Decreto sicurezza 2026: ammonimenti ai minori e sanzioni ai genitori

L’articolo 2 del d.l. n. 24 febbraio 2026 n. 23, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale - c.d. decreto sicurezza 2026 - prevede modifiche alle Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile.

L’ammonimento ai minorenni del decreto Caivano L’ articolo 5 d.l. n. 123/2023 (c.d. decreto Caivano) - dopo aver esteso l’applicabilità della misura di prevenzione personale dell’avviso orale, con invito a tenere una condotta conforme alla legge, anche nei confronti dei minori ultraquattordicenni - aveva introdotto l’ammonimento ai minorenni.   Infatti, il comma 2  prevede che fino a quando non sia proposta querela o non sia presentata denuncia per il cluster di reati previsti dal Codice penale, nominatim individuati , di: percosse ( articolo 581 ), lesione personale ( articolo 582 ), violenza privata ( articolo 610 ), minaccia ( articolo 612 ), e danneggiamento ( articolo 635 ),   commessi da minori ultraquattordicenni nei confronti di altri minori, si applica la procedura di ammonimento di cui all' articolo 8 commi 1 e 2 d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 , conv. con modif. dalla l. n. 23 aprile 2009 n. 38. Si tratta di quella procedura amministrativa, nell’ottica di dissuasione e prevenzione, già prevista in relazione al delitto di atti persecutori, di cui all’ articolo 612- bis c.p . La previsione di cui al commi 3  implica che il minore venga convocato, unitamente a un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale - ai sensi dell’ articolo 316 c.c. , per quanto ovvio, la responsabilità genitoriale spetta solo ai genitori - a presentarsi dinanzi al questore , che redige apposito processo verbale, del quale rilascia copia agli interessati. Il citato ammonimento, con le medesime modalità di applicazione, è previsto dal comma 5 anche nei confronti del minore di età compresa fra i 12 e i 14 anni - non imputabile ex articolo 97 c.p. - che abbia commesso un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (che può, quindi, anche essere non riferibile a condotte necessariamente violente). I commi 3- bis e 6- bis prevedono, per entrambi i casi, l’ obbligo di comunicazione del provvedimento di ammonimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Ai sensi dei commi 4 e 7, gli effetti dell'ammonimento cessano, per entrambi casi, al compimento della maggiore età. Il combinato disposto dei commi 8 e 9 prevede che nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza o all'assolvimento degli obblighi educativi del solo minore ultradodicenne ma infraquattordicenne destinatario di ammonimento, si applica, “salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto” - l’inopportuno utilizzo dell’avverbio negativo “non” per due volte nella stessa frase, comporta, in ambito grammaticale, che la doppia negazione afferma - la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro da parte del Prefetto, secondo la “pertinente” procedura disciplinata dalla l. 24 novembre 1981 n. 689 . L’estensione dell’assetto amministrativo sanzionatorio sui genitori L’ articolo 2 comma 1 d.l. n. 23/2026 introduce l’inedito comma 4- bis ai sensi del quale in caso di recidiva delle condotte da parte del minore ultraquattordicenne dopo l’ammonimento, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro - con pagamento in misura ridotta pari a 333 euro - senza alcuna previsione in merito all’esimente di non aver potuto impedire il fatto. Inoltre, con l’aggiunta di un periodo finale al comma 5, si amplia il novero dei reati per i quali si può applicare l’ ammonimento del questore nei confronti del minore ultradodicenne, ma infraquattordicenne, inserendo anche i reati “spia” previsti dal codice penale di: lesione personale ( articolo 582 ), rissa ( articolo 588 c. 1 ), violenza privata ( articolo 610 ), e minaccia ( articolo 612 ), se commessi con l’uso di armi, o di strumenti atti a offendere dei quali sia vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.  Infine, previa integrale sostituzione del comma 9, si prevede che all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli esercenti la responsabilità sui minori infra/ultraquattordicenni, provvede il prefetto secondo la “pertinente” procedura disciplinata dalla l. n. 689/1981 . I proventi delle sanzioni sono devoluti ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzati, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile. Le disposizioni concernenti l’assetto sanzionatorio sui genitori , al di là del protocollo di responsabilità civile, riguardo ai profili di culpa in vigilando e in educando di cui all’ articolo 2048 c.c. , configurano ameni - e, forse, incostituzionali - illeciti amministrativi connessi alla commissione di delitti, dove la responsabilità è personale, peraltro nemmeno punibili, se commessi da infraquattordicenni, perché non imputabili. Ne derivano delle fattispecie, di scarsa deterrenza, che, tuttavia, perseguono l’intento di conseguire una maggiore partecipazione dei genitori ai percorsi educativi e formativi dei figli minori.   Sull’articolo 7 l. n. 29 maggio 2017 n. 71, recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo L’ articolo 7 l. n. 71/2017 è quello che, per la prima volta, ha introdotto l’ammonimento ai minorenni.   Il comma 1 prevede che fino a quando non sia proposta querela o non sia presentata denuncia per il cluster di reati, previsti dal Codice penale, nominatim individuati, di: ingiuria ( articolo 594 ) - abrogato dal d.lgs. n. 7/2016 e trasformato in illecito civile, diffamazione ( articolo 595 ), minaccia ( articolo 612 ), e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ( articolo 612- ter ),   nonché dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003 di: trattamento illecito di dati ( articolo 167 ),   commessi, anche mediante la rete internet, da minori ultraquattordicenni nei confronti di altri minori, si applica la procedura di ammonimento di cui all' articolo 8 commi 1 e 2 d.l. n. 11/2009 . Anche in questo caso, il comma 2 prevede che il minore venga convocato, unitamente a un genitore, a presentarsi dinanzi al questore. Ai sensi del comma 3, gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. L’assetto amministrativo sanzionatorio sui genitori L’ articolo 2 comma 2 d.l. n. 23/2026 introduce l’inedito comma 3- bis ai sensi del quale, in caso di recidiva delle condotte di cui al comma 2 - in realtà previste dal comma 1 - da parte del minore ultraquattordicenne dopo l’ammonimento, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro - con pagamento in misura ridotta pari a 333 euro - senza alcuna previsione in merito all’esimente di non aver potuto impedire il fatto. Infine, con l’introduzione del comma 3- ter , in maniera speculare a quanto previsto dal decreto Caivano, si prevede che all’irrogazione della sanzione nei confronti degli esercenti la responsabilità sui minori , provvede il prefetto secondo la “pertinente” procedura disciplinata dalla l. n. 689/1981 . I proventi delle sanzioni sono devoluti ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzati, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.