Video in casa e riservatezza domiciliare: quando è utilizzabile nel processo penale

La Corte di Cassazione affronta il tema dell’interferenza illecita nella vita privata ex articolo 615- bis c.p. in relazione a riprese video effettuate in ambito domestico da uno dei coniugi, ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui soggetto attivo del reato di interferenze illecite è solo chi sia “estraneo” al momento di vita privata captato: chi partecipa alla scena domestica, con l’assenso dell’offeso, non può integrare la fattispecie.

La quinta sezione penale della Cassazione torna a definire il perimetro del reato di interferenze illecite nella vita privata ( articolo 615- bis c.p. ) in un caso di grave conflitto familiare. La vicenda nasce da un video girato all’interno dell’abitazione da uno dei coniugi, che riprende l’altro nel momento in cui tenta di sottrargli il telefono cellulare per interrompere le riprese, episodio da cui derivano lesioni giudicate guaribili in ventotto giorni. La difesa aveva sostenuto l’ inutilizzabilità del filmato, frutto di captazione indebita in luogo di privata dimora, in violazione della privacy dell’imputata e delle figlie minori presenti al momento del fatto. La Cassazione respinge la tesi difensiva e riafferma un principio chiave: l’ articolo 615- bis c.p. tutela la “riservatezza domiciliare”, intesa come diritto di esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata nei luoghi di privata dimora. Soggetto attivo è solo chi sia estraneo agli atti di vita privata oggetto di captazione; chi partecipa alla scena domestica, condividendola con i soggetti ripresi, non può essere autore dell’illecito. Non è decisivo che le riprese avvengano nella casa di chi le effettua: rileva solo che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza, per cui risponde del reato chi, predisponendo mezzi di captazione nella propria dimora, carpisce immagini o notizie della vita privata altrui, quando non condivide quell’atto di vita privata; non ne risponde, invece, chi condivide l’atto stesso. La Corte precisa, inoltre, che il disvalore penale non si fonda sulla mera mancanza di consenso del soggetto ripreso: altrimenti si snaturerebbe l’oggettività giuridica della norma, avvicinandola alla tutela della libertà morale (es. articolo 612- ter o 610 c.p. ). Nel caso di specie, le riprese ritraevano un ordinario momento di vita familiare (colazione con le figlie), condiviso anche dal soggetto che filmava, né sono stati allegati elementi specifici idonei a “neutralizzare” il diritto del genitore a riprendere le figlie per ragioni affettive.

Presidente Pistorelli - Relatore Occhipinti  Ritenuto in fatto  1.Con la sentenza impugnata, del 29 maggio 2025, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva condannato l'imputata a pena di giustizia per il reato di lesioni, in danno del coniuge, giudicate guaribili in giorni 28. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto infondate le doglianze espresse dalla difesa sulla dedotta inutilizzabilità del video prodotto dalla persona offesa, realizzato all'interno dell’abitazione - che ritraeva l'imputata nel tentativo di togliere il telefono cellulare dalle mani del marito per impadronirsene, nel momento immediatamente precedente alle lesione - e confermato il giudizio di responsabilità penale in quanto fondato sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute riscontrate dalla documentazione sanitaria e dalle dichiarazioni della sorella. 2. M. M. ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, affidato a più motivi. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione degli articolo 615-bis cod. pen. e 191 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità del video prodotto dalla persona offesa, pur essendo frutto di illecita condotta di captazione posta in essere dalla medesima, in quanto realizzato in luogo di privata dimora contro la volontà dell’imputata la quale aveva inteso, peraltro, proteggere la privacy anche delle figlie all'interno delle mura domestiche. Deduce che le immagini prodotte sono state oggetto di captazione indebita in quanto carpite senza il consenso, anzi nonostante il dissenso espresso dell’imputata; erroneamente, la Corte di appello avrebbe escluso la configurabilità del reato di cui all'articolo 615-bis cod. pen. nella condotta della persona offesa e che la condotta dell’imputata era stata solo finalizzata a porre fine all’indebita captazione; era stata erroneamente esclusa la rilevanza dell'ordine inibitorio del Tribunale civile di Livorno, rivolto alla persona offesa, ad effettuare riprese nei confronti delle figlie minori. 