica dell'istituto, che non ha natura sanzionatoria o afflittiva, con la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, di cui all'articolo 27 Costo . b) Conseguentemente, e venendo al secondo profilo, attinente alla mancata iniziativa risarcitoria, si osserva che se può risultare coerente con una logica eventualmente plausibile con istituti di natura riparatoria noti al sistema -esemplificativamente articolo 62, n. 6, 162-ter, 341-bis, comma 3, cod. pen., o, anche, art.35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ossia a meccanismi estintivi che, postulando un'attivazione unilaterale di carattere patrimoniale, possono effettivamente determinare una monetizzazione della giustizia penale-tanto non ha alcuna rilevanza in ambito di giustizia riparativa, sistema che si pone, secondo autorevole dottrina ed in coerenza con la ampia ratio di freno alla reiterata commissione di reati, agli antipodi rispetto alla logica mercantile della transazione economica. 6.5.5. La motivazione resa dalla Corte di appello bresciana, distonica rispetto alla complessiva architettura del sistema di giustizia riparativa, va annullata anche quanto ai punti da ultimo discussi. 7. Ciò sulla scorta del presupposto -indefettibile, ed anche esso valutato non correttamente dalla Corte di appello-desumibile dal Capo I, Sezione Seconda, del D.Lgs. 150/2022, coerentemente al disposto dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega, articolo 44, a proposito dei principi sull'accesso ai programmi di giustizia riparativa: 1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. 2.... 3.... . È così definito l'ampio perimetro di applicazione del decreto, che declina, col disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 44, le scansioni procedimentali di possibile accesso all'istituto, e indica come non ostativi all'avvio di un programma di giustizia riparativa la fattispecie di reato e/o la sua gravità, rendendolo potenzialmente fruibile per qualsiasi illecito penale, sussistendo il consenso informato e la partecipazione volontaria delle persone interessate , sicché la disciplina organica della giustizia riparativa consente uno spettro di possibilità di incontri riparativi anche laddove la giustizia penale classica termina il suo mandato (così la Relazione illustrativa al D.Lgs. 150/2022, pag.). 7.2. Incongruo, ed errato in diritto, dunque, oltre che confusamente e contraddittoriamente svolto (ove si consideri che la Corte assume, correttamente, in premessa, che la legge non esclude alcun titolo di reato da questi percorsi), risulta il passo motivazionale in cui si conferisce rilevanza ostativa dell'accesso al programma alla tipologia del reato -violenza sessuale-deducendo, in considerazione della sua natura, l'impossibilità per la 'vittima' di trovare uno spazio giusto ed una giusta collocazione nell'ambito del programma; in tali casi la partecipazione della persona offesa non potrà mai essere libera e attiva . 8. Ne consegue, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata solo quanto al negato accesso all'istituto della giustizia riparativa, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di merito che, nell'esercizio delle proprie prerogative e nel solco dei principi sopra esplicitati, sarà ovviamente libera di decidere se ammettere o meno il ricorrente, a mente dell'articolo 129-bis cod. proc. pen., all'istituto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al negato accesso all'istituto della giustizia riparativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dispone, a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che -a tutela dei diritti e della dignità degli interessati-sia apposta a cura' della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.