Truffe online e tutela delle vittime: la distanza come presupposto dell’aggravante della minorata difesa

Nelle truffe commesse tramite internet o strumenti informatici, la distanza fisica tra autore e vittima può integrare l’aggravante della minorata difesa quando consente all’autore di nascondere la propria identità e di impedire controlli immediati sull’operazione. In queste ipotesi, le modalità della condotta escludono il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, soprattutto quando il danno patrimoniale non è di scarsa entità.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, ha chiarito che la distanza tra autore e vittima, tipica delle truffe online, può determinare un rilevante vantaggio per l’agente , rendendo più difficile la sua identificazione e il controllo sull’operazione. Tale circostanza giustifica l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa e, in presenza di un danno economico significativo, esclude la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto. Cosa prevede il “Decreto Sicurezza” Il Dl n. 48/2025, pubblicato l’11 aprile 2025 e noto come “Decreto Sicurezza”, ha ridefinito la disciplina della truffa telematica, inasprendo le pene e prevedendo la procedibilità d’ufficio. Nello specifico, la decisione richiama: la disciplina generale della truffa di cui all’ articolo 640 c.p. ; l’aggravante della minorata difesa prevista dall’articolo 61 n. 5 c.p.; la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131- bis c.p.   Sul punto, i Giudici richiamano anche diversi precedenti giurisprudenziali ( Cass. pen., n. 28070/2019 , e Cass. pen., n. 40045/2021), che riconoscono la configurabilità della minorata difesa nelle truffe online quando la distanza e l’anonimato dell’agente riducono concretamente le possibilità di difesa della vittima. La vicenda Nel caso in esame, l’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per truffa aggravata commessa tramite strumenti telematici , per aver indotto la persona offesa a effettuare un trasferimento di denaro mediante un sistema di pagamento elettronico, sulla base di informazioni mendaci trasmesse via e‑mail. La difesa aveva proposto ricorso per Cassazione sostenendo, da un lato, che il fatto dovesse essere qualificato di particolare tenuità e, dall’altro, che non sussistessero i presupposti per l’ aggravante della minorata difesa . Secondo il ricorrente, la vulnerabilità della vittima era stata desunta unicamente dalle modalità della condotta , senza una concreta verifica delle sue condizioni personali. La Corte di Cassazione ha respinto tali doglianze, rilevando che il danno patrimoniale era di rilievo e che l’azione era stata posta in essere proprio sfruttando la distanza tra autore e vittima e la possibilità di celare la propria identità, ponendo l’agente in una posizione di chiaro vantaggio rispetto alla persona offesa.

Presidente D’Agostini – Relatore Colella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 16/04/2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 13/06/2024 dal G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia, di condanna dell'imputato per il reato di truffa aggravata commesso a Tarquinia il (OMISSIS). 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all' articolo 131 bis cod. pen. , osservando che la Corte di Appello si è limitata a motivare il diniego con il riferimento al danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, senza valutare l'occasionalità della condotta, tenuto conto della risalenza nel tempo dei precedenti a carico dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 5 bis cod. pen., osservando che, nel caso di specie, la vulnerabilità della vittima è stata fatta discendere semplicemente dalle modalità della condotta (eseguita a distanza tramite mail e con utilizzo di una ricarica postepay) senza una valutazione in concreto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni, oltre che meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con sentenza c.d. doppia conforme, mediante argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto. 2. Quanto al primo profilo, l’articolo 131-bis, primo comma, cod. pen., stabilisce che la punibilità è esclusa (nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod. pen.. Tale richiamo al primo comma dell' articolo 133 cod. pen. , al n. 2), fa riferimento al danno o al pericolo «cagionato alla persona offesa dal reato». Da tali disposizioni discende che, ai fini dell'esclusione (o meno) della punibilità per particolare tenuità del fatto, occorre avere riguardo al danno cagionato, appunto, alla persona offesa, e, quindi, nei reati contro il patrimonio, al danno cagionato relativamente al suo patrimonio. Ne consegue la correttezza e logicità della sentenza impugnata là dove, come il giudice di primo grado, la Corte territoriale ha valutato la significativa consistenza del danno cagionato alla persona offesa (corrispondente a quasi tremila euro). Va del resto aggiunto, a proposito delle modalità della condotta, che secondo l'orientamento fatto proprio da Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01 (relativo a fattispecie di truffa aggravata ex articolo 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen. commessa mediante vendita on line [,]) la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'alt. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente, come nel caso di specie (v. punto successivo) abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze di tempo e di luogo , contemplate dall'articolo 61, comma primo, n. 5, cod. pen.. 3. Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61 n. 5 cod. pen. (ora articolo 640 comma 2 ter, cod. pen.). Va premesso che, con l'articolo 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n. 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell' articolo 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter, l'aggravante se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione e introducendo, per tale ipotesi, la procedibilità a querela; tale disposizione è rimasta invariata anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 1 aprile 2025 n. 48, convertito, senza modificazioni, nella legge 9 giugno 2025 n. 80 che ha eliminato il n.2-bis contenente il riferimento all'aggravante di cui all'articolo 61 n.5 cod. pen., la quale, tuttavia, è stata dislocata nel terzo comma con previsione di un più severo trattamento sanzionatorio e della procedibilità d'ufficio. Detti interventi legislativi non hanno introdotto un'aggravante di nuovo conio, avendo semplicemente enucleato per la fattispecie di truffa c.d. telematica un'ipotesi specifica dell'aggravante comune della minorata difesa sub specie di approfittamento delle condizioni di luogo, derivante dall'utilizzo del mezzo telematico con modalità volte a schermare e, quindi, a rendere più difficoltosa, l'identità dell'agente o di terzi. 3.1. Premesso ciò, va detto che la Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante in considerazione delle modalità del fatto, avvenuto per via informatica, essendo provata la circostanza per cui la persona offesa fosse entrata in contatto con l'imputato soltanto tramite mail - come del resto ammesso dalla stessa difesa - non avendo avuto altro modo per potersi confrontare sulla prospettata falsa sospensione delia sua carta postale con attivazione di una nuova carta postale postpay, in realtà attivata dall'imputato presso un ufficio postale di Napoli e al medesimo intestata, con conseguente ingiusto profitto, essendo incontestato che l'azione delittuosa ha comportato un trasferimento di denaro dalla carta Postepay della persona offesa al conto corrente dell'imputato. Va ribadito, dunque, che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'articolo 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01; Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01). A fronte dei fatti descritti nell'imputazione, la motivazione del provvedimento impugnato risulta conforme ai principi di diritto ora enunciati, in quanto emerge come il ricorrente abbia indotto in errore la vittima - che si è fidata delle informazioni fornite via telematica - approfittando dalla distanza dei luoghi, tale da impedire la verifica della richiesta di nuova attivazione della carta di pagamento postale, ricorrendo ad una falsa rappresentazione. 4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila In favore della Cassa delle ammende.