2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di lesioni. Deduce che in maniera illogica la sentenza impugnata avrebbe ritenuto dimostrato un contatto violento fra la ricorrente e la persona offesa pur ammettendo che il filmato non aveva ripreso per intero l'azione dell'imputata; non si potrebbe escludere, pertanto, che la torsione della mano, da cui è derivata la frattura, sia stata conseguenza del mantenimento della presa sul cellulare, da parte della persona offesa, per opporsi al tentativo dell’imputata di sottrarglielo; mancherebbe la prova del dolo di lesioni non sussistendo la prova che la ricorrente abbia diretto la sua azione sulla mano del marito; sarebbe illogica l’affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui la prova del dolo, e della direzione della condotta sull’arto del marito e non sul cellulare, dovrebbe essere desunta dal fatto che il telefono è rimasto nelle mani della stessa persona offesa. 2.3. Con terzo motivo denuncia violazione degli articolo 52 e 55 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa anche sotto forma di eccesso colposo, dolendosi del mancato riconoscimento dell’illiceità della condotta della persona offesa, ai sensi degli articolo 615-bis o 660 cod. pen., 167 del d.lgs. 196/2003, in quanto l'imputata aveva solo cercato di togliere il cellulare dalla mano del coniuge senza considerare (colposamente) la resistenza opposta dallo stesso per trattenerlo. 3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, con rinvio per nuovo giudizio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 1.Il primo motivo, con cui la difesa deduce l’inutilizzabilità del video prodotto dalla persona offesa, in quanto frutto di illecita condotta riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 615-bis cod. pen., è infondato. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte l’art.615-bis cod. pen. sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione; chi partecipa, con l'assenso dell'offeso, alla scena ritratta, domestica e tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone, non può essere soggetto attivo del reato (Sez. 5, n. 22221 del 10 gennaio 2017, PM in proc. D.M., Rv. 270236). Essendo oggetto giuridico del reato la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto di esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè alla estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora, la norma incriminatrice sanziona solo i comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di captazione (Sez. 5, n. 24848 del 17/05/2023, Rv. 284871 – 01; Sez. 5, n. 36 109 del 14/05/2018, RV 273598). Occorre, tuttavia, precisare che non risulta decisivo per escludere la rilevanza penale della condotta che il fatto avvenga nell'abitazione di chi ne sia autore, in quanto ciò che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato. Conseguentemente risponde del reato anche chi predispone mezzi di captazione visiva o sonora nella propria dimora carpendo immagini o notizie attinenti alla vita privata degli altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi od occasionali ospiti. Mentre non risponde dello stesso reato colui che condivide con i medesimi soggetti l'atto della vita privata; il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è infatti dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe (in motivazione. Sez. 5, n. 22221 del 10 gennaio 2017, PM in proc. D.M., cit.). 1.1. Sotto altro profilo, deve considerarsi che il disvalore penale non è ricollegato all'assenza del consenso da parte di chi viene ripreso (Sez. 5, n. 27160 del 02/05/2018, Rv. 273554) in quanto si finirebbe in tal modo con l'attribuire alla fattispecie incriminatrice di cui all' articolo 615-bis cod. pen. un’oggettività giuridica diversa dalla riservatezza domiciliare e simile alla libertà morale tutelata in altri paradigmi punitivi, come ad esempio attraverso la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 612-ter cod.pen. introdotta dall' articolo 10 della legge 19 luglio 2019 n. 69 , o attraverso la fattispecie di reato di cui all’articolo 610 cod.pen. D’altra parte - anche a volere aderire ad una diversa chiave di lettura della norma in esame che, facendo leva sul significato dell’avverbio “indebitamente”, individui il discrimen fra lecito ed illecito nella sussistenza o meno del consenso del soggetto ripreso - deve escludersi che tale approccio ermeneutico possa condurre alla conclusione di fare ritenere che, in ogni caso, che la sola mancanza del consenso della persona ripresa o registrata possa fare ritenere sussistente il reato, potendo la mancanza del consenso del soggetto ripreso essere neutralizzata dalle circostanze del caso concreto ove risultino configurabili cause di giustificazione rispetto all’agire del soggetto che effettua le riprese (Sez. 6, n. 39550 del 25/09/2024, cit.). 1.2. Nel caso in esame, le circostanze in cui le riprese video sono state effettuate da parte della persona offesa - in quanto riferite, anche secondo la prospettazione difensiva, ad un momento di vita familiare, quello della colazione con le figlie, condiviso dallo stesso soggetto che ritraeva - non sussistono margini per ritenere che le stesse riprese siano state effettuate indebitamente per la contraria volontà espressa dalla moglie, non essendo state prospettate ragioni specifiche a supporto del dissenso dell'imputata e tali da neutralizzare il diritto del padre ad effettuare le riprese delle medesime sue figlie, riconducibile a ragioni affettive. Consegue, da quanto sopra detto, l’infondatezza della doglianza difensiva. 2. È fondato il secondo motivo. Dalla incontestata ricostruzione dei fatti effettuata nelle sentenze di merito, risulta che le lesioni per cui è procedimento sono stata provocate dall'odierna imputata in occasione di un contatto avuto con la persona offesa, suo marito, nel tentativo di sottrargli il telefono cellulare che teneva in mano al fine di porre termine alla ripresa che il medesimo stava effettuando, all'interno dell’abitazione. A tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti sulla base di quanto desumibile dalla visione del video realizzato dall'imputato, con il telefono cellulare, da cui si evince un primo tentativo di avvicinamento dell'imputata alla persona offesa e immediatamente dopo delle immagini scosse «agitate» da cui i giudici di merito hanno inferito che la persona offesa sia stata «afferrata e scossa» dalla medesima imputata. Quest’ultima ha dedotto di avere agito esclusivamente perché intendeva sottrarre dalle mani del marito il telefono cellulare così da impedirgli di effettuare una ripresa video nei suoi confronti e delle figlie, intente a fare colazione. I giudici di merito, pur riconoscendo la natura provocatoria della condotta della persona offesa, concedendo all'imputata la circostanza attenuante della provocazione, hanno ritenuto che la condotta della medesima sia stata assistita da dolo, in quanto la sua presa era «diretta all'arto della persona offesa e non al telefono cellulare» ricavando tale conclusione dalla circostanza che il telefono è rimasto nelle mani del querelante. Le medesime ragioni sono state poste anche a fondamento del rigetto della scriminante della legittima difesa. Tale ragionamento non appare, tuttavia, esente d profili di illogicità e si pone anzi in contrasto con la premessa, ovvero con il tenore delle immagini oggetto di ripresa e con la circostanza che, dopo l’avvicinamento dell’imputata alla persona offesa, le stesse immagini sono risultate “improvvisamente agitate”. Non risulta adeguatamente confutata l’osservazione della difesa secondo cui dalle stesse immagini “agitate” dovrebbe dedursi che il tentativo di presa da parte dell’imputata fosse diretto al telefonino e non proteso a cagionare una lesione al coniuge. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non fornisce elementi certi da cui desumere che la condotta dell’imputata sia stata connotata da dolo, ovvero dalla volontà specifica di cagionare al coniuge delle lesioni e che le lesioni non siano, piuttosto, conseguenza, non voluta, della sua azione. Anche l’accenno fugace, operato dalla Corte d’appello, alla possibilità che le conseguenze lesive subite dal coniuge possano essere state “quantomeno accettate” (pag. 6) si pone come affermazione assertiva, non effettuata nel rispetto dei canoni elaborati da questa Corte e riassunti nella cd. “formula di Frank” (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261104; Sez. 6, n. 47152 del 18/10/2022,Rv. 284330 – 01; Sez. 4, n14663 del 08/03/2018, Rv. 273014 – 01; Sez.5, n. 23992 del 23/02/2015, Rv 265306-01), secondo cui il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorrendo, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo. Nella fattispecie in esame, non sono stati evidenziati elementi certi da cui ritenere che la condotta dell’imputata sia stata volta a cagionare le lesioni, o quantomeno sorretta da un atteggiamento psicologico di volontaria adesione all’evento e, pertanto, in considerazione della peculiare dinamica dei fatti, si rende necessaria un'ulteriore indagine, volta a scandire i passaggi accadimentali della convulsa vicenda, ai fini della - successiva ma correlata - ricostruzione del dolo. 3. Devono ritenersi assorbite le doglianze espresse con terzo motivo, con cui la difesa si duole del difetto di motivazione rispetto al mancato riconoscimento dell’invocata esimente della legittima difesa, quantomeno sotto il profilo di eccesso colposo. La difesa deduce che, anche a ritenere non integrata la fattispecie di cui all' articolo 615-bis cod. pen. nella condotta della persona offesa, sarebbero configurabili altre ipotesi di rilevanza penale, in particolare quelle previste dagli articolo 660 cod. pen. o 167 d.lgs. 196/2003, tali da giustificare una legittima reazione difensiva da parte dell'imputata rispetto ad un pericolo attuale e concreto per sé e per le figlie minori. Le superiori considerazioni espresse in ordine al dolo impongono di ritenere assorbito il motivo, in quanto il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale, sul punto, risulta incentrato sul presupposto della natura dolosa delle lesioni per le quali è disposto annullamento con rinvio per nuovo esame. 4. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Firenze nei termini sopra indicati. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’ articolo 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. ​